Art. 3. Semplificazioni per i contribuenti minori relative
alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto 1. All' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".
2. All' articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a seicento milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di seicento milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 .
alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto 1. All' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".
2. All' articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , la parola: "trecentosessantamilioni" e' sostituita dalle parole: "seicento milioni".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a seicento milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di seicento milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 .