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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 17.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4600 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. MAVIGLIA BRUNO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avvisi d'addebito conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
1 - condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_2
liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe proponendo opposizione avverso gli avvisi d'addebito n. 596201700068733
00000 e n. 59620180008670102000, deducendone l'illegittimità per omessa e/o irrituale notifica e intercorsa prescrizione quinquennale, sia anteriore alla formazione del titolo che posteriore alla stessa, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti preliminarmente disattesa l'eccezione di omessa e/o irrituale notifica degli avvisi d'addebito contestati essendo il n. 596 2017 00068733 00 notificato ritualmente a mezzo posta in data 20.1.2018 ed il n. . 596 2018
00086701 02 000, in data 18.1.2019; entrambi non opposti tempestivamente.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione, ivi compresa la prescrizione anteriore alla formazione del titolo, che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica, allorquando con principi di esecuzione le somme precedentemente ingiunte vengano nuovamente richieste in pagamento.
2 Nel caso di specie, va comunque rilevata l'inammissibilità dell'opposizione svolta sostanzialmente avverso i ruoli esattoriali adducendo la mancata notifica dei titoli esecutivi, se non nelle ipotesi stringenti previste dal l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con L. 215/2021, di novella dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 (partecipazione a gara d'appalto – riscossione di somme dovute dagli enti pubblici - perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Norma poi oggetto di interpretazione da parte della
Suprema Corte con sentenza resa a SS.UU. n.26283/2022, disponente l'applicazione anche ai crediti previdenziali e per procedimenti già pendenti.
Tale norma non trova applicazione allorquando l'ente riscossore, verso cui transitano i ruoli esattoriali, dopo la notifica degli avvisi d'addebito, manifesti la volontà di escutere il credito (ad. es. a mezzo intimazione di pagamento) o tutelarlo a mezzo garanzie reali (ad. es. fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria).
Cos non è nel caso nel caso della parte ricorrente, che allega l'esistenza di un
“blocco del compenso”, senza però produrre alcunché circa tale circostanza che, pertanto, rimane una mera allegazione sfornita di prova.
Va comunque osservato che nessuna delle tre ipotesi di legge legittimanti l'opposizione a ruolo esattoriale sarebbe integrata da tale “blocco”, non essendo la società datrice di lavoro una pubblica amministrazione, né avendo partecipato la ricorrente ad una gara d'appalto; dovendo pertanto considerare l'odierno ricorso una tardiva opposizione che surrettiziamente tenta di aggirare l'impossibilità di agire per carenza d'interesse ex art. 100 C.p.c.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 17.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4600 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. MAVIGLIA BRUNO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avvisi d'addebito conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
1 - condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_2
liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe proponendo opposizione avverso gli avvisi d'addebito n. 596201700068733
00000 e n. 59620180008670102000, deducendone l'illegittimità per omessa e/o irrituale notifica e intercorsa prescrizione quinquennale, sia anteriore alla formazione del titolo che posteriore alla stessa, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti preliminarmente disattesa l'eccezione di omessa e/o irrituale notifica degli avvisi d'addebito contestati essendo il n. 596 2017 00068733 00 notificato ritualmente a mezzo posta in data 20.1.2018 ed il n. . 596 2018
00086701 02 000, in data 18.1.2019; entrambi non opposti tempestivamente.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione, ivi compresa la prescrizione anteriore alla formazione del titolo, che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica, allorquando con principi di esecuzione le somme precedentemente ingiunte vengano nuovamente richieste in pagamento.
2 Nel caso di specie, va comunque rilevata l'inammissibilità dell'opposizione svolta sostanzialmente avverso i ruoli esattoriali adducendo la mancata notifica dei titoli esecutivi, se non nelle ipotesi stringenti previste dal l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con L. 215/2021, di novella dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 (partecipazione a gara d'appalto – riscossione di somme dovute dagli enti pubblici - perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Norma poi oggetto di interpretazione da parte della
Suprema Corte con sentenza resa a SS.UU. n.26283/2022, disponente l'applicazione anche ai crediti previdenziali e per procedimenti già pendenti.
Tale norma non trova applicazione allorquando l'ente riscossore, verso cui transitano i ruoli esattoriali, dopo la notifica degli avvisi d'addebito, manifesti la volontà di escutere il credito (ad. es. a mezzo intimazione di pagamento) o tutelarlo a mezzo garanzie reali (ad. es. fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria).
Cos non è nel caso nel caso della parte ricorrente, che allega l'esistenza di un
“blocco del compenso”, senza però produrre alcunché circa tale circostanza che, pertanto, rimane una mera allegazione sfornita di prova.
Va comunque osservato che nessuna delle tre ipotesi di legge legittimanti l'opposizione a ruolo esattoriale sarebbe integrata da tale “blocco”, non essendo la società datrice di lavoro una pubblica amministrazione, né avendo partecipato la ricorrente ad una gara d'appalto; dovendo pertanto considerare l'odierno ricorso una tardiva opposizione che surrettiziamente tenta di aggirare l'impossibilità di agire per carenza d'interesse ex art. 100 C.p.c.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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