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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. RA MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1991 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 14/01/2025, e pendente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Troisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari alla via De Rossi n. 57 giusta procura alle liti in atti
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
- Parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 le parti costituite hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato il 27.09.2024 il sig. , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con la SI.ra in Paliano in data 21.03.2003, dal quale sono nati tre figli: in data Controparte_1
02.02.2003 e in data 20.05.2009 i gemelli RA e;
che i coniugi Parte_2 Persona_1 stabilivano la loro casa familiare in Paliano (FR) alla Via Fontana del Diavolo snc e che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa delle ormai insanabili incomprensioni, che sfociano in continui litigi, tali da determinare una separazione di fatto in essere da diverso tempo;
che i ripetuti episodi di incomprensioni familiari hanno determinato il Tribunale per i Minorenni di Roma ad emettere, in data
15.09.2015, decreto n. 4154/2015 con il quale i genitori venivano provvisoriamente sospesi dalla responsabilità genitoriale ed i figli venivano temporaneamente assegnati ai S.S. competenti e collocati presso la casa famiglia “Laura Leroux” di Frosinone;
che successivamente, con provvedimento del 14.01.2022 il
Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva il non luogo a procedersi per la figlia divenuta nel Per_2 frattempo maggiorenne e dichiarava il decaduto, in via definitiva, dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sui minori RA e con conseguente affidamento esclusivo degli stessi alla madre e Per_1 collocamento presso il nucleo della medesima;
che il SI. si è già trasferito in Puglia e dopo Parte_1 esser stato inizialmente ospitato dai propri genitori, dal mese di maggio del 2021 conduce in locazione un
“monolocale” sito in Triggiano (BA) alla Via Speranzella n. 4, pagando un canone di locazione mensile pari ad Euro 250,00, utenze escluse, mentre la SI.ra da svariati anni ha iniziato una convivenza more CP_1 uxorio con un nuovo compagno dal quale ha avuto due figli ancora minori e con i quali anche i figli della coppia convivono, fatta eccezione che per la figlia maggiore , la quale ha raggiunto ormai da Parte_2 anni la maggiore età e attualmente vive con la nonna paterna, presso la residenza di quest'ultima; che egli, così come accertato dalla Commissione medica dell'Inps, è affetto da “Polineuropatia sensitivo-motoria in diabete
I.D. con retinopatia proliferante;
ritardo mentale di grado medio in esiti di cerebropatia infantile;
disturbo ansioso-depressivo; insufficienza mitralica” ed è stato riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, nonché quale portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992”, sicchè egli non svolge alcuna attività lavorativa, è disoccupato e l'unica entrata a sua disposizione è rappresentata dalla pensione di invalidità pari ad Euro 700,00 (mensili) circa;
ha adito l'intestato Tribunale onde ottenerne la pronuncia di separazione giudiziale dalla coniuge alle seguenti condizioni: a) disporre l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei minori RA e alla madre SI.ra con collocamento degli Persona_3 Controparte_1 stessi presso l'abitazione materna sita in Ferentino (FR) Alla Via Cavour n. 9 ; b) disporre che nulla è dovuto dal SI. in favore della SI.ra a titolo di assegno di mantenimento della stessa Parte_1 Controparte_1 nonché a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli minori: e Persona_4 Persona_5
; il tutto con vittoria di spese di lite.
[...]
Sebbene ritualmente convenuta in giudizio, la sig.ra non si costituiva e ne va pertanto Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione delle parti la sig.ra compariva personalmente senza CP_2
l'assistenza di un difensore e, pur redarguita dal relatore circa la necessità dell'assistenza obbligatoria di un difensore, ella dichiarava di intendere semplicemente aderire alla domanda del ricorrente, essendo suo interesse di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e quindi senza alcun mantenimento in suo favore e senza che alcunchè sia disposto in punto di diritto di visita del padre coi figli. Emessi con ordinanza del 14/01/2025 i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente i due figli gemelli della coppia, RA nati a Colleferro Persona_1 il 20/05/2009 (15 anni) risiedono a Ferentino alla via Cavour n. 10;
- la resistent è residente in [...]; Controparte_1
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
§ 3. Sulla separazione dei coniugi.
Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti all'udienza di comparizione, laddove sebbene non formalmente costituita in giudizio la resistente ha comunque dichiarato di intendere aderire alle domande del ricorrente, essendo suo primario interesse quello di separarsene, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che la riferita asperità dei rapporti tra le parti, emersa ed accertata peraltro anche in altra sede giudiziale innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma e tale da importare la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti sui propri figli e il loro provvisorio affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti e la nomina di un tutore per gli stessi, non è venuta meno né si è ricomposta ed è tale da far ritenere improbabile oltre che inopportuna una ripresa della convivenza, di fatto da anni già cessata con allontanamento anche geografico dei coniugi l'uno dall'altro; inoltre la resistente ha da tempo intrapreso altra relazione sentimentale e stabile convivenza con altro compagno dal quale ha avuto altri due figli nel 2015 e nel 2016. D'altra parte, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, deve ritenersi acclarato che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
§ 4. Sull'affidamento della prole minore.
Considerato che con decreto del 11.01.2022 del Tribunale per i minorenni di Roma è stata pronunciata la decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui due figli Parte_1 minori RA e , nessuna statuizione si deve adottare sull'affidamento dei Persona_1 minori atteso che la resistente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sui minori come disposto dal Giudice specializzato. Il Tribunale in questa sede non deve dunque che confermarsi a quanto già stabilito dal Tribunale per i minorenni di Roma sul punto e le disposizioni in punto di collocamento della prole minore non possono che essere confermative del regime già disposto e in atto ormai da circa cinque anni, con conseguente conferma del collocamento dei due minori RA e presso la madre, nell'abitazione ove con Persona_1 ella già convivono in Ferentino alla via Cavour n. 10.
Quanto alla diversa questione della regimentazione del diritto di frequentazione del padre coi figli, ritiene questo Giudice di non dover assumere alcun provvedimento in punto di regolamentazione del diritto di visita per tre ragioni: a) perché, tenuto conto che il giudice specializzato ha dichiarato decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale e non ha adottato altri provvedimenti ex art. 333
c.c. quanto all'organizzazione di eventuali incontri protetti, constando piuttosto l'inerzia colpevole del ricorrente dall'intraprendere qualsiasi percorso di recupero e/o sostegno alla genitorialità, ovvero per rimediare alla assoluta marginalità della sua presenza nella vita dei figli che tanto trauma emerge avessero riportato dalle irresponsabili condotte genitoriali, non si ritiene che alcuna modifica della situazione fattuale presupposta sia medio tempore intervenuto, tale da giustificare l'adozione di diversa misura rispetto ai provvedimenti già adottati, avendo peraltro lo stesso ricorrente, sentito sul punto dal giudice relatore, riferito essere sua intenzione assecondare i desiderata dei figli che non vogliono vederlo né sentirlo onde preservarne la serenità; b) perché il difetto di una domanda specifica del ricorrente sul punto evidenzia e non può che essere intesa quale carenza di effettivo interesse a recuperare un rapporto di frequentazione o una relazione con i figli, foss'anche soltanto basata su incontri , anche protetti, o su contatti telefonici;
c) perché la riferita contrarietà dei due ragazzi a frequentare e vedere i padre in guisa da mantenere uno stato di relativa serenità conquistata dopo tormentate vicende familiari denota la contrarietà al loro preminente interesse di una frequentazione e un contatto con padre che risulterebbe allo stato foriero di nuove ansie e tensioni e dunque pregiudizievole per il loro equilibrio psico-fisico.
E allora, nessun alcun calendario di incontri tra i minori ed il padre viene impartito atteso che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse dei ragazzi, come all'evidenza ritenuto anche dal
Tribunale per i minorenni;
se il padre intenderà riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale.
§ 5. Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, noto è che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, come nel caso che occupa, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
Nella specie, nessun provvedimento deve disporsi – né invero è stato richiesto sul punto – atteso che la prole ha abbandonato l'immobile che costituiva la casa coniugale in Paliano insieme alla madre da diversi anni, sicchè è indubitabile che alcun legame residui tra i minori e la casa che ne ha costituito l'habitat domestico durante la convivenza dei genitori.
§ 6. Sul mantenimento per i figli.
Il sig. ha dedotto di essere disoccupato e affetto da documentate patologie e riconosciuta Pt_1 permanente e totale inabilità al lavoro, come certificato dalla Commissione medica dell'INPS in data
30.08.2021 e con pari decorrenza e da certificazione medica rilasciata dall'ASL di Bari nel gennaio 2024 che gli ha riscontrato e diagnosticato anche sindrome depressiva, di essere percettore unicamente della pensione di invalidità erogatagli dall'INPS per € 700,00 mensili (non documentata) e di essere onerato del canone locativo per l'immobile in Triggiano (BA) per € 250 mensili, e ha chiesto, sulla base di tale condizione economica, di essere sostanzialmente esonerato dall'obbligo di mantenimento dei propri figli.
Orbene, va osservato al riguardo che "l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori trova fondamento nell'art. 30 Cost., nonché negli artt. 147,148,155 c.c.. E' ugualmente pacifico che l'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica quanto nell'assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002) e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione. Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte anche più lontana nel tempo (Cass. 38/1976), l'obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi come quella del figlio che abbia raggiunto la maggiore età o come quelle di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo della potestà genitoriale. Il che trova conferma nella L. n. 184 del 1983, laddove l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario anche qualora (art. 50) cessi la potestà dell'adottante o degli adottanti in quanto l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore è collegato al perdurare dello stato di genitori adottivi e non alla permanenza del minore presso il loro nucleo familiare” (così Cass. civ., sez. I, 20/06/2023, n.17578).
E' pertanto da escludere che la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale legittimi l'esonero o valga ad escluderne in sè l'obbligo di mantenimento dei due figli minori e ciò nonostante che la sig.ra abbia dichiarato personalmente di intendere aderire alla domanda del sig. così come CP_1 Pt_1 formulata.
Tuttavia, nell'ambito dei poteri officiosi che competono al Tribunale, dal momento che tutto quello che riguarda i minori è ispirato e risponde a preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela ed alla cura dei minori stessi e non è rimesso al potere dispositivo delle parti nè governato dal principio della domanda,
(vedi Cass. civ. 6606/10, 3908/09, 17043/07,2210/00, 5586/00), sicchè il Tribunale deve pronunciarsi sul punto pur in difetto della relativa domanda, al riguardo e sempre in tema va evidenziato anche che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare in sé il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc), come in specie, dove il sig.
dichiara comunque di percepire una pensione di invalidità. Pertanto, in generale, se non è provata Pt_1
l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né, come s'è detto, con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso il padre, nonché il peso dell'impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n.
4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089) che nella specie sono insussistenti, gravando la cura e l'assistenza dei ragazzi interamente sulla madre.
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa e occorre valutare comparativamente le condizioni economiche delle parti sulla scorta dei dati di giudizio allo stato disponibili e tenuto conto della loro capacità contributiva presunta in relazione alla rispettiva età e qualificazione professionale.
Quanto alle condizioni di vita dei minori, alle loro abitudini ed esigenze il bagaglio istruttorio è estremamente lacunoso. Quanto alla capacità reddituale e patrimoniale dei due genitori, nessuna informazione viene offerta circa la condizione economica e lavorativa della sig.ra CP_2 quanto al il sig. , risulta che questi non svolga alcuna attività lavorativa, essendo Parte_1 riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro al 100% con decorrenza dal 30.08.2021; egli ha allegato di percepire una pensione di invalidità di € 700 mensili, gravata dagli oneri locativi per €
250 mensili oltre utenze non documentate né dettagliate nell'importo di spesa mensile.
Necessariamente valorizzato l'inconfutabile maggior apporto di cura e assistenza che perviene alla prole minore da parte materna, stabilmente convivente con lei, tenuto conto dell'assenza di permanenza alcuna dei ragazzi presso il padre e delle loro esigenze di vita ragionevolmente riferibili in relazione alle loro età (15 anni); tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente;
si determina in € 100,00 il contributo paterno al mantenimento dei due figli minori RA e (€ 50,00 per ciascuno), Per_1 somma che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra con decorrenza dalla Parte_1 CP_2 comunicazione del presente provvedimento secondo i tempi e le modalità di cui in dispositivo.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole minore secondo quanto stabilito dal
Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal
Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso. Infine la sig.ra ha diritto altresì a CP_2 percepire in via esclusiva e per l'intero l'assegno unico familiare o altro contributo equivalente eventualmente erogato per i due figli minori RA e . Persona_1
§ 7. Sul mantenimento per il coniuge.
Rilevato che non v'è domanda sul punto, nulla ha a disporsi.
§ 8. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
Tenuto conto della scelta processuale della resistente di non costituirsi in giudizio preferendo comparire personalmente per aderire alla domanda del ricorrente, attesa la natura della controversia, le spese di giudizio restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. Controparte_1
1991/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] – RM - il 16/02/1983), i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 21/03/2003 in PALIANO (FR) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 2 Parte I Anno 2003;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALIANO (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Atto n. 1 Parte I Anno 2003);
2) preso atto della dichiarazione di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui Parte_1 due figli minori RA e , affida i due figli minori della coppia in via esclusiva alla Persona_1 madre e ne dispone il collocamento presso il domicilio materno in Ferentino alla via CP_2
Cavour n. 10;
3) nulla dispone sul diritto di frequentazione e visita del sig. con i due figli minori;
Parte_1
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_2 di € 100,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori RA e (€ 50,00 ciascuno), Per_1 con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, da rivalutare automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente bancario o su carta postepay intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie che ella CP_2 comunicherà (primo aggiornamento: marzo 2026);
5) dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore disciplinate dal Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone e sottoscritto il 15/12/2017 e per quanto non ivi previsto, dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 14/07/2017 restino a carico di ciascun genitore in misura del 50%, con diritto del genitore che le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di giustificativo di spesa;
6) dispone che l'assegno unico o altro emolumento o sussidio equivalente eventualmente erogato per i due figli minori RA e sia percepito interamente dalla sig.ra Persona_1 CP_2
7) nulla sulla casa coniugale;
8) nulla sul mantenimento del coniuge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. RA Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. RA MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1991 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 14/01/2025, e pendente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Troisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari alla via De Rossi n. 57 giusta procura alle liti in atti
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
- Parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 le parti costituite hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato il 27.09.2024 il sig. , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con la SI.ra in Paliano in data 21.03.2003, dal quale sono nati tre figli: in data Controparte_1
02.02.2003 e in data 20.05.2009 i gemelli RA e;
che i coniugi Parte_2 Persona_1 stabilivano la loro casa familiare in Paliano (FR) alla Via Fontana del Diavolo snc e che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa delle ormai insanabili incomprensioni, che sfociano in continui litigi, tali da determinare una separazione di fatto in essere da diverso tempo;
che i ripetuti episodi di incomprensioni familiari hanno determinato il Tribunale per i Minorenni di Roma ad emettere, in data
15.09.2015, decreto n. 4154/2015 con il quale i genitori venivano provvisoriamente sospesi dalla responsabilità genitoriale ed i figli venivano temporaneamente assegnati ai S.S. competenti e collocati presso la casa famiglia “Laura Leroux” di Frosinone;
che successivamente, con provvedimento del 14.01.2022 il
Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva il non luogo a procedersi per la figlia divenuta nel Per_2 frattempo maggiorenne e dichiarava il decaduto, in via definitiva, dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sui minori RA e con conseguente affidamento esclusivo degli stessi alla madre e Per_1 collocamento presso il nucleo della medesima;
che il SI. si è già trasferito in Puglia e dopo Parte_1 esser stato inizialmente ospitato dai propri genitori, dal mese di maggio del 2021 conduce in locazione un
“monolocale” sito in Triggiano (BA) alla Via Speranzella n. 4, pagando un canone di locazione mensile pari ad Euro 250,00, utenze escluse, mentre la SI.ra da svariati anni ha iniziato una convivenza more CP_1 uxorio con un nuovo compagno dal quale ha avuto due figli ancora minori e con i quali anche i figli della coppia convivono, fatta eccezione che per la figlia maggiore , la quale ha raggiunto ormai da Parte_2 anni la maggiore età e attualmente vive con la nonna paterna, presso la residenza di quest'ultima; che egli, così come accertato dalla Commissione medica dell'Inps, è affetto da “Polineuropatia sensitivo-motoria in diabete
I.D. con retinopatia proliferante;
ritardo mentale di grado medio in esiti di cerebropatia infantile;
disturbo ansioso-depressivo; insufficienza mitralica” ed è stato riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, nonché quale portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992”, sicchè egli non svolge alcuna attività lavorativa, è disoccupato e l'unica entrata a sua disposizione è rappresentata dalla pensione di invalidità pari ad Euro 700,00 (mensili) circa;
ha adito l'intestato Tribunale onde ottenerne la pronuncia di separazione giudiziale dalla coniuge alle seguenti condizioni: a) disporre l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei minori RA e alla madre SI.ra con collocamento degli Persona_3 Controparte_1 stessi presso l'abitazione materna sita in Ferentino (FR) Alla Via Cavour n. 9 ; b) disporre che nulla è dovuto dal SI. in favore della SI.ra a titolo di assegno di mantenimento della stessa Parte_1 Controparte_1 nonché a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli minori: e Persona_4 Persona_5
; il tutto con vittoria di spese di lite.
[...]
Sebbene ritualmente convenuta in giudizio, la sig.ra non si costituiva e ne va pertanto Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione delle parti la sig.ra compariva personalmente senza CP_2
l'assistenza di un difensore e, pur redarguita dal relatore circa la necessità dell'assistenza obbligatoria di un difensore, ella dichiarava di intendere semplicemente aderire alla domanda del ricorrente, essendo suo interesse di ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e quindi senza alcun mantenimento in suo favore e senza che alcunchè sia disposto in punto di diritto di visita del padre coi figli. Emessi con ordinanza del 14/01/2025 i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito.
Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente i due figli gemelli della coppia, RA nati a Colleferro Persona_1 il 20/05/2009 (15 anni) risiedono a Ferentino alla via Cavour n. 10;
- la resistent è residente in [...]; Controparte_1
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
§ 3. Sulla separazione dei coniugi.
Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti all'udienza di comparizione, laddove sebbene non formalmente costituita in giudizio la resistente ha comunque dichiarato di intendere aderire alle domande del ricorrente, essendo suo primario interesse quello di separarsene, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che la riferita asperità dei rapporti tra le parti, emersa ed accertata peraltro anche in altra sede giudiziale innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma e tale da importare la sospensione della responsabilità genitoriale delle parti sui propri figli e il loro provvisorio affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti e la nomina di un tutore per gli stessi, non è venuta meno né si è ricomposta ed è tale da far ritenere improbabile oltre che inopportuna una ripresa della convivenza, di fatto da anni già cessata con allontanamento anche geografico dei coniugi l'uno dall'altro; inoltre la resistente ha da tempo intrapreso altra relazione sentimentale e stabile convivenza con altro compagno dal quale ha avuto altri due figli nel 2015 e nel 2016. D'altra parte, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, deve ritenersi acclarato che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
§ 4. Sull'affidamento della prole minore.
Considerato che con decreto del 11.01.2022 del Tribunale per i minorenni di Roma è stata pronunciata la decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui due figli Parte_1 minori RA e , nessuna statuizione si deve adottare sull'affidamento dei Persona_1 minori atteso che la resistente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sui minori come disposto dal Giudice specializzato. Il Tribunale in questa sede non deve dunque che confermarsi a quanto già stabilito dal Tribunale per i minorenni di Roma sul punto e le disposizioni in punto di collocamento della prole minore non possono che essere confermative del regime già disposto e in atto ormai da circa cinque anni, con conseguente conferma del collocamento dei due minori RA e presso la madre, nell'abitazione ove con Persona_1 ella già convivono in Ferentino alla via Cavour n. 10.
