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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RO DE BR (TE) elettivamente domiciliato alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a
Tordino – 64100 Teramo (TE), presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._2
-attore-
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_2 C.F._3 in Teramo via Stazio n. 14 elettivamente domiciliato in Teramo via Ciotti n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Manola Di Pasquale, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto –
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente alla CP_1 C.F._4
Via Nazario Sauro n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ciarrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo alla Via Guido II n. 1.
-Terza chiamata-
CONCLUSIONI: per parte attrice: in via preliminare pregiudiziale ed in rito:
previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 18.09.2024, ammettersi tutte le istanze istruttorie articolate nella propria 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice e nella propria 3°
Memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. di parte attrice;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la tardività e, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare
l'eredità del Sig. da parte della Sig.ra alla data del 19.02.2001 e, Parte_3 CP_1 quindi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inopponibilità anche nei confronti del Sig. dell'accettazione tacita dell'eredità effettuata dalla Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 05.03.2019 e trascritta in pari data presso la CC.RR.II di Teramo al n. 2354 Reg. Part. di formalità e, quindi, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inopponibilità anche nei confronti del Sig. dell'atto pubblico a rogito Parte_1 per Notar Rep. n. 48191 – racc. n. 16119 del 15.03.2019 stipulato dalla Sig.ra Persona_1
con il Sig. e, per l'effetto, dichiarare e disporre l'annullamento CP_1 Parte_2 DE stessi atti, con il conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di provvedere alle relative trascrizioni e con esonero del Conservatore dei RR.II. di Teramo da ogni responsabilità;
accertare e dichiarare che il Sig. risulta essere proprietario dei diritti pari ad Parte_1
1/6 delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Teramo alla Via Stazio n. 14/16 e, segnatamente: i diritti pari ad 1/6 della porzione di fabbricato di civile abitazione sita in Teramo
(TE) alla Via Stazio n. 14/16 meglio specificata ed identificata al Nuovo Catasto Fabbricati del detto comune al Fg. 147 – Partt. Graffate n. 274 sub 12 e n. 483 – Zona Cens. 1 – Cat. A/3 – Classe 2 –
Vani 9 – Rend. 557,77 e i diritti pari ad 1/6 della porzione di fabbricato di civile abitazione sita in
Teramo (TE) alla Via Stazio n. 14/16 meglio specificata ed identificata al Nuovo Catasto Fabbricati del detto comune al Fg. 147 – Part. n. 274 – Sub.
2 - Zona Cens. 1 – Cat. A/3 – Classe 1 – Vani 1,5
– Rend. 77,47 in virtù dell'atto pubblico a rogito per Notar del 31.01.2019 Persona_2
Rep. n. 133283 – Racc. n. 44180 con il conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Teramo di provvedere alle relative trascrizioni e con esonero del Conservatore dei
RR.II. di Teramo da ogni responsabilità;
accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione DE immobili meglio descritti in premessa e, per l'effetto, disporre e dichiarare la divisione giudiziale DE stessi previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
IN VIA GRADATA:
- laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni e l'impossibilità di disporre l'assegnazione dei compendi immobiliari con i relativi eventuali conguagli, ordinare la vendita DE immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
IN OGNI CASO:
- Condannare i soccombenti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare la do-manda proposta da e conseguentemente condannarlo alla rifusione delle spese e del danno Parte_1 da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà equa di Giustizia”; per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare la domanda proposta da e conseguentemente condannarlo alla rifusione delle spese e del danno Parte_1 da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà equa di Giustizia”.
OGGETTO: divisione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Parte_2
ivi rappresentando: a) di essere divenuto proprietario, per la quota di 1/6, delle porzioni
[...] immobiliari site in Teramo, alla via Stazio n. 14/16 (identificati al Nuovo Catasto Fabbricati Fg 147, part. 274 sub. 12 e n. 483; e Fg. 147, part. 274 sub. 2), a fronte della cessione della quota di spettanza dei diritti sugli immobili in oggetto da parte di ( in virtù di atto pubblico a rogito per CP_2
Notar del 31.01.2019 Rep. n. 133283 – Racc. n. 44180); b) che parte Persona_2 attrice, pertanto, sarebbe divenuta proprietaria, unitamente al convenuto, e limitatamente alla quota di 1/6, della proprietà DE immobili indicati, i cui restanti 5/6 sarebbero stati acquisiti dal Parte_2 all'esito del decreto di trasferimento emesso nella procedura di esecuzione immobiliare n. 274/2012, nella quale quest'ultimo risultava aggiudicatario dei predetti diritti sul plesso immobiliare.
Parte attrice ha pertanto chiesto di procedersi alla divisione del compendio comune.
Si è costituito in giudizio il quale, nel fornire una rappresentazione integralmente Parte_2 diversa delle vicende intercorse, ha dedotto: a) che non sarebbe mai stato titolare di alcun Pt_1 diritto di proprietà, stante l'inefficacia dell'atto pubblico dallo stesso stipulato e con il quale
[...] vendeva la propria quota di proprietà pari ad 1/6 sui beni oggetto di domanda giudiziale;
b) CP_2 che le porzioni di fabbricato site in Teramo via Stazio 12/14/16, in NCU al foglio 147 part. 274 sub
12 graffata con part. n. 483, e particella n. 274 sub 2, per la quota di 5/6 di proprietà, venivano sottoposte ad esecuzione immobiliare a seguito dell' atto di pignoramento trascritto in data 2.7.2012 reg. gen. N. 9593, reg. part. 7147; c) che i diritti sulle porzioni immobiliari citate appartenevano per
4/6 a e per 1/6 a , entrambi debitori esecutati;
d) che il restante 1/6 CP_3 CP_2 sarebbe stato di proprietà di germana di non sottoposta ad alcuna procedura CP_1 CP_2 esecutiva;
e) che la titolarità delle quote pignorate era così ripartita: quote di 3/6 intestate a
[...]
