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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro –, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Francesca Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9063/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1 dall'avv. Bonsegna Giuseppe;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv CP_2
M.Raho e M.T. Nasso
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzione 1) n. OI-000148656 prot
; 2) n OI-000132051 prot;
Controparte_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.8.2022, i ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione 1) n. OI-000148656 prot Controparte_3
notificata in data 28.7.2022 con la quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 23.500
a titolo di sanzione amministrativa per l' omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l' annualità 2012; 2) n OI-000132051 prot Controparte_4
notificata in data 29.7.2022 con la quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 23.500 quale sanzione amministrativa per l' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l' annualità 2012. A fondamento del ricorso eccepivano l' illegittimità degli atti impugnati a) per omessa notificata degli atti di accertamento;
b) prescrizione delle somme richieste;
c) Difetto di motivazione degli atti impugnati;
d) per errata determinazione delle somme richieste per violazione dell' art 8 d lgs 15.1.2018 secondo cui “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate e in subordine al rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
L' regolarmente citato eccepiva l' infondatezza degli avversi assunti e chiedeva il CP_2
rigetto del ricorso. Evidenziava tuttavia di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni opposte nella misura minima di euro 10.000,00
All' odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente va dato atto che l' ha prodotto provvedimenti di rettifica delle CP_2
sanzioni irrogate (rideterminate nell' importo di euro 10.000) ma gli opponenti insistendo nella decisione hanno manifestato la volontà di non procedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Tanto premesso va evidenziato che oggetto di opposizione sono le ordinanze di ingiunzione con cui è stato intimato ai ricorrenti il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nelle annualità 2012.
Stante l' oggetto della controversia è opportuno altresì evidenziare che il decreto legislativo
15 gennaio 2016 n 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell' art 2 co 2 della legge 28 aprile 2014 n 67 entrato in vigore il 6 febbraio 2016 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate all' intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all' art 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n 463 conv con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n 638, che è stato sostituito dall' art 3 co 6 de dlvo n 8/2016.
In particolare l' art 2 del dl n 463/1983 conv con modificazioni dalla legge n 638/1983, dopo aver fissato al comma 1 l' obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969 n 153 al comma a bis, come novellato dall' art 3 co 6 del dlvo n 8/2016, ha stabilito che l' omesso versamento per un importo fino ad euro 10.000,00 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 a 50.000,00 euro salvo il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell' accertamento della violazione.
In particolare il comma 1 bis del medesimo art 2, come novellato dall' art 3 del dlgs
81/2016 stabilisce che: l' omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1032 (fattispecie di reato); l' omesso versamento per un importo fino a euro 10.000, annui è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
(fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono l' omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l' illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,00 si configura nella sola ipotesi in cui l' importo non versato sia superiore a euro 10.000 annui.
Deve infine darsi atto della recentissima novella legislativa introdotta dal dl 4.5.2023 n 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che “1 All' articolo 2 comma 1 bis del d l
12 settembre 1983 n 463 conv con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n 638 le parole
“da euro 10.000 ad euro 50.000” sono sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l' importo omesso.
2.Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1 gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati in deroga all' art 14 della legge 24 novembre 1981 n 689 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell' annualità oggetto di violazione”.
*
Tanto premesso con le ordinanze di ingiunzione opposte l' ha intimato il pagamento CP_2 delle sanzioni amministrative in relazione all' omesso versamento di ritenute di importo inferiore a euro 10.000,00 fattispecie integranti illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Preliminarmente va dichiarata infondata l' eccezione di prescrizione delle sanzioni amministrative richieste nonché l' eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
Va infatti rilevato che il termine di prescrizione quinquennale ex art 28 L 689/81 decorrente dalla entrata in vigore della legge di depenalizzazione ( 6/2 /2016), essendo quello il momento in cui , secondo i generali principi , il diritto può essere fatto valere ( cfr sul punto Cass. ordinanza del 27/7/2018 n° 19897 ) è stato regolarmente interrotto per ciascuna ordinanza di ingiunzione opposta dalla notifica dei rispettivi verbali di accertamento (quali atti presupposti delle predette ordinanze di ingiunzione) 1) n. .4100.08/02/2017.0141250 notificato in CP_2
data 3.7.2017 (per ordinanza n. n. OI-000148656); 2) n CodiceFiscale_1
notificato in data 21.06.2017 per ordinanza n. OI-000132051 e dalla successiva notifica delle ordinanze di ingiunzione impugnate, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali previsti per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all' art 2 comma 1 quater del dl 12 settembre 1983
n 463.
De pari infondata è l' eccezione di carenza di motivazione egli atti impugnati alla luce dell' orientamento della Suprema Corte di Cassazione n 16316/2020 secondo cui “L' ordinanza di ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall' atto di contestazione.
Alla luce delle suesposte ragioni l' opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi, con conferma delle ordinanze di ingiunzione opposte nell'importo rettificato.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− Rigetta il ricorso.
− Compensa le spese processuali.
Lecce, 22.4.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa