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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 263/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratori di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – sua datrice di lavoro dal 13.06.2022 al Controparte_1
8.12.2023 - al pagamento di Euro 16.204,76 a titolo di emolumenti maturati e non versati da aprile 2023, ratei e competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato per la convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato full time, inquadrata al livello 6 CCNL Confcommercio. Ha
aggiunto di essere stata collocata in maternità anticipata dal 27 gennaio 2023 e in maternità
obbligatoria dal 8 settembre 2023, nonché di essersi dimessa al termine della maternità stessa. Ha lamentato il mancato pagamento, da parte della convenuta, di quanto spettante CP_1
da aprile 2023 - ad eccezione di Euro 815 ricevuti quale acconto sullo stipendio di maggio -
nonché di ratei e competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 151/2001.
Ha allegato un dettagliato conteggio delle proprie debenze.
pur regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_1
CP_ dichiarata contumace, così come nei confronti del quale è stata disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 5.06.2024.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altri motivi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti (docc. 2, 4, 6 fascicolo ricorrente) ha confermato la ricostruzione dei rapporti tra le parti, nei termini indicati in ricorso.
A fronte di tali produzioni, risultano certamente dovuti gli importi - maturati e non versati nel periodo di riferimento – in ragione del contratto di lavoro stipulato tra la e la Pt_1
convenuta. CP_1
Quest'ultima infatti – sulla quale, come si è detto, gravava l'onere di dimostrare l'eventuale già avvenuto adempimento dell'obbligazione sulla stessa incombente ovvero l'estinzione in altro modo della stessa - non si è costituita.
Si precisa che, in costanza di collocazione in maternità, alla lavoratrice spettava il trattamento economico di cui all'art. 22 d.lgs. 151/2001 nonché l'integrazione prevista a carico del datore CP_ di lavoro dall'art. 197 CCNL. Anche la quota a carico di peraltro, doveva essere versata dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 1 d.l. 663/79 conv. l. 33/80.
Quanto, invece, all'indennità sostitutiva del preavviso, la stessa è dovuta ai sensi dell'art. 55
d.lgs. 151/2001, nonché dell'art. 200 CCNL applicabile.
In merito alla quantificazione del dovuto, si osserva che il conteggio elaborato da parte ricorrente ed allegato all'atto introduttivo risulta coerente con i parametri di cui alle buste page consegnate alla lavoratrice e al contratto collettivo in atti.
deve dunque essere condannata al versamento di Euro Controparte_1
16.204,76 lordi, oltre accessori;
ferma restando la possibilità della lavoratrice, nell'ipotesi di
2 perdurante inadempimento del datore di lavoro, di agire per la condanna dell' – che, CP_3
non costituendosi, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per accedere al trattamento previdenziale richiesto e documentato – al versamento delle somme dovute a titolo di indennità di maternità (Cassazione civile sez. lav., 19/08/1996, n.7649, che si richiama integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c).
Le spese di lite tra parte ricorrente e la cooperativa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
CP_ Le ulteriori spese, anche in ragione della posizione di rispetto al contenzioso tra le parti del rapporto di lavoro, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
accoglie il ricorso e, accertato il diritto di al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva di preavviso, condanna al Controparte_1
pagamento in suo favore di Euro 16.204,76 lordi per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari;
compensa tutte le ulteriori spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/11/2024
il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratori di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – sua datrice di lavoro dal 13.06.2022 al Controparte_1
8.12.2023 - al pagamento di Euro 16.204,76 a titolo di emolumenti maturati e non versati da aprile 2023, ratei e competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato per la convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato full time, inquadrata al livello 6 CCNL Confcommercio. Ha
aggiunto di essere stata collocata in maternità anticipata dal 27 gennaio 2023 e in maternità
obbligatoria dal 8 settembre 2023, nonché di essersi dimessa al termine della maternità stessa. Ha lamentato il mancato pagamento, da parte della convenuta, di quanto spettante CP_1
da aprile 2023 - ad eccezione di Euro 815 ricevuti quale acconto sullo stipendio di maggio -
nonché di ratei e competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 151/2001.
Ha allegato un dettagliato conteggio delle proprie debenze.
pur regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_1
CP_ dichiarata contumace, così come nei confronti del quale è stata disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 5.06.2024.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altri motivi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti (docc. 2, 4, 6 fascicolo ricorrente) ha confermato la ricostruzione dei rapporti tra le parti, nei termini indicati in ricorso.
A fronte di tali produzioni, risultano certamente dovuti gli importi - maturati e non versati nel periodo di riferimento – in ragione del contratto di lavoro stipulato tra la e la Pt_1
convenuta. CP_1
Quest'ultima infatti – sulla quale, come si è detto, gravava l'onere di dimostrare l'eventuale già avvenuto adempimento dell'obbligazione sulla stessa incombente ovvero l'estinzione in altro modo della stessa - non si è costituita.
Si precisa che, in costanza di collocazione in maternità, alla lavoratrice spettava il trattamento economico di cui all'art. 22 d.lgs. 151/2001 nonché l'integrazione prevista a carico del datore CP_ di lavoro dall'art. 197 CCNL. Anche la quota a carico di peraltro, doveva essere versata dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 1 d.l. 663/79 conv. l. 33/80.
Quanto, invece, all'indennità sostitutiva del preavviso, la stessa è dovuta ai sensi dell'art. 55
d.lgs. 151/2001, nonché dell'art. 200 CCNL applicabile.
In merito alla quantificazione del dovuto, si osserva che il conteggio elaborato da parte ricorrente ed allegato all'atto introduttivo risulta coerente con i parametri di cui alle buste page consegnate alla lavoratrice e al contratto collettivo in atti.
deve dunque essere condannata al versamento di Euro Controparte_1
16.204,76 lordi, oltre accessori;
ferma restando la possibilità della lavoratrice, nell'ipotesi di
2 perdurante inadempimento del datore di lavoro, di agire per la condanna dell' – che, CP_3
non costituendosi, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per accedere al trattamento previdenziale richiesto e documentato – al versamento delle somme dovute a titolo di indennità di maternità (Cassazione civile sez. lav., 19/08/1996, n.7649, che si richiama integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c).
Le spese di lite tra parte ricorrente e la cooperativa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di istruttoria;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
CP_ Le ulteriori spese, anche in ragione della posizione di rispetto al contenzioso tra le parti del rapporto di lavoro, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
accoglie il ricorso e, accertato il diritto di al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva di preavviso, condanna al Controparte_1
pagamento in suo favore di Euro 16.204,76 lordi per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari;
compensa tutte le ulteriori spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/11/2024
il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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