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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4503/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5/11/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nata ad [...], il [...] e residente Parte_1 ad Alliste (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Ernesto
Rizzo
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_1
, corrente in Racale (LE), rappresentata e difesa, con mandato in CP_2 atti, dall'Avvocato Luigi Schito
Resistente
Oggetto: Rivendicazione crediti da lavoro e conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in lavoro subordinato a tempo indeterminato
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 23/4/2020, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze di presso il Bar con piscina sito in CP_1
RI di OR UD (LE) dall'8/6/2019 al 31/8/2019, afferma che il rapporto di lavoro è stato formalizzato soltanto dal 16/6/2019, sostiene che, sebbene il contratto sia stato stipulato a tempo determinato al 60%, ella ha in realtà lavorato dal Lunedì alla Domenica dalle ore 7.00 alle ore 16.30 e che talvolta, se necessario, si è trattenuta sul luogo di lavoro fino alle 17.30, afferma, inoltre, di aver svolto mansioni rientranti nel Livello 5° del CCNL di settore, descritte in ricorso (prendere le ordinazioni, preparare le bevande quali caffè, cocktail, aperitivi, servire le bevande al bancone, ai tavoli o ai lettini della piscina, pulire la cucina e le stoviglie e spesso aprire la struttura) e di aver ricevuto le direttive dal titolare sig. e dalla madre di questo , CP_2 CP_3 rappresenta di aver ricevuto una retribuzione mensile pari a € 600,00 per il solo mese di Giugno 2019, lamenta di non aver percepito le retribuzioni di Luglio
e Agosto, né il Trattamento di Fine Rapporto, di non aver ricevuto compenso per il lavoro straordinario e per il lavoro domenicale, né tredicesima e quattordicesima mensilità, né indennità per ferie, festività e permessi non goduti, né indennità di malattia e sostiene di aver maturato un credito di €
7.442,42 a titolo di differenze retributive.
Parte ricorrente espone ancora che, dopo aver presentato certificato medico per giustificare la assenza dal lavoro per malattia a decorrere dal 26/8/2019 con prognosi di 10 giorni, ella si è recata presso il locale per riprendere l'attività lavorativa ed è stata però allontanata oralmente dal proprio datore di lavoro il quale sosteneva la intervenuta scadenza del contratto a tempo determinato, afferma di non aver mai sottoscritto il contratto di lavoro, deduce nullità del termine apposto al contratto per contrasto con la normativa di cui al D. Lgs. n.
81/2015, in particolare perché comunicato in data 16/6/2019, successivamente alla asserita data di inizio del rapporto lavorativo (8/6/2019) e per mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, rileva, infine, che con P.E.C. del 25/10/2019 ella ha impugnato il summenzionato contratto di lavoro e ha richiesto la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e le spettanze dovute alla Società convenuta, ma che la lettera è rimasta senza riscontro.
Tanto premesso, esposto e dedotto, parte ricorrente chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””””””””
a) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività Parte_1 lavorativa ininterrottamente dal 08.06.2019, pur essendo stata formalizzata con fittizio contratto part-time, di n. 24 ore settimanali, con decorrenza dal 16.06.2019
e scadenza al 31.08.2019, con formale qualifica di cameriera di 5 livello del CCNL
Bar e Pubblici Esercizi per , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede in Racale (Le), alla via Metastasio, 7 e che il rapporto dedotto in giudizio si è svolto con le attività, mansioni, modalità, orari e retribuzioni come avanti narrato;
b) conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento della somma di €. 7.442,42 in favore della ricorrente per i titoli e le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Salva la somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU;
c) condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te pt, all'integrale ricostruzione della posizione contributiva e assicurativa della sig.ra per Pt_1
l'intero periodo sopra specificato, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile,
2 condannare al risarcimento del danno da tanto derivante da quantificarsi anche a mezzo C.T.U;
d) Accertare e dichiarare nullo e quindi illegittimo, per le motivazioni di cui al ricorso, il contratto a tempo determinato stipulato tra parte ricorrente e , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 81/2001 e, conseguentemente, dichiarare la nullità delle relative clausole appositive del termine sul rapporto lavorativo;
e) accertare e dichiarare quindi che il contratto de quo si è convertito in contratto a tempo indeterminato dalla data del 7 giugno 2019 e/o dalla data del 16 giugno
2019;
c) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a riprendere Pt_1 il posto di lavoro precedentemente occupato nella citata qualifica e, conseguentemente, condannare la a reinserire la ricorrente nel posto di CP_1 lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni precedentemente svolte;
d) condannare al pagamento del risarcimento del danno subito dalla CP_1 sig.ra ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs n. 81/2015, ovvero, al Pt_1 pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione alla gravità della violazione formale accertata;
ed interessi legali sino all'effettivo saldo.
