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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
difesa e rappresentata da avv Elisa Iannelli per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato CP_1 presso sede di Cuneo, difeso e rappresentato da avv M.Cataldi per procura in atti appresentata e difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi per Controparte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
CONVENUTI ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 impugnava l'avviso di intimazione n. Parte_1
03020249002772433000, notificato in data 28/05/2024, convenendo in giudizio l' e l CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e Controparte_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente: 1)
Dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento n. 03020249002772433000 limitatamente alle pretese avanzate dall' con gli avvisi di CP_1 addebito n. 33020112000203118000 dell'importo di euro 2.080,64, n. 33020112000426924000 dell'importo di euro 3.670,93, n. 33020112000529325000 dell'importo di euro 5.620,82, n. 33020120000147121000 dell'importo di euro 3.800,36, n. 33020120000192611000 dell'importo di euro 1.830,83, n.
33020120001156571000 dell'importo di euro 4.862,35, n. 33020150001583815000 dell'importo di euro
12.909,74, per un totale di Euro 34.775,67, nonché, di conseguenza, della successiva intimazione di pagamento
n. 03020249002772433000, che dovrà altresì essere dichiarata nulla al pari degli atti alla stessa sottesi;
2) pagina 1 di 4 Dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione relativamente ai crediti azionati con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
3) Accertare, riconoscere e dichiarare l'ulteriore motivo di nullità relativo all'omessa indicazione, da parte dell' dei criteri di calcolo degli interessi Controparte_3 moratori;
4) Conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui oggi è causa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario ex art. 15 Tar. For.,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. che ne fa espressa richiesta. Con riserva di produrre ulteriori documenti e presentare memorie all'esito della produzione documentale delle parti resistenti. Con salvezza di ogni altro diritto di merito ed istruttorio”.
si costituiva in giudizio contestando la domanda della , Controparte_3 Pt_1 considerando il ricorso infondato sia in fatto che in diritto, in quanto l'opposizione era inammissibile per violazione del termine ad impugnare di cui all'art 617 cpc ( 20 gg) essendo dedotti vizi formali afferenti la notificazione degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato nonché vizi formali del medesimo atto, in applicazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/99, secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” e dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo che, in relazione alle entrate indicate nel proprio comma 1 consente, seppur implicitamente, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongano nelle forme ordinarie, in quanto esclude l'applicazione della disposizione del 1° comma dell'art. 57 del D.P.R. 602/73, nonché richiamando sul punto la giurisprudenza di merito e segnatamente Tribunale di Roma, Dott.ssa
Cosentino con la sentenza n. 2388/2011; Tribunale di Roma, Dott. Forziati, sentenza n. 2349/2011;
Tribunale di Roma, Dott.ssa Masi, sentenza n. 2424/2011, Tribunale di Roma, Dott.ssa Boghetich, sentenza n 3604/2011; Tribunale di Roma, Dott. Nunziata, sentenza n. 752/2011 ed infine la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione sentenza 30 ottobre 2012 n. 18642, secondo cui
“Quanto alla inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui aveva ad oggetto vizi formali della cartella per non essere stata proposta nei modi e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si rileva che
l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza è corretta in quanto, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al DLgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29 comma 2°, che,per la relativa regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24, del citato DLgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art
pagina 2 di 4 49, come modificato dal DLgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. 25757/2008; Cass., n. 21863/2004; Cass. n.
9087/2003 e Cass. n. 6119/2004)”.
Nel caso è documentato che l'avviso di intimazione n. 03020249002772433000 è stato notificato, per stessa ammissione della ricorrente, in data 28/05/2024 mentre il ricorso è stato depositato il
17/07/2024.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999 ; invero “qualora un contribuente dovesse ricevere un atto impositivo e volesse contestare il merito della pretesa – ha l'onere di proporre opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro competente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto, come stabilito dall'art.24, comma 5, del D.lgs n.46/99”. “Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”.
Anche sotto tale profilo, il ricorso proposto appare inammissibile perché tardivo.
Quanto poi alla presunta omessa notificazione degli avvisi di addebito eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, in quanto da un lato era inammissibile ogni
[...] contestazione di relativa ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in ricorso per intervenuto decorso del termine di impugnazione di 40 gg dalla notifica che documentalmente era regolare come da documentazione che produceva e comunque, dall'altro eventuali vizi della procedura inerente la fase della riscossione dovevano essere se mai imputati alla attività del soggetto riscossore.
Si osserva.
Giova ricordare che l'intimazione di pagamento è l'atto con il quale l'AGeR sollecita il contribuente al pagamento di una somma certa, riconducibile a precedenti cartelle di pagamento (che per crediti CP_1 sono gli Avvisi di Addebito, titoli esecutivi); tale atto va impugnato entro 40 gg -per debiti per CP_1 ragioni di merito ed entro 20 per vizi formali ( art 24 e 29 d.lg 46/1999) come sopra richiamati.
Nel caso emerge per tabulas che l'intimazione n°03020249002772433000 -- venne notificata alla in data 28.5.24 ( la ricorrente medesima riporta tale data) e che l'impugnazione è stata fatta Pt_1 con ricorso al giudice del lavoro iscritto a ruolo in data 17.7.24, quindi ben oltre il decorso dei termini anzidetti.
Quanto poi ai lamentati vizi degli avvisi di addebito di gli stessi ben possono essere CP_1
“recuperati” con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che però, come detto, è inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
Discende da quanto detto che il ricorso va respinto pagina 3 di 4 Spese come da soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso di Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.638,00 per Parte_1 ciascun dei convenuti oltre accessori di legge.
- Cuneo, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 811/2024 promossa da:
difesa e rappresentata da avv Elisa Iannelli per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato CP_1 presso sede di Cuneo, difeso e rappresentato da avv M.Cataldi per procura in atti appresentata e difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi per Controparte_2 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
CONVENUTI ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 impugnava l'avviso di intimazione n. Parte_1
03020249002772433000, notificato in data 28/05/2024, convenendo in giudizio l' e l CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e Controparte_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle richieste avanzate dal ricorrente: 1)
Dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento n. 03020249002772433000 limitatamente alle pretese avanzate dall' con gli avvisi di CP_1 addebito n. 33020112000203118000 dell'importo di euro 2.080,64, n. 33020112000426924000 dell'importo di euro 3.670,93, n. 33020112000529325000 dell'importo di euro 5.620,82, n. 33020120000147121000 dell'importo di euro 3.800,36, n. 33020120000192611000 dell'importo di euro 1.830,83, n.
33020120001156571000 dell'importo di euro 4.862,35, n. 33020150001583815000 dell'importo di euro
12.909,74, per un totale di Euro 34.775,67, nonché, di conseguenza, della successiva intimazione di pagamento
n. 03020249002772433000, che dovrà altresì essere dichiarata nulla al pari degli atti alla stessa sottesi;
2) pagina 1 di 4 Dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione relativamente ai crediti azionati con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
3) Accertare, riconoscere e dichiarare l'ulteriore motivo di nullità relativo all'omessa indicazione, da parte dell' dei criteri di calcolo degli interessi Controparte_3 moratori;
4) Conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui oggi è causa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario ex art. 15 Tar. For.,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. che ne fa espressa richiesta. Con riserva di produrre ulteriori documenti e presentare memorie all'esito della produzione documentale delle parti resistenti. Con salvezza di ogni altro diritto di merito ed istruttorio”.
si costituiva in giudizio contestando la domanda della , Controparte_3 Pt_1 considerando il ricorso infondato sia in fatto che in diritto, in quanto l'opposizione era inammissibile per violazione del termine ad impugnare di cui all'art 617 cpc ( 20 gg) essendo dedotti vizi formali afferenti la notificazione degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato nonché vizi formali del medesimo atto, in applicazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/99, secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” e dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo che, in relazione alle entrate indicate nel proprio comma 1 consente, seppur implicitamente, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongano nelle forme ordinarie, in quanto esclude l'applicazione della disposizione del 1° comma dell'art. 57 del D.P.R. 602/73, nonché richiamando sul punto la giurisprudenza di merito e segnatamente Tribunale di Roma, Dott.ssa
Cosentino con la sentenza n. 2388/2011; Tribunale di Roma, Dott. Forziati, sentenza n. 2349/2011;
Tribunale di Roma, Dott.ssa Masi, sentenza n. 2424/2011, Tribunale di Roma, Dott.ssa Boghetich, sentenza n 3604/2011; Tribunale di Roma, Dott. Nunziata, sentenza n. 752/2011 ed infine la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione sentenza 30 ottobre 2012 n. 18642, secondo cui
“Quanto alla inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui aveva ad oggetto vizi formali della cartella per non essere stata proposta nei modi e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si rileva che
l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza è corretta in quanto, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al DLgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29 comma 2°, che,per la relativa regolamentazione, rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24, del citato DLgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art
pagina 2 di 4 49, come modificato dal DLgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. 25757/2008; Cass., n. 21863/2004; Cass. n.
9087/2003 e Cass. n. 6119/2004)”.
Nel caso è documentato che l'avviso di intimazione n. 03020249002772433000 è stato notificato, per stessa ammissione della ricorrente, in data 28/05/2024 mentre il ricorso è stato depositato il
17/07/2024.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999 ; invero “qualora un contribuente dovesse ricevere un atto impositivo e volesse contestare il merito della pretesa – ha l'onere di proporre opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro competente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto, come stabilito dall'art.24, comma 5, del D.lgs n.46/99”. “Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”.
Anche sotto tale profilo, il ricorso proposto appare inammissibile perché tardivo.
Quanto poi alla presunta omessa notificazione degli avvisi di addebito eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, in quanto da un lato era inammissibile ogni
[...] contestazione di relativa ai crediti portati dagli avvisi di addebito indicati in ricorso per intervenuto decorso del termine di impugnazione di 40 gg dalla notifica che documentalmente era regolare come da documentazione che produceva e comunque, dall'altro eventuali vizi della procedura inerente la fase della riscossione dovevano essere se mai imputati alla attività del soggetto riscossore.
Si osserva.
Giova ricordare che l'intimazione di pagamento è l'atto con il quale l'AGeR sollecita il contribuente al pagamento di una somma certa, riconducibile a precedenti cartelle di pagamento (che per crediti CP_1 sono gli Avvisi di Addebito, titoli esecutivi); tale atto va impugnato entro 40 gg -per debiti per CP_1 ragioni di merito ed entro 20 per vizi formali ( art 24 e 29 d.lg 46/1999) come sopra richiamati.
Nel caso emerge per tabulas che l'intimazione n°03020249002772433000 -- venne notificata alla in data 28.5.24 ( la ricorrente medesima riporta tale data) e che l'impugnazione è stata fatta Pt_1 con ricorso al giudice del lavoro iscritto a ruolo in data 17.7.24, quindi ben oltre il decorso dei termini anzidetti.
Quanto poi ai lamentati vizi degli avvisi di addebito di gli stessi ben possono essere CP_1
“recuperati” con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che però, come detto, è inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
Discende da quanto detto che il ricorso va respinto pagina 3 di 4 Spese come da soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso di Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.638,00 per Parte_1 ciascun dei convenuti oltre accessori di legge.
- Cuneo, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 4 di 4