TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1524/23 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Caldeo
Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Controparte_1 avv. Giovanni Cinque RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18.3.23 l'istante premetteva di esser dipendente della convenuta sin dal 9.1.18 come farmacista collaboratrice;
che, a decorrere dal 15.6.2020, assumeva l'incarico di facente funzione di Direttrice della Farmacia Comunale di Pomigliano d'Arco per collocamento a riposo della precedente Direttrice;
che non riceveva alcuna specifica formazione o indicazione in ordine alle nuove mansioni da svolgere;
che all'atto della nomina a facente funzione di direttrice non riceveva alcun inventario in ordine alla merce in magazzino;
che, per quanto concerne la gestione della farmacia, “si è occupata della predisposizione dei turni lavorativi del personale addetto alla farmacia sita in Pomigliano D'Arco (NA), via Nazionale delle Puglie n. 73; ha distribuito i compiti fra il personale addetto alla farmacia;
ha provveduto alla formazione dei diversi magazzinieri avvicendatisi nel tempo, tutti senza esperienza pregressa e con brevi contratti interinali;
ha controllato l'adempimento degli obblighi da parte del personale addetto alla farmacia;
ha controllato le merci, attrezzatture, dotazioni e scorte in assegnazione alla farmacia;
ha vigilato sulla corretta conservazione dei medicinali e degli altri prodotti distribuiti in farmacia;
ha curato il normale ed economico andamento della farmacia a lei affidata, la sua organizzazione e lo sviluppo delle attività; ha controllato e risposto della corretta gestione e delle registrazioni previste per i medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le disposizioni vigenti;
ha risposto degli incassi della farmacia a lei affidata, del regolare funzionamento del registratore e delle relative registrazioni;
che, per quanto concerne il rifornimento del magazzino, “ha verificato quali fossero i prodotti in giacenza, i prodotti necessari e i prodotti da ordinare;
ha provveduto all'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici prendendo contatti con i rivenditori e le aziende farmaceutiche”; che, a seguito di indagini avviate in ordine ad altra farmacia comunale, venivano disposti controlli incrociati sulle rimanenze di magazzino anche delle altre farmacie gestite dalla convenuta, tra cui quella diretta dalla ricorrente;
che, all'esito di detti controlli, sarebbe emerso l'ammanco di 426 pezzi per un totale di prezzo al pubblico di €. 3465,45; che con nota del 23.12.22 la convenuta chiedeva alla ricorrente chiarimenti in merito a tali ammanchi;
che con comunicazione del 27.12.22 l'istante, nel respingere qualsivoglia addebito, replicava che, non essendovi stato alcun passaggio di consegne all'atto della nomina come facente funzioni di Direttrice, non aveva alcuna contezza della eventuale difformità tra le giacenze di magazzino e quelle inventariate ed in più lamentava l'assenza di magazzinieri esperti;
che con nota del 16.1.23 la convenuta contestava nuovamente l'addebito in termini di “mancanza di custodia e di idonea conservazione delle dotazioni dei prodotti presenti nella farmacia”; che con nota del 20.1.23 l'istante replicava nuovamente rendendo le proprie giustificazioni evidenziando di non esser tenuta a svolgere alcuna mansione di vigilantes e di esser spesso sola in farmacia o non sempre di turno sicchè non poteva aver contezza di ciò che accadeva in sua assenza anche solo temporanea;
che con nota del 6.2.23 (ricevuta il 10.2.23), veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione per 5 giorni dalla retribuzione e dal servizio. Tanto premesso, impugnava la detta sanzione per violazione del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare;
per tardività dell'avvio del procedimento disciplinare e, nel merito, per infondatezza dell'addebito attesa l'estraneità della ricorrente ai fatti contestati. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della detta sanzione;
vinte le spese. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando il fondamento della domanda con motivazione analiticamente esposta in memoria, e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va respinta l'eccezione afferente alla violazione del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. Ai sensi dell'art. 38 co. 7 CCNL di categoria, invero, “l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni”. Orbene, premesso che la norma contrattuale non prevede espressamente la perentorietà del termine, ad ogni modo nel caso di specie il termine appare rispettato. A dispetto di quanto dedotto in ricorso, infatti, la nota del 23.12.22 non contiene la formalizzazione di alcuna contestazione disciplinare indirizzata alla ricorrente, essendo una mera richiesta di informazioni e spiegazioni rivolta alla ricorrente, in quanto Direttrice della Farmacia, in ordine agli ammanchi rilevati all'esito dei controlli di settembre/ottobre 2022. La prima formale contestazione disciplinare, dunque, è quella datata 16.1.23, avente quale oggetto, per l'appunto, “contestazione disciplinare”, cui hanno fatto seguito le giustificazioni rese dalla ricorrente in data 20.1.23, laddove la sanzione disciplinare è stata comminata con lettera del 6.2.23 (cfr. prod. in atti), perciò nel rispetto del termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per le controdeduzioni. Del pari va respinta l'eccezione di tardività dell'avvio del procedimento disciplinare. Sul punto è doveroso rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale (cfr. ex multis Cass 14726/24) “In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente).”.
Orbene, nel caso di specie, come dedotto anche in ricorso, il controllo delle giacenze per la farmacia diretta dalla ricorrente è stato disposto con nota del 12.9.22, laddove il controllo materialmente è stato eseguito in data 10.10.22 (cfr. pag. 5 del ricorso). Al controllo ha, evidentemente, fatto seguito la redazione degli inventari per tutte le farmacie oggetto di ispezione e a dicembre 2022 è stata avviata l'interlocuzione con la ricorrente per avere delucidazioni circa gli ammanchi rilevati all'esito dei controlli e, solo alla luce delle spiegazioni fornite, la società convenuta ha ritenuto sussistenti i presupposti per avviare un procedimento disciplinare a suo carico. Reputa, pertanto, il giudicante che i tempi di avvio del procedimento disciplinare possano dirsi congrui, tenuto conto altresì della circostanza che l'ispezione ha interessato più di una farmacia (ovvero tutte quelle gestite dalla convenuta). Tanto chiarito, nel merito osserva il giudicante che il ricorso è infondato, apparendo legittima la comminatoria della sanzione disciplinare a carico della ricorrente in quanto Direttrice della farmacia oggetto di ispezione. Appare opportuno richiamare il contenuto della missiva avente ad oggetto la contestazione disciplinare (cfr. missiva del 16.1.23). In essa si legge testualmente: “Ai sensi e per gli effetti del CCNL del 28 giugno 2017 per i dipendenti da farmacie – aziende municipalizzate nonché dell'art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, si contesta quanto segue. Si dà seguito alla corrispondenza avuta con la S.V. nella qualità di direttore della farmacia , Pt_2 via Nazionale delle Puglie 50, Pomigliano d'Arco, relativa ad un ammanco certificato di rimanenze del magazzino. Come a Lei noto, dalle operazioni inventariali condotte dalla società Pharma Solution su disposizione del Consiglio di amministrazione della svolte alla presenza Controparte_1 dei consiglieri, del Collegio sindacale, del Revisore unico e del Responsabile di settore della società sono risultati mancanti 426 pezzi per un totale di prezzo al pubblico Controparte_1 pari ad € 3.465,45. Tale dato è stato altresì certificato dal Collegio sindacale e dal Revisore unico della scrivente società. In particolare l'inventario è stato condotto mediante la rilevazione fisica di tutta la merce presente in magazzino, avendo in disparte la merce in entrata ed i campioni in omaggio;
sono state successivamente confrontate le quantità fisiche riscontrate e il prezzo al pubblico, tenendo escluse le mascherine e i DPI, per i quali è stato fatto un apposito controllo. In riposta alla nostra richiesta di chiarimenti del 23 dicembre u.s., Ella, con nota del 27 dicembre 2022, si è limitata a riferire che (i) in passato venivano assunti “magazzinieri interinali”, che (ii) alcuni prodotti “sono stati sicuramente fraudolentemente sottratti dagli utenti occasionali, così come certamente e agevolmente si potrà verificare dall'esame dei video prodotti dalle telecamere apposte e già in possesso di codesta società”, che (iii) l'inventario sarebbe stato redatto “con un gestionale completamente diverso da quello adottato dalla farmacia in questione”. Tali circostanze denotano quanto meno la mancanza di custodia e di idonea conservazione delle dotazioni dei prodotti presenti nella farmacia da Lei diretta. Si acclude la lista analitica dei prodotti non reperiti, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della contestazione. Voglia far