Articolo 10 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 gennaio 1966
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Versione
7 marzo 1974
Art. 10.
Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.
((Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo))
Entrata in vigore il 7 marzo 1974