e) Con condanna della ditta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si è costituita in giudizio tardivamente, in data 14/6/2022, CP_1 giorno precedente l'udienza del 15/6/2022, con memoria nella quale eccepisce, in via preliminare, la nullità della procura alle liti per violazione dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum sotto il profilo sostanziale e processuale non essendo specificata la modalità di calcolo delle somme rivendicate, ovvero se riferite alla retribuzione convenzionale o a quella prevista dalla contrattazione collettiva e contesta nel merito la fondatezza della domanda, di cui chiede la reiezione, affermando di aver assunto la ricorrente con contratto a tempo determinato per attività lavorativa stagionale, sostenendo che la lavoratrice era a conoscenza della limitazione temporale della prestazione pattuita con cessazione del rapporto alla scadenza contrattuale del
30/8/2019 e affermando di aver ottemperato agli obblighi inerenti la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori mediante la corretta redazione del Documento di
3 Valutazione dei Rischi, ma di non aver più la disponibilità di tale documento, giusta denuncia di smarrimento presentata l'8/4/2021.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo va respinta la eccezione di nullità del ricorso per nullità della procura alle liti sollevata dalla resistente.
Si osserva infatti che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.17017 del
25/6/2025 ha affermato che: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra
l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.” (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).
Nel caso in esame la procura alle liti, sebbene apposta su foglio cartaceo, reca la autenticazione della firma della ricorrente da parte del difensore ed è stata depositata nel fascicolo telematico unitamente al ricorso, pertanto non può ritenersi nulla.
Inoltre, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Infatti, l'art.414 c.p.c. prevede al numero 4 del primo comma che il ricorso debba contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” a pena di nullità dell'atto e più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che la mancata esposizione dei fatti e degli elementi diritto determini la nullità del ricorso: con sentenza n.6778 del
15/6/1991, sentenza n.3893 dell'8/9/1989 e, più recentemente con sentenza,
n.14292 del 5/10/2002 che specifica che “l'atto introduttivo non è invece idoneo
a dar luogo ad un valido rapporto processuale allorquando si riduca ad una mera
4 elencazione di spettanze previste dal Ccnl senza indicazione dei fatti costitutivi e
l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa”.
Tuttavia, si deve anche rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza n.7199 del 22/3/2018 ha anche affermato che: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la determinazione di compensi nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un avvocato ed una banca, ritenendo adeguatamente specificati i singoli incarichi professionali ed i titoli delle pretese).
Inoltre, la Corte di Cassazione con Ordinanza n.19009 del 17/7/2018 ha ribadito che: “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere
l'esatto oggetto del giudizio”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione).
Nel caso di specie la ricorrente ha indicato il periodo lavorativo (sia il periodo oggetto del contratto, sia il periodo nel quale assume di aver lavorato senza regolarizzazione), le mansioni espletate, il datore di lavoro, i soggetti che le impartivano le direttive, nonché luogo, orari e giorni di lavoro.
Inoltre, la lavoratrice ha allegato al ricorso il CCNL per dipendenti aziende del
Settore Turismo, buste paga dalle quali risulta il suo inquadramento nel 5° livello di tale CCNL e conteggi elaborati con riferimento al predetto 5° Livello del
CCNL Turismo e ha esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle sue rivendicazioni salariali.
5 Si deve pertanto ritenere che l'oggetto della domanda e le motivazioni della richiesta siano determinati.
Passando al merito della controversia, si deve in primo luogo ricordare che la
Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del 5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Si deve poi rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto,
6 senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Per quanto concerne poi la indennità per ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.12311 del 21/8/2003 ha affermato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti
l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore
e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica”.
Tanto premesso, si deve rilevare che è pacifico tra le parti ed è documentato dalle buste paga e dal Certificato del Centro per l'Impiego allegati al ricorso che ha lavorato alle dipendenze di in OR UD Parte_1 CP_1 con mansioni rientranti nel 5° livello del CCNL Turismo dal 16/6/2019 al
31/8/2019.
Sono invece controversi tra le parti l'esistenza del rapporto lavorativo nel periodo
8/6/2019 - 15/6/2019, il numero di ore lavorate, il pagamento della retribuzione dei mesi di Luglio e Agosto 2019, del Trattamento di Fine Rapporto
e degli altri emolumenti e la validità del termine apposto al contratto.
Orbene, in ordine alla data di inizio del rapporto lavorativo e alle ore effettivamente lavorate dalla ricorrente, dall'unica testimonianza acquisita nel corso del presente procedimento è emerso quanto segue.
Il teste di parte ricorrente ascoltato all'udienza del Testimone_1
5/4/2023, ha dichiarato “non sono parente di la conosco Parte_1 perché abbiamo lavorato entrambi in OR UD presso la struttura . Io ho CP_1 lavorato per detta struttura da metà Giugno 2019 fino al 31 Agosto 2019 e quando io ho iniziato a lavorare la signora aveva cominciato già a lavorare da Pt_1 qualche tempo prima di me. Si lavorava su turni e la signora ed io non Pt_1 eravamo nello stesso turno, lei lavorava di mattina e io iniziavo a lavorare il pomeriggio e ci incontravamo quando lei prolungava il suo turno a causa, ad esempio, di overbooking. Io iniziavo a lavorare alle 17.00 e la signora Pt_1
7 doveva finire di lavorare a quell'ora, ma gli orari di fine turno erano molto flessibili
e a volte si prorogavano. Presumo che la signora iniziasse a lavorare alle Pt_1
9,00 perché il lido apriva alle 9.00, ma non conosco i dettagli del suo orario di lavoro. Sia io che la signora lavoravamo tutti i giorni, anche nei giorni di Pt_1
Sabato e Domenica, non c'era turno di riposo settimanale. La signora si
Pt_1 occupava di preparare e somministrare bevande al bancone e, inoltre, operava in sala come cameriera ai tavoli e quando c'erano gruppi, la vedevo perché finiva il suo turno più tardi. Non ricordo se la signora si occupava della pulizia
Pt_1 della cucina. La signora era addetta alla apertura della struttura, tanto
Pt_1 so perché ne parlavo con i fornitori e perché era noto a tutti coloro che operavano nella struttura che la apertura veniva fatta dalla signora Gli ordini sulle
Pt_1 attività da svolgere venivano dati costantemente dalla signora , che è la madre CP_3 del titolare della struttura . Non ricordo con esattezza se la signora CP_2 lavorava anche nel giorno di Domenica, ma presumo di sì, perché tutti
Pt_1 noi che facevamo il turno di pomeriggio lavoravamo anche la Domenica. Non so se la signora abbia mai fruito di permessi”. “La struttura nel 2019 è
Pt_1 CP_1 stata aperta da Maggio a Settembre, grosso modo. Tanto so, perché quando passavo dalle parti del lido, lo vedevo aperto e vedevo la signora all'ingresso CP_3 della struttura”. “Non ho cause contro la struttura Mahja srl”.
Da questa testimonianza non emerge che la ricorrente abbia cominciato a lavorare per HJ SRL in data 8/6/2019 come dalla medesima sostenuto, perché il teste afferma che la signora lavorava nella struttura Tes_1 Pt_1 da “qualche tempo prima” dell'inizio della attività lavorativa del teste, rimanendo quindi vago sulla data in cui ha avuto inizio la attività della ricorrente.
Inoltre, dalla testimonianza non si evince che la ricorrente abbia lavorato per un numero di ore superiore a quello riportato nelle buste paga e che abbia lavorato anche nella giornata di Domenica, considerato che il teste afferma di non aver lavorato nello stesso turno della signora di non conoscere in dettaglio Pt_1 il suo orario lavorativo e di non ricordare con esattezza se la ricorrente lavorava di Domenica, ma di presumere che ciò avvenisse.
Va inoltre rilevato che dagli allegati alla memoria di HJ SRL emerge che la lavoratrice ha chiesto e ottenuto Decreto Ingiuntivo n.541/2020 per il pagamento di € 970,25 a titolo di retribuzioni di Luglio e Agosto 2019, calcolate sulla base della busta paga di Luglio 2019 e della Posizione Annuale da Lavoro dipendente, e a titolo di Trattamento di Fine Rapporto calcolato sulla base dell'estratto contributivo . CP_4
Si deve pertanto respingere la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di retribuzioni, TFR e differenze retributive.
8 Per quanto attiene, poi, alla dedotta nullità del termine apposto al contratto di lavoro, si osserva quanto segue.
Dalla comunicazione inviata dalla datrice di lavoro in data 15/6/2019 al Centro per l'Impiego emerge che è stata assunta dal 16/6/2019 al Parte_1
31/8/2019 con contratto a tempo determinato per 24 ore settimanali con inquadramento al 5° livello e mansioni di barista e che il lavoro è stato indicato come NON avente carattere stagionale.
