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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3988/2021 R.G. avente ad oggetto: risarcimen- to danni TRA
, , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Antonio Luigi Iacomino e Rosario Russo in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 61; ATTORI E
, in persona del Direttore gene- Controparte_1 rale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maresca in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata unita- mente allo stesso in Sorrento al Viale Nizza n. 62. CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.4.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.7.2021 e Parte_2 Parte_1
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] [...]
, evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale, l' Persona_1 [...]
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non – quantificati in euro 100.000,00 o di quella ulteriore som- ma maggiore o minore determinata dal tribunale – per le lesioni personali su- bite a seguito dell'aggressione di un cane randagio di media taglia di razza pit bull, verificatasi in data 15.6.2016, alle ore 17.30 circa, in Torre del Greco alla via Tortora. Deducevano gli attori che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, la minore percorreva a piedi la via Tortora in compagnia di alcuni ami- Parte_2 ci e familiari, allorquando, giunta nei pressi dell'incrocio con via Carbolillo, veniva aggredita da un cane randagio di media taglia razza Pitt Bull che morde- va alla coscia sinistra. A seguito dell'aggressione la minore riportava lesioni personali tali da dover essere trasportata dai genitori al P.S. dell'Ospedale Riu- niti del Golfo Vesuviano di Boscotrecase ove le venivano diagnosticate le ferite da morso di cane alla coscia sinistra. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via preliminare, la CP_3 nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva nonché la caren- za di prova in ordine alla sua responsabilità, e contestava la domanda risarci- toria poiché spropositata. Richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del Comune , che non veniva concessa dal giudice. Controparte_4
Si costituiva con comparsa di intervento volontario, poiché Parte_3 divenuta maggiorenne, reiterando la richiesta di risarcimento danni patrimo- niali e non subiti dalla stessa quantificata nella somma di euro 87.224,00. In virtù di tale intervento e precisavano la do- Parte_1 Parte_2 manda riducendo la loro pretesa risarcitoria ad euro euro 12.776,00, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le sofferenze subite in occasione del sinistro per cui è causa. Espletata la prova testimoniale e disposta la c.t.u. medico-legale, formulata alle parti una proposta conciliativi ex art 185 c.p.c. non accettata da parte conve- nuta, all'udienza del 14 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Priva di pregio è l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stes- sa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una de- terminata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'evento verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essen- ziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto aziona- to, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si veri- fichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osser- va, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sen- tenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto, occorre evidenziare che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione con- nesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pub- blici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile. Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di con- trollo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsa- bilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo con- trollo “numerico” della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randa- gismo. Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la nor- mativa regionale, caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 12495 del 2017 che richiama Cass. civ., n. 17528 del 23-8-2011, e Cass. civ., n. 10190 del 28-4-2010).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge n. 3 del 2019 della regione Campania - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania il 15 aprile del 2019 - secondo cui spetta alle Cont l'obbligo attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e di trasferi- re quest'ultimi presso i canili pubblici (art. 5 in materia di competenze asl). I comuni, singoli o associati, provvedono, invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture Cont sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ad assicurare il ricove- ro, la custodia e il mantenimento dei cani nei canili, ad attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi, segnalandone la presenza tramite la Cont polizia municipale ai servizi veterinari dell' Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio). Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in conside- razione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sus- sistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957). Ma non basta che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del feno- meno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr. Cass. 17060/2018, 11591/2018, 18954/2017), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva. L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprie- tà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comporta- mento degli animali (Cass. civ., n. 24895 del 25-11-2005), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili con- dotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima indivi- duata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il ri- schio connaturato al fenomeno del randagismo. Premessa la prevedibilità della presenza in strada o del suo attraversamento da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibi- le, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omis- siva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica – violazione del precetto - ma anche generica, in quanto po- stulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Ed invero, la S.C. ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente pre- posto sia necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di compe- tenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste Contr d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al Per_2 ne, rimaste inevase. E tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custo- dia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. Pertanto, alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabi- lità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060/2018). Ne deriva – secondo l'insegnamento della S.C. - che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per pre- sunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., n. 32884/2021; Cass. civ., n. 9621/2022; Cass. civ., 3737/2023). L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segna- lazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, quindi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza arti- colato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 5339 del 28-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 9671 del 26-5-2020).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle dedu- zioni delle parti e del contenuto della documentazione in atti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento lamentato. In particolare, i testimoni e hanno confermato le Tes_1 Testimone_2 circostanze poste a fondamento della domanda ovvero che la bambina, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, era stata aggredito dal cane randagio nella parte posteriore della coscia e del polpaccio sinistro e che a seguito di ciò la bambina presentava delle notevoli lacerazioni sanguinati sulla coscia ed anche sul polpaccio. Precisavano di essersi avveduti dell'arrivo di un gruppo di cani che provenivano da un terreno abbandonato posto a tergo rispetto al gruppo di donne con la bambina camminavano affiancate a pochi metri dall'inizio della via Tortora e che la bambina era sul lato sinistro del gruppo e dava la mano ad un'adulta; hanno chiarito che si trattava di due o tre cani di cui uno di tipo pit bull di colore chiaro, uno dei quali, improvvisamente, senza abbaiare, si avvicinava e mordeva la bambina la quale, indossando un vestitino estivo, aveva le gambe scoperte. La bambina veniva poi soccorsa dalla madre, presente, e dal padre che soprag- giungeva dopo pochi minuti. Conferma e riscontro dell'evento è emersa, poi, oltre che dal contenuto della costituzione in mora mediante p.e.c. del 26.4.2019, dalla ulteriore documenta- zione medica prodotta e dal certificato di pronto soccorso dell'Ospedale di Bo- scotrecase, dal quale risulta il ricovero in data 15.6.2016 alle ore 18:18 di
[...]
da cui nella voce relativa all'anamnesi si legge “minore accompa- Parte_3 gnata dai genitori con vasta FLC coscia sx da riferito morso di cane sconosciuto” (cfr. documentazione sanitaria allegata alla produzione attorea).
5. Sulla scorta di quanto acquisito, non è revocabile in dubbio che la responsa- Cont bilità dell'evento sia ascrivibile in capo alla convenuta, nonché in capo al Comune, quali soggetti responsabili, rispettivamente, del servizio di accalap- piamento dei cani vaganti (art. 5, comma 1, lett. c), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019) e di quello relativo al controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai Cont servizi veterinari delle (art. 4, comma 1, lett. e), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019). Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che la danneggiata è stata aggredita dal cane randagio, presente in loco con altri cani randagi, il quale improvvisamente, senza abbaiare, si avvicinava e mordeva la bambina e la convenuta non ha allegato, né dimostrato, di essersi attivata rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, limitandosi a dedurre che alcuna segnalazione della presenza di randagi era stata fatta prima dell'evento. Alla stregua dei principi sopra enunziati, quindi, risulta, da un lato, che gli attori hanno provato che l'evento verificatosi rientra nell'ipotesi prima descritta Contr e regolata dall'art. 2043 c.c. e, dall'altro che l' non ha provato di avere pre- disposto il servizio di accalappiamento ad essa demandato. Conseguentemente, la domanda proposta nei confronti dell' deve CP_3 essere accolta risultando la convenuta obbligata solidalmente a corrispondere l'intera somma dovuta a titolo di risarcimento alla danneggiata. Invero, gli attori hanno correttamente evocato in giudizio uno solo dei corre- sponsabili, dal quale tuttavia, in applicazione del coma 1 dell'art. 2055 cc, ave- va diritto a ricevere il ristoro dell'intero danno subìto, essendo la graduazione delle colpe irrilevante nei rapporti con il danneggiato;
invero, da un lato va detto che, secondo consolidato avviso della suprema corte l'obbligazione risarci- toria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litiscon- sorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conser- vano la loro autonomia (v. Cass. n. 3533/2008), per cui correttamente gli istanti hanno evocato in giudizio solo uno degli enti ritenuti corresponsabili del danno;
dall'altro, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, il Comune di Torre del Greco e l'azienda Sanitaria Asl Napoli 3 Sud) può pre- tendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili (Cass. n. 16810/2008).
5. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con cor- retti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei dan- ni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al de- Parte_3 nunciato sinistro, riportava “Multiple ferite lacero contuse alla coscia ed alla gamba a sinistra da morso di cane. Disturbo post-traumatico da stress cronico”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 19%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievo- le per ITT giorni 7, per ITP gg. 30 nella misura del 75% e giorni 40 nella misura del 50% e giorni 40 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_3 equitativa, in attuali euro 66.262,00, per postumi permanenti al 19% in un sog- getto leso di anni 12 al momento del sinistro, ed euro 6.842,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la som- ma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 73.104,50 a titolo di danno non patrimoniale.
5.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Su- prema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costitui- sce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biolo- gico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medi- co-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno mora- le, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intui- bile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze ri- scontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente riven- dicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subi- te dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere ac- cordata.
5.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circo- stanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipa- ta, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizza- zione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11- 2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustifi- cano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipoteti- che (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di perso- nalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico- relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Pertanto, alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 73.104,50. Oltre a tale importo, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 1.342,28 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determina- ta equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giuri- sprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed appli- cando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto esposto, la convenuta va condannata al paga- CP_3 mento in favore di della complessiva somma di euro Parte_3
74.446,78 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.500,00; fase istrutto- ria/trattazione, euro 5.000,00; fase decisionale, euro 4.000,00) da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Luigi Iacomino dichiaratosi antistatario.
6.1. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 74.446,78 oltre interessi legali dalla data odierna
[...] sino al saldo;
B. condanna l'Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00 per spese vive ed euro 12.500,00 per compenso professionale con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Luigi Iacomino dichiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Asl Napoli 3 Sud. Così deciso in Torre Annunziata il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dagli avv.ti Antonio Luigi Iacomino e Rosario Russo in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 61; ATTORI E
, in persona del Direttore gene- Controparte_1 rale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maresca in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliata unita- mente allo stesso in Sorrento al Viale Nizza n. 62. CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.4.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.7.2021 e Parte_2 Parte_1
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] [...]
, evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale, l' Persona_1 [...]
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non – quantificati in euro 100.000,00 o di quella ulteriore som- ma maggiore o minore determinata dal tribunale – per le lesioni personali su- bite a seguito dell'aggressione di un cane randagio di media taglia di razza pit bull, verificatasi in data 15.6.2016, alle ore 17.30 circa, in Torre del Greco alla via Tortora. Deducevano gli attori che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, la minore percorreva a piedi la via Tortora in compagnia di alcuni ami- Parte_2 ci e familiari, allorquando, giunta nei pressi dell'incrocio con via Carbolillo, veniva aggredita da un cane randagio di media taglia razza Pitt Bull che morde- va alla coscia sinistra. A seguito dell'aggressione la minore riportava lesioni personali tali da dover essere trasportata dai genitori al P.S. dell'Ospedale Riu- niti del Golfo Vesuviano di Boscotrecase ove le venivano diagnosticate le ferite da morso di cane alla coscia sinistra. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva, in via preliminare, la CP_3 nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva nonché la caren- za di prova in ordine alla sua responsabilità, e contestava la domanda risarci- toria poiché spropositata. Richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del Comune , che non veniva concessa dal giudice. Controparte_4
