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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1239.25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
TE AI (SA), alla Via Messina, n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo dall' Avv. Anna Cerrone del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliata in TE AI (SA) alla via Torino n. 3, presso lo studio del difensore
Opponente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi
38, presso l'Avvocatura dell'INPS, in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites per Notar di Fiumicino del 22.3.2024 (rep. Persona_1
37875/7313 Racc.)
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di accertamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento emessi dall' - Sede di Battipaglia ed identificati CP_1 rispettivamente con protocollo n. : 7202.19/12/2024.0232455 e n. : CP_1 CP_1
7202.16/12/2024.0229642, con i quali l' contestava il mancato versamento di ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di € 14.704,00; in particolare, gli accertamenti si riferivano a due distinte posizioni contributive (matricola 7212943604 e 7212267575)
e coprivano un periodo che andava da dicembre 2020 a settembre 2022; la ricorrente eccepiva l'intervenuta estinzione delle obbligazioni per decorso dei termini prescrizionali, la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, la duplicazione delle partite debitorie, l'omessa preventiva segnalazione prevista dal codice della crisi di impresa e, infine, l'illegittimità degli accertamenti per avvenuta adesione alla definizione agevolata;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “ IN VIA CAUTELARE - Sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
NEL MERITO -
Annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- In subordine, dichiarare prescritti i crediti contributivi relativi ai periodi antecedenti al dicembre 2019; - In ulteriore subordine, rideterminare
l'importo dovuto tenendo conto della documentazione che sarà prodotta in corso di causa;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando integralmente l'avversa CP_1 domanda .
All'udienza del 18 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale. *********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente contesta gli avvisi di accertamento emessi dall' innanzitutto per l'intervenuta prescrizione dei crediti . CP_1
L'eccezione , tuttavia , è priva di fondamento . Nel caso di specie, infatti , considerando che gli accertamenti sono stati notificati nel dicembre 2024, i crediti relativi al periodo dicembre 2020 – settembre 2022 non risultano affatto prescritti .
Infondata , inoltre , è anche l'eccezione circa l'assenza di motivazione degli atti di accertamento . Gli atti impugnati , infatti , indicano con esattezza ed in maniera inequivocabile sia le violazioni contestate che gli anni di riferimento.
Priva di fondamento , inoltre , è anche l'eccezione di duplicazione delle partite debitorie atteso che i due accertamenti non solo si riferiscono a due diverse posizioni e matricole, ma riguardano periodi non sovrapponibili: l'atto di accertamento .7202.16/12/2024.0229642 fa riferimento al mancato CP_1 pagamento delle quote a carico dei lavoratori dipendenti relativi al periodo da 12/2020 a 11/2021;
l'atto di accertamento .7202.19/12/2024.0232455 fa riferimento al mancato pagamento delle CP_1 quote a carico dei lavoratori dipendenti relativi al periodo da 12/2021 a 11/2022.
Né è idonea ad invalidare la legittimità degli atti di accertamento la circostanza che la ricorrente avrebbe aderito alla procedura di definizione agevolata . L'avvenuta adesione alla definizione agevolata, peraltro non documentata dalla ricorrente , non costituisce infatti causa di estinzione delle obbligazioni per cui è causa, atteso che tale procedimento comporta solo l'ammissione al pagamento rateizzato della contribuzione omessa, laddove le obbligazioni per cui è causa rivestono natura sanzionatoria.
Pertanto, gli atti di accertamento, che preludono alla sanzione amministrativa, non possono essere annullati a meno che la ricorente non avesse dimostrato l'integrale pagamento del dovuto entro i termini assegnati.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato e le spese di lite secondo la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico della ricorrente .
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2.condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
853,00.
Salerno, 18 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio