TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] e ivi residente in [...] C.F._1 dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 35
ATTORE/I
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37
ATTORE/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 17.10.2024.
In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 18.04.1999 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ravenna al n. 38, p. 2, s.
A dell'anno 1999, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile in comproprietà sito a Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, che, dall'unione coniugale, erano nate a Per_ Ravenna le figlie in data 02.12.2022 e in data 26.02.2006, e che, da tempo, i rapporti Per_1 coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o Per_ prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) la IG , già maggiorenne ma non economicamente sufficiente, continuerà a vivere con la madre nella ex casa coniugale che, per l'effetto, viene a lei Per_ assegnata sino ad avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di;
2) il SI. ha già lasciato l'ex casa familiare trasferendosi dai di lui genitori, ove abita Parte_1 tuttora, asportando parte dei beni in proprietà e dei propri effetti personali. Quanto non ancora prelevato verrà depositato presso il garage della casa coniugale sino a quando il SI. non Pt_1 troverà un immobile nel quale trasferirsi. Una copia delle chiavi del garage quindi resterà nella disponibilità del SI. mentre tutte le chiavi dell'abitazione verranno consegnate da Pt_1 quest'ultimo alla moglie alla firma del presente ricorso. La SI.ra si impegna ad intestare Parte_2
a sé le utenze e imposte della ex casa coniugale;
3) il SI. cambierà la propria residenza entro un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
Pt_1
4) relativamente agli arredi presenti nell'ex casa coniugale di proprietà comune, le parti convengono che alla vendita dell'immobile gli stessi verranno divisi tra i coniugi o alienati ed il ricavato ripartito al 50 % ciascuno;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a far data dal 10.04.2024 e così il 10 di ogni Pt_1 Parte_2 Per_ mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento a maggio 2025;
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_2 Per_
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie di , così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
8) le parti danno atto che la IG è assunta con contratto a tempo determinato e che il Per_1 contratto verrà a scadere il 28/03/2025. Al momento la ragazza gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente. Le parti prevedono che, laddove il contratto non dovesse essere rinnovato, per i mesi in cui la ragazza sarà senza lavoro e per il periodo successivo alla cessazione dell'indennità di disoccupazione, verrà concordemente definito dai genitori l'importo mensile che il padre dovrà versare alla IG qualora ella continui ad abitare con la madre la quale provvederà al suo mantenimento;
9) il SI. si farà carico del pagamento del 50 % delle n. 5 rate di acquisto della Wolkswagen Pt_1
Golf pari a totali € 267,46 sino alla scadenza del contratto in essere, nonché del 50 % della rata finale
pagina 2 di 4 pari a circa € 10.499,19 (o la diversa somma che verrà quantificata al momento del riscatto) laddove l'auto venga riscattata a settembre 2024; 10) il SI. si farà altresì carico del 50 % delle n. 13 rate per l'acquisto dell'I-Phone per la Pt_1 Per_ IG pari a € 62,00 mensili;
11) il saldo del C/C comune acceso presso verrà equamente diviso con riferimento alla CP_1 somma presente alla data della firma del presente ricorso;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, dichiarando di essere autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi autonomamente. La SI.ra Parte_2 precisa di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del SI. anche laddove dovesse Pt_1 tornare a lavorare part-time, dichiarando di essere in possesso del 50 % del saldo del conto corrente cointestato;
13) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni da dividere ad eccezione di quanto previsto in questa sede e di non vantare ulteriori pretese oltre a quelle previste in questa sede, l'uno nei confronti dell'altro;
14) spese legali compensate”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Con decreto emesso in data 08.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 17.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 17.10.2024, il SI. e la SI.ra confermavano di volersi separare e le Pt_1 Parte_2 condizioni di separazione contenute nel ricorso congiunto e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle condizioni concordate nel ricorso e, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunte di divorzio.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dallo stato di separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o Per_ all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie e Per_1
Il Collegio prende invece atto degli impegni e degli accordi trasfusi alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9 e 11 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste per la separazione.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3, primo comma, n. 2), lett. b), l. n.
898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma della protrazione dello stato di separazione dalla comparizione delle parti innanzi al giudice delegato e delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
18.04.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (RA), al n. 38, parte 2, S. A, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli impegni e degli accordi di cui alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9 e 11;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 16.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] e ivi residente in [...] C.F._1 dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 35
ATTORE/I
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, viale Vincenzo Randi n. 37
ATTORE/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 17.10.2024.
In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 18.04.1999 matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ravenna al n. 38, p. 2, s.
A dell'anno 1999, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile in comproprietà sito a Ravenna, via dell'Essicatoio n. 32, che, dall'unione coniugale, erano nate a Per_ Ravenna le figlie in data 02.12.2022 e in data 26.02.2006, e che, da tempo, i rapporti Per_1 coniugali si erano deteriorati tanto che erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione, omologando e/o Per_ prendendo atto delle seguenti condizioni: “1) la IG , già maggiorenne ma non economicamente sufficiente, continuerà a vivere con la madre nella ex casa coniugale che, per l'effetto, viene a lei Per_ assegnata sino ad avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di;
2) il SI. ha già lasciato l'ex casa familiare trasferendosi dai di lui genitori, ove abita Parte_1 tuttora, asportando parte dei beni in proprietà e dei propri effetti personali. Quanto non ancora prelevato verrà depositato presso il garage della casa coniugale sino a quando il SI. non Pt_1 troverà un immobile nel quale trasferirsi. Una copia delle chiavi del garage quindi resterà nella disponibilità del SI. mentre tutte le chiavi dell'abitazione verranno consegnate da Pt_1 quest'ultimo alla moglie alla firma del presente ricorso. La SI.ra si impegna ad intestare Parte_2
a sé le utenze e imposte della ex casa coniugale;
3) il SI. cambierà la propria residenza entro un anno dalla data dell'udienza presidenziale;
Pt_1
4) relativamente agli arredi presenti nell'ex casa coniugale di proprietà comune, le parti convengono che alla vendita dell'immobile gli stessi verranno divisi tra i coniugi o alienati ed il ricavato ripartito al 50 % ciascuno;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a far data dal 10.04.2024 e così il 10 di ogni Pt_1 Parte_2 Per_ mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento a maggio 2025;
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_2 Per_
7) i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie di , così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
8) le parti danno atto che la IG è assunta con contratto a tempo determinato e che il Per_1 contratto verrà a scadere il 28/03/2025. Al momento la ragazza gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente. Le parti prevedono che, laddove il contratto non dovesse essere rinnovato, per i mesi in cui la ragazza sarà senza lavoro e per il periodo successivo alla cessazione dell'indennità di disoccupazione, verrà concordemente definito dai genitori l'importo mensile che il padre dovrà versare alla IG qualora ella continui ad abitare con la madre la quale provvederà al suo mantenimento;
9) il SI. si farà carico del pagamento del 50 % delle n. 5 rate di acquisto della Wolkswagen Pt_1
Golf pari a totali € 267,46 sino alla scadenza del contratto in essere, nonché del 50 % della rata finale
pagina 2 di 4 pari a circa € 10.499,19 (o la diversa somma che verrà quantificata al momento del riscatto) laddove l'auto venga riscattata a settembre 2024; 10) il SI. si farà altresì carico del 50 % delle n. 13 rate per l'acquisto dell'I-Phone per la Pt_1 Per_ IG pari a € 62,00 mensili;
11) il saldo del C/C comune acceso presso verrà equamente diviso con riferimento alla CP_1 somma presente alla data della firma del presente ricorso;
12) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, dichiarando di essere autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi autonomamente. La SI.ra Parte_2 precisa di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del SI. anche laddove dovesse Pt_1 tornare a lavorare part-time, dichiarando di essere in possesso del 50 % del saldo del conto corrente cointestato;
13) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni da dividere ad eccezione di quanto previsto in questa sede e di non vantare ulteriori pretese oltre a quelle previste in questa sede, l'uno nei confronti dell'altro;
14) spese legali compensate”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Con decreto emesso in data 08.05.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 17.10.2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.05.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 17.10.2024, il SI. e la SI.ra confermavano di volersi separare e le Pt_1 Parte_2 condizioni di separazione contenute nel ricorso congiunto e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle condizioni concordate nel ricorso e, decorso il termine di legge, di rimettere la causa sul ruolo per l'esame della domanda congiunte di divorzio.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti e dallo stato di separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o Per_ all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie e Per_1
Il Collegio prende invece atto degli impegni e degli accordi trasfusi alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9 e 11 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste per la separazione.
pagina 3 di 4 Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3, primo comma, n. 2), lett. b), l. n.
898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma della protrazione dello stato di separazione dalla comparizione delle parti innanzi al giudice delegato e delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
18.04.1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (RA), al n. 38, parte 2, S. A, dell'anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli impegni e degli accordi di cui alle condizioni nn. 2, 3, 4, 9 e 11;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di conSIlio il 16.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4