Si costituiva con comparsa di intervento volontario, poiché Parte_3 divenuta maggiorenne, reiterando la richiesta di risarcimento danni patrimo- niali e non subiti dalla stessa quantificata nella somma di euro 87.224,00. In virtù di tale intervento e precisavano la do- Parte_1 Parte_2 manda riducendo la loro pretesa risarcitoria ad euro euro 12.776,00, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le sofferenze subite in occasione del sinistro per cui è causa. Espletata la prova testimoniale e disposta la c.t.u. medico-legale, formulata alle parti una proposta conciliativi ex art 185 c.p.c. non accettata da parte conve- nuta, all'udienza del 14 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Priva di pregio è l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stes- sa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una de- terminata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'evento verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essen- ziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto aziona- to, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si veri- fichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osser- va, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sen- tenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto, occorre evidenziare che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione con- nesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pub- blici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile. Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di con- trollo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsa- bilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo con- trollo “numerico” della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randa- gismo. Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la nor- mativa regionale, caso per caso (cfr. Cass. civ., n. 12495 del 2017 che richiama Cass. civ., n. 17528 del 23-8-2011, e Cass. civ., n. 10190 del 28-4-2010).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge n. 3 del 2019 della regione Campania - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania il 15 aprile del 2019 - secondo cui spetta alle Cont l'obbligo attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e di trasferi- re quest'ultimi presso i canili pubblici (art. 5 in materia di competenze asl). I comuni, singoli o associati, provvedono, invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture Cont sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ad assicurare il ricove- ro, la custodia e il mantenimento dei cani nei canili, ad attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi, segnalandone la presenza tramite la Cont polizia municipale ai servizi veterinari dell' Occorre poi ricordare, come precisato dalla S.C., che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio). Non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in conside- razione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sus- sistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957). Ma non basta che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del feno- meno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr. Cass. 17060/2018, 11591/2018, 18954/2017), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva. L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprie- tà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comporta- mento degli animali (Cass. civ., n. 24895 del 25-11-2005), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili con- dotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima indivi- duata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il ri- schio connaturato al fenomeno del randagismo. Premessa la prevedibilità della presenza in strada o del suo attraversamento da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibi- le, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omis- siva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica – violazione del precetto - ma anche generica, in quanto po- stulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Ed invero, la S.C. ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente pre- posto sia necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di compe- tenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste Contr d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al Per_2 ne, rimaste inevase. E tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custo- dia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. Pertanto, alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabi- lità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060/2018). Ne deriva – secondo l'insegnamento della S.C. - che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per pre- sunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., n. 32884/2021; Cass. civ., n. 9621/2022; Cass. civ., 3737/2023). L'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segna- lazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, quindi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza arti- colato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr. Cass. civ., sentenza n. 5339 del 28-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 9671 del 26-5-2020).
4. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle dedu- zioni delle parti e del contenuto della documentazione in atti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento lamentato. In particolare, i testimoni e hanno confermato le Tes_1 Testimone_2 circostanze poste a fondamento della domanda ovvero che la bambina, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, era stata aggredito dal cane randagio nella parte posteriore della coscia e del polpaccio sinistro e che a seguito di ciò la bambina presentava delle notevoli lacerazioni sanguinati sulla coscia ed anche sul polpaccio. Precisavano di essersi avveduti dell'arrivo di un gruppo di cani che provenivano da un terreno abbandonato posto a tergo rispetto al gruppo di donne con la bambina camminavano affiancate a pochi metri dall'inizio della via Tortora e che la bambina era sul lato sinistro del gruppo e dava la mano ad un'adulta; hanno chiarito che si trattava di due o tre cani di cui uno di tipo pit bull di colore chiaro, uno dei quali, improvvisamente, senza abbaiare, si avvicinava e mordeva la bambina la quale, indossando un vestitino estivo, aveva le gambe scoperte. La bambina veniva poi soccorsa dalla madre, presente, e dal padre che soprag- giungeva dopo pochi minuti. Conferma e riscontro dell'evento è emersa, poi, oltre che dal contenuto della costituzione in mora mediante p.e.c. del 26.4.2019, dalla ulteriore documenta- zione medica prodotta e dal certificato di pronto soccorso dell'Ospedale di Bo- scotrecase, dal quale risulta il ricovero in data 15.6.2016 alle ore 18:18 di
[...]
da cui nella voce relativa all'anamnesi si legge “minore accompa- Parte_3 gnata dai genitori con vasta FLC coscia sx da riferito morso di cane sconosciuto” (cfr. documentazione sanitaria allegata alla produzione attorea).
5. Sulla scorta di quanto acquisito, non è revocabile in dubbio che la responsa- Cont bilità dell'evento sia ascrivibile in capo alla convenuta, nonché in capo al Comune, quali soggetti responsabili, rispettivamente, del servizio di accalap- piamento dei cani vaganti (art. 5, comma 1, lett. c), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019) e di quello relativo al controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai Cont servizi veterinari delle (art. 4, comma 1, lett. e), legge Regione Campania n. 3 dell'11-4-2019). Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che la danneggiata è stata aggredita dal cane randagio, presente in loco con altri cani randagi, il quale improvvisamente, senza abbaiare, si avvicinava e mordeva la bambina e la convenuta non ha allegato, né dimostrato, di essersi attivata rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, limitandosi a dedurre che alcuna segnalazione della presenza di randagi era stata fatta prima dell'evento. Alla stregua dei principi sopra enunziati, quindi, risulta, da un lato, che gli attori hanno provato che l'evento verificatosi rientra nell'ipotesi prima descritta Contr e regolata dall'art. 2043 c.c. e, dall'altro che l' non ha provato di avere pre- disposto il servizio di accalappiamento ad essa demandato. Conseguentemente, la domanda proposta nei confronti dell' deve CP_3 essere accolta risultando la convenuta obbligata solidalmente a corrispondere l'intera somma dovuta a titolo di risarcimento alla danneggiata. Invero, gli attori hanno correttamente evocato in giudizio uno solo dei corre- sponsabili, dal quale tuttavia, in applicazione del coma 1 dell'art. 2055 cc, ave- va diritto a ricevere il ristoro dell'intero danno subìto, essendo la graduazione delle colpe irrilevante nei rapporti con il danneggiato;
invero, da un lato va detto che, secondo consolidato avviso della suprema corte l'obbligazione risarci- toria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litiscon- sorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conser- vano la loro autonomia (v. Cass. n. 3533/2008), per cui correttamente gli istanti hanno evocato in giudizio solo uno degli enti ritenuti corresponsabili del danno;
dall'altro, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, il Comune di Torre del Greco e l'azienda Sanitaria Asl Napoli 3 Sud) può pre- tendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale dise- guale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili (Cass. n. 16810/2008).
5. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con cor- retti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei dan- ni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al de- Parte_3 nunciato sinistro, riportava “Multiple ferite lacero contuse alla coscia ed alla gamba a sinistra da morso di cane. Disturbo post-traumatico da stress cronico”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 19%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievo- le per ITT giorni 7, per ITP gg. 30 nella misura del 75% e giorni 40 nella misura del 50% e giorni 40 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_3 equitativa, in attuali euro 66.262,00, per postumi permanenti al 19% in un sog- getto leso di anni 12 al momento del sinistro, ed euro 6.842,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la som- ma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro 73.104,50 a titolo di danno non patrimoniale.
5.1. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Su- prema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costitui- sce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biolo- gico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medi- co-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno mora- le, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intui- bile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze ri- scontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente riven- dicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subi- te dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere ac- cordata.
5.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circo- stanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipa- ta, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizza- zione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11- 2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustifi- cano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipoteti- che (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di perso- nalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico- relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Pertanto, alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 73.104,50. Oltre a tale importo, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 1.342,28 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determina- ta equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giuri- sprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed appli- cando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. Per tutto quanto esposto, la convenuta va condannata al paga- CP_3 mento in favore di della complessiva somma di euro Parte_3
74.446,78 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00: fase studio, euro 2.000,00; fase introduttiva, euro 1.500,00; fase istrutto- ria/trattazione, euro 5.000,00; fase decisionale, euro 4.000,00) da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Luigi Iacomino dichiaratosi antistatario.
6.1. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_3
della somma di euro 74.446,78 oltre interessi legali dalla data odierna
[...] sino al saldo;
B. condanna l'Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00 per spese vive ed euro 12.500,00 per compenso professionale con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Luigi Iacomino dichiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Asl Napoli 3 Sud. Così deciso in Torre Annunziata il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo