TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1510
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura alle liti è stata ritenuta assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo. L'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede una procura speciale che indichi l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità competente. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce al ricorso non è applicabile al caso di specie, in quanto la procura è stata rilasciata su un documento separato e depositata in copia informatica. Inoltre, il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è configurabile l'errore scusabile, data la chiarezza della giurisprudenza in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1510
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1510
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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