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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3833/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Andrea Marchesi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3833/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SIMONA COTTALI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. FRANCESCO BUFFOLI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue.
Parte ricorrente:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
26/05/1984 a Adro (BS) trascritto nei registri del medesimo Comune il 28.05.1984, al n. 13, anno
1984, e altresì trascritto in data 07.06.1984 nel Comune di Capriolo al n. 10 Parte 2, serie B, anno 1984, e trascritto, altresì, nei registri di stato civile del Comune di Milano in data 13.09.1984, al n.
292/R.2, parte 2, Serie B, anno 1984 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni;
E voglia altresì accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1)
IN VIA PRINCIPALE: - in ragione della condizione di disoccupata della ricorrente nonché della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento percepito dalla figlia Parte_2 che risulta essere amministrata da soggetto terzo dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
2) IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga un contributo al mantenimento per la figlia a carico Parte_2 della ricorrente, si chiede che il Tribunale voglia disporre che il Sig. versi alla Controparte_1 signora , a titolo di assegno divorzile, una somma mensile di pari importo a quella Parte_1 imposta alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia. 3) IN VIA
ISTRUTTORIA: - ordinare sin da ora al Sig. di produrre le ultime dichiarazioni dei Parte_2 redditi;
- ordinare all'INPS di produrre documentazione relativa all' indennità di pensione del Sig.
- con la più ampia riserva di indicare mezzi di prova e testimoni nei termini di legge ex Parte_2 art. 473 bis 17 c.p.c. nonché di produrre documenti. 4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese”.
Parte resistente:
“in via principale e nel merito: in accoglimento della domanda della ricorrente, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26 maggio 1984 in Adro
e trascritto nei registri del medesimo Comune il 28 maggio 1984 al numero 13 (nonché successivamente trascritto nei registri dei Comuni di Capriolo e di Milano), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni previste ex lege.
Dichiarare che nulla è dovuto dal signor a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1 della figlia, per le medesime ragioni allegate nel ricorso e sopra richiamate, e, stante la reciproca rinuncia dei due coniugi, disporre che nulla è dovuto dal signor a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento della signora così come nulla è dovuto da quest'ultima Parte_1 al signor Controparte_1
Con compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26/05/1984 in Adro le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Adro al n. 13 Parte II Serie A (indi del Comune di Capriolo al n. 10 parte II Serie B e del Comune di Milano al n. 292/R.2 parte II Serie B). Dall'unione è nata la figlia (1986), sottoposta ad amministrazione di sostegno dal 2017. Con sentenza n.18/2019 del Pt_2
04/01/2019 questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla che ha chiesto la pronuncia di divorzio ed ha Parte_1 rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito il aderendo alla domanda di divorzio e formulando conclusioni del tutto Parte_2 simili, nella sostanza, a quelle della ricorrente.
Il Tribunale può, dunque, provvedere in conformità, con integrale compensazione delle spese, precisando che, quanto agli obblighi nei confronti della figlia affetta da disabilità, restano attuali le motivazioni della menzionata sentenza di separazione, da intendersi qui richiamate.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 26/05/1984;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-compensa integralmente le spese.
Brescia
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott. Andrea Marchesi giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3833/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SIMONA COTTALI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. FRANCESCO BUFFOLI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono concordemente come segue.
Parte ricorrente:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
26/05/1984 a Adro (BS) trascritto nei registri del medesimo Comune il 28.05.1984, al n. 13, anno
1984, e altresì trascritto in data 07.06.1984 nel Comune di Capriolo al n. 10 Parte 2, serie B, anno 1984, e trascritto, altresì, nei registri di stato civile del Comune di Milano in data 13.09.1984, al n.
292/R.2, parte 2, Serie B, anno 1984 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni;
E voglia altresì accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1)
IN VIA PRINCIPALE: - in ragione della condizione di disoccupata della ricorrente nonché della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento percepito dalla figlia Parte_2 che risulta essere amministrata da soggetto terzo dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
2) IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga un contributo al mantenimento per la figlia a carico Parte_2 della ricorrente, si chiede che il Tribunale voglia disporre che il Sig. versi alla Controparte_1 signora , a titolo di assegno divorzile, una somma mensile di pari importo a quella Parte_1 imposta alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia. 3) IN VIA
ISTRUTTORIA: - ordinare sin da ora al Sig. di produrre le ultime dichiarazioni dei Parte_2 redditi;
- ordinare all'INPS di produrre documentazione relativa all' indennità di pensione del Sig.
- con la più ampia riserva di indicare mezzi di prova e testimoni nei termini di legge ex Parte_2 art. 473 bis 17 c.p.c. nonché di produrre documenti. 4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese”.
Parte resistente:
“in via principale e nel merito: in accoglimento della domanda della ricorrente, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26 maggio 1984 in Adro
e trascritto nei registri del medesimo Comune il 28 maggio 1984 al numero 13 (nonché successivamente trascritto nei registri dei Comuni di Capriolo e di Milano), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni previste ex lege.
Dichiarare che nulla è dovuto dal signor a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1 della figlia, per le medesime ragioni allegate nel ricorso e sopra richiamate, e, stante la reciproca rinuncia dei due coniugi, disporre che nulla è dovuto dal signor a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento della signora così come nulla è dovuto da quest'ultima Parte_1 al signor Controparte_1
Con compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 26/05/1984 in Adro le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Adro al n. 13 Parte II Serie A (indi del Comune di Capriolo al n. 10 parte II Serie B e del Comune di Milano al n. 292/R.2 parte II Serie B). Dall'unione è nata la figlia (1986), sottoposta ad amministrazione di sostegno dal 2017. Con sentenza n.18/2019 del Pt_2
04/01/2019 questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla che ha chiesto la pronuncia di divorzio ed ha Parte_1 rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito il aderendo alla domanda di divorzio e formulando conclusioni del tutto Parte_2 simili, nella sostanza, a quelle della ricorrente.
Il Tribunale può, dunque, provvedere in conformità, con integrale compensazione delle spese, precisando che, quanto agli obblighi nei confronti della figlia affetta da disabilità, restano attuali le motivazioni della menzionata sentenza di separazione, da intendersi qui richiamate.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 26/05/1984;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-compensa integralmente le spese.
Brescia
Il presidente estensore
Gustavo Nanni