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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 15 luglio 2025
Ruolo Generale n. 5111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5111 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 2364 pubblicata il 2 novembre 2022 e notificata il successivo 3 novembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
, già Parte_1 Parte_2 cf/p. iva ), in persona del Direttore Generale, Dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola (cf ), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE), Via Luigi De Michele, 39, palazzo Pinto, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di
1 citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0823796877 - pec
; Email_1
appellante
e
(cf ), (cf Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (cf C.F._3 CP_4 CodiceFiscale_4 [...]
(cf , (cf CP_5 C.F._5 Controparte_6
e (cf , gli ultimi C.F._6 CP_7 C.F._7 quattro nella qualità di eredi , già erede , tutti eredi Controparte_8 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Iuliucci (cf Persona_1
, elettivamente domiciliati in Napoli, Via Alcide De Gasperi, 45, C.F._8 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: pec;
Email_2
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 luglio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' proponeva appello, con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 25 novembre 2022, avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta da - alla quale, deceduta in corso di causa nell'anno 2019, Persona_1 erano subentrate le eredi - ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria per il danno non patrimoniale dalla stessa subito dopo i due interventi chirurgici ai quali la paziente veniva sottoposta con esito della perdita totale del visus dell'occhio sinistro, liquidava, a titolo di danno differenziale - individuato nel 15% rispetto a un danno del
74% - il complessivo importo di € 149.470,00, oltre interessi, con condanna, altresì, alla refusione delle spese processuali.
2 L' rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare integralmente la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni dedotte nel presente atto e specificamente nel primo motivo di impugnazione ed in via gradata concedere la sospensiva parziale alla luce del secondo motivo di appello;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma totale della sentenza n. 2364/2022, pubblicata in data 01.11.2022, emessa nella causa iscritta al n. 5382/2018 di Ruolo
Generale, resa inter partes dal Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Vincenzina Andricciola;
--- accertare e dichiarare la nullità della c.t.u. monocratica resa nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non è ravvisabile alcuna condotta omissiva e/o commissiva causalmente riconducibile alle lesioni per cui si è agito in giudizio per mancanza di nesso di causalità, in difetto di prova;
conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ovvero non accogliere la domanda dei ricorrenti, con ogni conseguenza anche in tema di spese, per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta posta in essere dai sanitari e l'evento lesivo preteso.
In via gradata, disporre, ex officio, nuova c.t.u. con composta da un collegio di periti, ma soprattutto con sostituzione del precedente Professionista nominato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3) IN VIA SUBORDINATA E GRADATA, nella denegata e non condivisa ipotesi in cui non fosse accolto il primo motivo di impugnazione ed alla luce del secondo motivo di gravame, accertato l'errore di calcolo per utilizzo di errata Tabella di riferimento, ricalcolare gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali da eventualmente liquidarsi agli odierni appellati, quali eredi del sig.ra
, tenendo conto della riferita circostanza del decesso della Persona_1 medesima in corso di giudizio (c.d. premorienza) per causa non imputabili alle lesioni
3 dedotte in primo grado;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'accollo delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 14 dicembre 2022, si costituivano in giudizio
[...]
e , già costituite nel precedente grado di giudizio, nonché gli CP_2 CP_3 eredi , deceduta nell'anno 2020, chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_8 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché dell'appello, con vittoria di spese del grado.
All'esito della prima udienza di trattazione, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
L'appellante e gli appellati hanno depositato note conclusionali nel termine concesso e, all'udienza del 15 luglio 2025, hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
La difesa appellante formula due motivi di gravame non rubricati coi quali censura l'impugnata sentenza per i seguenti profili:
- il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di nullità della ctu per mancato conferimento dell'incarico a un collegio di periti, in violazione dell'art. 24 L
14/2017, obbligo inderogabile da parte del giudice, invocando, per tale ragione, il rigetto della domanda, in carenza di prova dei fatti e del nesso causale;
- l'erronea liquidazione del danno da parte del primo giudice, il quale, utilizzando come parametro di riferimento le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del
Tribunale di Milano, non avrebbe tenuto conto del decesso in corso di causa
4 dell'originaria attrice, per cause non correlate agli interventi chirurgici, circostanza che avrebbe imposto, invece, l'applicazione di diverso parametro ancorato all'effettivo lasso di vita intercorso tra l'evento lesivo e il decesso della danneggiata e non quello legato alla probabile durata della vita, criterio adottato dalle richiamate tabelle.
Il primo motivo di censura non è fondato.
Il Tribunale ha, sul punto, statuito, “Né ha pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità della consulenza per mancato conferimento dell'incarico ad un collegio di medici come previsto dall'art. 15 legge in quanto nel caso di Parte_3 specie il medico legale nominato dott. è stato sin dall'inizio autorizzato ad Per_2 avvalersi di un ausiliario medico-specialista come di fatto è avvenuto, dunque, le risultanze della CTU in atti costituiscono il risultato dell'attività peritale svolta dal medico legale e dal consulente specialista nella materia in questione”.
Per un primo aspetto, il contenuto sostanziale della disposizione di legge richiamata risulta, in effetti, rispettato, non potendo predicarsi – una volta che l'esigenza di compiutezza degli accertamenti peritali sottesa alla norma sia stata soddisfatta, come nel caso di specie in cui la valutazione è stata svolta da medico legale e da uno specialista in oculistica – una nullità dell'attività istruttoria per motivi meramente formali, giusta il disposto dell'art. 156 cpc, I comma.
Si legge, infatti, nella relazione di consulenza “Si premette che, così come da autorizzazione ricevuta all'atto dell'incarico, ci si è avvalsi di consulenza tecnica di specialista oculista nella persona del Prof. alla luce delle cui Persona_3 osservazioni tecniche specialistiche si è proceduto alla valutazione medico-legale del caso”.
Non può, poi, non rilevarsi che l' ha sollevato la questione di Parte_1 nullità “per mancato rispetto delle previsioni di cui alla legge 24/2017”, in termini, peraltro, potenziali, solo successivamente all'invio della bozza di consulenza, all'udienza del 25 novembre 2021, mentre, alla precedente udienza del 27 maggio 2021,
a fronte dell'eccezione di nullità della ctu formulata dalla difesa di parte attrice, ai sensi dell'art. 195 cpc per mancato rispetto dei termini di inoltro e deposito della relazione
(parte attrice la quale aveva persino depositato, in precedenza, istanza di ricusazione del ctu nominato), vi si opponeva, chiedendo espressamente al Tribunale riassegnarsi
5 i termini per il deposito della ctu. Infine, all'udienza del 25 novembre 2021, dopo il deposito della relazione, la difesa dell' ha rilevato meramente “… Parte_1
l'opportunità di rinnovare le operazioni peritali …”, pur richiamando la normativa di cui alla L. 24/2017, tanto però senza lamentare una sostanziale incompletezza degli accertamenti (non sussistente, come già detto, in concreto) ma, esclusivamente, il mancato conferimento dell'incarico collegiale.
L'eccezione di nullità, anche ove fondata, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata all'atto del conferimento dell'incarico ovvero all'udienza immediatamente successiva, tale essendo il momento temporale nel quale essa si sarebbe verificata e la parte ne ha avuto notizia, come disposto dall'art. 157, II comma cpc.
Infine, la condotta processuale tenuta dall'azienda ospedaliera, sopra richiamata, la quale ha non solo accettato la nomina di medico legale con affiancamento di specialista, ma espressamente insistito all'udienza del 27 maggio 2021 per il completamento delle operazioni peritali, implica, ai sensi dell'art. 157 cpc, tacita rinuncia all'eccezione che non poteva, dunque, più essere proposta.
In senso contrario non milita la recente Cass. 15594/2025, con la quale la Corte ha rilevato che la disposizione dell'art. 15, L. 24/2017 è “… volta a introdurre una cogente indicazione del requisito di collegialità, in certo senso indicativa di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori ─ che, in materia, richiedono di regola la mediazione di una consulente tecnica c.d. percipiente ─ ove espletati in difformità ai requisiti che essa pone” , richiamando quanto affermato da Corte Cost. 102/2021: “nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis”.
La Corte di cassazione, peraltro, non pare dubitare trattarsi di nullità ex art. 157, I comma cpc, tant'è che ha avuto cura di precisare, nel caso sottoposto al suo esame, che
“ … tale vizio processuale deve ritenersi dedotto dagli attori già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza preventiva conciliativa …”, né potrebbe essere diversamente giacché alcuna norma ne dispone il rilievo d'ufficio,
6 salvo che, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento tecnico risulti carenti di quel requisito minimo indispensabile posto dal legislatore all'art. 15 della l 24/2017 ovvero che la valutazione sia espressa da “… un medico specializzato in medicina legale e (a) uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”; caso in cui, appunto, ben può e deve il giudice, anche in grado di appello, disporne la rinnovazione.
La consulenza non è stata, peraltro, oggetto di specifiche censure neppure sotto il profilo della mancata valutazione specialistica e la richiesta di rinnovazione, con sostituzione del professionista precedente nominato, senza chiarirne le motivazioni, è stata formulata solo nelle conclusioni dell'impugnazione.
La censura va, dunque, disattesa.
Quanto al secondo motivo di doglianza, l' afferma Parte_1 correttamente che il risarcimento del danno deve essere parametrato all'effettiva durata della vita del danneggiato e non a un parametro probabilistico, invocando l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno da cd premorienza.
Sul punto va osservato che la giurisprudenza della Cassazione, che si è, ormai, consolidata, ha affermato che le menzionate Tabelle non costituiscono parametro equo. La Suprema Corte ha, difatti, rilevato, in estrema sintesi, che il criterio posto a fondamento delle menzionate tabelle, che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”, non è logicamente - sotto il profilo medico-legale nonché giuridicamente - corretto in presenza di un danno di natura permanente, ritendo, inoltre, iniqui i risultati sul piano della liquidazione del danno.
La Corte ha, pertanto, affermato dover, invece, adottarsi “ ... un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto
a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni
7 anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (Cass. 41933/2021). La decisione è stata confermata dalle più recenti Cass. 34061/2024 e 15112/2024, richiamata proprio dall'appellante a sostegno della propria tesi.
Applicando al caso concreto il consolidato orientamento secondo il quale quando la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto, deve, comunque, rilevarsi come l'importo liquidato dal Tribunale – non altrimenti contestato dall'appellante – sia corretto.
L'originaria attrice, nata il [...], all'epoca dell'evento lesivo, novembre
2016, aveva l'età di 82 anni e 5 mesi. Ella è deceduta il 7 dicembre 2019, all'età di 85 anni e sei mesi.
Secondo gli indici istat 2019, l'aspettativa media di vita delle donne in Italia era, all'epoca, di 85,3 anni, non dissimile dai dati statistici rilevati nel 2024 di 85,7 anni.
Non vi è, dunque, ragione di effettuare alcun ricalco dell'importo già liquidato dal
Tribunale sulla base di un parametro statistico che si è rivelato aderente alla realtà fattuale per cui è processo.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati in motivazione si sono consolidati in epoca recente e successiva alla proposizione dell'appello possono essere integralmente compensate tra le parti.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
8 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 2364 pubblicata il 2 novembre 2022, proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , così dispone: CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
9
Ruolo Generale n. 5111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5111 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 2364 pubblicata il 2 novembre 2022 e notificata il successivo 3 novembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
, già Parte_1 Parte_2 cf/p. iva ), in persona del Direttore Generale, Dott.ssa
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola (cf ), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE), Via Luigi De Michele, 39, palazzo Pinto, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di
1 citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0823796877 - pec
; Email_1
appellante
e
(cf ), (cf Controparte_2 C.F._2 CP_3
), (cf C.F._3 CP_4 CodiceFiscale_4 [...]
(cf , (cf CP_5 C.F._5 Controparte_6
e (cf , gli ultimi C.F._6 CP_7 C.F._7 quattro nella qualità di eredi , già erede , tutti eredi Controparte_8 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Iuliucci (cf Persona_1
, elettivamente domiciliati in Napoli, Via Alcide De Gasperi, 45, C.F._8 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta (per le comunicazioni: pec;
Email_2
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 luglio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' proponeva appello, con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec in data 25 novembre 2022, avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta da - alla quale, deceduta in corso di causa nell'anno 2019, Persona_1 erano subentrate le eredi - ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria per il danno non patrimoniale dalla stessa subito dopo i due interventi chirurgici ai quali la paziente veniva sottoposta con esito della perdita totale del visus dell'occhio sinistro, liquidava, a titolo di danno differenziale - individuato nel 15% rispetto a un danno del
74% - il complessivo importo di € 149.470,00, oltre interessi, con condanna, altresì, alla refusione delle spese processuali.
2 L' rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare integralmente la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni dedotte nel presente atto e specificamente nel primo motivo di impugnazione ed in via gradata concedere la sospensiva parziale alla luce del secondo motivo di appello;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma totale della sentenza n. 2364/2022, pubblicata in data 01.11.2022, emessa nella causa iscritta al n. 5382/2018 di Ruolo
Generale, resa inter partes dal Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Vincenzina Andricciola;
--- accertare e dichiarare la nullità della c.t.u. monocratica resa nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non è ravvisabile alcuna condotta omissiva e/o commissiva causalmente riconducibile alle lesioni per cui si è agito in giudizio per mancanza di nesso di causalità, in difetto di prova;
conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ovvero non accogliere la domanda dei ricorrenti, con ogni conseguenza anche in tema di spese, per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta posta in essere dai sanitari e l'evento lesivo preteso.
In via gradata, disporre, ex officio, nuova c.t.u. con composta da un collegio di periti, ma soprattutto con sostituzione del precedente Professionista nominato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3) IN VIA SUBORDINATA E GRADATA, nella denegata e non condivisa ipotesi in cui non fosse accolto il primo motivo di impugnazione ed alla luce del secondo motivo di gravame, accertato l'errore di calcolo per utilizzo di errata Tabella di riferimento, ricalcolare gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali da eventualmente liquidarsi agli odierni appellati, quali eredi del sig.ra
, tenendo conto della riferita circostanza del decesso della Persona_1 medesima in corso di giudizio (c.d. premorienza) per causa non imputabili alle lesioni
3 dedotte in primo grado;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'accollo delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 14 dicembre 2022, si costituivano in giudizio
[...]
e , già costituite nel precedente grado di giudizio, nonché gli CP_2 CP_3 eredi , deceduta nell'anno 2020, chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_8 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché dell'appello, con vittoria di spese del grado.
All'esito della prima udienza di trattazione, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
L'appellante e gli appellati hanno depositato note conclusionali nel termine concesso e, all'udienza del 15 luglio 2025, hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
La difesa appellante formula due motivi di gravame non rubricati coi quali censura l'impugnata sentenza per i seguenti profili:
- il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di nullità della ctu per mancato conferimento dell'incarico a un collegio di periti, in violazione dell'art. 24 L
14/2017, obbligo inderogabile da parte del giudice, invocando, per tale ragione, il rigetto della domanda, in carenza di prova dei fatti e del nesso causale;
- l'erronea liquidazione del danno da parte del primo giudice, il quale, utilizzando come parametro di riferimento le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del
Tribunale di Milano, non avrebbe tenuto conto del decesso in corso di causa
4 dell'originaria attrice, per cause non correlate agli interventi chirurgici, circostanza che avrebbe imposto, invece, l'applicazione di diverso parametro ancorato all'effettivo lasso di vita intercorso tra l'evento lesivo e il decesso della danneggiata e non quello legato alla probabile durata della vita, criterio adottato dalle richiamate tabelle.
Il primo motivo di censura non è fondato.
Il Tribunale ha, sul punto, statuito, “Né ha pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità della consulenza per mancato conferimento dell'incarico ad un collegio di medici come previsto dall'art. 15 legge in quanto nel caso di Parte_3 specie il medico legale nominato dott. è stato sin dall'inizio autorizzato ad Per_2 avvalersi di un ausiliario medico-specialista come di fatto è avvenuto, dunque, le risultanze della CTU in atti costituiscono il risultato dell'attività peritale svolta dal medico legale e dal consulente specialista nella materia in questione”.
Per un primo aspetto, il contenuto sostanziale della disposizione di legge richiamata risulta, in effetti, rispettato, non potendo predicarsi – una volta che l'esigenza di compiutezza degli accertamenti peritali sottesa alla norma sia stata soddisfatta, come nel caso di specie in cui la valutazione è stata svolta da medico legale e da uno specialista in oculistica – una nullità dell'attività istruttoria per motivi meramente formali, giusta il disposto dell'art. 156 cpc, I comma.
Si legge, infatti, nella relazione di consulenza “Si premette che, così come da autorizzazione ricevuta all'atto dell'incarico, ci si è avvalsi di consulenza tecnica di specialista oculista nella persona del Prof. alla luce delle cui Persona_3 osservazioni tecniche specialistiche si è proceduto alla valutazione medico-legale del caso”.
Non può, poi, non rilevarsi che l' ha sollevato la questione di Parte_1 nullità “per mancato rispetto delle previsioni di cui alla legge 24/2017”, in termini, peraltro, potenziali, solo successivamente all'invio della bozza di consulenza, all'udienza del 25 novembre 2021, mentre, alla precedente udienza del 27 maggio 2021,
a fronte dell'eccezione di nullità della ctu formulata dalla difesa di parte attrice, ai sensi dell'art. 195 cpc per mancato rispetto dei termini di inoltro e deposito della relazione
(parte attrice la quale aveva persino depositato, in precedenza, istanza di ricusazione del ctu nominato), vi si opponeva, chiedendo espressamente al Tribunale riassegnarsi
5 i termini per il deposito della ctu. Infine, all'udienza del 25 novembre 2021, dopo il deposito della relazione, la difesa dell' ha rilevato meramente “… Parte_1
l'opportunità di rinnovare le operazioni peritali …”, pur richiamando la normativa di cui alla L. 24/2017, tanto però senza lamentare una sostanziale incompletezza degli accertamenti (non sussistente, come già detto, in concreto) ma, esclusivamente, il mancato conferimento dell'incarico collegiale.
L'eccezione di nullità, anche ove fondata, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata all'atto del conferimento dell'incarico ovvero all'udienza immediatamente successiva, tale essendo il momento temporale nel quale essa si sarebbe verificata e la parte ne ha avuto notizia, come disposto dall'art. 157, II comma cpc.
Infine, la condotta processuale tenuta dall'azienda ospedaliera, sopra richiamata, la quale ha non solo accettato la nomina di medico legale con affiancamento di specialista, ma espressamente insistito all'udienza del 27 maggio 2021 per il completamento delle operazioni peritali, implica, ai sensi dell'art. 157 cpc, tacita rinuncia all'eccezione che non poteva, dunque, più essere proposta.
In senso contrario non milita la recente Cass. 15594/2025, con la quale la Corte ha rilevato che la disposizione dell'art. 15, L. 24/2017 è “… volta a introdurre una cogente indicazione del requisito di collegialità, in certo senso indicativa di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori ─ che, in materia, richiedono di regola la mediazione di una consulente tecnica c.d. percipiente ─ ove espletati in difformità ai requisiti che essa pone” , richiamando quanto affermato da Corte Cost. 102/2021: “nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis”.
La Corte di cassazione, peraltro, non pare dubitare trattarsi di nullità ex art. 157, I comma cpc, tant'è che ha avuto cura di precisare, nel caso sottoposto al suo esame, che
“ … tale vizio processuale deve ritenersi dedotto dagli attori già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza preventiva conciliativa …”, né potrebbe essere diversamente giacché alcuna norma ne dispone il rilievo d'ufficio,
6 salvo che, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento tecnico risulti carenti di quel requisito minimo indispensabile posto dal legislatore all'art. 15 della l 24/2017 ovvero che la valutazione sia espressa da “… un medico specializzato in medicina legale e (a) uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”; caso in cui, appunto, ben può e deve il giudice, anche in grado di appello, disporne la rinnovazione.
La consulenza non è stata, peraltro, oggetto di specifiche censure neppure sotto il profilo della mancata valutazione specialistica e la richiesta di rinnovazione, con sostituzione del professionista precedente nominato, senza chiarirne le motivazioni, è stata formulata solo nelle conclusioni dell'impugnazione.
La censura va, dunque, disattesa.
Quanto al secondo motivo di doglianza, l' afferma Parte_1 correttamente che il risarcimento del danno deve essere parametrato all'effettiva durata della vita del danneggiato e non a un parametro probabilistico, invocando l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno da cd premorienza.
Sul punto va osservato che la giurisprudenza della Cassazione, che si è, ormai, consolidata, ha affermato che le menzionate Tabelle non costituiscono parametro equo. La Suprema Corte ha, difatti, rilevato, in estrema sintesi, che il criterio posto a fondamento delle menzionate tabelle, che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”, non è logicamente - sotto il profilo medico-legale nonché giuridicamente - corretto in presenza di un danno di natura permanente, ritendo, inoltre, iniqui i risultati sul piano della liquidazione del danno.
La Corte ha, pertanto, affermato dover, invece, adottarsi “ ... un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto
a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni
7 anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (Cass. 41933/2021). La decisione è stata confermata dalle più recenti Cass. 34061/2024 e 15112/2024, richiamata proprio dall'appellante a sostegno della propria tesi.
Applicando al caso concreto il consolidato orientamento secondo il quale quando la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto, deve, comunque, rilevarsi come l'importo liquidato dal Tribunale – non altrimenti contestato dall'appellante – sia corretto.
L'originaria attrice, nata il [...], all'epoca dell'evento lesivo, novembre
2016, aveva l'età di 82 anni e 5 mesi. Ella è deceduta il 7 dicembre 2019, all'età di 85 anni e sei mesi.
Secondo gli indici istat 2019, l'aspettativa media di vita delle donne in Italia era, all'epoca, di 85,3 anni, non dissimile dai dati statistici rilevati nel 2024 di 85,7 anni.
Non vi è, dunque, ragione di effettuare alcun ricalco dell'importo già liquidato dal
Tribunale sulla base di un parametro statistico che si è rivelato aderente alla realtà fattuale per cui è processo.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati in motivazione si sono consolidati in epoca recente e successiva alla proposizione dell'appello possono essere integralmente compensate tra le parti.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
8 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 2364 pubblicata il 2 novembre 2022, proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , così dispone: CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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