pervenire le Sue giustificazioni entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente. Distinti saluti”. E' evidente che la contestazione disciplinare a carico della ricorrente trovi fondamento nel ruolo apicale dalla stessa assunto all'interno della farmacia da lei, per l'appunto, diretta a far data dal 15.6.2020. A nulla rileva la circostanza che all'atto della nomina non vi sia stato formale passaggio di consegne o redazione di inventario, posto che l'ammanco è stato registrato a distanza di più di due anni dall'assunzione del predetto incarico e non risulta che l'istante abbia mai segnalato discrasie tra le giacenze di magazzino e i prodotti inventariati, benchè la stessa ammetta espressamente in ricorso, a proposito delle mansioni assolte, di aver sempre “controllato le merci, attrezzatture, dotazioni e scorte in assegnazione alla farmacia;
(…) curato il normale ed economico andamento della farmacia a lei affidata, la sua organizzazione e lo sviluppo delle attività; (…) verificato quali fossero i prodotti in giacenza, i prodotti necessari e i prodotti da ordinare; (…) provveduto all'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici prendendo contatti con i rivenditori e le aziende farmaceutiche”. Quanto agli errori, rilevati dall'istante in ricorso, nella registrazione dei codici dei prodotti inventariati, gli stessi non appaiono invero idonei ad inficiare l'attendibilità del detto inventario trattandosi di soli 7 errori rilevati a fronte di un ammanco registrato e certificato da società esterna di 426 pezzi. I suddetti errori possono al più attenuare (limitatamente) il pregiudizio economico finale sofferto dalla società ma non elidono la responsabilità, sul piano disciplinare, della ricorrente in quanto Direttrice della Farmacia in questione. E' opportuno evidenziare che all'istante non si addebita la responsabilità diretta dell'ammanco, tant'è che alcuna rivalsa patrimoniale è stata esercitata dalla convenuta nei suoi confronti, ma le si contesta l'inadempimento dei propri obblighi di controllo e vigilanza sulle merci e dotazioni e sull'esatto adempimento degli obblighi dei sottoposti, non avendo mai rilevato e segnalato discrasie nelle giacenze ed eventuali ammanchi. La stessa istante, in ricorso, annovera tra le proprie mansioni il controllo dell' “adempimento degli obblighi da parte del personale addetto alla farmacia”, dunque anche dei magazzinieri. La circostanza che la responsabilità degli ammanchi possa imputarsi anche ad altro personale della farmacia, come evidenziato in ricorso, non attenua né elide il rilievo disciplinare della condotta omissiva della ricorrente in ragione del ruolo apicale dalla stessa ricoperto. Lo stesso art. 24 del Codice deontologico del farmacista (cfr. in prod. res.), evidentemente noto all'istante in quanto farmacista, recita testualmente: “1.Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. 2.Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni. 3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.”. Dunque, l'omessa rilevazione e segnalazione nel tempo degli ammanchi, riscontrati all'esito dei controlli attivati dalla società, da parte della ricorrente trae evidentemente scaturigine da una omessa vigilanza in ordine al corretto adempimento anche degli obblighi dei sottoposti, tra cui i magazzinieri. La responsabilità imputata alla ricorrente, in altri termini, è direttamente collegata al ruolo apicale e di controllo ricoperto sin dal giugno 2020.
Per tali ragioni, a parere del giudicante, la sanzione inflitta appare legittima. Le spese di lite si compensano in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Nola il 9.10.25 Il Giudice (dott.ssa Fabrizia Di Palma)
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1524/23 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Caldeo
Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Controparte_1 avv. Giovanni Cinque RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18.3.23 l'istante premetteva di esser dipendente della convenuta sin dal 9.1.18 come farmacista collaboratrice;
che, a decorrere dal 15.6.2020, assumeva l'incarico di facente funzione di Direttrice della Farmacia Comunale di Pomigliano d'Arco per collocamento a riposo della precedente Direttrice;
che non riceveva alcuna specifica formazione o indicazione in ordine alle nuove mansioni da svolgere;
che all'atto della nomina a facente funzione di direttrice non riceveva alcun inventario in ordine alla merce in magazzino;
che, per quanto concerne la gestione della farmacia, “si è occupata della predisposizione dei turni lavorativi del personale addetto alla farmacia sita in Pomigliano D'Arco (NA), via Nazionale delle Puglie n. 73; ha distribuito i compiti fra il personale addetto alla farmacia;
ha provveduto alla formazione dei diversi magazzinieri avvicendatisi nel tempo, tutti senza esperienza pregressa e con brevi contratti interinali;
ha controllato l'adempimento degli obblighi da parte del personale addetto alla farmacia;
ha controllato le merci, attrezzatture, dotazioni e scorte in assegnazione alla farmacia;
ha vigilato sulla corretta conservazione dei medicinali e degli altri prodotti distribuiti in farmacia;
ha curato il normale ed economico andamento della farmacia a lei affidata, la sua organizzazione e lo sviluppo delle attività; ha controllato e risposto della corretta gestione e delle registrazioni previste per i medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le disposizioni vigenti;
ha risposto degli incassi della farmacia a lei affidata, del regolare funzionamento del registratore e delle relative registrazioni;
che, per quanto concerne il rifornimento del magazzino, “ha verificato quali fossero i prodotti in giacenza, i prodotti necessari e i prodotti da ordinare;
ha provveduto all'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici prendendo contatti con i rivenditori e le aziende farmaceutiche”; che, a seguito di indagini avviate in ordine ad altra farmacia comunale, venivano disposti controlli incrociati sulle rimanenze di magazzino anche delle altre farmacie gestite dalla convenuta, tra cui quella diretta dalla ricorrente;
che, all'esito di detti controlli, sarebbe emerso l'ammanco di 426 pezzi per un totale di prezzo al pubblico di €. 3465,45; che con nota del 23.12.22 la convenuta chiedeva alla ricorrente chiarimenti in merito a tali ammanchi;
che con comunicazione del 27.12.22 l'istante, nel respingere qualsivoglia addebito, replicava che, non essendovi stato alcun passaggio di consegne all'atto della nomina come facente funzioni di Direttrice, non aveva alcuna contezza della eventuale difformità tra le giacenze di magazzino e quelle inventariate ed in più lamentava l'assenza di magazzinieri esperti;
che con nota del 16.1.23 la convenuta contestava nuovamente l'addebito in termini di “mancanza di custodia e di idonea conservazione delle dotazioni dei prodotti presenti nella farmacia”; che con nota del 20.1.23 l'istante replicava nuovamente rendendo le proprie giustificazioni evidenziando di non esser tenuta a svolgere alcuna mansione di vigilantes e di esser spesso sola in farmacia o non sempre di turno sicchè non poteva aver contezza di ciò che accadeva in sua assenza anche solo temporanea;
che con nota del 6.2.23 (ricevuta il 10.2.23), veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione per 5 giorni dalla retribuzione e dal servizio. Tanto premesso, impugnava la detta sanzione per violazione del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare;
per tardività dell'avvio del procedimento disciplinare e, nel merito, per infondatezza dell'addebito attesa l'estraneità della ricorrente ai fatti contestati. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della detta sanzione;
vinte le spese. Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando il fondamento della domanda con motivazione analiticamente esposta in memoria, e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza. In via preliminare, va respinta l'eccezione afferente alla violazione del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. Ai sensi dell'art. 38 co. 7 CCNL di categoria, invero, “l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni”. Orbene, premesso che la norma contrattuale non prevede espressamente la perentorietà del termine, ad ogni modo nel caso di specie il termine appare rispettato. A dispetto di quanto dedotto in ricorso, infatti, la nota del 23.12.22 non contiene la formalizzazione di alcuna contestazione disciplinare indirizzata alla ricorrente, essendo una mera richiesta di informazioni e spiegazioni rivolta alla ricorrente, in quanto Direttrice della Farmacia, in ordine agli ammanchi rilevati all'esito dei controlli di settembre/ottobre 2022. La prima formale contestazione disciplinare, dunque, è quella datata 16.1.23, avente quale oggetto, per l'appunto, “contestazione disciplinare”, cui hanno fatto seguito le giustificazioni rese dalla ricorrente in data 20.1.23, laddove la sanzione disciplinare è stata comminata con lettera del 6.2.23 (cfr. prod. in atti), perciò nel rispetto del termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per le controdeduzioni. Del pari va respinta l'eccezione di tardività dell'avvio del procedimento disciplinare. Sul punto è doveroso rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale (cfr. ex multis Cass 14726/24) “In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente).”.
Orbene, nel caso di specie, come dedotto anche in ricorso, il controllo delle giacenze per la farmacia diretta dalla ricorrente è stato disposto con nota del 12.9.22, laddove il controllo materialmente è stato eseguito in data 10.10.22 (cfr. pag. 5 del ricorso). Al controllo ha, evidentemente, fatto seguito la redazione degli inventari per tutte le farmacie oggetto di ispezione e a dicembre 2022 è stata avviata l'interlocuzione con la ricorrente per avere delucidazioni circa gli ammanchi rilevati all'esito dei controlli e, solo alla luce delle spiegazioni fornite, la società convenuta ha ritenuto sussistenti i presupposti per avviare un procedimento disciplinare a suo carico. Reputa, pertanto, il giudicante che i tempi di avvio del procedimento disciplinare possano dirsi congrui, tenuto conto altresì della circostanza che l'ispezione ha interessato più di una farmacia (ovvero tutte quelle gestite dalla convenuta). Tanto chiarito, nel merito osserva il giudicante che il ricorso è infondato, apparendo legittima la comminatoria della sanzione disciplinare a carico della ricorrente in quanto Direttrice della farmacia oggetto di ispezione. Appare opportuno richiamare il contenuto della missiva avente ad oggetto la contestazione disciplinare (cfr. missiva del 16.1.23). In essa si legge testualmente: “Ai sensi e per gli effetti del CCNL del 28 giugno 2017 per i dipendenti da farmacie – aziende municipalizzate nonché dell'art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, si contesta quanto segue. Si dà seguito alla corrispondenza avuta con la S.V. nella qualità di direttore della farmacia , Pt_2 via Nazionale delle Puglie 50, Pomigliano d'Arco, relativa ad un ammanco certificato di rimanenze del magazzino. Come a Lei noto, dalle operazioni inventariali condotte dalla società Pharma Solution su disposizione del Consiglio di amministrazione della svolte alla presenza Controparte_1 dei consiglieri, del Collegio sindacale, del Revisore unico e del Responsabile di settore della società sono risultati mancanti 426 pezzi per un totale di prezzo al pubblico Controparte_1 pari ad € 3.465,45. Tale dato è stato altresì certificato dal Collegio sindacale e dal Revisore unico della scrivente società. In particolare l'inventario è stato condotto mediante la rilevazione fisica di tutta la merce presente in magazzino, avendo in disparte la merce in entrata ed i campioni in omaggio;
sono state successivamente confrontate le quantità fisiche riscontrate e il prezzo al pubblico, tenendo escluse le mascherine e i DPI, per i quali è stato fatto un apposito controllo. In riposta alla nostra richiesta di chiarimenti del 23 dicembre u.s., Ella, con nota del 27 dicembre 2022, si è limitata a riferire che (i) in passato venivano assunti “magazzinieri interinali”, che (ii) alcuni prodotti “sono stati sicuramente fraudolentemente sottratti dagli utenti occasionali, così come certamente e agevolmente si potrà verificare dall'esame dei video prodotti dalle telecamere apposte e già in possesso di codesta società”, che (iii) l'inventario sarebbe stato redatto “con un gestionale completamente diverso da quello adottato dalla farmacia in questione”. Tali circostanze denotano quanto meno la mancanza di custodia e di idonea conservazione delle dotazioni dei prodotti presenti nella farmacia da Lei diretta. Si acclude la lista analitica dei prodotti non reperiti, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della contestazione. Voglia far pervenire le Sue giustificazioni entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente. Distinti saluti”. E' evidente