Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.
La predetta autorizzazione e' concessa in luogo di quella accordata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 877 , che elevava fino al limite di 50 miliardi di lire l'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo di Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522 , l'Amministrazione ferroviaria era stata autorizzata a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.
La predetta autorizzazione e' concessa in luogo di quella accordata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 877 , che elevava fino al limite di 50 miliardi di lire l'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo di Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522 , l'Amministrazione ferroviaria era stata autorizzata a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche.