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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2208/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2208/2024 r.g.
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 11.45 innanzi al giudice IC PA, è comparso per parte opposta l'avv. Laura Donati, in sostituzione dell'avv. Davide De Bellis, che conclude come in comparsa di costituzione, riportandosi agli atti depositati.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.30, il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice IC PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 2208/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
NZ
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide P.IVA_2
De Bellis
CONVENUTA
OGGETTO
Opposizione a precetto, titolo di natura bancaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha vocato dinnanzi all'intestato Parte_1
tribunale promuovendo opposizione al precetto notificatogli. Più esattamente, Controparte_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 3
l'istituto di credito aveva intimato al sig. il pagamento di una somma pari a € 106.836,22, già Parte_1
comprensivo delle spese legali dovute per il precetto;
il tutto sulla base di un titolo esecutivo rappresentato da un mutuo concluso per atto pubblico in data 24.9.2015.
L'opposizione si fonda su tre motivi:
1) in primo luogo, è stata eccepita la carenza di prova del credito, non avendo la banca prodotto il certificato ex art. 50 TUB, né avendo la stessa fornito un dettaglio teso a spiegare in che modo la somma precettata sarebbe stata quantificata;
2) in secondo luogo, è stata contestata la nullità del contratto in quanto non vi sarebbe corrispondenza del ISC/TAEG con quello effettivamente applicato, con la conseguenza che il saldo dovuto andrebbe ricalcolato facendo applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB;
3) infine, l'opponente ha dedotto la nullità connessa all'applicazione di interessi usurari.
Ha concluso come segue:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
In Via cautelare: sospendere il titolo esecutivo azionato per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente
opposizione, che qui debbano intendersi come integralmente trascritti, rilevabili sia dal punto di vista del fumus boni
iuris sia del periculum in mora.
Nel Merito: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed
in diritto del presente atto ed, in particolare per essere il contratto di mutuo concluso il 24.09.2015, nullo per
l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancate indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o
provato il credito preteso e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo l'atto di precetto
opposto.
Sempre nel merito ma ancora in subordine: accertare e dichiarare infondata le pretese di credito pari ad Euro
106.836,22, oggetto dell'atto di precetto opposto, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto
del presente atto e per essere il tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo concluso il 24.09.2015, notificato da
controparte, superiore al tasso medio previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere gli interessi
applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente venir meno, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c.
e gli importi già versati, della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario».
Si è costituita in giudizio per il tramite di contestando Controparte_1 Controparte_2
integralmente le deduzioni attoree. Più nel dettaglio:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 4
1) oltre a evidenziare che la legge non impone al creditore di indicare il procedimento logico-giuridico e/o il calcolo matematico sotteso alla somma intimata, ha fornito il dettaglio della quantificazione oggetto del precetto;
più esattamente, la somma intimata è così composta: € 26.744,98
per rate scadute ed impagate a decorrere dal 24/06/2022, € 13.962,14 per interessi di mora ed € 65.819,05
per capitale residuo alla data del 01/09/2024;
2) non vi sarebbe difformità tra contrattuale e il costo del finanziamento concretamente Pt_2
applicato; in ogni caso, la difformità non implicherebbe l'invocata nullità;
3) i tassi contrattuali (sia quello convenzionale che quello moratorio) non oltrepasserebbero la soglia di legge valevole al tempo della conclusione del contratto.
Ha concluso come segue:
«Voglia l'On.le Tribunale di Tivoli respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così
provvedere:
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (essendo, tra l'altro, incontestata la gran
parte del credito ed incontestabile il capitale residuo) in quanto l'opposizione all'atto di precetto, oltre che improcedibile,
appare palesemente infondata in fatto e diritto e considerata la totale assenza di idonea prova scritta a supporto
dell'opposizione stessa;
● nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in
diritto con la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e compensi di lite maggiorate di rimborso forfettario
per spese generali (15%) ex art. 2 D. M. n. 55/2014, IVA e CAP;
oltre al risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c..
● gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di dover revocare e/o dichiarare
inefficace l'avverso atto di precetto, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della Parte_3
a vedersi riconosciuto il pagamento di € 106.836,22, oltre gli ulteriori interessi convenzionali di mora
[...]
determinati nel contratto di mutuo a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto e, comunque, nei limiti della soglia
prevista dalla legge n.108/96 tempo per tempo vigente, sino all'integrale ed effettivo soddisfo, da porre a carico
dell'opponente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente venisse accertata in corso di causa,
oltre interessi convenzionali di mora in misura non superiore al “tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96
sino all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e successive occorrende tutte, ed oltre
alle spese della fase monitoria.
● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente giudizio».
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 5
Il tribunale ha fissato l'udienza del 11.12.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione. Dal
momento che la parte opponente non è comparsa all'udienza, manifestando così disinteresse per la questione, è stata dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza.
Alla scadenza prevista dall'art. 171-bis c.p.c., sono state compiute le verifiche preliminari. Nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. è stata depositata un'unica memoria da parte dell'opposta. All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 6.11.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi;
la parte opponente ha chiesto anche la concessione di un termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Con ordinanza emessa in pari data, è stata rigettata quest'ultima richiesta e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza è comparsa la sola parte opposta che ha concluso come in atti.
●●●●●●●
L'opposizione è destituita di fondamento.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'art. 480 c.p.c. non impone al creditore di dare conto, nel precetto, dello sviluppo di calcolo alla base della somma intimata. In ogni caso, costituendosi in giudizio l'istituto di credito ha fornito il dettaglio, senza che la parte opponente abbia svolto alcun genere di contestazione. Ne consegue che il motivo si risolve in contestazioni del tutto generiche e approssimative.
In merito al secondo motivo, anche a voler ritenere fondata la doglianza secondo la quale sussisterebbe la difformità lamentata nell'atto oppositivo, ad essa comunque non conseguirebbero gli effetti auspicati dall'opponente, vale a dire la nullità degli interessi applicati. Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate
può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 6
o precontrattuale di quest'ultima» (cfr. Cass. n. 4597/2023). La parte opponente non ha né allegato né
domandato il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o precontrattuale.
Infine, non è fondato nemmeno il terzo motivo. Come si evince dalla lettura della relazione tecnica prodotta unitamente all'atto di opposizione, il confronto con il tasso soglia è stato compiuto computando nel tasso contrattuale applicato anche la penale per estinzione anticipata. Sennonché, è da tempo assolutamente pacifico che tale operazione matematica non è corretta;
invero, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, «ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di
interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione
del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo
eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori» (cfr. Cass. n. 18037/2024).
Il calcolo compiuto dal consulente di parte, quindi, si rivela completamente inattendibile, ragion per cui questo giudicante ha ritenuto inopportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, in relazione sia alla fase cautelare che a quella di cognizione. La facilità delle questioni trattate, in uno con il fatto che l'opposta ha depositato una sola memoria ex art. 171-ter c.p.c.,
che non è stata svolta istruttoria e che la fase decisionale si è risolta nella discussione orale, giustificano l'applicazione dei minimi tabellari.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta l'opposizione;
▪ condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, che vengono liquidate in € 4.000,00 per la fase cautelare e in € 7.100,00 per la presente fase di merito, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
▪ rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, 20 novembre 2025
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 TRIBUNALE DI AREZZO
7
Il giudice
IC PA
R.G. 2208/2024
n. 2208/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2208/2024 r.g.
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 11.45 innanzi al giudice IC PA, è comparso per parte opposta l'avv. Laura Donati, in sostituzione dell'avv. Davide De Bellis, che conclude come in comparsa di costituzione, riportandosi agli atti depositati.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.30, il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice IC PA all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 2208/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
NZ
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide P.IVA_2
De Bellis
CONVENUTA
OGGETTO
Opposizione a precetto, titolo di natura bancaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha vocato dinnanzi all'intestato Parte_1
tribunale promuovendo opposizione al precetto notificatogli. Più esattamente, Controparte_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 3
l'istituto di credito aveva intimato al sig. il pagamento di una somma pari a € 106.836,22, già Parte_1
comprensivo delle spese legali dovute per il precetto;
il tutto sulla base di un titolo esecutivo rappresentato da un mutuo concluso per atto pubblico in data 24.9.2015.
L'opposizione si fonda su tre motivi:
1) in primo luogo, è stata eccepita la carenza di prova del credito, non avendo la banca prodotto il certificato ex art. 50 TUB, né avendo la stessa fornito un dettaglio teso a spiegare in che modo la somma precettata sarebbe stata quantificata;
2) in secondo luogo, è stata contestata la nullità del contratto in quanto non vi sarebbe corrispondenza del ISC/TAEG con quello effettivamente applicato, con la conseguenza che il saldo dovuto andrebbe ricalcolato facendo applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB;
3) infine, l'opponente ha dedotto la nullità connessa all'applicazione di interessi usurari.
Ha concluso come segue:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
In Via cautelare: sospendere il titolo esecutivo azionato per tutti i motivi esposti nella narrativa della presente
opposizione, che qui debbano intendersi come integralmente trascritti, rilevabili sia dal punto di vista del fumus boni
iuris sia del periculum in mora.
Nel Merito: accogliere l'opposizione all'esecuzione proposta per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed
in diritto del presente atto ed, in particolare per essere il contratto di mutuo concluso il 24.09.2015, nullo per
l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancate indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o
provato il credito preteso e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo l'atto di precetto
opposto.
Sempre nel merito ma ancora in subordine: accertare e dichiarare infondata le pretese di credito pari ad Euro
106.836,22, oggetto dell'atto di precetto opposto, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto
del presente atto e per essere il tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo concluso il 24.09.2015, notificato da
controparte, superiore al tasso medio previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere gli interessi
applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente venir meno, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c.
e gli importi già versati, della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario».
Si è costituita in giudizio per il tramite di contestando Controparte_1 Controparte_2
integralmente le deduzioni attoree. Più nel dettaglio:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 4
1) oltre a evidenziare che la legge non impone al creditore di indicare il procedimento logico-giuridico e/o il calcolo matematico sotteso alla somma intimata, ha fornito il dettaglio della quantificazione oggetto del precetto;
più esattamente, la somma intimata è così composta: € 26.744,98
per rate scadute ed impagate a decorrere dal 24/06/2022, € 13.962,14 per interessi di mora ed € 65.819,05
per capitale residuo alla data del 01/09/2024;
2) non vi sarebbe difformità tra contrattuale e il costo del finanziamento concretamente Pt_2
applicato; in ogni caso, la difformità non implicherebbe l'invocata nullità;
3) i tassi contrattuali (sia quello convenzionale che quello moratorio) non oltrepasserebbero la soglia di legge valevole al tempo della conclusione del contratto.
Ha concluso come segue:
«Voglia l'On.le Tribunale di Tivoli respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così
provvedere:
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (essendo, tra l'altro, incontestata la gran
parte del credito ed incontestabile il capitale residuo) in quanto l'opposizione all'atto di precetto, oltre che improcedibile,
appare palesemente infondata in fatto e diritto e considerata la totale assenza di idonea prova scritta a supporto
dell'opposizione stessa;
● nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in
diritto con la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e compensi di lite maggiorate di rimborso forfettario
per spese generali (15%) ex art. 2 D. M. n. 55/2014, IVA e CAP;
oltre al risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c..
● gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di dover revocare e/o dichiarare
inefficace l'avverso atto di precetto, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della Parte_3
a vedersi riconosciuto il pagamento di € 106.836,22, oltre gli ulteriori interessi convenzionali di mora
[...]
determinati nel contratto di mutuo a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto e, comunque, nei limiti della soglia
prevista dalla legge n.108/96 tempo per tempo vigente, sino all'integrale ed effettivo soddisfo, da porre a carico
dell'opponente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente venisse accertata in corso di causa,
oltre interessi convenzionali di mora in misura non superiore al “tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96
sino all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e successive occorrende tutte, ed oltre
alle spese della fase monitoria.
● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente giudizio».
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 5
Il tribunale ha fissato l'udienza del 11.12.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione. Dal
momento che la parte opponente non è comparsa all'udienza, manifestando così disinteresse per la questione, è stata dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza.
Alla scadenza prevista dall'art. 171-bis c.p.c., sono state compiute le verifiche preliminari. Nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. è stata depositata un'unica memoria da parte dell'opposta. All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 6.11.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi;
la parte opponente ha chiesto anche la concessione di un termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Con ordinanza emessa in pari data, è stata rigettata quest'ultima richiesta e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza è comparsa la sola parte opposta che ha concluso come in atti.
●●●●●●●
L'opposizione è destituita di fondamento.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'art. 480 c.p.c. non impone al creditore di dare conto, nel precetto, dello sviluppo di calcolo alla base della somma intimata. In ogni caso, costituendosi in giudizio l'istituto di credito ha fornito il dettaglio, senza che la parte opponente abbia svolto alcun genere di contestazione. Ne consegue che il motivo si risolve in contestazioni del tutto generiche e approssimative.
In merito al secondo motivo, anche a voler ritenere fondata la doglianza secondo la quale sussisterebbe la difformità lamentata nell'atto oppositivo, ad essa comunque non conseguirebbero gli effetti auspicati dall'opponente, vale a dire la nullità degli interessi applicati. Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate
può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 6
o precontrattuale di quest'ultima» (cfr. Cass. n. 4597/2023). La parte opponente non ha né allegato né
domandato il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o precontrattuale.
Infine, non è fondato nemmeno il terzo motivo. Come si evince dalla lettura della relazione tecnica prodotta unitamente all'atto di opposizione, il confronto con il tasso soglia è stato compiuto computando nel tasso contrattuale applicato anche la penale per estinzione anticipata. Sennonché, è da tempo assolutamente pacifico che tale operazione matematica non è corretta;
invero, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, «ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di
interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione
del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo
eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori» (cfr. Cass. n. 18037/2024).
Il calcolo compiuto dal consulente di parte, quindi, si rivela completamente inattendibile, ragion per cui questo giudicante ha ritenuto inopportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, in relazione sia alla fase cautelare che a quella di cognizione. La facilità delle questioni trattate, in uno con il fatto che l'opposta ha depositato una sola memoria ex art. 171-ter c.p.c.,
che non è stata svolta istruttoria e che la fase decisionale si è risolta nella discussione orale, giustificano l'applicazione dei minimi tabellari.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta l'opposizione;
▪ condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, che vengono liquidate in € 4.000,00 per la fase cautelare e in € 7.100,00 per la presente fase di merito, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
▪ rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Arezzo, 20 novembre 2025
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2208/2024 TRIBUNALE DI AREZZO
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Il giudice
IC PA
R.G. 2208/2024