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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG conosceva il nel 2013. Tra loro nasceva una Pt_1 CP_1 relazione sentimentale che li portava alla convivenza.
Dalla suddetta relazione il 18.5.2015 a Milano nasceva Persona_1
La coppia si separava nel 2017 per problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti da parte del sig. Veniva, quindi, promosso dalla IG procedimento CP_1 Pt_1 avanti al Tribunale Ordinario di Cremona n. 1846/2017 RG. per la regolamentazione dell'affido esclusivo e mantenimento della GL . Instaurato il Persona_1 procedimento, il sig. si rendeva disponibile ad effettuare un percorso con un CP_1 professionista consulente familiare.
Le parti, nell'interesse della piccola , raggiungevano un accordo, in base al Per_1 quale la minore veniva affidata congiuntamente ai genitori con Persona_1 collocazione presso l'abitazione materna;
Il padre avrebbe dovuto versare a titolo di contribuzione ordinaria per la GL l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo quanto allegato dall'odierna ricorrente, il sig. non ha mai rispettato CP_1 il decreto del Tribunale di Cremona, disinteressandosi di fatto della piccola
[...]
, sia per quanto riguarda il contributo al mantenimento della GL (mai Per_1 versato se non rare volte), sia per quanto riguarda le visite e frequentazione con la GL.
La ricorrente chiedeva dunque all'intestato Tribunale di: Modificare le condizioni di affido e mantenimento della minore di cui al Decreto Persona_1 emesso da codesto Tribunale nel procedimento n. 1846/2017; Disporre la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. o in via Controparte_2 subordinata, anche a seguito di CTU, l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. di alla madre IG , con collocamento Persona_1 Parte_2 presso la medesima, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la GL relativamente all'istruzione, educazione, salute , in relazione alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della GL versando alla Parte_3 IG l'importo di almeno € 450,00. Pt_1
La parte resistente, nonostante il perfezionamento della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Il Collegio
ritenuto che la parte resistente, non costituendosi, non abbia dato prova del proprio adempimento agli obblighi connessi alla funzione genitoriale,
valutato dunque il comportamento processuale del convenuto, il quale, nonostante la gravità delle accuse e delle richieste avanzate dalla madre, non si è costituito in giudizio,
ritenuto che sussistano quelle condizioni delineate dalla ormai costante giurisprudenza per disporre l'affidamento super esclusivo del minore (“alla regola dell'affidamento
pag. 2/4 condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass.
2.12.2010, n. 24525; Cass. 18.6.2008 n. 16593);
Ritenuto dunque, stante il totale disinteresse paterno, di dover disporre l'affido della minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, autorizzando la stessa ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la GL (scelte medico-sanitarie, scelte di istruzione, fissazione della residenza…);
Relativamente al diritto di visita,
considerato che il padre non ha frequentato la GL e nell'interesse preminente della stessa,
considerata la tenera età della minore,
ritenuto opportuno prevedere che il resistente possa vedere la GL solo attraverso l'attivazione dei Servizi Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la GL;
Quanto all'aspetto economico,
considerato che, essendo la parte rimasta contumace, il Collegio nulla sa;
rilevato che la parte ricorrente, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di voler abbassare la propria pretesa economica ad € 350,00;
ritenuto che tale importo sia congruo, essendo pari all'importo per il quale il resistente si era obbligato nel 2017 (e dunque ad una cifra ritenuta da egli stesso accessibile) rivalutato ad oggi;
rilevato peraltro che non emerge dagli atti un'incapacità al lavoro da parte del padre, il quale deve dunque essere considerato abile al lavoro (sarebbe stato suo onere costituirsi per provare il contrario);
pag. 3/4 ritenuto di dover dichiarare le spese di lite non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Il Tribunale;
- affida la minore in via super esclusiva alla madre;
Persona_1
- dispone che il padre possa frequentare la GL solo dopo presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e valutazione da parte degli stessi della serietà dell'intento di riallacciare i rapporti con la minore,
- dispone che il resistente corrisponda a titolo di mantenimento della GL un assegno mensile di € 350,00, rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, e che lo stesso sia altresì tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Cremona;
- spese non ripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Cremona in data 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Scarsato
LA GIUDICE REL.
dott.ssa Federica Meloni
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatrice
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG conosceva il nel 2013. Tra loro nasceva una Pt_1 CP_1 relazione sentimentale che li portava alla convivenza.
Dalla suddetta relazione il 18.5.2015 a Milano nasceva Persona_1
La coppia si separava nel 2017 per problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti da parte del sig. Veniva, quindi, promosso dalla IG procedimento CP_1 Pt_1 avanti al Tribunale Ordinario di Cremona n. 1846/2017 RG. per la regolamentazione dell'affido esclusivo e mantenimento della GL . Instaurato il Persona_1 procedimento, il sig. si rendeva disponibile ad effettuare un percorso con un CP_1 professionista consulente familiare.
Le parti, nell'interesse della piccola , raggiungevano un accordo, in base al Per_1 quale la minore veniva affidata congiuntamente ai genitori con Persona_1 collocazione presso l'abitazione materna;
Il padre avrebbe dovuto versare a titolo di contribuzione ordinaria per la GL l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione Istat entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Secondo quanto allegato dall'odierna ricorrente, il sig. non ha mai rispettato CP_1 il decreto del Tribunale di Cremona, disinteressandosi di fatto della piccola
[...]
, sia per quanto riguarda il contributo al mantenimento della GL (mai Per_1 versato se non rare volte), sia per quanto riguarda le visite e frequentazione con la GL.
La ricorrente chiedeva dunque all'intestato Tribunale di: Modificare le condizioni di affido e mantenimento della minore di cui al Decreto Persona_1 emesso da codesto Tribunale nel procedimento n. 1846/2017; Disporre la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. o in via Controparte_2 subordinata, anche a seguito di CTU, l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. di alla madre IG , con collocamento Persona_1 Parte_2 presso la medesima, la quale potrà esercitare la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la GL relativamente all'istruzione, educazione, salute , in relazione alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della GL versando alla Parte_3 IG l'importo di almeno € 450,00. Pt_1
La parte resistente, nonostante il perfezionamento della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Il Collegio
ritenuto che la parte resistente, non costituendosi, non abbia dato prova del proprio adempimento agli obblighi connessi alla funzione genitoriale,
valutato dunque il comportamento processuale del convenuto, il quale, nonostante la gravità delle accuse e delle richieste avanzate dalla madre, non si è costituito in giudizio,
ritenuto che sussistano quelle condizioni delineate dalla ormai costante giurisprudenza per disporre l'affidamento super esclusivo del minore (“alla regola dell'affidamento
pag. 2/4 condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass.
2.12.2010, n. 24525; Cass. 18.6.2008 n. 16593);
Ritenuto dunque, stante il totale disinteresse paterno, di dover disporre l'affido della minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, autorizzando la stessa ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la GL (scelte medico-sanitarie, scelte di istruzione, fissazione della residenza…);
Relativamente al diritto di visita,
considerato che il padre non ha frequentato la GL e nell'interesse preminente della stessa,
considerata la tenera età della minore,
ritenuto opportuno prevedere che il resistente possa vedere la GL solo attraverso l'attivazione dei Servizi Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la GL;
Quanto all'aspetto economico,
considerato che, essendo la parte rimasta contumace, il Collegio nulla sa;
rilevato che la parte ricorrente, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di voler abbassare la propria pretesa economica ad € 350,00;
ritenuto che tale importo sia congruo, essendo pari all'importo per il quale il resistente si era obbligato nel 2017 (e dunque ad una cifra ritenuta da egli stesso accessibile) rivalutato ad oggi;
rilevato peraltro che non emerge dagli atti un'incapacità al lavoro da parte del padre, il quale deve dunque essere considerato abile al lavoro (sarebbe stato suo onere costituirsi per provare il contrario);
pag. 3/4 ritenuto di dover dichiarare le spese di lite non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Il Tribunale;
- affida la minore in via super esclusiva alla madre;
Persona_1
- dispone che il padre possa frequentare la GL solo dopo presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e valutazione da parte degli stessi della serietà dell'intento di riallacciare i rapporti con la minore,
- dispone che il resistente corrisponda a titolo di mantenimento della GL un assegno mensile di € 350,00, rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, e che lo stesso sia altresì tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Cremona;
- spese non ripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Cremona in data 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Scarsato
LA GIUDICE REL.
dott.ssa Federica Meloni
pag. 4/4