che la contestazione disciplinare a carico della ricorrente trovi fondamento nel ruolo apicale dalla stessa assunto all'interno della farmacia da lei, per l'appunto, diretta a far data dal 15.6.2020. A nulla rileva la circostanza che all'atto della nomina non vi sia stato formale passaggio di consegne o redazione di inventario, posto che l'ammanco è stato registrato a distanza di più di due anni dall'assunzione del predetto incarico e non risulta che l'istante abbia mai segnalato discrasie tra le giacenze di magazzino e i prodotti inventariati, benchè la stessa ammetta espressamente in ricorso, a proposito delle mansioni assolte, di aver sempre “controllato le merci, attrezzatture, dotazioni e scorte in assegnazione alla farmacia;
(…) curato il normale ed economico andamento della farmacia a lei affidata, la sua organizzazione e lo sviluppo delle attività; (…) verificato quali fossero i prodotti in giacenza, i prodotti necessari e i prodotti da ordinare; (…) provveduto all'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e non farmaceutici prendendo contatti con i rivenditori e le aziende farmaceutiche”. Quanto agli errori, rilevati dall'istante in ricorso, nella registrazione dei codici dei prodotti inventariati, gli stessi non appaiono invero idonei ad inficiare l'attendibilità del detto inventario trattandosi di soli 7 errori rilevati a fronte di un ammanco registrato e certificato da società esterna di 426 pezzi. I suddetti errori possono al più attenuare (limitatamente) il pregiudizio economico finale sofferto dalla società ma non elidono la responsabilità, sul piano disciplinare, della ricorrente in quanto Direttrice della Farmacia in questione. E' opportuno evidenziare che all'istante non si addebita la responsabilità diretta dell'ammanco, tant'è che alcuna rivalsa patrimoniale è stata esercitata dalla convenuta nei suoi confronti, ma le si contesta l'inadempimento dei propri obblighi di controllo e vigilanza sulle merci e dotazioni e sull'esatto adempimento degli obblighi dei sottoposti, non avendo mai rilevato e segnalato discrasie nelle giacenze ed eventuali ammanchi. La stessa istante, in ricorso, annovera tra le proprie mansioni il controllo dell' “adempimento degli obblighi da parte del personale addetto alla farmacia”, dunque anche dei magazzinieri. La circostanza che la responsabilità degli ammanchi possa imputarsi anche ad altro personale della farmacia, come evidenziato in ricorso, non attenua né elide il rilievo disciplinare della condotta omissiva della ricorrente in ragione del ruolo apicale dalla stessa ricoperto. Lo stesso art. 24 del Codice deontologico del farmacista (cfr. in prod. res.), evidentemente noto all'istante in quanto farmacista, recita testualmente: “1.Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. 2.Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni. 3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.”. Dunque, l'omessa rilevazione e segnalazione nel tempo degli ammanchi, riscontrati all'esito dei controlli attivati dalla società, da parte della ricorrente trae evidentemente scaturigine da una omessa vigilanza in ordine al corretto adempimento anche degli obblighi dei sottoposti, tra cui i magazzinieri. La responsabilità imputata alla ricorrente, in altri termini, è direttamente collegata al ruolo apicale e di controllo ricoperto sin dal giugno 2020.
Per tali ragioni, a parere del giudicante, la sanzione inflitta appare legittima. Le spese di lite si compensano in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Nola il 9.10.25 Il Giudice (dott.ssa Fabrizia Di Palma)