a fronte della comunione legale intercorsa con il coniuge , 2/6 della stessa CP_3 Parte_3
CP_ e di (1/6 ciascuno) pervenute a fronte della successione ereditaria dello stesso CP_2
, aperta in data 19.2.1991, giusta denuncia di successione trascritta l'11.4.1996; f) che, Pt_3 pertanto, non poteva disporre del suo diritto di proprietà di 1/6 sulle porzioni CP_2 immobiliari gravate, in quanto sottoposte a vincolo di indisponibilità di cui al richiamato pignoramento e che, ad ogni buon conto, quanto alla part. Sub. 12, la stessa, alla data del contratto di compravendita intercorso tra e , era già stata aggiudicata (come da CP_2 Parte_1 provvedimento del 17.1.2018) e, quanto alla part. 274 sub. 2, la quota di 5/6 veniva trasferita al all'esito di vendita all'incanto in data 19.2.2020; g) che, sempre quanto alla part. Sub 12, Parte_2 acquistava dalla la restante quota di 1/6 delle porzioni immobiliari, con Parte_2 CP_1 atto di compravendita del 15.3.2019; e) che, pertanto, la menzionata cessione del diritto di proprietà effettuata tra e l'odierno attore sarebbe priva di effetti sul piano giuridico, avendo CP_2 il primo venduto quote di proprietà a non domino e ciò in quanto – in ordine alla part. Sub. 12 - la stessa era già stata aggiudicata al convenuto al momento della stipula del rogito notarile, mentre, circa la part. Sub. 2, essa era gravata dal vincolo pignoratizio e dalla successiva procedura espropriativa, elementi idonei a determinare l'inopponibilità della vendita nei confronti del Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nelle prime memorie ex art. 183 co. 6, parte attrice, nel prendere posizione sulle difese articolate dal convenuto, ha eccepito, in rito, la sua tardiva costituzione in giudizio e, nel merito: 1) che il contratto di compravendita della quota di 1/6 sulle porzioni immobiliari sub iudice sarebbe perfettamente efficace dal momento che la procedura esecutiva menzionata dal convenuto (n. 274/2012) aveva avuto ad oggetto i diritti pari a 5/6 (di proprietà per 4/6 di e per il restante 1/6 di ), mentre la restante quota di CP_3 CP_2
1/6 non veniva affatto pignorata;
2) che la suddetta quota sarebbe pervenuta in capo a CP_1 sorella del dante causa dell'attore, a seguito di successione mortis causa di , ma Parte_3 che, in considerazione della mancata accettazione dell'eredità da parte della medesima, essa si sarebbe “trasferita” in capo allo stesso 3) che, infatti, a seguito del decesso del de cuius, CP_2 avvenuto in data 19.2.1991 (la cui denuncia di successione veniva trascritta l'11.4.1996), accettavano, provvedendo alla relativa trascrizione, l'eredità oggetto di delazione, esclusivamente e CP_3
e non sino al 5.3.2019, allorquando quest'ultima provvedeva alla CP_2 CP_1 trascrizione della tacita accettazione, quando, ormai, il suo diritto risultava abbondantemente prescritto;
4) che, peraltro, in data 31.10.2018, presentava dichiarazione di CP_2 successione “sostitutiva” con la quale legittimamente provvedeva ad accettare la quota di spettanza della sorella di cui risultava, a questo punto, unico erede a fronte dell'avvenuto accrescimento;
CP_1 5) che, quindi, la quota di 1/6 oggetto di compravendita nei confronti dell'odierno attore non sarebbe quella spettante, per successione ereditaria, al dante causa di bensì il diritto di cui lo stesso Pt_1 sarebbe risultato erede, ex post (ma con effetto ex tunc) all'esito dello spirare del termine CP_1 di prescrizione entro cui la sorella avrebbe potuto validamente accettare la chiamata a suo favore della quota di patrimonio ereditario.
Nelle proprie difese successive, peraltro, ha evidenziato come Parte_2 CP_1 avesse proceduto a sporgere denuncia-querela con riferimento al tentativo, posto in essere dal fratello ed avallato dalla fraudolenta operazione articolata con la complicità dell'attore, di fare propria la quota di eredità a sé spettante e che, ad ogni buon conto, e non CP_2 CP_4 provvedevano autonomamente alla accettazione dell'eredità ed alla relativa trascrizione ma che la stessa avveniva solo il 23.3.2015 (e quindi oltre 10 anni dall'apertura della successione) su impulso dello stesso creditore procedente nella procedura esecutiva intercorsa (di cui l'attore sarebbe stato perfettamente edotto, essendo, a sua volta, creditore intervenuto nell'espropriazione).
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di da parte del precedente CP_1 titolare del ruolo, quest'ultima si è costituita in giudizio ribandendo quanto già affermato dal convenuto nelle proprie difese e precisando, inoltre, come, in ordine alla propria quota di eredità sugli immobili, pari a 1/6 dell'intero compendio, estranea al predetto pignoramento, la stessa avesse proceduto alla relativa accettazione tacita, come confermato dal fatto che: a) aveva avviato un procedimento di divisione nel 2005, poi concluso con un accordo, con il quale la stessa si impegnava a vendere la propria quota sui beni immobiliari nei confronti di (mediante atto di CP_5 compravendita sottoscritto dallo stesso e , perfettamente consapevoli, CP_2 CP_3 dunque, dell'esistenza dei diritti vantati dalla coerede sul patrimonio del de cuius), operazione economica poi non andata a buon fine a fronte delle ipoteche gravanti sull'immobile per debiti del ed in virtù dei quali, oltretutto, veniva iscritto il pignoramento cui scaturiva la CP_2 procedura esecutiva che portava all'aggiudicazione dei beni in capo al b) si era sempre Parte_2 occupata dell'immobile, provvedendo al pagamento delle spese di manutenzione e dell'IMU, come confermato dalla documentazione versata in atti.
Ha formulato, infine, domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare celebrata l'8.4.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente occorre sottolineare come la tardiva costituzione in giudizio di Parte_2 non incida sulla definizione dell'odierna controversia, dal momento che quest'ultimo non ha articolato eccezioni in senso stretto bensì esclusivamente deduzioni rientranti nella categoria delle cd.
“mere difese” non passibili di ricadere nel margine preclusivo di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel merito la domanda è completamente infondata e deve essere rigettata, non potendosi pervenire alla divisione del compendio ereditario, non avendo l'attore adeguatamente dimostrato di essere effettivo comproprietario, per la quota di 1/6, delle porzioni immobiliari site in Teramo, alla via Stazio
n. 14/16 (identificati al Nuovo Catasto Fabbricati Fg 147, part. 274 sub. 12 e n. 483; e Fg. 147, part. 274 sub. 2).
Nello specifico, e volendo analizzare solo gli elementi rilevanti ai fini del decidere (avendo le parti introdotto circostanze, per vero non confacenti rispetto al thema decidendum, che hanno contribuito a rendere inutilmente complessa la ponderazione DE elementi determinanti per la risoluzione della controversia), ha dedotto di essere divenuto proprietario DE immobili oggetto di Parte_1 domanda di divisione giudiziale, sulla scorta dell'atto pubblico di compravendita con cui
[...] cedeva a quest'ultimo i diritti pari ad 1/6 del complesso immobiliare sito in via Stazio nn. CP_2
14/16; come indicato nello stesso rogito notarile, la provenienza delle quote oggetto di atto traslativo era individuata nella successione legittima in morte del padre del dante causa, , Parte_3 deceduto in Teramo il 19 febbraio 1991.
