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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3288/2023
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1/7/2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SCIBILIA NICOLA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. VALLONE DANILO, oggi sostituito dall'avv. MILENA IACONO. . CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte ricorrente insiste in difesa e si oppone a quanto dedotto ed eccepito ex adverso e la produzione della sentenza resa tra altre parti e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. di parte resistente contesta le note conclusive depositate da controparte e rileva che la sentenza è stata prodotta a riprova dell'incapacità a testimoniare del teste, su cui insiste, e precisa riportandosi al piaccia della memoria di costituzione e risposta e alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3288/2023 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCIBILIA Parte_1 C.F._1
NICOLA pagina 1 di 6 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1 avv.ti VALLONE DANILO
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con “RICORSO AVVERSO IL VERBALE N. 14A/RG/21 DEL 26.07.2021 DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE , DISTRETTO DI RAGUSA, E SUCCESSIVA ORDINANZA CP_3
D'INGIUNZIONE N. 98 DEL 2023 DELL'ASP 7”, si è opposto ai predetti atti, Parte_1 rappresentando che:
- “in data 5.8.21, veniva notificato al sig. , il P.V. 14A/RG/21 del 26.07.2021 (All. 2), Parte_1 perché: “in qualità di titolare dell'azienda zootecnica identificata con Cod. Az. sita in C.F._2
Monterosso Almo (RG) C.da Casasia, per violazione degli artt. 31 e 32 del DPR 320/54, cosi come integrato dall'art. 10 del DPR 317/97 e s.m.i., in relazione all'art. 163 del DPR 320/54 sanzionato dall'art. 358 de1 RD 1265/34 cosi come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/99 per aver movimentato nr. 1 capo ovino identificato con bollo endoruminale [...] senza che lo stesso fosse accompagnato dal previsto Mod. 4”. Fatto accertato il 15/07/2021 alle ore 10.30 circa in AR
UL (RG) C.da Piano Mondello snc presso la proprietà de1 signor , in seguito a Parte_2 verifica igienico-sanitaria effettuata congiuntamente, dal Dott. Veterinario Dirigente, e Persona_1 ai Carabinieri del nucleo Nas di ”; CP_2
- nonostante la memoria difensiva, in data 11/10/2023 gli veniva notificata l'ordinanza di ingiunzione n. 98/2023 dell' che non accoglieva le sue difese;
CP_4
- sia il verbale che l'ordinanza dovevano ritenersi illegittimi, per i seguenti motivi: a) il sig. , Pt_1 infatti, non ha movimentato il capo ovino senza che lo stesso fosse accompagnato dal previsto Mod. 4, ma, semplicemente, lo ha smarrito, senza avere il tempo di denunciare i fatti all'autorità: non vi era, dunque, alcuna intenzionalità; b) la motivazione dell'ordinanza era “scarna” e priva di elementi di riscontro.
Concludeva, dunque, chiedendone l'annullamento.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. Controparte_2
Il giudice istruttore, ritenuto che non vi fosse un fumus boni iuris, allo stato degli atti, per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, posto che gli unici elementi acquisiti a processo erano gli atti di contestazione, sulla base del verbale di accertamento in loco, e la memoria difensiva del pagina 2 di 6 ricorrente, quest'ultima non corroborata da alcun indizio favorevole, rigettava l'istanza cautelare ma ammetteva i capitoli di prova orale formulati dal ricorrente.
All'udienza per l'escussione dei testi, il giudice istruttore, preso atto della mancata comparizione della parte interessata all'assunzione della prova, visto l'art. 208 c.p.c., dichiarava la decadenza del ricorrente dalla prova richiesta e ammessa e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies
c.p.c.; accolta l'istanza di rimessione in termini, dava corso all'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, una volta sentiti, riservando la decisione circa l'incapacità di testimoniare di rinviava Testimone_1 la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
È documentale e pacifico che in data 15/07/2021, a seguito di un sopralluogo di verifica igienico-sanitaria Cont dei Carabinieri del NAS di congiuntamente al Veterinario Dirigente dell' di dott. CP_2 CP_2
nella proprietà del signor sita in AR UL, c.da Piano Persona_1 Parte_2
Mondello, sia stato rinvenuto “un ovino munito di bolo endoruminale n. [...] sprovvisto di marchio auricolare”, di titolarità del ricorrente.
