TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9094 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Maria Toma;
Parte_1
- attore - contro
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 CP_3
dagli avv.ti Lelio Lolli e Antonio Trevisi;
- convenuti -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
per il fatto reato commesso ai suoi danni – così come accertato con CP_3
sentenza penale di condanna per il reato di tentata estorsione emessa dal
Tribunale di Lecce sez. distaccata di Nardò il 14.5.2008, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 1815/2009 – attraverso minacce e danneggiamenti ai terreni, alle colture e agli impianti dell'azienda agricola gestita dal ed in Pt_1
particolare attraverso il furto di circa 50 quintali di olive, il taglio di circa 2.400 piante di ulivo, il danneggiamento di circa 18.000 metri di impianto di irrigazione e lo sradicamento di altre 3.000 piante, cagionando pregiudizi patrimoniali a titolo di danno emergente e di lucro cessante, e danni non patrimoniali, di cui l'attore chiede ristoro.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato in fatto ed in diritto la
1 tesi attorea, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la nullità della citazione, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, e insistendo, nel merito, circa l'insussistenza di elementi probatori idonei a fornire la prova del danno lamentato e la riconducibilità dello stesso alla condotta contestata ai
CP_1
Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 1.10.2024 la controversia è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Possono agilmente superarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, in quanto la mera lettura dell'atto introduttivo consente di qualificare come domanda di risarcimento danni da reato di tentata estorsione in concorso, commesso attraverso minaccia e danneggiamento, il fatto illecito ascritto ai di cui v'è ampia documentazione a supporto;
lo stesso dicasi per CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che, correttamente, parte attrice agisce in giudizio invocando come proprio il diritto risarcitorio azionato nella presente sede, ed inerendo al merito ogni questione relativa alla titolarità del diritto, su cui, invero, non v'è contestazione.
Passando al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Lecce l'11.7.2008 e confermata in appello è divenuta irrevocabile in data 21.9.2011 e pertanto, in ossequio al chiaro disposto di cui all'art. 652 c.p.p., tale sentenza ha efficacia di giudicato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, sicché la responsabilità per i fatti illeciti accertanti in sentenza come commessi da e non costituisce CP_1 Controparte_2 CP_3
thema probandum.
Del resto, la sentenza penale di condanna contiene la condanna generica a carico degli autori del reato nei confronti della parte civile, odierna parte attrice.
Occorre dunque solo quantificare i danni così come accertati nella fase istruttoria del presente giudizio.
I testimoni escussi hanno confermato che, nel periodo in contesa, effettivamente l'azienda di subì il danneggiamento di circa 3.000 Parte_1
2 piante e di tutto l'impianto di irrigazione del terreno ( , all'epoca Persona_1
comandante della stazione operativa di Campi Salentina, a conferma di quanto già dichiarato in sede di dibattimento penale, pag. 4 del verbale di trascrizione della riproduzione fonografica dell'udienza del 13.6.2005) – circostanza di cui v'è conforto nei rilievi fotografici allegati al fascicolo del procedimento penale effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza della denuncia - così come il furto di circa 50 quintali di olive lo sradicamento di circa 2.400 piante di ulivo in un primo momento, cui seguì l'estirpazione di ulteriori 3.000 piante di ulivo, come riferito dal teste , anch'egli escusso in sede penale. Testimone_1
Ciò posto, ovvero una volta dimostrata in giudizio la veridicità della ricostruzione attorea, si passa alla quantificazione dei danni sopra descritti.
Secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. – Persona_2
svolta con argomentazioni logiche e coerenti che il tribunale condivide e fa propria – “l'entità dei danni patrimoniali, stimati dal sottoscritto CTU, subiti dagli attori in occasione del danneggiamento di circa 5400 piante di ulivo e per il ripristino della coltura e il danno da lucro cessante derivante dalla mancata produzione nel tempo necessario alla ricrescita delle piante è pari ad euro €
216.973,00 mentre, i costi per il ripristino di circa 18.000 m di impianto di irrigazione ammonta ad euro 16.200,00, per un totale complessivo di euro
233.173,00, come espresso in tabella” (pag. 17 dell'elaborato peritale).
La relazione c.t.u. depositata agli atti contiene analiticamente le voci di danno e i criteri di calcolo – cui si rimanda integralmente - che hanno condotto alle conclusioni testé riportate ed alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dal in occasione dei fatti reato per cui è giudizio. Pt_1
Inoltre, vista la rilevanza penale del fatto, la reiterazione delle condotte antigiuridiche che lo hanno colpito negli anni in cui si è perpetrato il comportamento illecito dei – 1996-2001 – si ritiene congruo riconoscere in CP_1
favore del danneggiato la somma di € 5.000,00 per ogni anno in cui ha dovuto subire il patimento di essere destinatario delle richieste estorsive ripetutamente formulate dai convenuti e analiticamente descritte dal giudice penale, per un totale di € 25.000,00 a titolo di danno morale, comprensivo del turbamento interiore sofferto in seguito ai danneggiamenti della propria azienda, episodi in
3 cui la persona offesa evidentemente ha potuto rendersi conto e soffrire la spregiudicatezza della condotta dei che nel passare delle minacce alle vie CP_1
di fatto, tentavano ripetutamente di ingenerare paura e timore nel per i fini Pt_1
illeciti abbondantemente descritti dall'autorità giudiziaria penale.