Invero, l'art.19, quarto comma, D.L. vo 15 Giugno 2015, n.81 prevede che: “4.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Nel caso in esame, parte resistente non ha offerto prova che il contratto di lavoro scritto contenente il termine sia mai stato consegnato alla ricorrente, né vi sono elementi da cui potersi dedurre che la ricorrente fosse a conoscenza del carattere stagionale della attività per la quale era stata assunta, considerato che la comunicazione della società datrice di lavoro al Centro per l'Impiego afferma testualmente che non si tratta di lavoro stagionale.
Tuttavia, non essendo emersa prova che il rapporto lavorativo sia iniziato tra le parti almeno cinque giorni prima del 16/6/2019, data di decorrenza della assunzione, e risultando il predetto rapporto lavorativo denunciato al Centro per l'Impiego come rapporto a termine sin dal giorno antecedente, si deve ritenere che non vi sia stata violazione dell'art.19, quarto comma, D.L.vo 81/2015.
Per quanto attiene poi alla lamentata violazione dell'art.20. lett.d), D.L.vo n.81/2015, si osserva quanto segue.
Il citato Decreto Legislativo n.81/2015 all'articolo 20, primo comma, alla lettera d) recita: “1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:….. d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.” e all'art.20, secondo comma, prevede che:
“2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n.21683 del 23/8/2019 ha affermato che:
“In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del
9 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. “.
Nella fattispecie si osserva che parte resistente non ha prodotto il Documento di
Valutazione dei Rischi, ma sul punto ha affermato che il Documento non è più nella sua disponibilità per averlo smarrito e ha allegato alla memoria denuncia di smarrimento presentata da al Comando Stazione dei Parte_2
Carabinieri di Racale in data 8/4/2021, chiedendo di ascoltare la predetta
[...]
al fine di “provare la documentazione incolpevolmente smarrita”. CP_3
Tuttavia, la prova testimoniale è inammissibile considerata la tardività della costituzione della parte convenuta.
Si deve pertanto ritenere che la società datrice di lavoro non abbia adempiuto all'onere di provare la esistenza della Valutazione dei Rischi prima della stipulazione del contratto a termine.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata, ai sensi del secondo comma dell'art.20 D.L.vo 81/2015, la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e deve essere altresì dichiarato il diritto della ricorrente al reinserimento nel posto di lavoro precedentemente occupato con le mansioni e la qualifica precedentemente attribuitele e con l'orario di 24 ore settimanali contrattualmente previsto.
Inoltre, si deve rilevare che l'art.28 D.L.vo 81/2015, come modificato dall'art.11,
D.L. 131/2024, convertito nella Legger n.166/2024 prevede che:
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2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore
10 dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.”
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A sua volta l'art.8 Legge 604/66 indica, per determinare la indennità risarcitoria da licenziamento mancante di giusta causa o di giustificato motivo, i seguenti criteri: “avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. “
Si deve pertanto riconoscere in favore della ricorrente una indennità che, tenuto conto della brevità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e della mancata prova della effettuazione della valutazione dei rischi da parte della società convenuta, sia pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
In parziale accoglimento del ricorso, deve dunque essere disposta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e deve essere condannata la società HJ SRL alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le mansioni e la qualifica precedentemente attribuitele e con l'orario di 24 ore settimanali contrattualmente previsto e al pagamento in favore della ricorrente di una indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
La regolarizzazione della posizione contributiva segue per legge, non potendo in questa sede pronunciarsi che una condanna generica e non specifica sotto il profilo previdenziale, non essendo stato convenuto in giudizio l' (cfr. CP_4
Cassazione sentenza n.19398 del 15/9/2014).
Stante la parziale soccombenza attorea, si ritiene equo compensare per un terzo le spese processuali tra le parti e porre a carico della società HJ SRL la parte residua di spese, calcolata come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo (vedasi note depositate da
Avvocato Rizzo il 31/10/2025).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
11 In parziale accoglimento del ricorso, dispone la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna la società HJ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le mansioni e la qualifica precedentemente attribuitele e con l'orario di 24 ore settimanali contrattualmente previsto, alla regolarizzazione della posizione contributiva e al pagamento in favore della ricorrente di una indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Compensa per un terzo le spese processuali tra le parti e condanna HJ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della parte residua di spese processuali liquidate in € 1.000,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 5/11/2025 – 3/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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