È documentale che al ricorrente sia stato elevato il verbale di contestazione di illecito amministrativo
P.V. 14/A/RG/21 del 26/07/2021 notificato il 02-04/08/2021, per la violazione degli artt. 31 e 32 del
D.P.R. n. 320/54 così come integrato dall'art. 10 del D.P.R. n. 317/97 “per aver movimentato nr 1 capo ovino identificato con bolo endoruminale n. [...] senza che lo stesso fosse accompagnato dal Mod.4”.
È parimenti documentale il rispetto del procedimento volto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione n.
98/2023, notificata a mezzo in data 12-13/10/2023, con la quale la resistente ritenendo infondate CP_1 le memorie difensive prodotte dal ricorrente e legittimo l'accertamento svolto, ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 1.615,00.
Tutto ciò premesso, i motivi di opposizione non sono fondati: in disparte la questione relativa all'incapacità di testimoniare di , in quanto sanzionato per il medesimo fatto storico Parte_2
(l'ovino di proprietà del ricorrente, rinvenuto in un boxe nella proprietà di ), lo stesso non è Pt_2 risultato attendibile, né dal punto di vista soggettivo, né dal punto di vista oggettivo.
Spetta, infatti, al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento e con adeguata motivazione, valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni (si vedano, in particolare, i principi dettati dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte: Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832: “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, pagina 3 di 6 atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)”; recentemente, Cass. civ., sez. II, ord., 04-10-2023, n. 27959: “"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
631330)”.
Innanzitutto, come dichiarato dall'altro teste ( sentito sull'unico capitolo formulato nei Testimone_1 suoi confronti (smarrimento bovino da parte del ricorrente), è un “amico”, che tra l'altro Parte_2 consentirebbe a di far pascolare il suo gregge sul suo terreno. , inoltre, Parte_1 Parte_2
Cont è personalmente coinvolto nella vicenda, essendo stato egli parimenti sanzionato dall' Dal punto di vista oggettivo, le sue dichiarazioni sono risultate intrinsecamente contraddittorie e reticenti.
A domanda espressa del giudice, aveva in un primo momento negato di aver avuto o di Parte_2 avere cause in corso contro l' , nonché di aver ricevuto sanzioni. Solo Controparte_2
Cont all'esito dell'esame, su domanda del giudice stimolata dalla richiesta dell'avvocato dell' Pt_2
ha ammesso di esser stato sanzionato per circa 10.000,00 euro, e di aver nominato un difensore
[...] per contestare tale sanzione. Inoltre, a domanda del giudice, per verificare la verosimiglianza dell'isolato rinvenimento dell'ovino sul suo terreno, ad è stato chiesto se “succede spesso che trova Parte_2 animali nel suo terreno”; egli ha raccontato di un evento di un anno prima, relativo ad una giumenta poi pagina 4 di 6 restituita. Egli però non ha in alcun modo menzionato la presenza di altro animale parimenti rinvenuto nei suoi boxes e sprovvisto di marchio auricolare e di foglio rosa, ossia un “montone munito di bolo endoruminale nr. 0380087000359833” (verbale dei NAS del 15/7/2021).
Infine, è alquanto singolare che il sig. non abbia, nell'immediatezza dell'accesso dei Parte_2
NAS, nemmeno rappresentato ai medesimi l'asserito ritrovamento dell'ovino di proprietà altrui, ossia del ricorrente, nei suoi terreni. Tale inerzia si evince sia dal verbale dei NAS sia dal verbale di udienza, in cui, a domanda espressa, si è limitato a dichiarare di non aver compreso i verbali, senza però rispondere positivamente alla richiesta esplicita se avesse informato i NAS che avesse rinvenuto l'ovino dispersa nei suoi terreni.
