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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 25/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1432 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
Avv. Caponetti Luca e Caponetti Pietro
appellante E
Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2512/2025, pubblicata l'8 febbraio 2025 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedeva al Tribunale di Roma la Parte_1 condanna del al pagamento delle differenze retributive per euro Controparte_1
1.784,15, per il lavoro svolto in qualità di detenuto lavorante, dal 2006 sino al mese di settembre 2017, con riserva di procedere con separato giudizio per il lavoro successivo al mese di settembre 2017. Assumeva di essere stato detenuto, dall'ottobre 2006 presso gli istituti penitenziari di Arbus, Alghero e Oristano con fine pena il 16.2.2026; di aver prestato attività lavorativa - negli
1 anni 2006-2007 e 2015-2016 e successivamente dal 2019 al 2022 - con varie mansioni, presso i suddetti istituti penitenziari, precisando altresì che detto rapporto di lavoro deve ritenersi unico, sia pure con interruzioni;
che, con riferimento al lavoro intramurario svolto, si è visto corrispondere la mercede carceraria inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP_1
Per l'udienza del 27.2.2025 depositava note di trattazione con cui precisava il quantum riducendolo ad euro 1.015,34 rimodulando il calcolo in riferimento sulla base di inizio della detenzione a far data dal 18.9.2014 e rinunciando alle differenze per gli anni 2006 e 2007. Si costituiva il , eccependo in via preliminare la prescrizione Controparte_1 quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. per il periodo anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso;
in particolare, parte resistente sosteneva l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di per essere stato destinatario di provvedimenti di scarcerazione, Pt_1 rispettivamente nel: 23 dicembre 2006, 23 dicembre 2007, 2 ottobre 2013, 29 maggio 2014, 6 maggio 2015 e 28 novembre 2016. Sul merito della pretesa contestava le voci relative al lavoro straordinario e festivo. Con la sentenza qui gravata il Tribunale rigettava il ricorso. Riteneva il giudice che, con riferimento al primo periodo (2006 e 2007) il rapporto di lavoro inframurario si era interrotto quantomeno a far data del 23.12.2007, allorché il ricorrente era stato scarcerato. Il rapporto lavorativo intrattenuto da con l'amministrazione aveva poi un nuovo inizio nel gennaio Pt_1
2015 per terminare con il provvedimento di scarcerazione del 28.11.2016. Il Giudice riteneva che con riguardo al rapporto cessato a dicembre 2007 il termine prescrizionale quinquennale era definitivamente spirato il 23.12.2012. Parimenti, il diritto di percepire le differenze retributive richieste per il periodo gennaio 2015 – ottobre 2016, era prescritto dal mese di novembre 2021. Appella , con atto depositato il 5.6.2025, articolando motivi di gravame. Parte_1
Si costituisce il resistendo al gravame. Controparte_1
Con il primo motivo di gravame lamenta la contraddittorietà della motivazione e Pt_1 la violazione dell'art. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 2697, II comma c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., oltre agli artt. 47, 15 e 20 della legge 354 e degli art. 27, 35 e 36 della cost. Deduce che il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto che il rapporto lavorativo inter partes fosse cessato alla data del 28.11.2016, laddove, al contrario, lo stesso era ancora in essere a tale data. Aggiunge di aver avuto varie scarcerazioni per vari eventi legati alla misura detentiva come l'affidamento in prova o il trattamento terapeutico, questi eventi però non possono comportare l'interruzione del rapporto detentivo. Il rapporto detentivo e il suo inizio viene facilmente documentato da ogni busta paga, laddove è riportato il numero di matricola, ove il quinto ed il sesto numero indica l'anno di inizio della pena relativa, nello specifico l'anno 2014. Aggiunge che al momento della proposizione dell'appella questa detenzione è ancora in corso. Conseguentemente, il lavoro svolto negli anni 2015 e 2016 non è prescritto. L'appellante in corso di causa nel primo grado ha infatti ridotto il petitum ad €.
1.015,34, espungendo gli anni precedenti. Quanto alla debenza della XIV mensilità e sulla riduzione del minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento (Turismo pubblici Esercizi), cita a suo favore la circolare
2 DAP n. 0282390 del 6.9.2017 - che prevede adeguamenti retributivi e la corresponsione della XIV mensilità - alla quale ne sono seguite altre che per l'appellante sono nulle perché comportano una arbitraria riduzione della retribuzione (1/3), in particolare la circ. n. 10251 del 27 aprile 2021 prevede anche l'illegittima eliminazione della XIV mensilità. Il appellato, dal canto suo, argomenta in merito alla prescrizione ormai CP_1 maturata con una dettagliata analisi della sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, per escludere che il termine di prescrizione ormai decorso al 31.10.2024, data di iscrizione a ruolo della causa di primo grado e che costituisce il primo atto interruttivo, a fronte del dies a quo da individuarsi nella scarcerazione per affidamento terapeutico avvenuta in data 28.11.2016, sia stato sospeso dal successivo ingresso in carcere dell' Pt_1
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è fondato e deve essere accolto. Le censure mosse nel gravame sono fondate alla luce anche delle più recenti pronunce di legittimità (Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n. 17476), i cui princìpi vanno qui condivisisi. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: (a) lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
(b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
(c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
(d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
(e) è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). Trovano conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie datoriali, è riconducibile al fatto che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
3 Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce (argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009). Sull'inidoneità dell'affidamento in prova o del trattamento terapeutico ai fini dell'interruzione della prescrizione si osserva che essi non sono una misura estintiva della detenzione, bensì esclusivamente in un temporaneo beneficio, in vista del reinserimento sociale del condannato, peraltro, pienamente compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, che potrà avere un suo peso per la successiva, eventuale, cessazione della detenzione, per cui, essendo comprovato che la carcerazione è ancora in corso, il termine prescrizionale quinquennale, per la detenzione iniziata a settembre 2014, non è ancora decorso. Passando al merito delle rivendicazioni attoree, si osserva che, con l'art. 22 della legge n. 354/1975, il legislatore ha sancito il diritto dei detenuti-lavoratori ad una retribuzione non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. In tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_2
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
[...] piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. 2242/2023), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Dunque, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022). Da quanto precedentemente esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento dell'appello, il appellato deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante, della somma complessiva di euro 1.015,34 oltre accessori ex art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di 4 rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 – che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati – ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (v. Cass., 11.8.2014, n. 17869) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti del CP_1 per i due gradi di giudizio come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 e tenuto conto dell'effettivo valore della lite, con distrazione,
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna il appellato a corrispondere ad la totale somma di euro CP_1 Parte_1
1.015,34; condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio CP_1 grado liquidate per il primo grado in € 258,00 e per il presente grado in euro 337,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi. Roma, 25/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
5
All'udienza del 25/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1432 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
Avv. Caponetti Luca e Caponetti Pietro
appellante E
Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2512/2025, pubblicata l'8 febbraio 2025 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedeva al Tribunale di Roma la Parte_1 condanna del al pagamento delle differenze retributive per euro Controparte_1
1.784,15, per il lavoro svolto in qualità di detenuto lavorante, dal 2006 sino al mese di settembre 2017, con riserva di procedere con separato giudizio per il lavoro successivo al mese di settembre 2017. Assumeva di essere stato detenuto, dall'ottobre 2006 presso gli istituti penitenziari di Arbus, Alghero e Oristano con fine pena il 16.2.2026; di aver prestato attività lavorativa - negli
1 anni 2006-2007 e 2015-2016 e successivamente dal 2019 al 2022 - con varie mansioni, presso i suddetti istituti penitenziari, precisando altresì che detto rapporto di lavoro deve ritenersi unico, sia pure con interruzioni;
che, con riferimento al lavoro intramurario svolto, si è visto corrispondere la mercede carceraria inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP_1
Per l'udienza del 27.2.2025 depositava note di trattazione con cui precisava il quantum riducendolo ad euro 1.015,34 rimodulando il calcolo in riferimento sulla base di inizio della detenzione a far data dal 18.9.2014 e rinunciando alle differenze per gli anni 2006 e 2007. Si costituiva il , eccependo in via preliminare la prescrizione Controparte_1 quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. per il periodo anteriore al quinquennio alla data di notifica del ricorso;
in particolare, parte resistente sosteneva l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di per essere stato destinatario di provvedimenti di scarcerazione, Pt_1 rispettivamente nel: 23 dicembre 2006, 23 dicembre 2007, 2 ottobre 2013, 29 maggio 2014, 6 maggio 2015 e 28 novembre 2016. Sul merito della pretesa contestava le voci relative al lavoro straordinario e festivo. Con la sentenza qui gravata il Tribunale rigettava il ricorso. Riteneva il giudice che, con riferimento al primo periodo (2006 e 2007) il rapporto di lavoro inframurario si era interrotto quantomeno a far data del 23.12.2007, allorché il ricorrente era stato scarcerato. Il rapporto lavorativo intrattenuto da con l'amministrazione aveva poi un nuovo inizio nel gennaio Pt_1
2015 per terminare con il provvedimento di scarcerazione del 28.11.2016. Il Giudice riteneva che con riguardo al rapporto cessato a dicembre 2007 il termine prescrizionale quinquennale era definitivamente spirato il 23.12.2012. Parimenti, il diritto di percepire le differenze retributive richieste per il periodo gennaio 2015 – ottobre 2016, era prescritto dal mese di novembre 2021. Appella , con atto depositato il 5.6.2025, articolando motivi di gravame. Parte_1
Si costituisce il resistendo al gravame. Controparte_1
Con il primo motivo di gravame lamenta la contraddittorietà della motivazione e Pt_1 la violazione dell'art. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 2697, II comma c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., oltre agli artt. 47, 15 e 20 della legge 354 e degli art. 27, 35 e 36 della cost. Deduce che il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto che il rapporto lavorativo inter partes fosse cessato alla data del 28.11.2016, laddove, al contrario, lo stesso era ancora in essere a tale data. Aggiunge di aver avuto varie scarcerazioni per vari eventi legati alla misura detentiva come l'affidamento in prova o il trattamento terapeutico, questi eventi però non possono comportare l'interruzione del rapporto detentivo. Il rapporto detentivo e il suo inizio viene facilmente documentato da ogni busta paga, laddove è riportato il numero di matricola, ove il quinto ed il sesto numero indica l'anno di inizio della pena relativa, nello specifico l'anno 2014. Aggiunge che al momento della proposizione dell'appella questa detenzione è ancora in corso. Conseguentemente, il lavoro svolto negli anni 2015 e 2016 non è prescritto. L'appellante in corso di causa nel primo grado ha infatti ridotto il petitum ad €.
1.015,34, espungendo gli anni precedenti. Quanto alla debenza della XIV mensilità e sulla riduzione del minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento (Turismo pubblici Esercizi), cita a suo favore la circolare
2 DAP n. 0282390 del 6.9.2017 - che prevede adeguamenti retributivi e la corresponsione della XIV mensilità - alla quale ne sono seguite altre che per l'appellante sono nulle perché comportano una arbitraria riduzione della retribuzione (1/3), in particolare la circ. n. 10251 del 27 aprile 2021 prevede anche l'illegittima eliminazione della XIV mensilità. Il appellato, dal canto suo, argomenta in merito alla prescrizione ormai CP_1 maturata con una dettagliata analisi della sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, per escludere che il termine di prescrizione ormai decorso al 31.10.2024, data di iscrizione a ruolo della causa di primo grado e che costituisce il primo atto interruttivo, a fronte del dies a quo da individuarsi nella scarcerazione per affidamento terapeutico avvenuta in data 28.11.2016, sia stato sospeso dal successivo ingresso in carcere dell' Pt_1
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. L'appello è fondato e deve essere accolto. Le censure mosse nel gravame sono fondate alla luce anche delle più recenti pronunce di legittimità (Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n. 17476), i cui princìpi vanno qui condivisisi. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: (a) lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
(b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
(c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
(d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
(e) è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.). Trovano conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie datoriali, è riconducibile al fatto che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
3 Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce (argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009). Sull'inidoneità dell'affidamento in prova o del trattamento terapeutico ai fini dell'interruzione della prescrizione si osserva che essi non sono una misura estintiva della detenzione, bensì esclusivamente in un temporaneo beneficio, in vista del reinserimento sociale del condannato, peraltro, pienamente compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, che potrà avere un suo peso per la successiva, eventuale, cessazione della detenzione, per cui, essendo comprovato che la carcerazione è ancora in corso, il termine prescrizionale quinquennale, per la detenzione iniziata a settembre 2014, non è ancora decorso. Passando al merito delle rivendicazioni attoree, si osserva che, con l'art. 22 della legge n. 354/1975, il legislatore ha sancito il diritto dei detenuti-lavoratori ad una retribuzione non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. In tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_2
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
[...] piano nazionale”. Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo CdA Roma, sentenza n. 2242/2023), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Dunque, il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n. 2672/2022). Da quanto precedentemente esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento dell'appello, il appellato deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante, della somma complessiva di euro 1.015,34 oltre accessori ex art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di 4 rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 – che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati – ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (v. Cass., 11.8.2014, n. 17869) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti del CP_1 per i due gradi di giudizio come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 e tenuto conto dell'effettivo valore della lite, con distrazione,
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna il appellato a corrispondere ad la totale somma di euro CP_1 Parte_1
1.015,34; condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio CP_1 grado liquidate per il primo grado in € 258,00 e per il presente grado in euro 337,00 oltre rimborso 15%, iva e c.p.a, da distrarsi. Roma, 25/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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