Quanto alla diversa questione della regimentazione del diritto di frequentazione del padre coi figli, ritiene questo Giudice di non dover assumere alcun provvedimento in punto di regolamentazione del diritto di visita per tre ragioni: a) perché, tenuto conto che il giudice specializzato ha dichiarato decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale e non ha adottato altri provvedimenti ex art. 333
c.c. quanto all'organizzazione di eventuali incontri protetti, constando piuttosto l'inerzia colpevole del ricorrente dall'intraprendere qualsiasi percorso di recupero e/o sostegno alla genitorialità, ovvero per rimediare alla assoluta marginalità della sua presenza nella vita dei figli che tanto trauma emerge avessero riportato dalle irresponsabili condotte genitoriali, non si ritiene che alcuna modifica della situazione fattuale presupposta sia medio tempore intervenuto, tale da giustificare l'adozione di diversa misura rispetto ai provvedimenti già adottati, avendo peraltro lo stesso ricorrente, sentito sul punto dal giudice relatore, riferito essere sua intenzione assecondare i desiderata dei figli che non vogliono vederlo né sentirlo onde preservarne la serenità; b) perché il difetto di una domanda specifica del ricorrente sul punto evidenzia e non può che essere intesa quale carenza di effettivo interesse a recuperare un rapporto di frequentazione o una relazione con i figli, foss'anche soltanto basata su incontri , anche protetti, o su contatti telefonici;
c) perché la riferita contrarietà dei due ragazzi a frequentare e vedere i padre in guisa da mantenere uno stato di relativa serenità conquistata dopo tormentate vicende familiari denota la contrarietà al loro preminente interesse di una frequentazione e un contatto con padre che risulterebbe allo stato foriero di nuove ansie e tensioni e dunque pregiudizievole per il loro equilibrio psico-fisico.
E allora, nessun alcun calendario di incontri tra i minori ed il padre viene impartito atteso che, allo stato, ciò non risponderebbe all'interesse dei ragazzi, come all'evidenza ritenuto anche dal
Tribunale per i minorenni;
se il padre intenderà riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale.
§ 5. Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla casa familiare, noto è che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l'"habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, come nel caso che occupa, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
Nella specie, nessun provvedimento deve disporsi – né invero è stato richiesto sul punto – atteso che la prole ha abbandonato l'immobile che costituiva la casa coniugale in Paliano insieme alla madre da diversi anni, sicchè è indubitabile che alcun legame residui tra i minori e la casa che ne ha costituito l'habitat domestico durante la convivenza dei genitori.
§ 6. Sul mantenimento per i figli.
Il sig. ha dedotto di essere disoccupato e affetto da documentate patologie e riconosciuta Pt_1 permanente e totale inabilità al lavoro, come certificato dalla Commissione medica dell'INPS in data
30.08.2021 e con pari decorrenza e da certificazione medica rilasciata dall'ASL di Bari nel gennaio 2024 che gli ha riscontrato e diagnosticato anche sindrome depressiva, di essere percettore unicamente della pensione di invalidità erogatagli dall'INPS per € 700,00 mensili (non documentata) e di essere onerato del canone locativo per l'immobile in Triggiano (BA) per € 250 mensili, e ha chiesto, sulla base di tale condizione economica, di essere sostanzialmente esonerato dall'obbligo di mantenimento dei propri figli.
Orbene, va osservato al riguardo che "l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori trova fondamento nell'art. 30 Cost., nonché negli artt. 147,148,155 c.c.. E' ugualmente pacifico che l'obbligo di mantenimento dei genitori - tanto naturali quanto adottivi - verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica quanto nell'assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002) e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura - anche indipendentemente dalla loro età - fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un'arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione. Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte anche più lontana nel tempo (Cass. 38/1976), l'obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi come quella del figlio che abbia raggiunto la maggiore età o come quelle di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo della potestà genitoriale. Il che trova conferma nella L. n. 184 del 1983, laddove l'art. 5 apporta una deroga all'obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell'affidatario anche qualora (art. 50) cessi la potestà dell'adottante o degli adottanti in quanto l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore è collegato al perdurare dello stato di genitori adottivi e non alla permanenza del minore presso il loro nucleo familiare” (così Cass. civ., sez. I, 20/06/2023, n.17578).
E' pertanto da escludere che la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale legittimi l'esonero o valga ad escluderne in sè l'obbligo di mantenimento dei due figli minori e ciò nonostante che la sig.ra abbia dichiarato personalmente di intendere aderire alla domanda del sig. così come CP_1 Pt_1 formulata.
Tuttavia, nell'ambito dei poteri officiosi che competono al Tribunale, dal momento che tutto quello che riguarda i minori è ispirato e risponde a preminenti finalità pubblicistiche relative alla tutela ed alla cura dei minori stessi e non è rimesso al potere dispositivo delle parti nè governato dal principio della domanda,
(vedi Cass. civ. 6606/10, 3908/09, 17043/07,2210/00, 5586/00), sicchè il Tribunale deve pronunciarsi sul punto pur in difetto della relativa domanda, al riguardo e sempre in tema va evidenziato anche che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare in sé il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc), come in specie, dove il sig.
dichiara comunque di percepire una pensione di invalidità. Pertanto, in generale, se non è provata Pt_1
l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né, come s'è detto, con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso il padre, nonché il peso dell'impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n.
4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089) che nella specie sono insussistenti, gravando la cura e l'assistenza dei ragazzi interamente sulla madre.
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa e occorre valutare comparativamente le condizioni economiche delle parti sulla scorta dei dati di giudizio allo stato disponibili e tenuto conto della loro capacità contributiva presunta in relazione alla rispettiva età e qualificazione professionale.
Quanto alle condizioni di vita dei minori, alle loro abitudini ed esigenze il bagaglio istruttorio è estremamente lacunoso. Quanto alla capacità reddituale e patrimoniale dei due genitori, nessuna informazione viene offerta circa la condizione economica e lavorativa della sig.ra CP_2 quanto al il sig. , risulta che questi non svolga alcuna attività lavorativa, essendo Parte_1 riconosciuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro al 100% con decorrenza dal 30.08.2021; egli ha allegato di percepire una pensione di invalidità di € 700 mensili, gravata dagli oneri locativi per €
250 mensili oltre utenze non documentate né dettagliate nell'importo di spesa mensile.
Necessariamente valorizzato l'inconfutabile maggior apporto di cura e assistenza che perviene alla prole minore da parte materna, stabilmente convivente con lei, tenuto conto dell'assenza di permanenza alcuna dei ragazzi presso il padre e delle loro esigenze di vita ragionevolmente riferibili in relazione alle loro età (15 anni); tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente;
si determina in € 100,00 il contributo paterno al mantenimento dei due figli minori RA e (€ 50,00 per ciascuno), Per_1 somma che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra con decorrenza dalla Parte_1 CP_2 comunicazione del presente provvedimento secondo i tempi e le modalità di cui in dispositivo.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole minore secondo quanto stabilito dal
Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal
Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso. Infine la sig.ra ha diritto altresì a CP_2 percepire in via esclusiva e per l'intero l'assegno unico familiare o altro contributo equivalente eventualmente erogato per i due figli minori RA e . Persona_1
§ 7. Sul mantenimento per il coniuge.
Rilevato che non v'è domanda sul punto, nulla ha a disporsi.
§ 8. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
Tenuto conto della scelta processuale della resistente di non costituirsi in giudizio preferendo comparire personalmente per aderire alla domanda del ricorrente, attesa la natura della controversia, le spese di giudizio restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. Controparte_1
1991/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] – RM - il 16/02/1983), i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 21/03/2003 in PALIANO (FR) trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 2 Parte I Anno 2003;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALIANO (FR) per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Atto n. 1 Parte I Anno 2003);
2) preso atto della dichiarazione di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui Parte_1 due figli minori RA e , affida i due figli minori della coppia in via esclusiva alla Persona_1 madre e ne dispone il collocamento presso il domicilio materno in Ferentino alla via CP_2
Cavour n. 10;
3) nulla dispone sul diritto di frequentazione e visita del sig. con i due figli minori;
Parte_1
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_2 di € 100,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori RA e (€ 50,00 ciascuno), Per_1 con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, da rivalutare automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente bancario o su carta postepay intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie che ella CP_2 comunicherà (primo aggiornamento: marzo 2026);
5) dispone che le spese straordinarie relative alla figlia minore disciplinate dal Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di Frosinone ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Frosinone e sottoscritto il 15/12/2017 e per quanto non ivi previsto, dalle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 14/07/2017 restino a carico di ciascun genitore in misura del 50%, con diritto del genitore che le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di giustificativo di spesa;
6) dispone che l'assegno unico o altro emolumento o sussidio equivalente eventualmente erogato per i due figli minori RA e sia percepito interamente dalla sig.ra Persona_1 CP_2
7) nulla sulla casa coniugale;
8) nulla sul mantenimento del coniuge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 18/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. RA Mancini