Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024/2025 del 23/10/2024; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione di ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- NELLA QUALITÀ DI GENITORE DEL MINORE il 6\2\2025:
per l’annullamento, quanto al presente ricorso per motivi aggiunti, previa concessione di adeguate misure cautelari: della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/01/2025, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024-2025 VERIFICA PEI;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1.Rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti sono genitori del minore -OMISSIS-, affetto un disturbo neurologico che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi, con conseguente ritardo dello sviluppo psicomotorio, ritardo nel linguaggio, difficoltà di concentrazione, scarso controllo sfinterico;
2. Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue, rappresentando in sintesi che oltre all’inottemperanza iniziale all’ordinanza cautelare resa dalla Sezione, di cui infra, che stigmatizzava la concessione di sole 20 ore di sostegno, a seguito dei motivi aggiunti successivamente interposti, il sostegno veniva aumentato a sole 22 ore.
I ricorrenti, in particolare espongono quanto segue.
Le invalidità sopraelencate sono state accertate e confermate dalla “Commissione medica per l’accertamento dell’Handicap” dell’I.N.P.S. con verbale redatto all’esito della seduta in data 6 giugno 2023.
3. Il minore, con estrema difficoltà, frequenta -OMISSIS- presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” in -OMISSIS- e nonostante le gravi patologie sofferte, è affiancato da un insegnante di sostegno per sole 20 ore settimanali e non per l’intero orario scolastico.
4. Il piccolo -OMISSIS-, infatti, vista l’insufficienza delle ore, non mostra segni di miglioramenti didattici e lamenta problemi di apprendimento, vanificando il lavoro effettuato nei precedenti anni scolastici con ore di sostegno maggiori.
5. Incardinato il giudizio, i resistenti, depositavano ulteriore PEI, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, in cui l’Istituto Scolastico, in via del tutto arbitraria, diminuiva le ore di sostegno al minore.
6. In seguito al ricorso per motivi aggiunti, i resistenti con nota prot. n.-OMISSIS-, inviata a mezzo pec, provvedevano, nuovamente alla modifica delle ore di sostegno attribuite al piccolo -OMISSIS- che, improvvisamente, aumentano a 22 ore.
7. Rimarcato che con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione accoglieva l domanda cautelare nei seguenti termini motivando il fumus boni iuris del gravame:
“Ritenuto, pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere: a conformare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, oggetto dei motivi aggiunti, e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico (28 ore) e con rapporto in deroga 1:1, come richiesto dalla richiamata diagnosi funzionale, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore (20), in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato; rammentandosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di handicap, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con handicap per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 812); Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 23.07.2025, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata; Ritenuto di riservare il regolamento delle spese per la fase cautelare, all’esito della predetta camera di consiglio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) così provvede: accoglie l’istanza cautelare, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione Scolastica resistente di provvedere, nei sensi di cui in parte motiva; rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 23.07.2025, anche al fine della decisione circa il regolamento delle spese di fase”;
8. Rilevato che con memoria del 18.7.2025 i ricorrenti hanno ribadito che persiste l’inottemperanza dell’Amministrazione al dictum cautelare sopra riportato e che a seguito dei motivi aggiunti, su cui pure la soprarichiamata ordinanza si è pronunciata, le ore di sostegno sono state incrementate solo a 22, anziché a 28, come statuito con l’ordinanza medesima.
8. L’Amministrazione si è costituita a mezzo della difesa erariale il 14 gennaio 2025 producendo gli atti procedimentali tra cui un rapporto informativo del d.s.
9. Ritenuto che il ricorso sia, quanto all’azione di annullamento ex art 29 c.p.a., improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, co.3, c.p.a.
Reputato infatti che l’anno scolastico 2024/2025 cui è riferita l’intentata azione demolitoria, è ormai decorso, ragion per cui alcuna utilità o vantaggio sarevbbe idoneo a recare a parte ricorrente anche un’eventuale accoglimento del gravame.
10. Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente per l’illegittima privazione al minore per cui è causa, dell’integrale sostegno scolastico,
Va rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Va evidenziato, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza; e ciò proprio in ragione delle sopra evidenziate prescrizioni contenuti negli atti collegiali richiamati (PEI 2024/2025 e diagnosi funzionale), che manifestano un quadro di evidente certezza della fattispecie concreta, quanto alla necessità che l’alunno necessitava di 30 ore di sostegno.
Quanto al nesso causale, va rimarcato, quindi, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
In via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Orbene, che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 15 settembre 2025, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025.
Non è invece certo il dies ad quem, atteso che risulta prodotto alcun nuovo provvedimento, adempitivo dell’Ordinanza cautelare n. -OMISSIS- , né il procuratore costituito di pare ricorrente ha fornito precisi ragguagli in merito alla data in cui si è posto in essere lo ius poenitendi ,che ha anzi escluso essersi prodotto, ovvero il contrarius actus dell’Amministrazione, attraverso l’incremento delle ore di sostegno.
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, che in accoglimento della domanda attorea viene condannata al risarcimento del danno per l’illegittima privazione della totalità del sostegno scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, debba altresì essere onerata di calcolare l’importo di 1000,00 € da riconoscere ai ricorrenti per ogni mese, con decorrenza dal 15 settembre 2025, data di inizio dell’anno scolastico, fino alla data dell’effettivo incremento delle ore di sostegno in osservanza del dettame cautelare.
11. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’azione di annullamento ex art. 29, c.p.a.
Accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro a corrispondere ai ricorrenti il risarcimento dei danni, secondo i principi conformativi dianzi enunciati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.