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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 650/2022 L.P. Il Giudice, Dott. LA CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GALLINO PATRIZIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 650 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Pacinotti, snc, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gallino, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Ambrogi sito in Viterbo, viale Maresciallo Armando Diaz, 15, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 Persona_1 del 21.7.2015. RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.5.2022 ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, sospendere l'esecuzione del provvedimento notificato di restituzione somme in attesa della definizione del procedimento penale che ha avuto origine dall'accertamento; 2) NEL MERITO: annullare l'opponendo provvedimento per i motivi suesposti;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio”. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 23.11.2021 la notifica a mezzo posta del provvedimento dell' di richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto, in CP_1 conseguenza della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 25.3.2021; che la predetta revoca veniva motivata sulla scorta di un accertamento circa “le false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; che nel compilare il modello RDC il ricorrente aveva omesso di indicare, quale componente meramente anagrafico del proprio nucleo familiare, la madre la quale aveva stabilito la propria residenza presso Persona_2
l'abitazione del figlio in attesa di trovare una propria occupazione;
che la predetta era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di badante da svolgersi in regime di convivenza, a decorrere dalla data del 4.3.2020; che nonostante la sia stata iscritta in data 20.11.2019 nell'anagrafica del comune di Piansano, con Per_2 residenza presso il figlio, di fatto la stessa aveva il domicilio presso il proprio datore di lavoro;
che da tale dichiarazione era derivata a carico del ricorrente la revoca del reddito di cittadinanza, nonché l'avvio di un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 7, co. 1, D.L. 4/2019 perché “al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito” non indicava come residente nel proprio nucleo famigliare la signora . Per_2
Tanto premesso in fatto, in diritto, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revoca del beneficio in attesa della definizione del procedimento penale che ha avuto origine dall'accertamento, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di revoca, nonché del provvedimento di restituzione delle somme percepite in quanto, nella redazione del modulo per il RDC, il ricorrente aveva riportato lo stato di fatto del suo nucleo familiare, vivendo la madre altrove, senza cumulo del reddito di quest'ultima con quello del proprio nucleo familiare. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
L' ha dedotto che la revoca del beneficio con recupero di quanto percepito era stata CP_2 disposta a seguito di segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Piansano dalla quale risultava la mancata trasmissione da parte del ricorrente dell'apposito modulo “rdc com” per la comunicazione periodica all' dei redditi via via percepiti dalla moglie CP_1 Persona_3
nonché, come pacificamente ammesso dal ricorrente, per la mancata inclusione nel
[...] nucleo familiare della madre Persona_2
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Dal provvedimento dell' di ripetizione dell'indebito in atti risulta che la revoca del CP_1 reddito di cittadinanza è stata disposta per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo” in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_3
Nella nota in esame non è indicato l'importo richiesto in ripetizione, ma solo il periodo al quale si riferiscono i pagamenti asseritamente indebiti (da marzo 2020 a febbraio 2021). Detto importo è tuttavia desumibile dal bollettino allegato al provvedimento ed è pari ad € 13.497,82. Il ricorrente dà per presupposto che la revoca e la conseguente ripetizione del beneficio siano dipese dall'erronea omessa inclusione nel proprio nucleo familiare, in sede di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, della madre Persona_2 Fatto dal quale è altresì scaturito il procedimento penale n. 776/2021 (R.G. Notizia di reato), con rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019. L' costituendosi a giudizio, ha invece rappresentato che la revoca è stata disposta su CP_1 segnalazione n. 18/4 del 25.2.2021 della Legione Carabinieri Lazio-Stazione di Piansano in merito all'omessa comunicazione da parte del ricorrente dei redditi e degli altri sussidi percepiti dalla moglie negli anni 2019, 2020 e 2021. Nella segnalazione Persona_3 citata non vi è traccia dell'accertamento relativo all'appartenenza o meno della madre del alla famiglia anagrafica del medesimo. Pt_1
Ciò posto, va precisato che il giudizio in esame non ha ad oggetto l'accertamento del diritto al ripristino della prestazione revocata, ma l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente ha ritenuto indebitamente erogato. Detta circostanza è rilevante ai fini del riparto dell'onere probatorio. Per giurisprudenza consolidata, infatti, gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione dall'ente per il venir meno di uno o più requisiti, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione, non è l' a dover provare la mancanza del suddetto CP_1 requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta (così, ex multis, Cass. n. 5725/1999; Cass. n. 5784/2003). Al contrario, in tema di indebito assistenziale, trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). Le varie ipotesi citate sono accomunate dal principio in forza del quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia di indebito assistenziale è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato dall' il dolo dell'accipiens. CP_1 Quanto alla normativa nella specie rilevante. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dal-la casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore del-le persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”. In conformità alla normativa richiamata, ciò che rileva per l'ammissione al reddito di cittadinanza è il nucleo familiare così come definito ai fini ISEE. Pertanto, ai fini della composizione dello stesso, vale quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, il quale prevede che “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”. Quanto poi alla questione dell'omessa comunicazione dei redditi percepiti dalla moglie del ricorrente, viene in rilievo l'art. 3, commi da 8 a 10, del D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ai sensi del quale: “
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle CP_1 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 .
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il CP_1 giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il CP_2 reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”. La normativa citata pone in capo al percettore del reddito di cittadinanza l'obbligo di comunicare all' l'avvio di un'attività di lavoro dipendente (comma 8) o di lavoro CP_1 autonomo o d'impresa (comma 9) da parte di uno o più componenti del nucleo familiare durante l'erogazione della prestazione, nonché l'obbligo di comunicare i redditi da lavoro relativi ad attività lavorative (subordinate od autonome/d'impresa) già avviate al momento della presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE in corso di validità per l'intera annualità (comma 10). Con riferimento a quest'ultima ipotesi, il Modello Rdc/Pdc – Com Ridotto (“Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di cittadinanza attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE”) chiarifica il contenuto della previsione di cui al comma 10 stabilendo che “Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l'attività lavorativa che si svolge all'atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018”. La comunicazione prevista dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019, da fornirsi mediante il Modello Rdc/Pdc – Com Ridotto, attiene pertanto ai redditi relativi ad attività già in atto al momento della presentazione della domanda, ma non risultanti dall'ISEE in corso di validità in quanto avviate durante o successivamente al periodo considerato nell'ISEE (che è quello dei due anni precedenti alla richiesta). Quanto, invece, alle comunicazioni di cui ai commi 8 e 9, relative ad attività lavorative avviate nel corso del periodo di erogazione della prestazione, esse vanno effettuate mediante il Modello Rdc/Pdc – Com Esteso. Ebbene, nella specie l' sul quale gravava il relativo onere probatorio, ha omesso del CP_1 tutto di produrre la domanda di reddito di cittadinanza (depositata dal ricorrente solo con le note conclusionali, ma in formato sintetico) e la DSU allegata dal ricorrente alla domanda o comunque trasmessa all'Istituto, precludendo così di verificare, da un lato, quali fossero i soggetti inseriti dal ricorrente nel proprio nucleo familiare e, dall'altro, se il avesse Pt_1
o meno indicato, in sede di presentazione della domanda, l'attività lavorativa della moglie, già in atto al momento della presentazione dell'istanza ed avviata nel 2019 (come risultante dall'estratto conto previdenziale depositato dall' . Non vi è prova, quindi, della CP_1 mendacità delle dichiarazioni rese in sede di DSU e, più in generale, della non corrispondenza al vero delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, per il semplice fatto che l' non ha prodotto né la DSU né la domanda di reddito di cittadinanza. CP_2
Tali carenze probatorie appaiono ancor più rilevanti se si considera la scarsa chiarezza complessiva della vicenda, che ha condotto, per un verso, al rinvio al giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 in relazione all'omesso inserimento della madre nel nucleo familiare in sede di presentazione della domanda e, dall'altro, alla revoca del beneficio per la diversa questione dell'omessa comunicazione dei redditi da lavoro dipendente conseguiti dalla moglie. Inoltre, sul piano delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. n. 4/2019: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. In conformità alla lettera e alla ratio della normativa citata, è da ritenere che “quanto indebitamente percepito” sia rappresentato dai ratei del reddito di cittadinanza percepiti in assenza dei relativi requisiti. Nella specie l' ha omesso di dedurre che, ove il ricorrente avesse inserito la madre nella CP_1
DSU come componente del nucleo familiare, la domanda sarebbe stata respinta per mancanza dei relativi requisiti reddituali, con conseguente indebita percezione di tutto l'importo percepito e legittimità della relativa ripetizione. Quanto poi alle conseguenze sanzionatorie relative all'omessa presentazione delle comunicazioni riguardanti l'attività lavorativa subordinata della moglie, già in corso al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, esse risultano specificamente considerate dal comma 6 dell'art. 7, in forza del quale: “
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Tale disposizione ricollega l'applicazione della sanzione della decadenza dal beneficio con recupero di quanto versato all'ipotesi in cui, mediante l'omessa comunicazione, il beneficio sia stato conseguito in misura maggiore rispetto a quanto spettante. Nella specie non è stato dedotto dall' che l'omessa comunicazione del reddito della CP_1 al termine di ciascun trimestre dell'anno solare abbia inciso sulla misura della Per_3 prestazione riconosciuta in favore del ricorrente, il quale, al contrario, pare essere stato sanzionato con la revoca e la ripetizione dell'intero importo percepito (e non solo del maggior importo corrisposto rispetto a quello eventualmente spettante) per il solo fatto della mancata comunicazione. Ciò in contrasto con quanto previsto dal citato art. 7, comma 6, D.L. n. 4/2019. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Va pertanto dichiarata illegittima la richiesta avanzata dall' con nota del 19.10.2021 di ripetizione delle somme erogate a CP_1 titolo di reddito di cittadinanza da marzo 2020 a febbraio 2021, di talché il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara illegittima la richiesta avanzata dall' con nota del 19.10.2021 di CP_2 ripetizione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza da marzo 2020 a febbraio 2021 e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non obbligato al pagamento nei confronti dell' del relativo importo;
CP_2
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 13 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA CC
Proc. R.G.L.P. n. 650/2022 L.P. Il Giudice, Dott. LA CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GALLINO PATRIZIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 650 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Pacinotti, snc, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gallino, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Ambrogi sito in Viterbo, viale Maresciallo Armando Diaz, 15, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 Persona_1 del 21.7.2015. RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.5.2022 ha adito questo Tribunale, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, sospendere l'esecuzione del provvedimento notificato di restituzione somme in attesa della definizione del procedimento penale che ha avuto origine dall'accertamento; 2) NEL MERITO: annullare l'opponendo provvedimento per i motivi suesposti;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio”. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 23.11.2021 la notifica a mezzo posta del provvedimento dell' di richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto, in CP_1 conseguenza della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento del 25.3.2021; che la predetta revoca veniva motivata sulla scorta di un accertamento circa “le false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; che nel compilare il modello RDC il ricorrente aveva omesso di indicare, quale componente meramente anagrafico del proprio nucleo familiare, la madre la quale aveva stabilito la propria residenza presso Persona_2
l'abitazione del figlio in attesa di trovare una propria occupazione;
che la predetta era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di badante da svolgersi in regime di convivenza, a decorrere dalla data del 4.3.2020; che nonostante la sia stata iscritta in data 20.11.2019 nell'anagrafica del comune di Piansano, con Per_2 residenza presso il figlio, di fatto la stessa aveva il domicilio presso il proprio datore di lavoro;
che da tale dichiarazione era derivata a carico del ricorrente la revoca del reddito di cittadinanza, nonché l'avvio di un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 7, co. 1, D.L. 4/2019 perché “al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito” non indicava come residente nel proprio nucleo famigliare la signora . Per_2
Tanto premesso in fatto, in diritto, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revoca del beneficio in attesa della definizione del procedimento penale che ha avuto origine dall'accertamento, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di revoca, nonché del provvedimento di restituzione delle somme percepite in quanto, nella redazione del modulo per il RDC, il ricorrente aveva riportato lo stato di fatto del suo nucleo familiare, vivendo la madre altrove, senza cumulo del reddito di quest'ultima con quello del proprio nucleo familiare. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
L' ha dedotto che la revoca del beneficio con recupero di quanto percepito era stata CP_2 disposta a seguito di segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Piansano dalla quale risultava la mancata trasmissione da parte del ricorrente dell'apposito modulo “rdc com” per la comunicazione periodica all' dei redditi via via percepiti dalla moglie CP_1 Persona_3
nonché, come pacificamente ammesso dal ricorrente, per la mancata inclusione nel
[...] nucleo familiare della madre Persona_2
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Dal provvedimento dell' di ripetizione dell'indebito in atti risulta che la revoca del CP_1 reddito di cittadinanza è stata disposta per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo” in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza prot. Controparte_3
Nella nota in esame non è indicato l'importo richiesto in ripetizione, ma solo il periodo al quale si riferiscono i pagamenti asseritamente indebiti (da marzo 2020 a febbraio 2021). Detto importo è tuttavia desumibile dal bollettino allegato al provvedimento ed è pari ad € 13.497,82. Il ricorrente dà per presupposto che la revoca e la conseguente ripetizione del beneficio siano dipese dall'erronea omessa inclusione nel proprio nucleo familiare, in sede di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, della madre Persona_2 Fatto dal quale è altresì scaturito il procedimento penale n. 776/2021 (R.G. Notizia di reato), con rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019. L' costituendosi a giudizio, ha invece rappresentato che la revoca è stata disposta su CP_1 segnalazione n. 18/4 del 25.2.2021 della Legione Carabinieri Lazio-Stazione di Piansano in merito all'omessa comunicazione da parte del ricorrente dei redditi e degli altri sussidi percepiti dalla moglie negli anni 2019, 2020 e 2021. Nella segnalazione Persona_3 citata non vi è traccia dell'accertamento relativo all'appartenenza o meno della madre del alla famiglia anagrafica del medesimo. Pt_1
Ciò posto, va precisato che il giudizio in esame non ha ad oggetto l'accertamento del diritto al ripristino della prestazione revocata, ma l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente ha ritenuto indebitamente erogato. Detta circostanza è rilevante ai fini del riparto dell'onere probatorio. Per giurisprudenza consolidata, infatti, gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione dall'ente per il venir meno di uno o più requisiti, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione, non è l' a dover provare la mancanza del suddetto CP_1 requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta (così, ex multis, Cass. n. 5725/1999; Cass. n. 5784/2003). Al contrario, in tema di indebito assistenziale, trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). Le varie ipotesi citate sono accomunate dal principio in forza del quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia di indebito assistenziale è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato dall' il dolo dell'accipiens. CP_1 Quanto alla normativa nella specie rilevante. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dal-la casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore del-le persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”. In conformità alla normativa richiamata, ciò che rileva per l'ammissione al reddito di cittadinanza è il nucleo familiare così come definito ai fini ISEE. Pertanto, ai fini della composizione dello stesso, vale quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, il quale prevede che “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”. Quanto poi alla questione dell'omessa comunicazione dei redditi percepiti dalla moglie del ricorrente, viene in rilievo l'art. 3, commi da 8 a 10, del D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ai sensi del quale: “
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle CP_1 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 .
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il CP_1 giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il CP_2 reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”. La normativa citata pone in capo al percettore del reddito di cittadinanza l'obbligo di comunicare all' l'avvio di un'attività di lavoro dipendente (comma 8) o di lavoro CP_1 autonomo o d'impresa (comma 9) da parte di uno o più componenti del nucleo familiare durante l'erogazione della prestazione, nonché l'obbligo di comunicare i redditi da lavoro relativi ad attività lavorative (subordinate od autonome/d'impresa) già avviate al momento della presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE in corso di validità per l'intera annualità (comma 10). Con riferimento a quest'ultima ipotesi, il Modello Rdc/Pdc – Com Ridotto (“Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di cittadinanza attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE”) chiarifica il contenuto della previsione di cui al comma 10 stabilendo che “Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l'attività lavorativa che si svolge all'atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018”. La comunicazione prevista dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019, da fornirsi mediante il Modello Rdc/Pdc – Com Ridotto, attiene pertanto ai redditi relativi ad attività già in atto al momento della presentazione della domanda, ma non risultanti dall'ISEE in corso di validità in quanto avviate durante o successivamente al periodo considerato nell'ISEE (che è quello dei due anni precedenti alla richiesta). Quanto, invece, alle comunicazioni di cui ai commi 8 e 9, relative ad attività lavorative avviate nel corso del periodo di erogazione della prestazione, esse vanno effettuate mediante il Modello Rdc/Pdc – Com Esteso. Ebbene, nella specie l' sul quale gravava il relativo onere probatorio, ha omesso del CP_1 tutto di produrre la domanda di reddito di cittadinanza (depositata dal ricorrente solo con le note conclusionali, ma in formato sintetico) e la DSU allegata dal ricorrente alla domanda o comunque trasmessa all'Istituto, precludendo così di verificare, da un lato, quali fossero i soggetti inseriti dal ricorrente nel proprio nucleo familiare e, dall'altro, se il avesse Pt_1
o meno indicato, in sede di presentazione della domanda, l'attività lavorativa della moglie, già in atto al momento della presentazione dell'istanza ed avviata nel 2019 (come risultante dall'estratto conto previdenziale depositato dall' . Non vi è prova, quindi, della CP_1 mendacità delle dichiarazioni rese in sede di DSU e, più in generale, della non corrispondenza al vero delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, per il semplice fatto che l' non ha prodotto né la DSU né la domanda di reddito di cittadinanza. CP_2
Tali carenze probatorie appaiono ancor più rilevanti se si considera la scarsa chiarezza complessiva della vicenda, che ha condotto, per un verso, al rinvio al giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 in relazione all'omesso inserimento della madre nel nucleo familiare in sede di presentazione della domanda e, dall'altro, alla revoca del beneficio per la diversa questione dell'omessa comunicazione dei redditi da lavoro dipendente conseguiti dalla moglie. Inoltre, sul piano delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. n. 4/2019: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. In conformità alla lettera e alla ratio della normativa citata, è da ritenere che “quanto indebitamente percepito” sia rappresentato dai ratei del reddito di cittadinanza percepiti in assenza dei relativi requisiti. Nella specie l' ha omesso di dedurre che, ove il ricorrente avesse inserito la madre nella CP_1
DSU come componente del nucleo familiare, la domanda sarebbe stata respinta per mancanza dei relativi requisiti reddituali, con conseguente indebita percezione di tutto l'importo percepito e legittimità della relativa ripetizione. Quanto poi alle conseguenze sanzionatorie relative all'omessa presentazione delle comunicazioni riguardanti l'attività lavorativa subordinata della moglie, già in corso al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, esse risultano specificamente considerate dal comma 6 dell'art. 7, in forza del quale: “
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Tale disposizione ricollega l'applicazione della sanzione della decadenza dal beneficio con recupero di quanto versato all'ipotesi in cui, mediante l'omessa comunicazione, il beneficio sia stato conseguito in misura maggiore rispetto a quanto spettante. Nella specie non è stato dedotto dall' che l'omessa comunicazione del reddito della CP_1 al termine di ciascun trimestre dell'anno solare abbia inciso sulla misura della Per_3 prestazione riconosciuta in favore del ricorrente, il quale, al contrario, pare essere stato sanzionato con la revoca e la ripetizione dell'intero importo percepito (e non solo del maggior importo corrisposto rispetto a quello eventualmente spettante) per il solo fatto della mancata comunicazione. Ciò in contrasto con quanto previsto dal citato art. 7, comma 6, D.L. n. 4/2019. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Va pertanto dichiarata illegittima la richiesta avanzata dall' con nota del 19.10.2021 di ripetizione delle somme erogate a CP_1 titolo di reddito di cittadinanza da marzo 2020 a febbraio 2021, di talché il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara illegittima la richiesta avanzata dall' con nota del 19.10.2021 di CP_2 ripetizione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza da marzo 2020 a febbraio 2021 e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non obbligato al pagamento nei confronti dell' del relativo importo;
CP_2
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 13 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA CC