Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 08/01/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 25106/2024
TRA nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LUCCI FEDERICO, per mandato in atti;
ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 28/06/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 31.1.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del luglio 2022, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 31.1.24, su istanza del ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi. Sussistono altresì il requisito reddituale ed il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, come da atto notorio, in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 09/01/2025.
IL GIUDICE