TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente rel.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa Roberta Marra Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2689 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, decisa all'udienza del 08/05/2025, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
CRISTOFARO ANGELA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CA TA
(Br) alla piazza Matteotti n. 8;
- ricorrente -
E
, c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Visto del Pubblico Ministero del 21/10/2024
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio il 19/01/2006 in CA TA (Br), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA TA (Br) al n. 2, p. 1, anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli (21/02/2007) e (27/08/2008). Persona_1 Persona_2
La convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrati sorti tra i coniugi.
Con sentenza di omologa n. 2012/2013 del 08/02/2013 emesso all'esito del procedimento RG n.
1404/2012, il Tribunale di Brindisi omologava la separazione consensuale dei coniugi e dalla data di separazione è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
1 I predetti coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza del 08/07/2025 innanzi al Presidente delegato e ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. hanno chiesto congiuntamente la trattazione scritta del presente procedimento e la trasformazione del giudizio da giudiziale in consensuale, sottoscrivendo le condizioni di seguito riportate nel presente dispositivo.
Rilevato che il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e che le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono pregiudizievoli per gli aventi diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta con ricorso del 08/10/2024 da nei confronti di e poi congiuntamente da Parte_1 Controparte_1 entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19/01/2006 in CA
TA (Br), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA TA (Br) al n.
2, p. 1, anno 2006; alle condizioni concordate tra le parti e di cui ai fogli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Compensa tra le pari le spese di lite.
Brindisi, lì 09/09/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Presidente rel.
(dott.ssa Gabriella Del Mastro)
2 3 4