Conclusivamente, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 determinata in Parte_1
moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 Parte_1
determinata in moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo;
- condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'erario, delle somme prenotate a debito e della somma di € 4.600,00 per la difesa in giudizio di
, oltre accessori di legge. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 21 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9094 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Maria Toma;
Parte_1
- attore - contro
e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 CP_3
dagli avv.ti Lelio Lolli e Antonio Trevisi;
- convenuti -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
per il fatto reato commesso ai suoi danni – così come accertato con CP_3
sentenza penale di condanna per il reato di tentata estorsione emessa dal
Tribunale di Lecce sez. distaccata di Nardò il 14.5.2008, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 1815/2009 – attraverso minacce e danneggiamenti ai terreni, alle colture e agli impianti dell'azienda agricola gestita dal ed in Pt_1
particolare attraverso il furto di circa 50 quintali di olive, il taglio di circa 2.400 piante di ulivo, il danneggiamento di circa 18.000 metri di impianto di irrigazione e lo sradicamento di altre 3.000 piante, cagionando pregiudizi patrimoniali a titolo di danno emergente e di lucro cessante, e danni non patrimoniali, di cui l'attore chiede ristoro.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato in fatto ed in diritto la
1 tesi attorea, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare la nullità della citazione, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, e insistendo, nel merito, circa l'insussistenza di elementi probatori idonei a fornire la prova del danno lamentato e la riconducibilità dello stesso alla condotta contestata ai
CP_1
Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 1.10.2024 la controversia è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Possono agilmente superarsi le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, in quanto la mera lettura dell'atto introduttivo consente di qualificare come domanda di risarcimento danni da reato di tentata estorsione in concorso, commesso attraverso minaccia e danneggiamento, il fatto illecito ascritto ai di cui v'è ampia documentazione a supporto;
lo stesso dicasi per CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che, correttamente, parte attrice agisce in giudizio invocando come proprio il diritto risarcitorio azionato nella presente sede, ed inerendo al merito ogni questione relativa alla titolarità del diritto, su cui, invero, non v'è contestazione.
Passando al merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Occorre innanzitutto premettere che la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Lecce l'11.7.2008 e confermata in appello è divenuta irrevocabile in data 21.9.2011 e pertanto, in ossequio al chiaro disposto di cui all'art. 652 c.p.p., tale sentenza ha efficacia di giudicato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, sicché la responsabilità per i fatti illeciti accertanti in sentenza come commessi da e non costituisce CP_1 Controparte_2 CP_3
thema probandum.
Del resto, la sentenza penale di condanna contiene la condanna generica a carico degli autori del reato nei confronti della parte civile, odierna parte attrice.
Occorre dunque solo quantificare i danni così come accertati nella fase istruttoria del presente giudizio.
I testimoni escussi hanno confermato che, nel periodo in contesa, effettivamente l'azienda di subì il danneggiamento di circa 3.000 Parte_1
2 piante e di tutto l'impianto di irrigazione del terreno ( , all'epoca Persona_1
comandante della stazione operativa di Campi Salentina, a conferma di quanto già dichiarato in sede di dibattimento penale, pag. 4 del verbale di trascrizione della riproduzione fonografica dell'udienza del 13.6.2005) – circostanza di cui v'è conforto nei rilievi fotografici allegati al fascicolo del procedimento penale effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza della denuncia - così come il furto di circa 50 quintali di olive lo sradicamento di circa 2.400 piante di ulivo in un primo momento, cui seguì l'estirpazione di ulteriori 3.000 piante di ulivo, come riferito dal teste , anch'egli escusso in sede penale. Testimone_1
Ciò posto, ovvero una volta dimostrata in giudizio la veridicità della ricostruzione attorea, si passa alla quantificazione dei danni sopra descritti.
Secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. – Persona_2
svolta con argomentazioni logiche e coerenti che il tribunale condivide e fa propria – “l'entità dei danni patrimoniali, stimati dal sottoscritto CTU, subiti dagli attori in occasione del danneggiamento di circa 5400 piante di ulivo e per il ripristino della coltura e il danno da lucro cessante derivante dalla mancata produzione nel tempo necessario alla ricrescita delle piante è pari ad euro €
216.973,00 mentre, i costi per il ripristino di circa 18.000 m di impianto di irrigazione ammonta ad euro 16.200,00, per un totale complessivo di euro
233.173,00, come espresso in tabella” (pag. 17 dell'elaborato peritale).
La relazione c.t.u. depositata agli atti contiene analiticamente le voci di danno e i criteri di calcolo – cui si rimanda integralmente - che hanno condotto alle conclusioni testé riportate ed alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dal in occasione dei fatti reato per cui è giudizio. Pt_1
Inoltre, vista la rilevanza penale del fatto, la reiterazione delle condotte antigiuridiche che lo hanno colpito negli anni in cui si è perpetrato il comportamento illecito dei – 1996-2001 – si ritiene congruo riconoscere in CP_1
favore del danneggiato la somma di € 5.000,00 per ogni anno in cui ha dovuto subire il patimento di essere destinatario delle richieste estorsive ripetutamente formulate dai convenuti e analiticamente descritte dal giudice penale, per un totale di € 25.000,00 a titolo di danno morale, comprensivo del turbamento interiore sofferto in seguito ai danneggiamenti della propria azienda, episodi in
3 cui la persona offesa evidentemente ha potuto rendersi conto e soffrire la spregiudicatezza della condotta dei che nel passare delle minacce alle vie CP_1
di fatto, tentavano ripetutamente di ingenerare paura e timore nel per i fini Pt_1
illeciti abbondantemente descritti dall'autorità giudiziaria penale.
Conclusivamente, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 determinata in Parte_1
moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 258.173,00 Parte_1
determinata in moneta attuale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì dell'effettivo saldo;
- condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'erario, delle somme prenotate a debito e della somma di € 4.600,00 per la difesa in giudizio di
, oltre accessori di legge. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 21 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
4