Quanto a egli, dal punto di vista soggettivo, è padre e dichiarato comproprietario dei Testimone_1 terreni su cui il figlio esercita la propria attività, presso la quale talvolta collabora anch'egli, Parte_1 tant'è che il vicino e “amico” ha dichiarato che l'ovino alla base della sanzione era degli Parte_2
, padre e figlio. Pt_1
Dal punto di vista oggettivo, le sue dichiarazioni sono, in parte, de relato dello stesso ricorrente (quindi, non utilizzabili) e parzialmente incompatibili con quelle di : lo smarrimento dell'ovino Parte_2 gli è stato riferito dal figlio (“mio figlio si era accorto che mancava uno”); inoltre, ha dichiarato di non esser andato a denunciare lo smarrimento dell'ovino “poiché ci ha chiamato che l'ha trovata”, e Pt_2 tuttavia ha dichiarato che non era a conoscenza di chi fosse l'ovino fino al momento in Parte_2 cui la titolarità dello stesso non fosse stata accertata dai NAS previo esame del bolo endorominale.
Di conseguenza, alla luce dell'inattendibilità del risultato probatorio, deve concludersi che: a) non vi è prova, nemmeno indiziaria, che l'ovino, rinvenuto quindi pacificamente al di fuori dell'azienda zootecnica del ricorrente, sia stato smarrito;
anzi la sua movimentazione illecita si evince chiaramente dal fatto che lo stesso sia stato rinvenuto già ricoverato presso un box in altrui proprietà, di tale Pt_2
, insieme ad altro animale – un montone – parimenti sprovvisto di marchio auricolare, sicché la
[...] mera allegazione dello smarrimento non appare nemmeno verosimile, conducendo tali riscontri concreti
– presenza aliunde insieme e rinvenimento di altri animali parimenti in tale condizione – a supportare la presunzione di illecita movimentazione da parte del relativo proprietario a tale destinatario;
b) sia il verbale di contestazione che l'ordinanza sono ampiamente motivati, consentendo alla controparte di comprendere l'illecito contestato, fornendo sia direttamente che per richiamo ai precedenti atti gli elementi storici costitutivi, oltre alla fattispecie rilevante.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f. ). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il Parte_1 C.F._1
pagina 5 di 6 valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di (c.f. ); Parte_1 C.F._1
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_1
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 1/7/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1/7/2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. SCIBILIA NICOLA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. VALLONE DANILO, oggi sostituito dall'avv. MILENA IACONO. . CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte ricorrente insiste in difesa e si oppone a quanto dedotto ed eccepito ex adverso e la produzione della sentenza resa tra altre parti e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. di parte resistente contesta le note conclusive depositate da controparte e rileva che la sentenza è stata prodotta a riprova dell'incapacità a testimoniare del teste, su cui insiste, e precisa riportandosi al piaccia della memoria di costituzione e risposta e alle note conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3288/2023 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCIBILIA Parte_1 C.F._1
NICOLA pagina 1 di 6 RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Controparte_2 P.IVA_1 avv.ti VALLONE DANILO
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con “RICORSO AVVERSO IL VERBALE N. 14A/RG/21 DEL 26.07.2021 DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE , DISTRETTO DI RAGUSA, E SUCCESSIVA ORDINANZA CP_3
D'INGIUNZIONE N. 98 DEL 2023 DELL'ASP 7”, si è opposto ai predetti atti, Parte_1 rappresentando che:
- “in data 5.8.21, veniva notificato al sig. , il P.V. 14A/RG/21 del 26.07.2021 (All. 2), Parte_1 perché: “in qualità di titolare dell'azienda zootecnica identificata con Cod. Az. sita in C.F._2
Monterosso Almo (RG) C.da Casasia, per violazione degli artt. 31 e 32 del DPR 320/54, cosi come integrato dall'art. 10 del DPR 317/97 e s.m.i., in relazione all'art. 163 del DPR 320/54 sanzionato dall'art. 358 de1 RD 1265/34 cosi come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/99 per aver movimentato nr. 1 capo ovino identificato con bollo endoruminale [...] senza che lo stesso fosse accompagnato dal previsto Mod. 4”. Fatto accertato il 15/07/2021 alle ore 10.30 circa in AR
UL (RG) C.da Piano Mondello snc presso la proprietà de1 signor , in seguito a Parte_2 verifica igienico-sanitaria effettuata congiuntamente, dal Dott. Veterinario Dirigente, e Persona_1 ai Carabinieri del nucleo Nas di ”; CP_2
- nonostante la memoria difensiva, in data 11/10/2023 gli veniva notificata l'ordinanza di ingiunzione n. 98/2023 dell' che non accoglieva le sue difese;
CP_4
- sia il verbale che l'ordinanza dovevano ritenersi illegittimi, per i seguenti motivi: a) il sig. , Pt_1 infatti, non ha movimentato il capo ovino senza che lo stesso fosse accompagnato dal previsto Mod. 4, ma, semplicemente, lo ha smarrito, senza avere il tempo di denunciare i fatti all'autorità: non vi era, dunque, alcuna intenzionalità; b) la motivazione dell'ordinanza era “scarna” e priva di elementi di riscontro.
Concludeva, dunque, chiedendone l'annullamento.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. Controparte_2
Il giudice istruttore, ritenuto che non vi fosse un fumus boni iuris, allo stato degli atti, per sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, posto che gli unici elementi acquisiti a processo erano gli atti di contestazione, sulla base del verbale di accertamento in loco, e la memoria difensiva del pagina 2 di 6 ricorrente, quest'ultima non corroborata da alcun indizio favorevole, rigettava l'istanza cautelare ma ammetteva i capitoli di prova orale formulati dal ricorrente.
All'udienza per l'escussione dei testi, il giudice istruttore, preso atto della mancata comparizione della parte interessata all'assunzione della prova, visto l'art. 208 c.p.c., dichiarava la decadenza del ricorrente dalla prova richiesta e ammessa e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281-sexies
c.p.c.; accolta l'istanza di rimessione in termini, dava corso all'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, una volta sentiti, riservando la decisione circa l'incapacità di testimoniare di rinviava Testimone_1 la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
È documentale e pacifico che in data 15/07/2021, a seguito di un sopralluogo di verifica igienico-sanitaria Cont dei Carabinieri del NAS di congiuntamente al Veterinario Dirigente dell' di dott. CP_2 CP_2
nella proprietà del signor sita in AR UL, c.da Piano Persona_1 Parte_2
Mondello, sia stato rinvenuto “un ovino munito di bolo endoruminale n. [...] sprovvisto di marchio auricolare”, di titolarità del ricorrente.
È documentale che al ricorrente sia stato elevato il verbale di contestazione di illecito amministrativo
P.V. 14/A/RG/21 del 26/07/2021 notificato il 02-04/08/2021, per la violazione degli artt. 31 e 32 del
D.P.R. n. 320/54 così come integrato dall'art. 10 del D.P.R. n. 317/97 “per aver movimentato nr 1 capo ovino identificato con bolo endoruminale n. [...] senza che lo stesso fosse accompagnato dal Mod.4”.
È parimenti documentale il rispetto del procedimento volto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione n.
98/2023, notificata a mezzo in data 12-13/10/2023, con la quale la resistente ritenendo infondate CP_1 le memorie difensive prodotte dal ricorrente e legittimo l'accertamento svolto, ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 1.615,00.
Tutto ciò premesso, i motivi di opposizione non sono fondati: in disparte la questione relativa all'incapacità di testimoniare di , in quanto sanzionato per il medesimo fatto storico Parte_2
(l'ovino di proprietà del ricorrente, rinvenuto in un boxe nella proprietà di ), lo stesso non è Pt_2 risultato attendibile, né dal punto di vista soggettivo, né dal punto di vista oggettivo.
Spetta, infatti, al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento e con adeguata motivazione, valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testimoni (si vedano, in particolare, i principi dettati dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte: Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832: “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, pagina 3 di 6 atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)”; recentemente, Cass. civ., sez. II, ord., 04-10-2023, n. 27959: “"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
631330)”.
Innanzitutto, come dichiarato dall'altro teste ( sentito sull'unico capitolo formulato nei Testimone_1 suoi confronti (smarrimento bovino da parte del ricorrente), è un “amico”, che tra l'altro Parte_2 consentirebbe a di far pascolare il suo gregge sul suo terreno. , inoltre, Parte_1 Parte_2
Cont è personalmente coinvolto nella vicenda, essendo stato egli parimenti sanzionato dall' Dal punto di vista oggettivo, le sue dichiarazioni sono risultate intrinsecamente contraddittorie e reticenti.
A domanda espressa del giudice, aveva in un primo momento negato di aver avuto o di Parte_2 avere cause in corso contro l' , nonché di aver ricevuto sanzioni. Solo Controparte_2
Cont all'esito dell'esame, su domanda del giudice stimolata dalla richiesta dell'avvocato dell' Pt_2
ha ammesso di esser stato sanzionato per circa 10.000,00 euro, e di aver nominato un difensore
[...] per contestare tale sanzione. Inoltre, a domanda del giudice, per verificare la verosimiglianza dell'isolato rinvenimento dell'ovino sul suo terreno, ad è stato chiesto se “succede spesso che trova Parte_2 animali nel suo terreno”; egli ha raccontato di un evento di un anno prima, relativo ad una giumenta poi pagina 4 di 6 restituita. Egli però non ha in alcun modo menzionato la presenza di altro animale parimenti rinvenuto nei suoi boxes e sprovvisto di marchio auricolare e di foglio rosa, ossia un “montone munito di bolo endoruminale nr. 0380087000359833” (verbale dei NAS del 15/7/2021).
Infine, è alquanto singolare che il sig. non abbia, nell'immediatezza dell'accesso dei Parte_2
NAS, nemmeno rappresentato ai medesimi l'asserito ritrovamento dell'ovino di proprietà altrui, ossia del ricorrente, nei suoi terreni. Tale inerzia si evince sia dal verbale dei NAS sia dal verbale di udienza, in cui, a domanda espressa, si è limitato a dichiarare di non aver compreso i verbali, senza però rispondere positivamente alla richiesta esplicita se avesse informato i NAS che avesse rinvenuto l'ovino dispersa nei suoi terreni.
Quanto a egli, dal punto di vista soggettivo, è padre e dichiarato comproprietario dei Testimone_1 terreni su cui il figlio esercita la propria attività, presso la quale talvolta collabora anch'egli, Parte_1 tant'è che il vicino e “amico” ha dichiarato che l'ovino alla base della sanzione era degli Parte_2
, padre e figlio. Pt_1
Dal punto di vista oggettivo, le sue dichiarazioni sono, in parte, de relato dello stesso ricorrente (quindi, non utilizzabili) e parzialmente incompatibili con quelle di : lo smarrimento dell'ovino Parte_2 gli è stato riferito dal figlio (“mio figlio si era accorto che mancava uno”); inoltre, ha dichiarato di non esser andato a denunciare lo smarrimento dell'ovino “poiché ci ha chiamato che l'ha trovata”, e Pt_2 tuttavia ha dichiarato che non era a conoscenza di chi fosse l'ovino fino al momento in Parte_2 cui la titolarità dello stesso non fosse stata accertata dai NAS previo esame del bolo endorominale.
Di conseguenza, alla luce dell'inattendibilità del risultato probatorio, deve concludersi che: a) non vi è prova, nemmeno indiziaria, che l'ovino, rinvenuto quindi pacificamente al di fuori dell'azienda zootecnica del ricorrente, sia stato smarrito;
anzi la sua movimentazione illecita si evince chiaramente dal fatto che lo stesso sia stato rinvenuto già ricoverato presso un box in altrui proprietà, di tale Pt_2
, insieme ad altro animale – un montone – parimenti sprovvisto di marchio auricolare, sicché la
[...] mera allegazione dello smarrimento non appare nemmeno verosimile, conducendo tali riscontri concreti
– presenza aliunde insieme e rinvenimento di altri animali parimenti in tale condizione – a supportare la presunzione di illecita movimentazione da parte del relativo proprietario a tale destinatario;
b) sia il verbale di contestazione che l'ordinanza sono ampiamente motivati, consentendo alla controparte di comprendere l'illecito contestato, fornendo sia direttamente che per richiamo ai precedenti atti gli elementi storici costitutivi, oltre alla fattispecie rilevante.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f. ). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il Parte_1 C.F._1
pagina 5 di 6 valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di (c.f. ); Parte_1 C.F._1
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare ad Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_1
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 1/7/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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