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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG 2199 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2199/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Calipari 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Valenti (c.f. ), del Foro di C.F._2
LO, e domiciliato presso lo studio della stessa in LO, via Colle Eghezzone 5, nonché presso il domicilio digitale Email_1
Parte attrice contro
(c.f. e P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mattia Bernardini (c.f.
del Foro di Milano e ND GI (c.f. del Foro C.F._3 C.F._4 di Trento, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Controparte_2 via Fabio Filzi n. 2;
Parte convenuta
(c.f. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_3 C.F._5
Parte convenuta contumace
Conclusioni per parte attrice
“Nel merito: Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di LO, in accoglimento della domanda attorea, dichiarata la contumacia del Sig. preso atto e CONFERMATO quanto già Controparte_4 definitivamente accertato dal Giudice di Pace penale di LO nella sentenza n. 120/22 relativamente al fatto, alla materialità fenomenica del reato, all'accadimento oggettivo, alle modalità dell'evento
e al nesso di causalità materiale tra la condotta e il sinistro, ACCERTATA pertanto la responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c. e più in generale ex art. 2043 c.c., del Sig. Controparte_3 proprietario del veicolo tg. CJ 220 FV, assicurato con la compagnia per Pt_2 Controparte_5 il sinistro occorso a LO, l'8.04.2017, alle ore 13.00, nel quale rimaneva suo malgrado coinvolto il
Sig. , il quale, a bordo del suo velocipede, veniva colpito dalla paratia laterale del Parte_1 furgone in fase di chiusura, il cui proprietario - operatore della manovra, risulta responsabile altresì per il più generale dovere del neminem laedere e, in conseguenza del danno derivato dalla lesione di un diritto assoluto quale il diritto alla salute, ACCERTATI tutti i danni subiti dal Sig. nel Pt_1 predetto sinistro, morali, materiali e non patrimoniali, così come indicati in atti, comprese le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale, per l'effetto Voglia CONDANNARE il convenuto Sig. CP_3
ex art. 2054 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c., nonché la compagnia
[...] Controparte_5 assicuratrice del predetto veicolo tg. CJ 220 FV, in via solidale, al completo risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. nel sinistro occorso l'8.04.2017 a LO, Pt_1 così come descritto in atti, che si possono quantificare nell'importo complessivo di €. 58.434,24 già CP_ detratta la somma di €. 1.372,41 riconosciuta dall a titolo di indennità di malattia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Tali importo è stato quantificato sulla base di quanto esposto dal Consulente d'Ufficio nella perizia
e nella successiva integrazione dell'11.02.2025 e pertanto in €. 15.295,11 per il danno biologico permanente, con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona comprensiva del danno esistenziale, €. 2.610,09 per l'invalidità temporanea, € 5.967,80 per la personalizzazione del danno biologico per l'incidenza sugli aspetti dinamico - relazionali, oltre che per l'incidenza sulla capacità lavorativa, per il danno morale ed esistenziale, €. 37,65 per le spese mediche documentate, € 33.601,00 per il danno estetico della cicatrice classificato nella classe I-II secondo le tabelle SIMLA nonché per la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi, nonché € 2.295,00 per i danni subiti per le spese di assistenza stragiudiziale.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori.
In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, circoscrivere l'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione del
2 sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
In via istruttoria: […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed per sentirli condannare in solido ex art. 2054 c.c. al CP_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito in occasione del sinistro occorso in data 8.04.2017, allorché l'attore, in sella alla propria bicicletta, è stato colpito dalla paratia laterale del furgone del convenuto.
A fondamento delle domande, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- intorno alle 13:00 dell'8.04.2017 il sig. si dirigeva in bicicletta verso il centro di LO Pt_1 raggiungendo via Cavour, sede del mercato cittadino (cfr. fotografia – doc. 2 parte attrice), ove riconosceva e salutava un'amica, sig.ra che ivi si trovava in compagnia Parte_3 della sig.ra Persona_1
- pochi istanti dopo, il sig. veniva colpito alla testa dallo sportello metallico del Pt_1 meccanismo di chiusura mobile di un furgone adibito a bancarella, improvvisamente azionato dal proprietario, sig. Controparte_3
- in conseguenza dell'impatto, il sig. rovinava a terra, riportando gravi lesioni;
Pt_1
- sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia stradale di LO, che effettuava i rilievi sullo stato dei luoghi e sanzionava il sig. per violazione dell'art. 141, comma Pt_1
11 C.d.s., verbale poi annullato dal Giudice di Pace con sentenza n. 470/2017 (cfr. doc. 5-7);
- trasportato con urgenza presso il Presidio ospedaliero USC di LO, al sig. veniva Pt_1 diagnosticato un “Trauma spalla sinistra, deformità anatomica della clavicola sinistra, rx frattura al terzo medio di clavicola e trauma cranico con estesa FLC”, con prognosi di 20 giorni. Il rapporto chirurgico certificava la “presenza di estesa ferita LC del cuoio capelluto con esposizione della calotta cranica (circa 22 cm) … irrigazioni … sintesi a strati …”. Il referto radiografico evidenziava una “frattura scomposta emidiafisaria di clavicola con accavallamento dei monconi … inversione della lordosi cervicale con fulcro in C5”, mentre la TAC cranica accertava la presenza di un ematoma sottogaleale fronto parietale sinistro (cfr. documentazione medica – doc. 3);
3 - al successivo controllo del 10.04.2017 veniva diagnosticato un ematoma palpebrale con prognosi di 5 giorni e necessità di ulteriori terapie;
- le successive radiografie e visite mediche confermavano la frattura e la conseguente cervicalgia;
- ancora nel 2020, a distanza di quasi tre anni dal sinistro, la risonanza magnetica evidenziava
“annullata la lordosi cervicale, manifestazioni spondiloartrosiche … C 4-5 protrusione posteriore ad ampio raggio del disco con impronta della superficie ventrale midollare ed impegno bilaterale dei forami … con sovrapposta ernia laterale radicolare a sinistra. A livello
C 5-6 protrusione posteriore del disco … C 6-7 protrusione posteriore ad ampio raggio .. a livello lombare protrusione posteriore ad ampio raggio del disco intersomatico a L 4-5 con impegno bilaterale dei forami”;
- la visita medico legale così concludeva: “Le lesioni patite dal soggetto (trauma cranico con ampia ferita lacera e distorsione cervicale, trauma chiuso emitorace sx con frattura claveare ed interessamento della spalla sx e del rachide dorso lombare) bene si inquadrano nella dinamica dell'evento traumatico ed appaiono indennizzabili. Residuano postumi permanenti idonei a determinare un danno biologico da determinare nella misura dell'11 - 12% anche in considerazione delle risultanze strumentali e delle ripercussioni estetiche. Da rifondere le spese mediche sostenute. IT biologica al 75% 35 gg., al 50% 30 gg., i restanti come da indicazioni mediche” (cfr. doc. 4);
- per gli eventi occorsi il sig. sporgeva denuncia querela per lesioni colpose (cfr. doc. Pt_1
8) e si costituiva parte civile nel procedimento penale celebrato dinanzi al Giudice di Pace di
LO (R.G. 109/2019; R.G.N.R. 13/2018);
- con sentenza n. 120/2022 del 26.05.2022, pubblicata l'8.06.2022, il sig. è stato CP_3 condannato per il reato ascrittogli alla pena di € 600,00 di multa, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale di €
5.000,00 (cfr. sentenza – doc. 10);
- in via stragiudiziale il sig. ha ripetutamente domandato all'assicurazione del sig. Pt_1 il risarcimento dei danni subiti, ottenendo – soltanto dopo un esposto all'IVASS CP_3
(cfr. doc. 12) – il pagamento della provvisionale e delle spese liquidate nella sentenza penale
(cfr. diffide – doc. 11).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- l'efficacia di giudicato nel processo civile della pronuncia penale irrevocabile di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
4 - l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 157, comma 71
C.d.s. e 1.3.72 dell'Allegato 1 al d.P.R. n. 459/1996, applicabili anche alle ipotesi di danno cagionato da un veicolo in sosta, come nel caso di specie;
- la responsabilità solidale del sig. e della sua compagnia assicurativa ai sensi CP_3 dell'art. 2054 c.c.;
- il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, quale danno patrimoniale consequenziale all'illecito, secondo il principio della regolarità causale ex art. 1223 cc.
I danni patiti sono stati inizialmente quantificati in € 93.504,79 (già detratta la somma di € 1.372,41 CP_ riconosciuta dall' a titolo di indennità di malattia – cfr. doc. 16). In corso di causa, in sede di precisazione delle conclusioni, la somma richiesta è stata ridotta ad € 58.434,24 (già detratta la somma CP_ di €. 1.372,41 riconosciuta dall a titolo di indennità di malattia), oltre interessi e rivalutazione monetaria, così ripartiti:
- € 15.295,11 per il danno biologico permanente, con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona comprensiva del danno esistenziale;
- € 2.610,09 per l'invalidità temporanea;
- € 5.967,80 per la personalizzazione del danno biologico per l'incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali, oltre che per l'incidenza sulla capacità lavorativa, per il danno morale ed esistenziale;
- € 37,65 per le spese mediche documentate;
- € 33.601,00 per il danno estetico della cicatrice classificato nella classe I-II secondo le tabelle
SIMLA nonché per la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi;
- € 2.295,00 per i danni subiti per le spese di assistenza stragiudiziale.
1.1. Si è costituita in giudizio contestando l'opposta ricostruzione fattuale e domandando CP_5 il rigetto delle domande o, in subordine, di limitare il risarcimento in ragione del concorso di colpa dell'attore.
In particolare, la convenuta ha descritto come segue i fatti che hanno condotto al sinistro:
- alle ore 13:00 dell'8.04.2017 il sig. titolare di un banco ambulante presso il CP_3 mercato cittadino, si accertava che nessuno fosse nelle vicinanze e azionava il meccanismo elettrico per la chiusura del portellone;
- in tali circostanze sopraggiungeva a velocità sostenuta il sig. che, distraendosi per Pt_1 salutare una sua conoscente, perdeva l'equilibrio sbandando verso sinistra e urtando, dapprima, contro il passeggino di una signora e, quindi, contro lo spigolo del portellone del furgone;
- la dinamica descritta trovava conferma nelle dichiarazioni di un altro ambulante, sig.
[...]
e di due clienti, sig.re e rese agli agenti della Persona_2 Parte_3 Persona_1
Polizia stradale intervenuti nell'immediatezza.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in punto di diritto parte convenuta:
- ha dedotto di non essere stata citata nel processo penale a carico del sig. e di non CP_3 esservi intervenuta, con conseguente inefficacia in questa sede, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nei propri confronti della sentenza di condanna;
- ha chiarito che, in ogni caso, esulano dall'ambito del giudicato penale le circostanze attinenti al concorso colposo del fatto del danneggiato, nonché la valutazione di cause concomitanti, rimessa al Giudice civile;
- ha ascritto il sinistro all'esclusiva responsabilità del sig. che ha tenuto un Pt_1 comportamento incauto e negligente in relazione allo stato dei luoghi e al numero di persone presenti;
- ha contestato la quantificazione operata dall'attore, dando atto dell'avvenuto pagamento della provvisionale di € 5.000,00 liquidata dal Giudice penale e del rimborso delle spese legali, pari a € 4.404,36 (cfr. assegno – doc. 1 parte convenuta).
1.2. Alla prima udienza del 30.12.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
1.3. All'udienza del 14.04.2023 il G.I. ha disposto l'acquisizione del fascicolo penale definito dal
Giudice di Pace di LO con sentenza n. 120/2022 del 26.05.2022 e ha deciso in ordine alle istanze istruttorie, ammettendo parte dei capitoli di prova orale, delegando per l'escussione la G.O.P. dott.ssa
Perini.
1.4. All'udienza del 22.09.2023 sono stati escussi i testi e Testimone_1 Persona_1 Parte_3 mentre all'udienza del 20.10.2023 è stato escusso il teste
[...] Testimone_2
1.5. All'udienza del 24.11.2023 il legale di parte attrice ha formulato una proposta conciliativa, non
6 accettata da parte convenuta.
1.6. Con provvedimento del 21.03.2024 il G.I. ha calendarizzato un'ulteriore udienza istruttoria per l'escussione dell'ultimo teste residuo e ha disposto CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando a tale scopo il dott. iscritto all'albo dei CTU presso il Tribunale di Persona_3
Milano, che ha prestato il giuramento di rito il 4.04.2024.
1.7. In data 8.11.2024 il CTU ha depositato la relazione medico-legale.
1.8. Con ordinanza del 27.11.2024 il G.I. ha formulato alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che è stata accettata solo da parte convenuta.
1.9. L'11.02.2025, su ordine della Giudice, il CTU ha depositato un'integrazione alla perizia.
1.10. Il 6.03.2025 il G.I. ha nuovamente invitato le parti a valutare la composizione bonaria della controversia, anche alla luce della controproposta conciliativa formulata dall'attore nelle proprie note di udienza del 5.03.2025, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.11. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.12. Con ordinanza in data _____ è stata disposta rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire a parte la produzione della prova della notifica dell'atto di citazione al convenuto non costituito. Parte attrice ha provveduto al deposito con note in data 6.10.2025 e CP_3
7.10.2025.
1.13. All'udienza del 31.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi Controparte_3 dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sul regime di responsabilità ex art. 2054 c.c.
Parte attrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro CP_3 dell'8.04.2017. In particolare, il sig. ha esposto di essere entrato in collisione con lo spigolo Pt_1 del meccanismo di chiusura mobile della paratia del furgone del convenuto, senza che tale pericolo fosse stato segnalato, e di essere conseguentemente caduto a terra, subendo ingenti danni fisici.
Parte convenuta ha contestato l'avversa ricostruzione fattuale, negando l'efficacia in questa sede dell'accertamento condotto in sede penale, e ha ascritto il sinistro all'esclusiva responsabilità del sig.
reo di non aver prestato attenzione alle condizioni della strada in un giorno di mercato, di Pt_1 aver proceduto a velocità sostenuta e di essersi distratto.
2.1. La fattispecie prospettata deve qualificarsi a titolo di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c., ai sensi del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
7 risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma contiene una duplice presunzione in tema di responsabilità per danni prodotti da circolazione di veicoli: il conducente del veicolo è responsabile, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, salvo prova contraria, tutti i conducenti dei veicoli entrati in collisione hanno pari responsabilità nella produzione del danno.
Giova ricordare che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (cfr. Cass. civ. ord. n. 21130/2013).
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 del citato articolo ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero qualora non venga fornita la prova della diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, della colpa esclusiva dell'altro conducente o della ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale (“In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.” così Cass. civ. ord. n. 29927/2024; in termini, cfr. Cass. civ. sent. n. 9528/2012).
La nozione di scontro deve intendersi comprensiva di “qualsiasi urto o collisione che avvenga frontalmente, sia di fianco, sia a tergo fra due veicoli in marcia, o fra un veicolo in moto ed altro fermo, restando di regola giuridicamente irrilevante la distinzione tra veicolo investitore e veicolo investito” (cfr. Cass. civ. sent. n. 11681/1993, in motivazione).
Sul punto, la giurisprudenza più recente ha precisato che “una corretta lettura della norma di cui all'art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare in circolazione, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come scontro qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto e uno fermo” (così Cass. civ. sent. n. 281/2015, con orientamento confermato da Cass. civ. ord.
8 n. 1812/2025, a tenore della quale “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.”).
Questo poiché la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, richiamata dall'art. 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa), ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine circolazione assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l'idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di circolazione stradale, al di là dell'apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 8620/2015).
In particolare, rientra nella nozione di danno causato dalla circolazione e, dunque, nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, anche il danno arrecato da una struttura che costituisce parte del veicolo assicurato – quale il braccio meccanico di un autocarro – in quanto né la lettera né la ratio della legge n. 990/1969 (concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) consentono di distinguere tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte (Cass. civ. sent. n. 24622/2015).
2.2. Ciò premesso in punto di qualificazione giuridica, occorre ora soffermarsi sull'accertamento della dinamica degli avvenimenti per cui è causa.
Parte attrice ha dedotto che i fatti accertati dalla pronuncia del Giudice di Pace di LO non possono essere rivalutati in questa sede, in quanto coperti dal giudicato penale di condanna a carico del sig.
CP_3
La deduzione attorea non è fondata e non merita accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Trattasi di una deroga al principio di autonomia e separazione fra i giudizi, ammessa solo nei limiti codicistici. Tra le opposte ricostruzioni ermeneutiche della norma in commento, il giudicante ritiene di aderire all'orientamento tradizionale, che nega la possibilità di opporre la pronuncia penale al responsabile civile che sia rimasto terzo nel processo penale celebrato tra danneggiato ed assicurato
(“In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
9 veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale.”: cfr. Cass. civ. sent. n.
18325/2019; Cass. civ. sent. n. 4241/2013; Cass. civ. sent. n. 10919/2011).
Così, l'autorità di cosa giudicata nei confronti del responsabile civile – qual è in questa CP_5 sede – è ricondotta alla sua citazione o al suo intervento nel processo penale, circostanza che non ricorre nel caso in esame. Infatti, nel processo per lesioni colpose instaurato dinanzi al Giudice di
Pace di LO – e definito con sentenza n. 120/2022, divenuta irrevocabile – la compagnia assicuratrice non è stata citata in giudizio, né ha spiegato intervento volontario: per tale ragione, la sentenza penale non fa stato nei suoi confronti, vale come mera prova documentale e, necessariamente, in questa sede si è proceduto alle escussioni testimoniali per accertare la dinamica dei fatti occorsi l'8.04.2017 e le responsabilità del convenuto.
2.3. Tanto premesso, quanto alla dinamica del sinistro, l'istruttoria espletata ha fornito adeguati riscontri probatori alla ricostruzione di parte attrice, nei termini che seguono.
Tutti i testi escussi in data 22.09.2023 hanno confermato che il sig. stava procedendo in Pt_1 bicicletta a bassa velocità, che ha salutato la sig.ra e che, pochi istanti dopo, ha Parte_3 colpito lo spigolo dello sportello del furgone bancarella, rovinando a terra.
In particolare, la teste ha riferito: “ero presente al fatto in quanto mio fratello ha la Testimone_1 bancarella al mercato adiacente al sig. ho visto l'attore che era nel centro della CP_3 carreggiata in bicicletta provenendo da via roma. sette o otto metri prima del furgone si è girato per salutare delle conoscenti lasciando il manubrio destro della bicicletta, ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro l'antone del furgone che il sig. stava già chiudendo. Rispetto CP_3 alla traiettoria della bicicletta la signora i trovata a destra e il furgone a sinistra. Ha urtato Pt_3 lo spigolo con la testa, Io l'ho soccorso chiudendo i lembi della ferita fino a quanto non è arrivata
l'ambulanza.
[…] sul capitolo 2: Non c'erano cartelli, ma i dispositivi acustici erano azionati;
sul capitolo 4: ho già risposto, la velocità era ridotta in quanto era in mezzo alle bancarelle”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste amica del sig. ma priva di Persona_1 Pt_1 interesse in causa: “Ero al mercato il giorno del fatto e ho visto che il sig. che stava CP_3 abbassando il portellone del furgone che era già più o meno ad altezza d'uomo, non c'erano avvisi acustici o luminosi né transenne o presidi vicino all'area di manovra. Mi sembra che il portellone sia stato azionato dalla moglie, mi sembra che il era sul furgone. Il pulsante per azionare CP_3 il portellone era sul lato sinistro del furgone per quanto ricordo, non c'era nessuno che sorvegliasse
10 l'area di manovra, io sono stata avvisata di stare attenta alla manovra dal signore che aveva la bancarella delle caramelle a fianco. Ho visto l'attore che procedeva in bicicletta in centro della strada in direzione via volturno, non era distratto, guardava in avanti, procedeva dritto.
Interrogata a prova contraria sui capitoli della memoria della convenuta dichiara: sul capitolo 7: l'attore ha salutato verbalmente la mia amica che era con me a distanza di circa due metri dal furgone di CP_3 sul capitolo 8 e 9: il furgone rimaneva sulla sinistra rispetto al io e la mia amica sulla destra, Pt_1 praticamente quasi di fronte all'attore. Poco dopo che aveva salutato la mia amica ho sentito un rumore e ho visto il per terra. Non mi sembra che dopo aver salutato la mia amica abbia Pt_1 sbandato sulla sinistra, né che si sia spostato sulla sinistra per evitare altro ostacolo, Non c'è stato alcun urto con un passeggino.
Sul capitolo 14: in parte ho già risposto in parte non ricordo il momento dell'urto.”.
Anche la teste ha confermato una ricostruzione sovrapponibile alla precedente: “Il Parte_3 giorno del fatto ero al mercato, ero vicino al furgone di con la mia amica angela grossi CP_3
e siamo state allertate dal vicino di bancarella di di stare attente perché stava CP_3 abbassando il portellone. Non c'erano avvisi acustici né luminosi né presidi a protezione dell'area di manovra. Ci siamo spostate e ho visto che procedeva verso di noi in bicicletta, con il Pt_1 furgone di sulla sinistra;
lui mi ha chiamato per salutarmi, procedeva diritto e non era CP_3 distratto e in quell'attimo l'ho visto cadere, ha urtato contro il portellone ed è stato disarcionato dalla bicicletta. So che dopo il sinistro è stato male e non si è più ripreso completamente Pt_1 dall'incidente, me lo ha riferito il fratello che è un mio amico, nonché direttamente il sig. Pt_1
Interrogata a prova contraria sui capitoli della memoria del convenuto il si trovava a distanza di pochi metri da me, come traiettoria quasi difronte a me. Pt_1
Non ha sbandato sulla sinistra, non ha urtato contro il mio passeggino. L'attore ha preso frontalmente con la testa lo spigolo della basculante era pieno di sangue”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, indifferenti rispetto alle parti, appaiono logiche e intrinsecamente coerenti, tali da non far emergere dubbi circa la veridicità del narrato, né sull'attendibilità dei dichiaranti e sono corroborate dalla documentazione prodotta da parte attrice e, nello specifico, dalla fotografia dello stato dei luoghi e dal verbale redatto dagli agenti di Polizia locale intervenuti nell'immediatezza (cfr. doc. 2 e 5 parte attrice).
Dal complesso delle risultanze istruttorie emerge, quindi, che lo scontro tra veicoli, nell'accezione sopra ricordata, si è verificato e che l'evento dannoso è conseguenza diretta di tale incidente.
L'unica circostanza su cui le dichiarazioni testimoniali divergono attiene alla traiettoria che ha condotto all'incidente. In particolare, non vi è piena sovrapponibilità del narrato quanto all'asserita
11 distrazione del sig. che, salutando la sig.ra avrebbe sbandato verso sinistra, perso Pt_1 Pt_3
l'equilibrio e colpito la paratia laterale del furgone.
Sul punto, appare maggiormente attendibile la dichiarazione della teste unica ad aver Tes_1 assistito all'intera scena (“ho visto l'attore che era nel centro della carreggiata in bicicletta provenendo da via roma. sette o otto metri prima del furgone si è girato per salutare delle conoscenti lasciando il manubrio destro della bicicletta, ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro
l'antone del furgone che il sig. stava già chiudendo”). Al contrario, la teste ha CP_3 Per_1 riferito di non aver osservato completamente lo svolgimento degli eventi e di essersi accorta del sinistro solo dopo aver visto la vittima a terra (“Poco dopo che aveva salutato la mia amica ho sentito un rumore e ho visto il per terra. Non mi sembra che dopo aver salutato la mia amica abbia Pt_1 sbandato sulla sinistra, né che si sia spostato sulla sinistra per evitare altro ostacolo, Non c'è stato alcun urto con un passeggino. […] Sul capitolo 14: in parte ho già risposto in parte non ricordo il momento dell'urto”).
Fermo quanto sopra in punto di attendibilità, in ogni caso, secondo un dato di realtà, appare piuttosto inverosimile che il sig. abbia salutato una persona alla sua destra mantenendo lo sguardo e la Pt_1 postura diritta, come riferito dalle testi e Appare, infatti, maggiormente credibile la Per_1 Pt_3 circostanza che il conducente si sia distratto guardando verso destra per salutare e, staccando una mano dal manubrio, si sia così sbilanciato verso sinistra, andando a sbattere contro il furgone posizionato pochi metri più in là, in una strada piuttosto stretta, come da documentazione fotografica prodotta in atti.
Benché il comportamento del sig. non abbia integrato una violazione del Codice della strada, Pt_1 non vi sono dubbi che l'attraversamento in bicicletta di una zona adibita a mercato comunale, ancorchè nell'orario coincidente con le operazioni di sgombero e a velocità moderata, e il distogliere l'attenzione dalla guida del velocipede per svolgere altre attività (salutare un passante), siano stati atteggiamenti imprudenti che hanno posto il conducente nell'eventualità, purtroppo concretizzatasi, di incorrere in un sinistro.
Le precedenti considerazioni valgono a ritenere integrata la violazione delle norme di prudenza in tema di circolazione stradale e ad ascrivere un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. al sig. (Cass. Pt_1 civ. ord. n. 842/2020), quantificato in misura pari al 20%. Il sig. risulta, invece, CP_3 responsabile per il restante 80% per non aver adottato le precauzioni necessarie ad evitare l'impatto tra lo sportello del furgone bancarella e i passanti, anche in violazione dell'art. 157, comma 7 C.d.s.: le dichiarazioni rese sul punto dalle testi e sono particolarmente precise e Per_1 Pt_3 concordanti, avendo entrambe riferito di essere state avvisate da un altro ambulante di prestare attenzione alla chiusura della bancarella. L'assenza di cartelli segnalatori, d'altra parte, è stata
12 confermata altresì dalla teste Tes_1
Il sinistro occorso a LO l'8.04.2017 è stato, quindi, determinato da un concorso di cause, idonee a superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ma non già ad imputare l'evento ad uno solo di essi: ad entrambi può, così, imputarsi un comportamento incauto e non sufficientemente prudente, tale da incidere causalmente nella verificazione del danno, nelle percentuali sopra indicate.
3. Sul quantum debeatur
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU del dott. è pervenuta agli esiti di seguito Persona_3 illustrati.
La perizia ha ritenuto le lesioni riportate dalla vittima coerenti con le modalità lesive descritte e ha accertato il peggioramento permanente delle condizioni del sig. rispetto a quelle preesistenti: Pt_1
“Nel caso di specie residua cicatrice che va valutata e considerata come danno estetico (nonostante la sede [il cuoio capelluto], che in altri casi avrebbe potuto escludere tale valutazione, per la quasi totale alopecia del periziato) per la visibilità ictu oculi della cicatrice che appare classificabile in
Classe I-II secondo le tabelle SIMLA. Al danno estetico si aggiunge la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi.”.
La perizia ha riconosciuto:
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 33 (trentatré);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta).
Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, altresì, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del
9% di riduzione dell'efficienza psicofisica (cfr. pag. 4 relazione medico-legale): “Il traumatismo cranico può lasciare postumi soggettivi quale cefalea e cervicalgia, qui esistenti, riportati nella sezione anamnesi e considerati nella valutazione dei postumi […] Non appaiono postumi riducibile con specifiche terapie o protesi: anche un intervento di chirurgia estetica al cuoio capelluto non ridurrebbe significativamente l'euritmia del soggetto.”.
La perizia, infine, ha concluso affermando che la modestia delle lesioni e dei postumi non hanno inciso sulla capacità lavorativa dell'attore.
Infine, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 46,65.
I danni alla persona riportati da sono stati accertati dal CTU, le cui conclusioni relative Parte_1 alla quantificazione del danno biologico vanno condivise, tenuto conto della completezza dell'accertamento, dell'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti e dell'assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di palese incongruità, nonché
13 della mancanza di contestazioni delle parti in sede di osservazioni.
3.1. Ciò posto, e prima di procedere alla concreta liquidazione dei danni, deve rilevarsi che, secondo quanto osservato dalla S.C. a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale va liquidato tenuto conto dei seguenti principi: esso costituisce una categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Il compito del Giudice è l'accertamento dell'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Qualora il Giudice si avvalga delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, dovrà procedere ad una adeguata “personalizzazione” della liquidazione del danno, laddove ne ricorrano i presupposti, e non già al riconoscimento ed al risarcimento di ulteriori e distinti danni.
3.2. È ora possibile procedere alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale Pt_1 di Milano, aggiornate all'anno 2024, le quali propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico “standard”), sia in quelli peculiari (c.d. “personalizzazione” per particolari condizioni soggettive del danneggiato), e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (c.d. danno morale). In particolare, le predette tabelle individuano valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, e percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato. Infatti, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
14 “l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. civ., sent. n. 14364 del 27 maggio 2019).
Sulla base di tali premesse, e considerato che all'epoca del fatto il sig. aveva un'età di 53 Pt_1 anni, il danno non patrimoniale va liquidato in complessivi € 17.905,20, oltre interessi in misura legale dalla presente sentenza al saldo.
A titolo di personalizzazione risulta dovuto un incremento legato al danno estetico patito dal sig.
che ha riportato un'ampia cicatrice sul capo, particolarmente evidente in persona calva, e, Pt_1 così, per un danno non patrimoniale complessivo di € 20.000,00.
Nulla, invece, risulta dovuto a titolo di personalizzazione per la cefalea e cervicalgia, di cui il CTU ha già tenuto conto nella quantificazione del danno biologico.
Nulla poi risulta dovuto a titolo di personalizzazione per incidenza sulla capacità lavorativa. Si tratta, infatti, di domanda infondata, non avendo l'attore fornito alcuna prova a supporto della stessa.
Infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7513 del 27 marzo 2018), di talché la perduta possibilità di continuare a svolgere una determinata attività (sia essa ludica, di svago, od anche relativa a normali e quotidiane abitudini di vita) in conseguenza della lesione della salute, costituisce, generalmente e salvo precisa prova in tal senso, conseguenza normale del sinistro e viene risarcita unitamente alla liquidazione del danno biologico, che la ingloba in sé. Solo ove costituisca conseguenza peculiare e specifica del sinistro può trovare ristoro con il riconoscimento della
“personalizzazione” del danno biologico. Ciò comporta, in termini generali, che “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale”.
Da un punto di vista processuale, va poi ricordato come le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del danno non patrimoniale rappresentino un fatto costitutivo della pretesa del danneggiato e debbano pertanto essere da questi allegate in modo circostanziato e adeguatamente provate, senza che sia possibile limitarsi a “mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche”.
Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, va esclusa la personalizzazione del danno in favore del sig. non avendo l'attore in alcun modo nemmeno precisato gli elementi da Pt_1
15 sottoporre a valutazione e accertamento ai fini di una eventuale personalizzazione del danno.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha dedotto di aver subito un danno pari a € 666,65, relativo a spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, il consulente, in seguito all'esame della documentazione versata in atti, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore per complessivi € 46,65 (cfr. doc. 3 parte attrice e CTU depositata l'8.11.2024).
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di controparte al pagamento dell'importo di ulteriori €
2.295,00 quale ristoro delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale. In proposito, il Tribunale rileva che tali spese, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito di Cass. S.U.
16990/2017, hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (recentemente v. Cass. 24481/2020).
Poiché parte attrice non ha dimostrato di avere effettivamente sostenuto un pagamento in favore dell'avv. Nicola Montefiori, avvocato che lo ha assistito nella fase stragiudiziale, la domanda non merita accoglimento.
Su tutti gli importi indicati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale è applicata una riduzione del 20%, atteso il riconoscimento del concorso di colpa in tale misura del sig. Pt_1
In definitiva, il danno complessivo liquidabile, patrimoniale e non patrimoniale, è pari ad € 16.037,32 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, e devono essere Controparte_3 CP_5 condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 16.037,32, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di € 16.037,32
16 dalla data dell'8.04.2017 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 16.037,32 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Considerato che l'attore ha già ottenuto il pagamento di 5.000,00 a titolo di provvisionale, tale somma va detratta dal totale a lui spettante, così ridotto ad € 11.037,32, oltre interessi, come sopra determinati.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto posta a carico solidale dei convenuti, come liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri medi dettati per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente ed integralmente poste a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna
[...]
e al pagamento a favore di della somma rivalutata di CP_3 CP_5 Parte_1
€5.077,00, liquidata in moneta attuale, oltre interessi come specificati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro dell'8.04.2017;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere all'attore Controparte_3 CP_5 le spese di lite che liquida in € per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
LO, 3 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 157, comma 7 C.d.s.: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”. 2 Art. 1.3.7 - Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
“Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi in bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi.”. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2199/2022 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Calipari 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Valenti (c.f. ), del Foro di C.F._2
LO, e domiciliato presso lo studio della stessa in LO, via Colle Eghezzone 5, nonché presso il domicilio digitale Email_1
Parte attrice contro
(c.f. e P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mattia Bernardini (c.f.
del Foro di Milano e ND GI (c.f. del Foro C.F._3 C.F._4 di Trento, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Controparte_2 via Fabio Filzi n. 2;
Parte convenuta
(c.f. ), nato a [...] l'[...]; Controparte_3 C.F._5
Parte convenuta contumace
Conclusioni per parte attrice
“Nel merito: Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di LO, in accoglimento della domanda attorea, dichiarata la contumacia del Sig. preso atto e CONFERMATO quanto già Controparte_4 definitivamente accertato dal Giudice di Pace penale di LO nella sentenza n. 120/22 relativamente al fatto, alla materialità fenomenica del reato, all'accadimento oggettivo, alle modalità dell'evento
e al nesso di causalità materiale tra la condotta e il sinistro, ACCERTATA pertanto la responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c. e più in generale ex art. 2043 c.c., del Sig. Controparte_3 proprietario del veicolo tg. CJ 220 FV, assicurato con la compagnia per Pt_2 Controparte_5 il sinistro occorso a LO, l'8.04.2017, alle ore 13.00, nel quale rimaneva suo malgrado coinvolto il
Sig. , il quale, a bordo del suo velocipede, veniva colpito dalla paratia laterale del Parte_1 furgone in fase di chiusura, il cui proprietario - operatore della manovra, risulta responsabile altresì per il più generale dovere del neminem laedere e, in conseguenza del danno derivato dalla lesione di un diritto assoluto quale il diritto alla salute, ACCERTATI tutti i danni subiti dal Sig. nel Pt_1 predetto sinistro, morali, materiali e non patrimoniali, così come indicati in atti, comprese le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale, per l'effetto Voglia CONDANNARE il convenuto Sig. CP_3
ex art. 2054 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c., nonché la compagnia
[...] Controparte_5 assicuratrice del predetto veicolo tg. CJ 220 FV, in via solidale, al completo risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. nel sinistro occorso l'8.04.2017 a LO, Pt_1 così come descritto in atti, che si possono quantificare nell'importo complessivo di €. 58.434,24 già CP_ detratta la somma di €. 1.372,41 riconosciuta dall a titolo di indennità di malattia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Tali importo è stato quantificato sulla base di quanto esposto dal Consulente d'Ufficio nella perizia
e nella successiva integrazione dell'11.02.2025 e pertanto in €. 15.295,11 per il danno biologico permanente, con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona comprensiva del danno esistenziale, €. 2.610,09 per l'invalidità temporanea, € 5.967,80 per la personalizzazione del danno biologico per l'incidenza sugli aspetti dinamico - relazionali, oltre che per l'incidenza sulla capacità lavorativa, per il danno morale ed esistenziale, €. 37,65 per le spese mediche documentate, € 33.601,00 per il danno estetico della cicatrice classificato nella classe I-II secondo le tabelle SIMLA nonché per la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi, nonché € 2.295,00 per i danni subiti per le spese di assistenza stragiudiziale.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori.
In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, circoscrivere l'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione del
2 sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
In via istruttoria: […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed per sentirli condannare in solido ex art. 2054 c.c. al CP_3 Controparte_7 risarcimento del danno patito in occasione del sinistro occorso in data 8.04.2017, allorché l'attore, in sella alla propria bicicletta, è stato colpito dalla paratia laterale del furgone del convenuto.
A fondamento delle domande, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- intorno alle 13:00 dell'8.04.2017 il sig. si dirigeva in bicicletta verso il centro di LO Pt_1 raggiungendo via Cavour, sede del mercato cittadino (cfr. fotografia – doc. 2 parte attrice), ove riconosceva e salutava un'amica, sig.ra che ivi si trovava in compagnia Parte_3 della sig.ra Persona_1
- pochi istanti dopo, il sig. veniva colpito alla testa dallo sportello metallico del Pt_1 meccanismo di chiusura mobile di un furgone adibito a bancarella, improvvisamente azionato dal proprietario, sig. Controparte_3
- in conseguenza dell'impatto, il sig. rovinava a terra, riportando gravi lesioni;
Pt_1
- sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia stradale di LO, che effettuava i rilievi sullo stato dei luoghi e sanzionava il sig. per violazione dell'art. 141, comma Pt_1
11 C.d.s., verbale poi annullato dal Giudice di Pace con sentenza n. 470/2017 (cfr. doc. 5-7);
- trasportato con urgenza presso il Presidio ospedaliero USC di LO, al sig. veniva Pt_1 diagnosticato un “Trauma spalla sinistra, deformità anatomica della clavicola sinistra, rx frattura al terzo medio di clavicola e trauma cranico con estesa FLC”, con prognosi di 20 giorni. Il rapporto chirurgico certificava la “presenza di estesa ferita LC del cuoio capelluto con esposizione della calotta cranica (circa 22 cm) … irrigazioni … sintesi a strati …”. Il referto radiografico evidenziava una “frattura scomposta emidiafisaria di clavicola con accavallamento dei monconi … inversione della lordosi cervicale con fulcro in C5”, mentre la TAC cranica accertava la presenza di un ematoma sottogaleale fronto parietale sinistro (cfr. documentazione medica – doc. 3);
3 - al successivo controllo del 10.04.2017 veniva diagnosticato un ematoma palpebrale con prognosi di 5 giorni e necessità di ulteriori terapie;
- le successive radiografie e visite mediche confermavano la frattura e la conseguente cervicalgia;
- ancora nel 2020, a distanza di quasi tre anni dal sinistro, la risonanza magnetica evidenziava
“annullata la lordosi cervicale, manifestazioni spondiloartrosiche … C 4-5 protrusione posteriore ad ampio raggio del disco con impronta della superficie ventrale midollare ed impegno bilaterale dei forami … con sovrapposta ernia laterale radicolare a sinistra. A livello
C 5-6 protrusione posteriore del disco … C 6-7 protrusione posteriore ad ampio raggio .. a livello lombare protrusione posteriore ad ampio raggio del disco intersomatico a L 4-5 con impegno bilaterale dei forami”;
- la visita medico legale così concludeva: “Le lesioni patite dal soggetto (trauma cranico con ampia ferita lacera e distorsione cervicale, trauma chiuso emitorace sx con frattura claveare ed interessamento della spalla sx e del rachide dorso lombare) bene si inquadrano nella dinamica dell'evento traumatico ed appaiono indennizzabili. Residuano postumi permanenti idonei a determinare un danno biologico da determinare nella misura dell'11 - 12% anche in considerazione delle risultanze strumentali e delle ripercussioni estetiche. Da rifondere le spese mediche sostenute. IT biologica al 75% 35 gg., al 50% 30 gg., i restanti come da indicazioni mediche” (cfr. doc. 4);
- per gli eventi occorsi il sig. sporgeva denuncia querela per lesioni colpose (cfr. doc. Pt_1
8) e si costituiva parte civile nel procedimento penale celebrato dinanzi al Giudice di Pace di
LO (R.G. 109/2019; R.G.N.R. 13/2018);
- con sentenza n. 120/2022 del 26.05.2022, pubblicata l'8.06.2022, il sig. è stato CP_3 condannato per il reato ascrittogli alla pena di € 600,00 di multa, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale di €
5.000,00 (cfr. sentenza – doc. 10);
- in via stragiudiziale il sig. ha ripetutamente domandato all'assicurazione del sig. Pt_1 il risarcimento dei danni subiti, ottenendo – soltanto dopo un esposto all'IVASS CP_3
(cfr. doc. 12) – il pagamento della provvisionale e delle spese liquidate nella sentenza penale
(cfr. diffide – doc. 11).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte attrice ha dedotto:
- l'efficacia di giudicato nel processo civile della pronuncia penale irrevocabile di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
4 - l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 157, comma 71
C.d.s. e 1.3.72 dell'Allegato 1 al d.P.R. n. 459/1996, applicabili anche alle ipotesi di danno cagionato da un veicolo in sosta, come nel caso di specie;
- la responsabilità solidale del sig. e della sua compagnia assicurativa ai sensi CP_3 dell'art. 2054 c.c.;
- il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, quale danno patrimoniale consequenziale all'illecito, secondo il principio della regolarità causale ex art. 1223 cc.
I danni patiti sono stati inizialmente quantificati in € 93.504,79 (già detratta la somma di € 1.372,41 CP_ riconosciuta dall' a titolo di indennità di malattia – cfr. doc. 16). In corso di causa, in sede di precisazione delle conclusioni, la somma richiesta è stata ridotta ad € 58.434,24 (già detratta la somma CP_ di €. 1.372,41 riconosciuta dall a titolo di indennità di malattia), oltre interessi e rivalutazione monetaria, così ripartiti:
- € 15.295,11 per il danno biologico permanente, con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona comprensiva del danno esistenziale;
- € 2.610,09 per l'invalidità temporanea;
- € 5.967,80 per la personalizzazione del danno biologico per l'incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali, oltre che per l'incidenza sulla capacità lavorativa, per il danno morale ed esistenziale;
- € 37,65 per le spese mediche documentate;
- € 33.601,00 per il danno estetico della cicatrice classificato nella classe I-II secondo le tabelle
SIMLA nonché per la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi;
- € 2.295,00 per i danni subiti per le spese di assistenza stragiudiziale.
1.1. Si è costituita in giudizio contestando l'opposta ricostruzione fattuale e domandando CP_5 il rigetto delle domande o, in subordine, di limitare il risarcimento in ragione del concorso di colpa dell'attore.
In particolare, la convenuta ha descritto come segue i fatti che hanno condotto al sinistro:
- alle ore 13:00 dell'8.04.2017 il sig. titolare di un banco ambulante presso il CP_3 mercato cittadino, si accertava che nessuno fosse nelle vicinanze e azionava il meccanismo elettrico per la chiusura del portellone;
- in tali circostanze sopraggiungeva a velocità sostenuta il sig. che, distraendosi per Pt_1 salutare una sua conoscente, perdeva l'equilibrio sbandando verso sinistra e urtando, dapprima, contro il passeggino di una signora e, quindi, contro lo spigolo del portellone del furgone;
- la dinamica descritta trovava conferma nelle dichiarazioni di un altro ambulante, sig.
[...]
e di due clienti, sig.re e rese agli agenti della Persona_2 Parte_3 Persona_1
Polizia stradale intervenuti nell'immediatezza.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in punto di diritto parte convenuta:
- ha dedotto di non essere stata citata nel processo penale a carico del sig. e di non CP_3 esservi intervenuta, con conseguente inefficacia in questa sede, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nei propri confronti della sentenza di condanna;
- ha chiarito che, in ogni caso, esulano dall'ambito del giudicato penale le circostanze attinenti al concorso colposo del fatto del danneggiato, nonché la valutazione di cause concomitanti, rimessa al Giudice civile;
- ha ascritto il sinistro all'esclusiva responsabilità del sig. che ha tenuto un Pt_1 comportamento incauto e negligente in relazione allo stato dei luoghi e al numero di persone presenti;
- ha contestato la quantificazione operata dall'attore, dando atto dell'avvenuto pagamento della provvisionale di € 5.000,00 liquidata dal Giudice penale e del rimborso delle spese legali, pari a € 4.404,36 (cfr. assegno – doc. 1 parte convenuta).
1.2. Alla prima udienza del 30.12.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
1.3. All'udienza del 14.04.2023 il G.I. ha disposto l'acquisizione del fascicolo penale definito dal
Giudice di Pace di LO con sentenza n. 120/2022 del 26.05.2022 e ha deciso in ordine alle istanze istruttorie, ammettendo parte dei capitoli di prova orale, delegando per l'escussione la G.O.P. dott.ssa
Perini.
1.4. All'udienza del 22.09.2023 sono stati escussi i testi e Testimone_1 Persona_1 Parte_3 mentre all'udienza del 20.10.2023 è stato escusso il teste
[...] Testimone_2
1.5. All'udienza del 24.11.2023 il legale di parte attrice ha formulato una proposta conciliativa, non
6 accettata da parte convenuta.
1.6. Con provvedimento del 21.03.2024 il G.I. ha calendarizzato un'ulteriore udienza istruttoria per l'escussione dell'ultimo teste residuo e ha disposto CTU medico-legale sulla persona dell'attore, nominando a tale scopo il dott. iscritto all'albo dei CTU presso il Tribunale di Persona_3
Milano, che ha prestato il giuramento di rito il 4.04.2024.
1.7. In data 8.11.2024 il CTU ha depositato la relazione medico-legale.
1.8. Con ordinanza del 27.11.2024 il G.I. ha formulato alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che è stata accettata solo da parte convenuta.
1.9. L'11.02.2025, su ordine della Giudice, il CTU ha depositato un'integrazione alla perizia.
1.10. Il 6.03.2025 il G.I. ha nuovamente invitato le parti a valutare la composizione bonaria della controversia, anche alla luce della controproposta conciliativa formulata dall'attore nelle proprie note di udienza del 5.03.2025, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.11. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.12. Con ordinanza in data _____ è stata disposta rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire a parte la produzione della prova della notifica dell'atto di citazione al convenuto non costituito. Parte attrice ha provveduto al deposito con note in data 6.10.2025 e CP_3
7.10.2025.
1.13. All'udienza del 31.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi Controparte_3 dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sul regime di responsabilità ex art. 2054 c.c.
Parte attrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro CP_3 dell'8.04.2017. In particolare, il sig. ha esposto di essere entrato in collisione con lo spigolo Pt_1 del meccanismo di chiusura mobile della paratia del furgone del convenuto, senza che tale pericolo fosse stato segnalato, e di essere conseguentemente caduto a terra, subendo ingenti danni fisici.
Parte convenuta ha contestato l'avversa ricostruzione fattuale, negando l'efficacia in questa sede dell'accertamento condotto in sede penale, e ha ascritto il sinistro all'esclusiva responsabilità del sig.
reo di non aver prestato attenzione alle condizioni della strada in un giorno di mercato, di Pt_1 aver proceduto a velocità sostenuta e di essersi distratto.
2.1. La fattispecie prospettata deve qualificarsi a titolo di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c., ai sensi del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
7 risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma contiene una duplice presunzione in tema di responsabilità per danni prodotti da circolazione di veicoli: il conducente del veicolo è responsabile, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, salvo prova contraria, tutti i conducenti dei veicoli entrati in collisione hanno pari responsabilità nella produzione del danno.
Giova ricordare che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (cfr. Cass. civ. ord. n. 21130/2013).
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 del citato articolo ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ovvero qualora non venga fornita la prova della diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, della colpa esclusiva dell'altro conducente o della ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale (“In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.” così Cass. civ. ord. n. 29927/2024; in termini, cfr. Cass. civ. sent. n. 9528/2012).
La nozione di scontro deve intendersi comprensiva di “qualsiasi urto o collisione che avvenga frontalmente, sia di fianco, sia a tergo fra due veicoli in marcia, o fra un veicolo in moto ed altro fermo, restando di regola giuridicamente irrilevante la distinzione tra veicolo investitore e veicolo investito” (cfr. Cass. civ. sent. n. 11681/1993, in motivazione).
Sul punto, la giurisprudenza più recente ha precisato che “una corretta lettura della norma di cui all'art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare in circolazione, che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come scontro qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto e uno fermo” (così Cass. civ. sent. n. 281/2015, con orientamento confermato da Cass. civ. ord.
8 n. 1812/2025, a tenore della quale “Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata.”).
Questo poiché la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, richiamata dall'art. 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa), ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine circolazione assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l'idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di circolazione stradale, al di là dell'apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 8620/2015).
In particolare, rientra nella nozione di danno causato dalla circolazione e, dunque, nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, anche il danno arrecato da una struttura che costituisce parte del veicolo assicurato – quale il braccio meccanico di un autocarro – in quanto né la lettera né la ratio della legge n. 990/1969 (concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) consentono di distinguere tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte (Cass. civ. sent. n. 24622/2015).
2.2. Ciò premesso in punto di qualificazione giuridica, occorre ora soffermarsi sull'accertamento della dinamica degli avvenimenti per cui è causa.
Parte attrice ha dedotto che i fatti accertati dalla pronuncia del Giudice di Pace di LO non possono essere rivalutati in questa sede, in quanto coperti dal giudicato penale di condanna a carico del sig.
CP_3
La deduzione attorea non è fondata e non merita accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Trattasi di una deroga al principio di autonomia e separazione fra i giudizi, ammessa solo nei limiti codicistici. Tra le opposte ricostruzioni ermeneutiche della norma in commento, il giudicante ritiene di aderire all'orientamento tradizionale, che nega la possibilità di opporre la pronuncia penale al responsabile civile che sia rimasto terzo nel processo penale celebrato tra danneggiato ed assicurato
(“In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
9 veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale.”: cfr. Cass. civ. sent. n.
18325/2019; Cass. civ. sent. n. 4241/2013; Cass. civ. sent. n. 10919/2011).
Così, l'autorità di cosa giudicata nei confronti del responsabile civile – qual è in questa CP_5 sede – è ricondotta alla sua citazione o al suo intervento nel processo penale, circostanza che non ricorre nel caso in esame. Infatti, nel processo per lesioni colpose instaurato dinanzi al Giudice di
Pace di LO – e definito con sentenza n. 120/2022, divenuta irrevocabile – la compagnia assicuratrice non è stata citata in giudizio, né ha spiegato intervento volontario: per tale ragione, la sentenza penale non fa stato nei suoi confronti, vale come mera prova documentale e, necessariamente, in questa sede si è proceduto alle escussioni testimoniali per accertare la dinamica dei fatti occorsi l'8.04.2017 e le responsabilità del convenuto.
2.3. Tanto premesso, quanto alla dinamica del sinistro, l'istruttoria espletata ha fornito adeguati riscontri probatori alla ricostruzione di parte attrice, nei termini che seguono.
Tutti i testi escussi in data 22.09.2023 hanno confermato che il sig. stava procedendo in Pt_1 bicicletta a bassa velocità, che ha salutato la sig.ra e che, pochi istanti dopo, ha Parte_3 colpito lo spigolo dello sportello del furgone bancarella, rovinando a terra.
In particolare, la teste ha riferito: “ero presente al fatto in quanto mio fratello ha la Testimone_1 bancarella al mercato adiacente al sig. ho visto l'attore che era nel centro della CP_3 carreggiata in bicicletta provenendo da via roma. sette o otto metri prima del furgone si è girato per salutare delle conoscenti lasciando il manubrio destro della bicicletta, ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro l'antone del furgone che il sig. stava già chiudendo. Rispetto CP_3 alla traiettoria della bicicletta la signora i trovata a destra e il furgone a sinistra. Ha urtato Pt_3 lo spigolo con la testa, Io l'ho soccorso chiudendo i lembi della ferita fino a quanto non è arrivata
l'ambulanza.
[…] sul capitolo 2: Non c'erano cartelli, ma i dispositivi acustici erano azionati;
sul capitolo 4: ho già risposto, la velocità era ridotta in quanto era in mezzo alle bancarelle”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste amica del sig. ma priva di Persona_1 Pt_1 interesse in causa: “Ero al mercato il giorno del fatto e ho visto che il sig. che stava CP_3 abbassando il portellone del furgone che era già più o meno ad altezza d'uomo, non c'erano avvisi acustici o luminosi né transenne o presidi vicino all'area di manovra. Mi sembra che il portellone sia stato azionato dalla moglie, mi sembra che il era sul furgone. Il pulsante per azionare CP_3 il portellone era sul lato sinistro del furgone per quanto ricordo, non c'era nessuno che sorvegliasse
10 l'area di manovra, io sono stata avvisata di stare attenta alla manovra dal signore che aveva la bancarella delle caramelle a fianco. Ho visto l'attore che procedeva in bicicletta in centro della strada in direzione via volturno, non era distratto, guardava in avanti, procedeva dritto.
Interrogata a prova contraria sui capitoli della memoria della convenuta dichiara: sul capitolo 7: l'attore ha salutato verbalmente la mia amica che era con me a distanza di circa due metri dal furgone di CP_3 sul capitolo 8 e 9: il furgone rimaneva sulla sinistra rispetto al io e la mia amica sulla destra, Pt_1 praticamente quasi di fronte all'attore. Poco dopo che aveva salutato la mia amica ho sentito un rumore e ho visto il per terra. Non mi sembra che dopo aver salutato la mia amica abbia Pt_1 sbandato sulla sinistra, né che si sia spostato sulla sinistra per evitare altro ostacolo, Non c'è stato alcun urto con un passeggino.
Sul capitolo 14: in parte ho già risposto in parte non ricordo il momento dell'urto.”.
Anche la teste ha confermato una ricostruzione sovrapponibile alla precedente: “Il Parte_3 giorno del fatto ero al mercato, ero vicino al furgone di con la mia amica angela grossi CP_3
e siamo state allertate dal vicino di bancarella di di stare attente perché stava CP_3 abbassando il portellone. Non c'erano avvisi acustici né luminosi né presidi a protezione dell'area di manovra. Ci siamo spostate e ho visto che procedeva verso di noi in bicicletta, con il Pt_1 furgone di sulla sinistra;
lui mi ha chiamato per salutarmi, procedeva diritto e non era CP_3 distratto e in quell'attimo l'ho visto cadere, ha urtato contro il portellone ed è stato disarcionato dalla bicicletta. So che dopo il sinistro è stato male e non si è più ripreso completamente Pt_1 dall'incidente, me lo ha riferito il fratello che è un mio amico, nonché direttamente il sig. Pt_1
Interrogata a prova contraria sui capitoli della memoria del convenuto il si trovava a distanza di pochi metri da me, come traiettoria quasi difronte a me. Pt_1
Non ha sbandato sulla sinistra, non ha urtato contro il mio passeggino. L'attore ha preso frontalmente con la testa lo spigolo della basculante era pieno di sangue”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, indifferenti rispetto alle parti, appaiono logiche e intrinsecamente coerenti, tali da non far emergere dubbi circa la veridicità del narrato, né sull'attendibilità dei dichiaranti e sono corroborate dalla documentazione prodotta da parte attrice e, nello specifico, dalla fotografia dello stato dei luoghi e dal verbale redatto dagli agenti di Polizia locale intervenuti nell'immediatezza (cfr. doc. 2 e 5 parte attrice).
Dal complesso delle risultanze istruttorie emerge, quindi, che lo scontro tra veicoli, nell'accezione sopra ricordata, si è verificato e che l'evento dannoso è conseguenza diretta di tale incidente.
L'unica circostanza su cui le dichiarazioni testimoniali divergono attiene alla traiettoria che ha condotto all'incidente. In particolare, non vi è piena sovrapponibilità del narrato quanto all'asserita
11 distrazione del sig. che, salutando la sig.ra avrebbe sbandato verso sinistra, perso Pt_1 Pt_3
l'equilibrio e colpito la paratia laterale del furgone.
Sul punto, appare maggiormente attendibile la dichiarazione della teste unica ad aver Tes_1 assistito all'intera scena (“ho visto l'attore che era nel centro della carreggiata in bicicletta provenendo da via roma. sette o otto metri prima del furgone si è girato per salutare delle conoscenti lasciando il manubrio destro della bicicletta, ha sbandato verso sinistra andando a sbattere contro
l'antone del furgone che il sig. stava già chiudendo”). Al contrario, la teste ha CP_3 Per_1 riferito di non aver osservato completamente lo svolgimento degli eventi e di essersi accorta del sinistro solo dopo aver visto la vittima a terra (“Poco dopo che aveva salutato la mia amica ho sentito un rumore e ho visto il per terra. Non mi sembra che dopo aver salutato la mia amica abbia Pt_1 sbandato sulla sinistra, né che si sia spostato sulla sinistra per evitare altro ostacolo, Non c'è stato alcun urto con un passeggino. […] Sul capitolo 14: in parte ho già risposto in parte non ricordo il momento dell'urto”).
Fermo quanto sopra in punto di attendibilità, in ogni caso, secondo un dato di realtà, appare piuttosto inverosimile che il sig. abbia salutato una persona alla sua destra mantenendo lo sguardo e la Pt_1 postura diritta, come riferito dalle testi e Appare, infatti, maggiormente credibile la Per_1 Pt_3 circostanza che il conducente si sia distratto guardando verso destra per salutare e, staccando una mano dal manubrio, si sia così sbilanciato verso sinistra, andando a sbattere contro il furgone posizionato pochi metri più in là, in una strada piuttosto stretta, come da documentazione fotografica prodotta in atti.
Benché il comportamento del sig. non abbia integrato una violazione del Codice della strada, Pt_1 non vi sono dubbi che l'attraversamento in bicicletta di una zona adibita a mercato comunale, ancorchè nell'orario coincidente con le operazioni di sgombero e a velocità moderata, e il distogliere l'attenzione dalla guida del velocipede per svolgere altre attività (salutare un passante), siano stati atteggiamenti imprudenti che hanno posto il conducente nell'eventualità, purtroppo concretizzatasi, di incorrere in un sinistro.
Le precedenti considerazioni valgono a ritenere integrata la violazione delle norme di prudenza in tema di circolazione stradale e ad ascrivere un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. al sig. (Cass. Pt_1 civ. ord. n. 842/2020), quantificato in misura pari al 20%. Il sig. risulta, invece, CP_3 responsabile per il restante 80% per non aver adottato le precauzioni necessarie ad evitare l'impatto tra lo sportello del furgone bancarella e i passanti, anche in violazione dell'art. 157, comma 7 C.d.s.: le dichiarazioni rese sul punto dalle testi e sono particolarmente precise e Per_1 Pt_3 concordanti, avendo entrambe riferito di essere state avvisate da un altro ambulante di prestare attenzione alla chiusura della bancarella. L'assenza di cartelli segnalatori, d'altra parte, è stata
12 confermata altresì dalla teste Tes_1
Il sinistro occorso a LO l'8.04.2017 è stato, quindi, determinato da un concorso di cause, idonee a superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ma non già ad imputare l'evento ad uno solo di essi: ad entrambi può, così, imputarsi un comportamento incauto e non sufficientemente prudente, tale da incidere causalmente nella verificazione del danno, nelle percentuali sopra indicate.
3. Sul quantum debeatur
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU del dott. è pervenuta agli esiti di seguito Persona_3 illustrati.
La perizia ha ritenuto le lesioni riportate dalla vittima coerenti con le modalità lesive descritte e ha accertato il peggioramento permanente delle condizioni del sig. rispetto a quelle preesistenti: Pt_1
“Nel caso di specie residua cicatrice che va valutata e considerata come danno estetico (nonostante la sede [il cuoio capelluto], che in altri casi avrebbe potuto escludere tale valutazione, per la quasi totale alopecia del periziato) per la visibilità ictu oculi della cicatrice che appare classificabile in
Classe I-II secondo le tabelle SIMLA. Al danno estetico si aggiunge la menomazione della clavicola fratturata, guarita con una sovrapposizione dei monconi.”.
La perizia ha riconosciuto:
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 33 (trentatré);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta).
Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, altresì, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del
9% di riduzione dell'efficienza psicofisica (cfr. pag. 4 relazione medico-legale): “Il traumatismo cranico può lasciare postumi soggettivi quale cefalea e cervicalgia, qui esistenti, riportati nella sezione anamnesi e considerati nella valutazione dei postumi […] Non appaiono postumi riducibile con specifiche terapie o protesi: anche un intervento di chirurgia estetica al cuoio capelluto non ridurrebbe significativamente l'euritmia del soggetto.”.
La perizia, infine, ha concluso affermando che la modestia delle lesioni e dei postumi non hanno inciso sulla capacità lavorativa dell'attore.
Infine, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 46,65.
I danni alla persona riportati da sono stati accertati dal CTU, le cui conclusioni relative Parte_1 alla quantificazione del danno biologico vanno condivise, tenuto conto della completezza dell'accertamento, dell'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti e dell'assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di palese incongruità, nonché
13 della mancanza di contestazioni delle parti in sede di osservazioni.
3.1. Ciò posto, e prima di procedere alla concreta liquidazione dei danni, deve rilevarsi che, secondo quanto osservato dalla S.C. a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale va liquidato tenuto conto dei seguenti principi: esso costituisce una categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Il compito del Giudice è l'accertamento dell'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Qualora il Giudice si avvalga delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, dovrà procedere ad una adeguata “personalizzazione” della liquidazione del danno, laddove ne ricorrano i presupposti, e non già al riconoscimento ed al risarcimento di ulteriori e distinti danni.
3.2. È ora possibile procedere alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale Pt_1 di Milano, aggiornate all'anno 2024, le quali propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico “standard”), sia in quelli peculiari (c.d. “personalizzazione” per particolari condizioni soggettive del danneggiato), e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (c.d. danno morale). In particolare, le predette tabelle individuano valori monetari “medi” corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, e percentuali di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi, onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato. Infatti, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
14 “l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. civ., sent. n. 14364 del 27 maggio 2019).
Sulla base di tali premesse, e considerato che all'epoca del fatto il sig. aveva un'età di 53 Pt_1 anni, il danno non patrimoniale va liquidato in complessivi € 17.905,20, oltre interessi in misura legale dalla presente sentenza al saldo.
A titolo di personalizzazione risulta dovuto un incremento legato al danno estetico patito dal sig.
che ha riportato un'ampia cicatrice sul capo, particolarmente evidente in persona calva, e, Pt_1 così, per un danno non patrimoniale complessivo di € 20.000,00.
Nulla, invece, risulta dovuto a titolo di personalizzazione per la cefalea e cervicalgia, di cui il CTU ha già tenuto conto nella quantificazione del danno biologico.
Nulla poi risulta dovuto a titolo di personalizzazione per incidenza sulla capacità lavorativa. Si tratta, infatti, di domanda infondata, non avendo l'attore fornito alcuna prova a supporto della stessa.
Infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7513 del 27 marzo 2018), di talché la perduta possibilità di continuare a svolgere una determinata attività (sia essa ludica, di svago, od anche relativa a normali e quotidiane abitudini di vita) in conseguenza della lesione della salute, costituisce, generalmente e salvo precisa prova in tal senso, conseguenza normale del sinistro e viene risarcita unitamente alla liquidazione del danno biologico, che la ingloba in sé. Solo ove costituisca conseguenza peculiare e specifica del sinistro può trovare ristoro con il riconoscimento della
“personalizzazione” del danno biologico. Ciò comporta, in termini generali, che “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico- relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale”.
Da un punto di vista processuale, va poi ricordato come le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del danno non patrimoniale rappresentino un fatto costitutivo della pretesa del danneggiato e debbano pertanto essere da questi allegate in modo circostanziato e adeguatamente provate, senza che sia possibile limitarsi a “mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche”.
Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, va esclusa la personalizzazione del danno in favore del sig. non avendo l'attore in alcun modo nemmeno precisato gli elementi da Pt_1
15 sottoporre a valutazione e accertamento ai fini di una eventuale personalizzazione del danno.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha dedotto di aver subito un danno pari a € 666,65, relativo a spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, il consulente, in seguito all'esame della documentazione versata in atti, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attore per complessivi € 46,65 (cfr. doc. 3 parte attrice e CTU depositata l'8.11.2024).
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di controparte al pagamento dell'importo di ulteriori €
2.295,00 quale ristoro delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale. In proposito, il Tribunale rileva che tali spese, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito di Cass. S.U.
16990/2017, hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (recentemente v. Cass. 24481/2020).
Poiché parte attrice non ha dimostrato di avere effettivamente sostenuto un pagamento in favore dell'avv. Nicola Montefiori, avvocato che lo ha assistito nella fase stragiudiziale, la domanda non merita accoglimento.
Su tutti gli importi indicati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale è applicata una riduzione del 20%, atteso il riconoscimento del concorso di colpa in tale misura del sig. Pt_1
In definitiva, il danno complessivo liquidabile, patrimoniale e non patrimoniale, è pari ad € 16.037,32 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, e devono essere Controparte_3 CP_5 condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 16.037,32, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di € 16.037,32
16 dalla data dell'8.04.2017 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 16.037,32 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Considerato che l'attore ha già ottenuto il pagamento di 5.000,00 a titolo di provvisionale, tale somma va detratta dal totale a lui spettante, così ridotto ad € 11.037,32, oltre interessi, come sopra determinati.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto posta a carico solidale dei convenuti, come liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, secondo i parametri medi dettati per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente ed integralmente poste a carico delle convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna
[...]
e al pagamento a favore di della somma rivalutata di CP_3 CP_5 Parte_1
€5.077,00, liquidata in moneta attuale, oltre interessi come specificati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro dell'8.04.2017;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere all'attore Controparte_3 CP_5 le spese di lite che liquida in € per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
LO, 3 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 157, comma 7 C.d.s.: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”. 2 Art. 1.3.7 - Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
“Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi in bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi.”. 5