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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3473/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3473 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesca Piccirillo, presso il cui studio legale elett.te domicilia in Napoli al Viale del Poggio di Capodimonte
n. 33;
Opponente
E
C.F. , , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, , C.F. , e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_4 C.F._4
Ugo Della Monica, in uno al quale sono elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni al Viale G.
Garibaldi n. 19;
Opposti CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione spiegato ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., parte attorea contestava l'atto di precetto del 02.04.2021, intimante il pagamento di complessivi € 778.187,15, notificatogli unitamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 742/2021 resa dall'Intestato Tribunale in data 04.03.2021 e munita di formula esecutiva il 17.03.2021. A sostegno della domanda, deduceva l'erroneità e la sproporzione delle somme ingiunte, evidenziando come la parte precettante non avesse correttamente interpretato quanto disposto in sentenza, la quale statuiva che la sorta capitale di euro 147.717,36, liquidata a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, dovesse devalutarsi secondo gli indici ISTAT, con computo degli interessi legali riconosciuti a partire dal ricalcolato capitale iniziale. Ancora, lamentava l'eccessività delle competenze richieste per l'atto di precetto. Infine, invocava la nullità dell'atto opposto in quanto notificato in evidente violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 1 D.L. 669/1996 e del termine di centoventi giorni previsto a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro nei confronti di un ente pubblico. Concludeva, pertanto, domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e l'accoglimento della dispiegata opposizione, con vittoria delle spese processuali. 1.1 Con propria memoria, si costituivano gli opposti che chiedevano il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Segnatamente, quanto al motivo concernente l'erronea determinazione della somma precettata, rilevavano di aver correttamente determinato gli importi computati in precetto, mentre in ordine all'asserita violazione del termine ex art. 14 D.L. 669/96 assumevano che non trovasse Parte applicazione nei confronti delle gestioni liquidatorie di
1.2 L'istanza di sospensione cautelare veniva delibata e sommariamente rigettata con provvedimento del 14.07.2021. All'udienza celebrata in data 17.11.2021, la parte precettante, odierna opposta, rappresentava di aver rinunciato all'atto di precetto ivi opposto in data 28.07.2021, allegando prova della notifica dell'atto di rinuncia eseguita nei confronti di controparte, e pertanto chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza all'udienza del 21.05.2025.
2. Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che non sussista un interesse delle parti a una pronuncia sulla questione controversa, atteso che parte opposta ha rinunciato all'atto di precetto del 02.04.2021, come si desume dall'atto notificato in data 05-06.08.2021 all'opponente. Come è noto, la rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Peraltro, una volta che l'intimazione del precetto ha motivato la presentazione di un'opposizione, non è preclusa alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio (Tribunale Nola sez. II, 31/05/2018, n.556). Infatti, secondo un consolidato orientamento, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000).
Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, spetta statuirvi valutando la sussistenza della cd. soccombenza virtuale o di ragioni compensatorie (cfr. Cass.
27979/2022).
Nella specie, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali ai sensi dell'art
92 c.p.c., in applicazione del principio di lealtà di cui all'art.88 c.p.c., che può essere comunque valorizzato nella materia de qua (ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, n.23997, “Ai fini dell'adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 c.c., deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia”; “Nel caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali devono essere liquidate secondo il criterio della "soccombenza virtuale", da applicare non all'esito della disamina delle ragioni prospettate dalle parti prima dell'evento che ha determinato il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio, ma in relazione al comportamento processuale tenuto dalle stesse successivamente a detto evento”, cfr. Tribunale Aosta sez. I, 30/03/2022, n.109; “Alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non scaturisce necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art.88 c.p.c. che può essere premiato con la compensazione delle spese”, cfr. Comm. trib. reg. Roma, sez. I, 26/07/2021, n.3722). Ed infatti, la parte precettante ha proceduto sollecitamente a rinunciare all'atto di precetto ivi opposto in data 28.07.2021, così evitando un inutile aggravio delle attività processuali. Può, pertanto, venire positivamente valutata la buona fede osservata dalla parte opposta;
quale criterio che impone, in ogni caso, alle parti processuali di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onestà e correttezza, così da determinare un corretto svolgimento del giudizio. Inoltre, il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali di per sé non incide sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con altre regole, miranti all'effettività della tutela) e, inoltre, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione delle spese di lite laddove ne ravvisi le ragioni.
In conclusione, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale osservata dalla parte intimante, la quale ha agito tempestivamente per rimuovere gli effetti dell'atto di precetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 28.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3473 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Francesca Piccirillo, presso il cui studio legale elett.te domicilia in Napoli al Viale del Poggio di Capodimonte
n. 33;
Opponente
E
C.F. , , C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, , C.F. , e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_4 C.F._4
Ugo Della Monica, in uno al quale sono elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni al Viale G.
Garibaldi n. 19;
Opposti CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione spiegato ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., parte attorea contestava l'atto di precetto del 02.04.2021, intimante il pagamento di complessivi € 778.187,15, notificatogli unitamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 742/2021 resa dall'Intestato Tribunale in data 04.03.2021 e munita di formula esecutiva il 17.03.2021. A sostegno della domanda, deduceva l'erroneità e la sproporzione delle somme ingiunte, evidenziando come la parte precettante non avesse correttamente interpretato quanto disposto in sentenza, la quale statuiva che la sorta capitale di euro 147.717,36, liquidata a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, dovesse devalutarsi secondo gli indici ISTAT, con computo degli interessi legali riconosciuti a partire dal ricalcolato capitale iniziale. Ancora, lamentava l'eccessività delle competenze richieste per l'atto di precetto. Infine, invocava la nullità dell'atto opposto in quanto notificato in evidente violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 1 D.L. 669/1996 e del termine di centoventi giorni previsto a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro nei confronti di un ente pubblico. Concludeva, pertanto, domandando la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e l'accoglimento della dispiegata opposizione, con vittoria delle spese processuali. 1.1 Con propria memoria, si costituivano gli opposti che chiedevano il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Segnatamente, quanto al motivo concernente l'erronea determinazione della somma precettata, rilevavano di aver correttamente determinato gli importi computati in precetto, mentre in ordine all'asserita violazione del termine ex art. 14 D.L. 669/96 assumevano che non trovasse Parte applicazione nei confronti delle gestioni liquidatorie di
1.2 L'istanza di sospensione cautelare veniva delibata e sommariamente rigettata con provvedimento del 14.07.2021. All'udienza celebrata in data 17.11.2021, la parte precettante, odierna opposta, rappresentava di aver rinunciato all'atto di precetto ivi opposto in data 28.07.2021, allegando prova della notifica dell'atto di rinuncia eseguita nei confronti di controparte, e pertanto chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza all'udienza del 21.05.2025.
2. Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che non sussista un interesse delle parti a una pronuncia sulla questione controversa, atteso che parte opposta ha rinunciato all'atto di precetto del 02.04.2021, come si desume dall'atto notificato in data 05-06.08.2021 all'opponente. Come è noto, la rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Peraltro, una volta che l'intimazione del precetto ha motivato la presentazione di un'opposizione, non è preclusa alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio (Tribunale Nola sez. II, 31/05/2018, n.556). Infatti, secondo un consolidato orientamento, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000).
Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, spetta statuirvi valutando la sussistenza della cd. soccombenza virtuale o di ragioni compensatorie (cfr. Cass.
27979/2022).
Nella specie, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali ai sensi dell'art
92 c.p.c., in applicazione del principio di lealtà di cui all'art.88 c.p.c., che può essere comunque valorizzato nella materia de qua (ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, n.23997, “Ai fini dell'adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 c.c., deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia”; “Nel caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali devono essere liquidate secondo il criterio della "soccombenza virtuale", da applicare non all'esito della disamina delle ragioni prospettate dalle parti prima dell'evento che ha determinato il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio, ma in relazione al comportamento processuale tenuto dalle stesse successivamente a detto evento”, cfr. Tribunale Aosta sez. I, 30/03/2022, n.109; “Alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non scaturisce necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art.88 c.p.c. che può essere premiato con la compensazione delle spese”, cfr. Comm. trib. reg. Roma, sez. I, 26/07/2021, n.3722). Ed infatti, la parte precettante ha proceduto sollecitamente a rinunciare all'atto di precetto ivi opposto in data 28.07.2021, così evitando un inutile aggravio delle attività processuali. Può, pertanto, venire positivamente valutata la buona fede osservata dalla parte opposta;
quale criterio che impone, in ogni caso, alle parti processuali di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onestà e correttezza, così da determinare un corretto svolgimento del giudizio. Inoltre, il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali di per sé non incide sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con altre regole, miranti all'effettività della tutela) e, inoltre, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione delle spese di lite laddove ne ravvisi le ragioni.
In conclusione, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale osservata dalla parte intimante, la quale ha agito tempestivamente per rimuovere gli effetti dell'atto di precetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 28.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)