Nel presente giudizio, più in particolare, l'attore ha dedotto che i diritti di 1/6 sulle porzioni così identificate corrisponderebbero alla quota ereditaria della sorella la quale, non CP_1 avendo accettato l'eredità (né espressamente né tacitamente) nel termine di prescrizione decennale, avrebbe perso il relativo diritto, e che, quindi, alcuna efficacia potrebbe spiegare la trascrizione dell'accettazione tacita avvenuta in data 5.3.2019, quando ormai la quota era stata acquisita, per accrescimento, al patrimonio di il quale, poi, aveva ceduto i propri diritti sugli CP_2 immobili all'odierno attore.
Tanto deduce l'attore, evidenziando e riconoscendo che, effettivamente, la propria quota di diretta derivazione ereditaria (pervenuta iure successionis a seguito della morte del de cuius, assieme a quella della madre, era stata effettivamente oggetto di vincolo pignoratizio prima e di procedura CP_3 espropriativa poi, cui aveva fatto seguito la definitiva acquisizione della stessa al patrimonio del
(come da decreto di trasferimento del 22.11.2018, doc. 3 fasc. parte convenuta in relazione Parte_2 alla part. 274 sub. 12 e come da vendita ed aggiudicazione del 19.2.2020 in relazione alla part. 274 sub. 2, all. 7 fasc. parte convenuta).
L'attore, più nello specifico, ha dedotto che, dopo l'accettazione tacita dell'eredità – effettuata dallo stesso e dalla – il medesimo dante causa di avrebbe proceduto ad CP_1 CP_3 Pt_1 accettare la quota pervenuta in accrescimento (operante, a sua volta, a fronte della mancata accettazione di , come confermato dalla dichiarazione di successione del 31.10.2018, CP_1 con cui lo stesso provvedeva a “dichiarare la modifica dell'erede” ed accettare i CP_2 diritti pari ad 1/6 pervenuti a fronte dell'operare dell'accrescimento.
La tesi è del tutto avulsa dalle risultanze emerse in sede documentale ed è comunque antitetica rispetto a qualsiasi basilare principio di natura successoria.
In primo luogo, non è affatto emerso che la sorella di non avesse accettato l'eredità, CP_2 con conseguente prescrizione del proprio diritto.
Come noto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione si considera tacita quando il chiamato all'eredità compia uno o più atti che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.
Applicazioni specifiche (ed esemplificative) di quanto detto sono le ipotesi di cui agli artt. 477 e 478
c.c., ove viene stabilito che la vendita e la donazione dei diritti di successione ad un terzo o ad altro chiamato importano accettazione dell'eredità, ovvero che la rinuncia all'eredità operata verso corrispettivo o a favore di alcuni soli dei chiamati, comporti necessariamente la previa accettazione.
Come chiarito in giurisprudenza: “L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità” (Cassazione civile, sez. II, 09/10/2013, n. 22977).
Si è affermato, così, in differenti fattispecie, come, ad esempio, la proposizione della domanda di petizione ereditaria, ovvero quella di divisione e l'azione di riduzione implichino necessariamente accettazione tacita dell'eredità, così come la riscossione del canone di locazione di un bene ereditario locato (Cass. n. 2743/2014) ed, ancora, il pagamento di un debito del de cuius con denaro della massa ereditaria.
Non costituiscono, invece, accettazione tacita dell'eredità la mera presentazione della denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di natura esclusivamente fiscale.
Con riferimento all'avvenuto pagamento dell'IMU, da parte dell'erede, la Giurisprudenza ha affermato: “Sul punto, è bene operare una distinzione di carattere generale. Il pagamento di un'imposta riferibile al de cuius, maturata prima del decesso, costituisce l'estinzione di un debito ereditario che segnala la volontà di comportarsi come erede e può determinare – in sé e per sé – accettazione tacita.
Di contro, se il pagamento dell'IMU si riferisce ad un periodo successivo all'apertura della successione, esso dà prova che il chiamato è nel possesso di un bene ereditario [il presupposto impositivo – ex art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 – è il possesso di: fabbricati, esclusa
l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili;
terreni agricoli].
Il possesso, a propria volta, può assumere la valenza di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.
o dar luogo ad acquisto ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 comma 2 c.c., se non seguito da inventario”.
Ebbene, non è equivocabile che, come adeguatamente documentato, avesse CP_1 certamente assunto comportamenti idonei ad indicare l'avvenuto acquisto della qualità di erede;
ed infatti, la stessa proponeva, nel 2005, azione di divisione del compendio ereditario (causa poi transatta) la cui storica verificazione non è stata, per vero, contestata da nessuna delle parti in causa, provvedeva, inoltre, al pagamento dell'IMU relativa agli immobili oggetto di massa ereditaria, in data 24.6.1997, in data 17.12.1998, ed in data 18.12.1999, nonché in data 29.6.2000, 26.6.2002,
17.12.2004 ecc. (all. 4 fasc. parte terza chiamata).
Non coglie in alcun modo nel segno, poi, la replica attorea sulla scorta della quale non sarebbe riportato, nella documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta, il numero di
Protocollo, trattandosi, come è evidente, di ricevute di versamento su conto corrente postale indirizzate all'Ufficio Tributi, a nulla rilevando, ai fini della conformità probatoria dei documenti in oggetto, la mancata specifica indicazione del numero di protocollo dell'Ufficio Tributi.
Del resto la pacificità della reciproca accettazione delle rispettive quote ereditarie è emersa incontestabilmente dal contratto preliminare, stipulato tra , e CP_3 CP_2 [...]
CP_
in cui emerge chiaramente e viene pacificamente riconosciuto dagli eredi e CP_6 CP_2 la spettanza della proprietà – proveniente da successione mortis causa – della quota della coerede, corrispondente ad 1/6 dell'intero compendio immobiliare ( contratto sottoscritto in calce e su ogni pagina).
Tale programma negoziale, pur non rilevando affatto ai fini dell'odierno giudizio, conferma come fosse pacifico ed incontestato tra le parti che ciascuna di esse aveva acquisito, a seguito di accettazione (tacita) ciascuna delle quote derivanti dalla delazione ereditaria.
Peraltro, anche a voler ritenere, come fa parte attrice, che tali comportamenti concludenti fossero successivi al decennio e che, pertanto, la CA avesse perso il diritto di accettare l'eredità, occorre rammentare come il termine di prescrizione decennale funzionale all'accettazione decorre sempre dall'apertura della successione e si estende anche ai cd. “chiamati ulteriori”, ossia tutti coloro nei cui confronti la vocazione opera in subordine rispetto ai primi;
anche nei loro confronti, pertanto, il termine decorre dalla data di apertura della successione (Cass. sent. n. 16426/2012). Tale assunto è confermato dall'espressa disposizione di cui all'art. 480 co. 3, il quale dispone che tale termine non corre per i chiamati ulteriori solo ove vi sia stata accettazione dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario sia venuto meno (confermando, a contrario, che ove non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, anche per i delati successivi opera il limite di prescrizione decennale).
Da quanto anzidetto, dunque, deriva che, per esempio, se il primo chiamato dovesse attendere nove anni per accettare e poi rinunciasse, il chiamato ulteriore (divenuto tale per accrescimento, rappresentazione o a fronte di sostituzione testamentaria) avrebbe un solo anno di tempo per provvedere ad accettare la quota.
Ne segue, dunque, che la stessa eccezione di prescrizione articolata dall' attore, in ordine alla accettazione di non potrebbe che operare per lo stesso che, a suo CP_1 CP_2 dire, avrebbe provveduto ad accettare “in sostituzione” solo nel 2018 (a fronte dell'apertura della successione avvenuta nel 1991).
Anche volendo soprassedere a tali evidenze, corre l'obbligo di evidenziare un ulteriore aspetto, rilevante al fine di effettuare una corretta qualificazione giuridica dei fatti erroneamente rappresentati.
Va osservato che l'istituto dell'accrescimento è previsto nella successione testamentaria, e trova disciplina agli articoli 674 del codice civile laddove abbia luogo fra coeredi, e all'articolo 675 laddove viceversa riguardi un legato. L'articolo 674 del codice civile, infatti recita:
“Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.”
L'accrescimento che è richiamato atecnicamente anche nella successione legittima ha, dunque, luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto e comporta l'espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari laddove venga meno la contitolarità da parte di uno o più di questi.
L'accrescimento, dunque, dà luogo, retroattivamente, all'acquisto del diritto da parte del beneficiario.
Il “beneficiario” dell'accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell'eredità: al verificarsi dei presupposti sarà erede della quota “espansa” con efficacia retroattiva, ovvero dalla data di apertura della successione.
Quanto alle successioni legittime, l'art 522 cpc prevede che “Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571”. La retroattività della rinuncia o il mancato acquisto in via definitiva da parte di un chiamato, dà luogo alla fictio iuris per cui lo stesso si abbia per mai chiamato. Il cosiddetto “accrescimento” atecnico dà luogo quindi all'apertura della successione, tenendo quale riferimento la situazione di fatto e di concorso fra coeredi come se il chiamato rinunciante non fosse mai esistito.
Indipendentemente dal dato qualificatorio (discusso in dottrina e giurisprudenza) circa la possibilità di far operare l'istituto dell'accrescimento anche nelle successioni cd. legittime, corre evidenziare come, quindi, l'art. 522 c.c. dia luogo ad un meccanismo di sostituzione simile a quello operante nelle ipotesi di accrescimento testamentario, ove si prevede che la parte di colui che rinunzia si accresca a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.
Pacifico è che, sia nell'accrescimento “testamentario” che nell'istituto previsto all'art. 522 c.c.,
l'effetto cd. accrescitivo opera automaticamente, senza necessità di specifica accettazione di chi ne beneficia, poiché l'acquisto consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo al subentrante (Cass. sent. 8021/2012). La natura automatica dell'operare del suddetto istituto, inoltre, determina che esso possa effettivamente avere luogo anche a fronte della prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del primo chiamato.
Fermo ed impregiudicato, in ogni caso, quanto sopra evidenziato in ordine alla avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di non è dato nemmeno comprendere se ed in che modo CP_1 la quota oggetto di compravendita fatta propria dal rogito notarile del 31.1.2019 fosse quella inerente all'avvenuto accrescimento intervenuto (a dire dell'attore) all'esito della mancata accettazione da parte della stessa;
tale elemento, infatti, non emerge affatto nel contratto di compravendita, nel quale il Pubblico Ufficiale evidenzia come il venditore avesse esclusivamente dichiarato come la quota alienata fosse pervenutagli in virtù della successione legittima in morte del padre , Parte_3 deceduto il 19.2.1981.
Peraltro, a conferma dell'assunto per cui non si sia affatto provato che oggetto del negozio traslativo fossero i diritti pervenuti per accrescimento, vi è un altro indispensabile rilievo: se CP_2 avesse voluto fare riferimento alla quota derivante dall'accrescimento all'esito della mancata accettazione della sorella, egli non avrebbe mai potuto ereditare, per intero, 1/6 dei diritti sulla porzione immobiliare, dal momento che, ai sensi dell'art. 522 c.c., la quota del chiamato che abbia rinunciato si accresce a favore di tutti coloro che avrebbero concorso con lui e, quindi, nei confronti di tutti gli eredi legittimi.
Nel caso di specie, dunque, l'eventuale quota di 1/6 (costituente l'integralità dei diritti della
[...] sul patrimonio immobiliare) non sarebbe mai potuta pervenire per accrescimento CP_1 interamente in capo al fratello, essendo emerso chiaramente come vi fossero altri eredi legittimi, in particolare , coniuge del de cuius che, a sua volta, aveva ereditato 1/3 del patrimonio CP_3 relitto (sottoposto alla procedura espropriativa sopra menzionata). Per tutte le ragioni anzidette, quindi, la domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice dimostrato di aver acquisito la quota di proprietà di 1/6 e, quindi, di esserne il relativo titolare, non avendo dato contezza dell'effettivo acquisto dei suddetti diritti da parte del proprio dante causa,
CP_2
Né può operare (e per vero nessuna parte lo ha menzionato) l'istituto della tutela del terzo acquirente a non domino di cui all'art. 1153 c.c., valendo essa in relazione ai soli beni mobili.
La natura eminentemente temeraria dell'azione articolata da conduce a ritenere Parte_1 sussistenti i presupposti 96 co. 3 c.p.c.
Appare dimostrato come lo stesso abbia agito evidentemente in mala fede sottacendo, nell'atto introduttivo, numerose circostanze rilevanti ai fini del decidere, emerse solo a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'estensione della chiamata nei confronti del terzo litisconsorte, CP_1
Peraltro, la manifesta infondatezza della domanda e l'ambiguità finalistica del contratto di compravendita intercorso tra e (creditore intervenuto nella CP_2 Parte_1 procedura esecutiva e, pertanto, ben conscio delle dinamiche afferenti alle relazioni giuridiche tra le parti) conducono a considerare decisamente temeraria l'azione giudiziale intrapresa.
Come noto, il Giudicante può stabilire, entro criteri equitativi, il quantum oggetto di condanna ex art. 96 co. 3 che, nel caso di specie, si ritiene opportuno quantificare in una somma corrispondente a metà delle spese legali (da erogare, rispettivamente, nei confronti di e . Parte_2 CP_1
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza sostanziale e devono essere poste a carico di parte attrice;
devono essere presi in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Peraltro, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione DE onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione” (cfr. anche Cass. n. 10939 del 2006).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore di Parte_2
e che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna delle parti, oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice, ex art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma di 3808,00 euro per parte, nei confronti di e Parte_2 CP_1
Così deciso in Teramo,14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RO DE BR (TE) elettivamente domiciliato alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a
Tordino – 64100 Teramo (TE), presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._2
-attore-
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_2 C.F._3 in Teramo via Stazio n. 14 elettivamente domiciliato in Teramo via Ciotti n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Manola Di Pasquale, che lo rappresenta e difende;
- Convenuto –
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente alla CP_1 C.F._4
Via Nazario Sauro n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ciarrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo alla Via Guido II n. 1.
-Terza chiamata-
CONCLUSIONI: per parte attrice: in via preliminare pregiudiziale ed in rito:
previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 18.09.2024, ammettersi tutte le istanze istruttorie articolate nella propria 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice e nella propria 3°
Memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. di parte attrice;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la tardività e, quindi, l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare
l'eredità del Sig. da parte della Sig.ra alla data del 19.02.2001 e, Parte_3 CP_1 quindi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inopponibilità anche nei confronti del Sig. dell'accettazione tacita dell'eredità effettuata dalla Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 05.03.2019 e trascritta in pari data presso la CC.RR.II di Teramo al n. 2354 Reg. Part. di formalità e, quindi, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o inopponibilità anche nei confronti del Sig. dell'atto pubblico a rogito Parte_1 per Notar Rep. n. 48191 – racc. n. 16119 del 15.03.2019 stipulato dalla Sig.ra Persona_1
con il Sig. e, per l'effetto, dichiarare e disporre l'annullamento CP_1 Parte_2 DE stessi atti, con il conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di provvedere alle relative trascrizioni e con esonero del Conservatore dei RR.II. di Teramo da ogni responsabilità;
accertare e dichiarare che il Sig. risulta essere proprietario dei diritti pari ad Parte_1
1/6 delle seguenti porzioni immobiliari site nel Comune di Teramo alla Via Stazio n. 14/16 e, segnatamente: i diritti pari ad 1/6 della porzione di fabbricato di civile abitazione sita in Teramo
(TE) alla Via Stazio n. 14/16 meglio specificata ed identificata al Nuovo Catasto Fabbricati del detto comune al Fg. 147 – Partt. Graffate n. 274 sub 12 e n. 483 – Zona Cens. 1 – Cat. A/3 – Classe 2 –
Vani 9 – Rend. 557,77 e i diritti pari ad 1/6 della porzione di fabbricato di civile abitazione sita in
Teramo (TE) alla Via Stazio n. 14/16 meglio specificata ed identificata al Nuovo Catasto Fabbricati del detto comune al Fg. 147 – Part. n. 274 – Sub.
2 - Zona Cens. 1 – Cat. A/3 – Classe 1 – Vani 1,5
– Rend. 77,47 in virtù dell'atto pubblico a rogito per Notar del 31.01.2019 Persona_2
Rep. n. 133283 – Racc. n. 44180 con il conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Teramo di provvedere alle relative trascrizioni e con esonero del Conservatore dei
RR.II. di Teramo da ogni responsabilità;
accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione DE immobili meglio descritti in premessa e, per l'effetto, disporre e dichiarare la divisione giudiziale DE stessi previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
IN VIA GRADATA:
- laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni e l'impossibilità di disporre l'assegnazione dei compendi immobiliari con i relativi eventuali conguagli, ordinare la vendita DE immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
IN OGNI CASO:
- Condannare i soccombenti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare la do-manda proposta da e conseguentemente condannarlo alla rifusione delle spese e del danno Parte_1 da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà equa di Giustizia”; per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare la domanda proposta da e conseguentemente condannarlo alla rifusione delle spese e del danno Parte_1 da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che parrà equa di Giustizia”.
OGGETTO: divisione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Parte_2
ivi rappresentando: a) di essere divenuto proprietario, per la quota di 1/6, delle porzioni
[...] immobiliari site in Teramo, alla via Stazio n. 14/16 (identificati al Nuovo Catasto Fabbricati Fg 147, part. 274 sub. 12 e n. 483; e Fg. 147, part. 274 sub. 2), a fronte della cessione della quota di spettanza dei diritti sugli immobili in oggetto da parte di ( in virtù di atto pubblico a rogito per CP_2
Notar del 31.01.2019 Rep. n. 133283 – Racc. n. 44180); b) che parte Persona_2 attrice, pertanto, sarebbe divenuta proprietaria, unitamente al convenuto, e limitatamente alla quota di 1/6, della proprietà DE immobili indicati, i cui restanti 5/6 sarebbero stati acquisiti dal Parte_2 all'esito del decreto di trasferimento emesso nella procedura di esecuzione immobiliare n. 274/2012, nella quale quest'ultimo risultava aggiudicatario dei predetti diritti sul plesso immobiliare.
Parte attrice ha pertanto chiesto di procedersi alla divisione del compendio comune.
Si è costituito in giudizio il quale, nel fornire una rappresentazione integralmente Parte_2 diversa delle vicende intercorse, ha dedotto: a) che non sarebbe mai stato titolare di alcun Pt_1 diritto di proprietà, stante l'inefficacia dell'atto pubblico dallo stesso stipulato e con il quale
[...] vendeva la propria quota di proprietà pari ad 1/6 sui beni oggetto di domanda giudiziale;
b) CP_2 che le porzioni di fabbricato site in Teramo via Stazio 12/14/16, in NCU al foglio 147 part. 274 sub
12 graffata con part. n. 483, e particella n. 274 sub 2, per la quota di 5/6 di proprietà, venivano sottoposte ad esecuzione immobiliare a seguito dell' atto di pignoramento trascritto in data 2.7.2012 reg. gen. N. 9593, reg. part. 7147; c) che i diritti sulle porzioni immobiliari citate appartenevano per
4/6 a e per 1/6 a , entrambi debitori esecutati;
d) che il restante 1/6 CP_3 CP_2 sarebbe stato di proprietà di germana di non sottoposta ad alcuna procedura CP_1 CP_2 esecutiva;
e) che la titolarità delle quote pignorate era così ripartita: quote di 3/6 intestate a
[...]
a fronte della comunione legale intercorsa con il coniuge , 2/6 della stessa CP_3 Parte_3
CP_ e di (1/6 ciascuno) pervenute a fronte della successione ereditaria dello stesso CP_2
, aperta in data 19.2.1991, giusta denuncia di successione trascritta l'11.4.1996; f) che, Pt_3 pertanto, non poteva disporre del suo diritto di proprietà di 1/6 sulle porzioni CP_2 immobiliari gravate, in quanto sottoposte a vincolo di indisponibilità di cui al richiamato pignoramento e che, ad ogni buon conto, quanto alla part. Sub. 12, la stessa, alla data del contratto di compravendita intercorso tra e , era già stata aggiudicata (come da CP_2 Parte_1 provvedimento del 17.1.2018) e, quanto alla part. 274 sub. 2, la quota di 5/6 veniva trasferita al all'esito di vendita all'incanto in data 19.2.2020; g) che, sempre quanto alla part. Sub 12, Parte_2 acquistava dalla la restante quota di 1/6 delle porzioni immobiliari, con Parte_2 CP_1 atto di compravendita del 15.3.2019; e) che, pertanto, la menzionata cessione del diritto di proprietà effettuata tra e l'odierno attore sarebbe priva di effetti sul piano giuridico, avendo CP_2 il primo venduto quote di proprietà a non domino e ciò in quanto – in ordine alla part. Sub. 12 - la stessa era già stata aggiudicata al convenuto al momento della stipula del rogito notarile, mentre, circa la part. Sub. 2, essa era gravata dal vincolo pignoratizio e dalla successiva procedura espropriativa, elementi idonei a determinare l'inopponibilità della vendita nei confronti del Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., nelle prime memorie ex art. 183 co. 6, parte attrice, nel prendere posizione sulle difese articolate dal convenuto, ha eccepito, in rito, la sua tardiva costituzione in giudizio e, nel merito: 1) che il contratto di compravendita della quota di 1/6 sulle porzioni immobiliari sub iudice sarebbe perfettamente efficace dal momento che la procedura esecutiva menzionata dal convenuto (n. 274/2012) aveva avuto ad oggetto i diritti pari a 5/6 (di proprietà per 4/6 di e per il restante 1/6 di ), mentre la restante quota di CP_3 CP_2
1/6 non veniva affatto pignorata;
2) che la suddetta quota sarebbe pervenuta in capo a CP_1 sorella del dante causa dell'attore, a seguito di successione mortis causa di , ma Parte_3 che, in considerazione della mancata accettazione dell'eredità da parte della medesima, essa si sarebbe “trasferita” in capo allo stesso 3) che, infatti, a seguito del decesso del de cuius, CP_2 avvenuto in data 19.2.1991 (la cui denuncia di successione veniva trascritta l'11.4.1996), accettavano, provvedendo alla relativa trascrizione, l'eredità oggetto di delazione, esclusivamente e CP_3
e non sino al 5.3.2019, allorquando quest'ultima provvedeva alla CP_2 CP_1 trascrizione della tacita accettazione, quando, ormai, il suo diritto risultava abbondantemente prescritto;
4) che, peraltro, in data 31.10.2018, presentava dichiarazione di CP_2 successione “sostitutiva” con la quale legittimamente provvedeva ad accettare la quota di spettanza della sorella di cui risultava, a questo punto, unico erede a fronte dell'avvenuto accrescimento;
CP_1 5) che, quindi, la quota di 1/6 oggetto di compravendita nei confronti dell'odierno attore non sarebbe quella spettante, per successione ereditaria, al dante causa di bensì il diritto di cui lo stesso Pt_1 sarebbe risultato erede, ex post (ma con effetto ex tunc) all'esito dello spirare del termine CP_1 di prescrizione entro cui la sorella avrebbe potuto validamente accettare la chiamata a suo favore della quota di patrimonio ereditario.
Nelle proprie difese successive, peraltro, ha evidenziato come Parte_2 CP_1 avesse proceduto a sporgere denuncia-querela con riferimento al tentativo, posto in essere dal fratello ed avallato dalla fraudolenta operazione articolata con la complicità dell'attore, di fare propria la quota di eredità a sé spettante e che, ad ogni buon conto, e non CP_2 CP_4 provvedevano autonomamente alla accettazione dell'eredità ed alla relativa trascrizione ma che la stessa avveniva solo il 23.3.2015 (e quindi oltre 10 anni dall'apertura della successione) su impulso dello stesso creditore procedente nella procedura esecutiva intercorsa (di cui l'attore sarebbe stato perfettamente edotto, essendo, a sua volta, creditore intervenuto nell'espropriazione).
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di da parte del precedente CP_1 titolare del ruolo, quest'ultima si è costituita in giudizio ribandendo quanto già affermato dal convenuto nelle proprie difese e precisando, inoltre, come, in ordine alla propria quota di eredità sugli immobili, pari a 1/6 dell'intero compendio, estranea al predetto pignoramento, la stessa avesse proceduto alla relativa accettazione tacita, come confermato dal fatto che: a) aveva avviato un procedimento di divisione nel 2005, poi concluso con un accordo, con il quale la stessa si impegnava a vendere la propria quota sui beni immobiliari nei confronti di (mediante atto di CP_5 compravendita sottoscritto dallo stesso e , perfettamente consapevoli, CP_2 CP_3 dunque, dell'esistenza dei diritti vantati dalla coerede sul patrimonio del de cuius), operazione economica poi non andata a buon fine a fronte delle ipoteche gravanti sull'immobile per debiti del ed in virtù dei quali, oltretutto, veniva iscritto il pignoramento cui scaturiva la CP_2 procedura esecutiva che portava all'aggiudicazione dei beni in capo al b) si era sempre Parte_2 occupata dell'immobile, provvedendo al pagamento delle spese di manutenzione e dell'IMU, come confermato dalla documentazione versata in atti.
Ha formulato, infine, domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare celebrata l'8.4.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente occorre sottolineare come la tardiva costituzione in giudizio di Parte_2 non incida sulla definizione dell'odierna controversia, dal momento che quest'ultimo non ha articolato eccezioni in senso stretto bensì esclusivamente deduzioni rientranti nella categoria delle cd.
“mere difese” non passibili di ricadere nel margine preclusivo di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel merito la domanda è completamente infondata e deve essere rigettata, non potendosi pervenire alla divisione del compendio ereditario, non avendo l'attore adeguatamente dimostrato di essere effettivo comproprietario, per la quota di 1/6, delle porzioni immobiliari site in Teramo, alla via Stazio
n. 14/16 (identificati al Nuovo Catasto Fabbricati Fg 147, part. 274 sub. 12 e n. 483; e Fg. 147, part. 274 sub. 2).
Nello specifico, e volendo analizzare solo gli elementi rilevanti ai fini del decidere (avendo le parti introdotto circostanze, per vero non confacenti rispetto al thema decidendum, che hanno contribuito a rendere inutilmente complessa la ponderazione DE elementi determinanti per la risoluzione della controversia), ha dedotto di essere divenuto proprietario DE immobili oggetto di Parte_1 domanda di divisione giudiziale, sulla scorta dell'atto pubblico di compravendita con cui
[...] cedeva a quest'ultimo i diritti pari ad 1/6 del complesso immobiliare sito in via Stazio nn. CP_2
14/16; come indicato nello stesso rogito notarile, la provenienza delle quote oggetto di atto traslativo era individuata nella successione legittima in morte del padre del dante causa, , Parte_3 deceduto in Teramo il 19 febbraio 1991.
Nel presente giudizio, più in particolare, l'attore ha dedotto che i diritti di 1/6 sulle porzioni così identificate corrisponderebbero alla quota ereditaria della sorella la quale, non CP_1 avendo accettato l'eredità (né espressamente né tacitamente) nel termine di prescrizione decennale, avrebbe perso il relativo diritto, e che, quindi, alcuna efficacia potrebbe spiegare la trascrizione dell'accettazione tacita avvenuta in data 5.3.2019, quando ormai la quota era stata acquisita, per accrescimento, al patrimonio di il quale, poi, aveva ceduto i propri diritti sugli CP_2 immobili all'odierno attore.
Tanto deduce l'attore, evidenziando e riconoscendo che, effettivamente, la propria quota di diretta derivazione ereditaria (pervenuta iure successionis a seguito della morte del de cuius, assieme a quella della madre, era stata effettivamente oggetto di vincolo pignoratizio prima e di procedura CP_3 espropriativa poi, cui aveva fatto seguito la definitiva acquisizione della stessa al patrimonio del
(come da decreto di trasferimento del 22.11.2018, doc. 3 fasc. parte convenuta in relazione Parte_2 alla part. 274 sub. 12 e come da vendita ed aggiudicazione del 19.2.2020 in relazione alla part. 274 sub. 2, all. 7 fasc. parte convenuta).
L'attore, più nello specifico, ha dedotto che, dopo l'accettazione tacita dell'eredità – effettuata dallo stesso e dalla – il medesimo dante causa di avrebbe proceduto ad CP_1 CP_3 Pt_1 accettare la quota pervenuta in accrescimento (operante, a sua volta, a fronte della mancata accettazione di , come confermato dalla dichiarazione di successione del 31.10.2018, CP_1 con cui lo stesso provvedeva a “dichiarare la modifica dell'erede” ed accettare i CP_2 diritti pari ad 1/6 pervenuti a fronte dell'operare dell'accrescimento.
La tesi è del tutto avulsa dalle risultanze emerse in sede documentale ed è comunque antitetica rispetto a qualsiasi basilare principio di natura successoria.
In primo luogo, non è affatto emerso che la sorella di non avesse accettato l'eredità, CP_2 con conseguente prescrizione del proprio diritto.
Come noto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione si considera tacita quando il chiamato all'eredità compia uno o più atti che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.
Applicazioni specifiche (ed esemplificative) di quanto detto sono le ipotesi di cui agli artt. 477 e 478
c.c., ove viene stabilito che la vendita e la donazione dei diritti di successione ad un terzo o ad altro chiamato importano accettazione dell'eredità, ovvero che la rinuncia all'eredità operata verso corrispettivo o a favore di alcuni soli dei chiamati, comporti necessariamente la previa accettazione.
Come chiarito in giurisprudenza: “L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità” (Cassazione civile, sez. II, 09/10/2013, n. 22977).
Si è affermato, così, in differenti fattispecie, come, ad esempio, la proposizione della domanda di petizione ereditaria, ovvero quella di divisione e l'azione di riduzione implichino necessariamente accettazione tacita dell'eredità, così come la riscossione del canone di locazione di un bene ereditario locato (Cass. n. 2743/2014) ed, ancora, il pagamento di un debito del de cuius con denaro della massa ereditaria.
Non costituiscono, invece, accettazione tacita dell'eredità la mera presentazione della denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di natura esclusivamente fiscale.
Con riferimento all'avvenuto pagamento dell'IMU, da parte dell'erede, la Giurisprudenza ha affermato: “Sul punto, è bene operare una distinzione di carattere generale. Il pagamento di un'imposta riferibile al de cuius, maturata prima del decesso, costituisce l'estinzione di un debito ereditario che segnala la volontà di comportarsi come erede e può determinare – in sé e per sé – accettazione tacita.
Di contro, se il pagamento dell'IMU si riferisce ad un periodo successivo all'apertura della successione, esso dà prova che il chiamato è nel possesso di un bene ereditario [il presupposto impositivo – ex art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 – è il possesso di: fabbricati, esclusa
l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili;
terreni agricoli].
Il possesso, a propria volta, può assumere la valenza di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.
o dar luogo ad acquisto ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 comma 2 c.c., se non seguito da inventario”.
Ebbene, non è equivocabile che, come adeguatamente documentato, avesse CP_1 certamente assunto comportamenti idonei ad indicare l'avvenuto acquisto della qualità di erede;
ed infatti, la stessa proponeva, nel 2005, azione di divisione del compendio ereditario (causa poi transatta) la cui storica verificazione non è stata, per vero, contestata da nessuna delle parti in causa, provvedeva, inoltre, al pagamento dell'IMU relativa agli immobili oggetto di massa ereditaria, in data 24.6.1997, in data 17.12.1998, ed in data 18.12.1999, nonché in data 29.6.2000, 26.6.2002,
17.12.2004 ecc. (all. 4 fasc. parte terza chiamata).
Non coglie in alcun modo nel segno, poi, la replica attorea sulla scorta della quale non sarebbe riportato, nella documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta, il numero di
Protocollo, trattandosi, come è evidente, di ricevute di versamento su conto corrente postale indirizzate all'Ufficio Tributi, a nulla rilevando, ai fini della conformità probatoria dei documenti in oggetto, la mancata specifica indicazione del numero di protocollo dell'Ufficio Tributi.
Del resto la pacificità della reciproca accettazione delle rispettive quote ereditarie è emersa incontestabilmente dal contratto preliminare, stipulato tra , e CP_3 CP_2 [...]
CP_
in cui emerge chiaramente e viene pacificamente riconosciuto dagli eredi e CP_6 CP_2 la spettanza della proprietà – proveniente da successione mortis causa – della quota della coerede, corrispondente ad 1/6 dell'intero compendio immobiliare ( contratto sottoscritto in calce e su ogni pagina).
Tale programma negoziale, pur non rilevando affatto ai fini dell'odierno giudizio, conferma come fosse pacifico ed incontestato tra le parti che ciascuna di esse aveva acquisito, a seguito di accettazione (tacita) ciascuna delle quote derivanti dalla delazione ereditaria.
Peraltro, anche a voler ritenere, come fa parte attrice, che tali comportamenti concludenti fossero successivi al decennio e che, pertanto, la CA avesse perso il diritto di accettare l'eredità, occorre rammentare come il termine di prescrizione decennale funzionale all'accettazione decorre sempre dall'apertura della successione e si estende anche ai cd. “chiamati ulteriori”, ossia tutti coloro nei cui confronti la vocazione opera in subordine rispetto ai primi;
anche nei loro confronti, pertanto, il termine decorre dalla data di apertura della successione (Cass. sent. n. 16426/2012). Tale assunto è confermato dall'espressa disposizione di cui all'art. 480 co. 3, il quale dispone che tale termine non corre per i chiamati ulteriori solo ove vi sia stata accettazione dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario sia venuto meno (confermando, a contrario, che ove non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, anche per i delati successivi opera il limite di prescrizione decennale).
Da quanto anzidetto, dunque, deriva che, per esempio, se il primo chiamato dovesse attendere nove anni per accettare e poi rinunciasse, il chiamato ulteriore (divenuto tale per accrescimento, rappresentazione o a fronte di sostituzione testamentaria) avrebbe un solo anno di tempo per provvedere ad accettare la quota.
Ne segue, dunque, che la stessa eccezione di prescrizione articolata dall' attore, in ordine alla accettazione di non potrebbe che operare per lo stesso che, a suo CP_1 CP_2 dire, avrebbe provveduto ad accettare “in sostituzione” solo nel 2018 (a fronte dell'apertura della successione avvenuta nel 1991).
Anche volendo soprassedere a tali evidenze, corre l'obbligo di evidenziare un ulteriore aspetto, rilevante al fine di effettuare una corretta qualificazione giuridica dei fatti erroneamente rappresentati.
Va osservato che l'istituto dell'accrescimento è previsto nella successione testamentaria, e trova disciplina agli articoli 674 del codice civile laddove abbia luogo fra coeredi, e all'articolo 675 laddove viceversa riguardi un legato. L'articolo 674 del codice civile, infatti recita:
“Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.”
L'accrescimento che è richiamato atecnicamente anche nella successione legittima ha, dunque, luogo in determinati contesti giuridici di contitolarità di un diritto e comporta l'espansione della quota a beneficio di alcuni contitolari laddove venga meno la contitolarità da parte di uno o più di questi.
L'accrescimento, dunque, dà luogo, retroattivamente, all'acquisto del diritto da parte del beneficiario.
Il “beneficiario” dell'accrescimento non ha necessità di porre in essere alcun ulteriore atto di accettazione dell'eredità: al verificarsi dei presupposti sarà erede della quota “espansa” con efficacia retroattiva, ovvero dalla data di apertura della successione.
Quanto alle successioni legittime, l'art 522 cpc prevede che “Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571”. La retroattività della rinuncia o il mancato acquisto in via definitiva da parte di un chiamato, dà luogo alla fictio iuris per cui lo stesso si abbia per mai chiamato. Il cosiddetto “accrescimento” atecnico dà luogo quindi all'apertura della successione, tenendo quale riferimento la situazione di fatto e di concorso fra coeredi come se il chiamato rinunciante non fosse mai esistito.
Indipendentemente dal dato qualificatorio (discusso in dottrina e giurisprudenza) circa la possibilità di far operare l'istituto dell'accrescimento anche nelle successioni cd. legittime, corre evidenziare come, quindi, l'art. 522 c.c. dia luogo ad un meccanismo di sostituzione simile a quello operante nelle ipotesi di accrescimento testamentario, ove si prevede che la parte di colui che rinunzia si accresca a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.
Pacifico è che, sia nell'accrescimento “testamentario” che nell'istituto previsto all'art. 522 c.c.,
l'effetto cd. accrescitivo opera automaticamente, senza necessità di specifica accettazione di chi ne beneficia, poiché l'acquisto consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo al subentrante (Cass. sent. 8021/2012). La natura automatica dell'operare del suddetto istituto, inoltre, determina che esso possa effettivamente avere luogo anche a fronte della prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del primo chiamato.
Fermo ed impregiudicato, in ogni caso, quanto sopra evidenziato in ordine alla avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di non è dato nemmeno comprendere se ed in che modo CP_1 la quota oggetto di compravendita fatta propria dal rogito notarile del 31.1.2019 fosse quella inerente all'avvenuto accrescimento intervenuto (a dire dell'attore) all'esito della mancata accettazione da parte della stessa;
tale elemento, infatti, non emerge affatto nel contratto di compravendita, nel quale il Pubblico Ufficiale evidenzia come il venditore avesse esclusivamente dichiarato come la quota alienata fosse pervenutagli in virtù della successione legittima in morte del padre , Parte_3 deceduto il 19.2.1981.
Peraltro, a conferma dell'assunto per cui non si sia affatto provato che oggetto del negozio traslativo fossero i diritti pervenuti per accrescimento, vi è un altro indispensabile rilievo: se CP_2 avesse voluto fare riferimento alla quota derivante dall'accrescimento all'esito della mancata accettazione della sorella, egli non avrebbe mai potuto ereditare, per intero, 1/6 dei diritti sulla porzione immobiliare, dal momento che, ai sensi dell'art. 522 c.c., la quota del chiamato che abbia rinunciato si accresce a favore di tutti coloro che avrebbero concorso con lui e, quindi, nei confronti di tutti gli eredi legittimi.
Nel caso di specie, dunque, l'eventuale quota di 1/6 (costituente l'integralità dei diritti della
[...] sul patrimonio immobiliare) non sarebbe mai potuta pervenire per accrescimento CP_1 interamente in capo al fratello, essendo emerso chiaramente come vi fossero altri eredi legittimi, in particolare , coniuge del de cuius che, a sua volta, aveva ereditato 1/3 del patrimonio CP_3 relitto (sottoposto alla procedura espropriativa sopra menzionata). Per tutte le ragioni anzidette, quindi, la domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice dimostrato di aver acquisito la quota di proprietà di 1/6 e, quindi, di esserne il relativo titolare, non avendo dato contezza dell'effettivo acquisto dei suddetti diritti da parte del proprio dante causa,
CP_2
Né può operare (e per vero nessuna parte lo ha menzionato) l'istituto della tutela del terzo acquirente a non domino di cui all'art. 1153 c.c., valendo essa in relazione ai soli beni mobili.
La natura eminentemente temeraria dell'azione articolata da conduce a ritenere Parte_1 sussistenti i presupposti 96 co. 3 c.p.c.
Appare dimostrato come lo stesso abbia agito evidentemente in mala fede sottacendo, nell'atto introduttivo, numerose circostanze rilevanti ai fini del decidere, emerse solo a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'estensione della chiamata nei confronti del terzo litisconsorte, CP_1
Peraltro, la manifesta infondatezza della domanda e l'ambiguità finalistica del contratto di compravendita intercorso tra e (creditore intervenuto nella CP_2 Parte_1 procedura esecutiva e, pertanto, ben conscio delle dinamiche afferenti alle relazioni giuridiche tra le parti) conducono a considerare decisamente temeraria l'azione giudiziale intrapresa.
Come noto, il Giudicante può stabilire, entro criteri equitativi, il quantum oggetto di condanna ex art. 96 co. 3 che, nel caso di specie, si ritiene opportuno quantificare in una somma corrispondente a metà delle spese legali (da erogare, rispettivamente, nei confronti di e . Parte_2 CP_1
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza sostanziale e devono essere poste a carico di parte attrice;
devono essere presi in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Peraltro, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione DE onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione” (cfr. anche Cass. n. 10939 del 2006).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore di Parte_2
e che si liquidano in euro 7.616,00 per ciascuna delle parti, oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice, ex art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma di 3808,00 euro per parte, nei confronti di e Parte_2 CP_1
Così deciso in Teramo,14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo