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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9821 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 4619/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5/02/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 7/05/1976 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Sabrina Diodato del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2
Nato a Torino il 7/04/1984 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Davide Clerici e Barbara Pradella entrambi del Foro di Milano il quale ha eletto domicilio telematico presso l'Avv. Davide Clerici
con i seguenti figli:
• , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadino Parte_3 C.F._3 italiano;
• , nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadina Testimone_1 C.F._4 italiana
FATTO
- la sig.ra ha depositato in data 5/02/2025 ricorso per la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio;
- il giudizio è stato iscritto al Ruolo Generale N. 4619/2025 ed assegnato al Giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna;
- in data 11/07/2025 si è costituito in giudizio il sig. ; Parte_2
- all'esito dell'udienza tenutasi in data 15/07/2025 il Giudice Delegato, Dott.ssa Maderna, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed al contempo ha rinviato la causa all'udienza del 2/12/2025;
- in ottemperanza ai suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti il sig. ha rilasciato la casa Pt_2 familiare nel termine assegnato;
- successivamente le parti (avendo nelle more raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e nati Pt_3 Testimone_1 fuori dal matrimonio) in data 2/12/2025 hanno depositato conclusioni congiunte, personalmente sottoscritte, con le quali hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la Pt_3 Tes_1 madre, con assegnazione dell'attuale casa familiare (locata) a quest'ultima che, per l'effetto, si farà carico di tutti i relativi costi;
e con espressa previsione, altresì, dell'impegno per la sig.ra Parte_1 di volturare a suo nome, le utenze attualmente intestate al sig. . Pt_2
2) Disporre che il sig. trasferisca la propria residenza entro 30 giorni dall'udienza del Pt_2
2/12/2025;
3) Regolamentare il diritto di visita padre-figli come segue:
• per quanto riguarda , considerata l'età di quest'ultimo, frequentazione libera padre - Pt_3 figlio, con possibilità di pernotto presso il padre due volte al mese, ma sempre e solo secondo la volontà di;
Pt_3
• per quanto riguarda Tes_1
i) per i primi 9 mesi successivi all'udienza del 2/12/2025 il papà potrà continuare a vedere uno o due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo Tes_1 cena;
ii) decorsi 9 mesi dall'udienza del 2/12/2025 il padre potrà tenere a weekend Tes_1 alternati, comprensivi di pernotto presso di sè; il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
• Prevedere: i) che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con e , previo accordo con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di Pt_3 Tes_1 mancato accordo tra le parti, la regolamentazione delle vacanze estive seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori e quindi: i primi 15 giorni di Agosto con l'uno ed i successivi 15 giorni con l'altro, e l'anno successivo viceversa. Con l'impegno, in ogni caso, per entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di villeggiatura con i figli;
ii) che per le imminenti festività Natalizie, il padre trascorrerà con i figli il giorno di S. Stefano;
a partire dall'anno 2026 il periodo natalizio sarà così suddiviso: dalla mattina del 25 Dicembre sino alle ore 15,00 del 31 Dicembre con un genitore e dalle ore 15,00 del 31 Dicembre sino al 6 Gennaio con l'altro genitore, con il principio dell'alternanza; iii) che il principio dell'alternanza venga applicato anche alle festività di Pasqua (quindi i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), nonché a ponti e festività da calendario scolastico. 4) Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo mensile al mantenimento di e Pt_3
, la somma complessiva di Euro 800,00 (e quindi euro 400,00 a figlio); ciò sino al Tes_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra e rivalutata secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
5) Disporre che il padre si faccia carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per e , così come da Protocollo in uso presso il Tribunale Pt_3 Tes_1 di Milano.
6) Prevedere che l'assegno unico universale continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
7) Prevedere l'impegno, per entrambi i genitori, di introdurre gradualmente nella vita di e Tes_1 comunque non prima del mese di Settembre 2026 nuovi partners.
8) Prendere atto del reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e . Pt_3 Testimone_1
Le parti, inoltre, in occasione dell'udienza del 2/12/2025 hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice Delegato, pertanto, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 4619/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5/02/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano, il 7/05/1976 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Sabrina Diodato del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2
Nato a Torino il 7/04/1984 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Davide Clerici e Barbara Pradella entrambi del Foro di Milano il quale ha eletto domicilio telematico presso l'Avv. Davide Clerici
con i seguenti figli:
• , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadino Parte_3 C.F._3 italiano;
• , nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadina Testimone_1 C.F._4 italiana
FATTO
- la sig.ra ha depositato in data 5/02/2025 ricorso per la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio;
- il giudizio è stato iscritto al Ruolo Generale N. 4619/2025 ed assegnato al Giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna;
- in data 11/07/2025 si è costituito in giudizio il sig. ; Parte_2
- all'esito dell'udienza tenutasi in data 15/07/2025 il Giudice Delegato, Dott.ssa Maderna, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed al contempo ha rinviato la causa all'udienza del 2/12/2025;
- in ottemperanza ai suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti il sig. ha rilasciato la casa Pt_2 familiare nel termine assegnato;
- successivamente le parti (avendo nelle more raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e nati Pt_3 Testimone_1 fuori dal matrimonio) in data 2/12/2025 hanno depositato conclusioni congiunte, personalmente sottoscritte, con le quali hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la Pt_3 Tes_1 madre, con assegnazione dell'attuale casa familiare (locata) a quest'ultima che, per l'effetto, si farà carico di tutti i relativi costi;
e con espressa previsione, altresì, dell'impegno per la sig.ra Parte_1 di volturare a suo nome, le utenze attualmente intestate al sig. . Pt_2
2) Disporre che il sig. trasferisca la propria residenza entro 30 giorni dall'udienza del Pt_2
2/12/2025;
3) Regolamentare il diritto di visita padre-figli come segue:
• per quanto riguarda , considerata l'età di quest'ultimo, frequentazione libera padre - Pt_3 figlio, con possibilità di pernotto presso il padre due volte al mese, ma sempre e solo secondo la volontà di;
Pt_3
• per quanto riguarda Tes_1
i) per i primi 9 mesi successivi all'udienza del 2/12/2025 il papà potrà continuare a vedere uno o due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo Tes_1 cena;
ii) decorsi 9 mesi dall'udienza del 2/12/2025 il padre potrà tenere a weekend Tes_1 alternati, comprensivi di pernotto presso di sè; il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
• Prevedere: i) che durante le vacanze estive il padre possa trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con e , previo accordo con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di Pt_3 Tes_1 mancato accordo tra le parti, la regolamentazione delle vacanze estive seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori e quindi: i primi 15 giorni di Agosto con l'uno ed i successivi 15 giorni con l'altro, e l'anno successivo viceversa. Con l'impegno, in ogni caso, per entrambi i genitori di comunicarsi i rispettivi luoghi di villeggiatura con i figli;
ii) che per le imminenti festività Natalizie, il padre trascorrerà con i figli il giorno di S. Stefano;
a partire dall'anno 2026 il periodo natalizio sarà così suddiviso: dalla mattina del 25 Dicembre sino alle ore 15,00 del 31 Dicembre con un genitore e dalle ore 15,00 del 31 Dicembre sino al 6 Gennaio con l'altro genitore, con il principio dell'alternanza; iii) che il principio dell'alternanza venga applicato anche alle festività di Pasqua (quindi i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), nonché a ponti e festività da calendario scolastico. 4) Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo mensile al mantenimento di e Pt_3
, la somma complessiva di Euro 800,00 (e quindi euro 400,00 a figlio); ciò sino al Tes_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra e rivalutata secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
5) Disporre che il padre si faccia carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per e , così come da Protocollo in uso presso il Tribunale Pt_3 Tes_1 di Milano.
6) Prevedere che l'assegno unico universale continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
7) Prevedere l'impegno, per entrambi i genitori, di introdurre gradualmente nella vita di e Tes_1 comunque non prima del mese di Settembre 2026 nuovi partners.
8) Prendere atto del reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori e . Pt_3 Testimone_1
Le parti, inoltre, in occasione dell'udienza del 2/12/2025 hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice Delegato, pertanto, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG