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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 15 ottobre 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 153/2019, alle ore 10,15 sono comparsi l'Avv. Restuccia Dario per parte attrice e l'Avv. Grasso per delega dell'Avv. Saccà Maria Letizia nell'interesse del i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni Controparte_1 riportandosi agli atti e chiedono la decisione, tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 153/2019
TRA
, nato a [...] [...] (c.f. ), Parte_1 CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Restuccia Dario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Cesare Battisti n. 191, giusta procura in atti;
CP_1
- ATTORE – CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede in Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca - rappresentato e difeso CP_1 dall' Avv. Maria Letizia Saccà dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – Avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10. 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Messina al fine di ottenere la condanna del ai sensi Controparte_1 del combinato disposto degli articoli 2051 c.c. e art. 14 del D. lgs. 30.04.1992 al risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente subiti a causa del sinistro occorsogli in data 06.05.2016. Segnatamente, parte attrice riferiva che, in tale data, mentre in sella al motociclo Contro HONDA SH 150 – targato DN55939, assicurato , di proprietà della madre, percorreva via Bonino a in direzione nord, al fine di recarsi sul luogo di CP_1 lavoro, giunto in prossimità del curvone denominato “Gazzi”, era caduto rovinosamente sull'asfalto, a suo dire riconducibile ad “una evidente anomalia del tracciato stradale, deformato in corrispondenza delle rotaie del tram, non perfettamente allineato e non aderente al manto stradale” (v. atto di citazione).
riferiva che, sul luogo del sinistro, era intervenuta una pattuglia del Parte_1
Corpo di Polizia Municipale di che aveva redato apposito verbale di CP_1 accertamento;
che, successivamente, era stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale “Papardo” di dal 06.05.2016 al 13.05.2016 ove era stato CP_1 sottoposto in data 09.05.2016 ad apposito intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti – tibia sx” – “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna”; che, in data 03.10.2016, era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Contr L'attore esponeva, ancora, di aver inoltrato al e all' apposita Controparte_1 lettera di messa in mora, rimasta priva di riscontro, come pure lettera di invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita Per tali fatti, chiedeva di ritenere e dichiarare che il sinistro del Parte_1
06.05.2016 si fosse verificato per fatto e colpa da imputarsi al ai Controparte_1 sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, di ritenere e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, lo stesso avesse subito i danni come meglio specificati con l'atto introduttivo e, per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento della complessiva somma pari a € 53.881,67 a titolo di risarcimento anni, o nell'altra somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Instauratosi il contradditorio, il si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande formulate da parte attrice;
in subordine, domandava che fosse dichiarato un concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese e compensi in favore dell'odierno convenuto.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DEICISONE
La domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nello specifico, per una corretta qualificazione della fattispecie, è utile operare una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità della P.A. per i danni cagionati da un'omessa o insufficiente manutenzione dei beni demaniali. La giurisprudenza, infatti, non si è sempre mostrata uniforme. L'orientamento più risalente nel tempo riteneva che la responsabilità dell'ente pubblico rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c.; in forza di ciò, la P.A. avrebbe l'esclusivo compito di evitare che il bene demaniale arrechi danno a terzi, rappresentando una fonte di pericolo. L'amministrazione, segnatamente, nell'esercizio del suo potere discrezionale incontrerebbe dei limiti derivanti da leggi, regolamenti, norme di diligenza e di prudenza, nonché dal principio generale del neminem laedere. Alla luce di tale giurisprudenza, la responsabilità colposa della P.A. insorgerebbe a fronte di un'insidia o di un trabocchetto, dunque di un pericolo occulto, che presenti le caratteristiche dell'imprevedibilità soggettiva e della non visibilità oggettiva. Discostandosi da tali conclusioni, un più recente orientamento giurisprudenziale, slegando la responsabilità dell'Ente dal concetto di colpa, considera applicabile anche alla P.A. l'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia;
comprimendo la portata di tale norma, tuttavia, lo stesso esclude la configurabilità di tale responsabilità nelle situazioni in cui l'amministrazione non sia in grado di esercitare un controllo effettivo ed efficace sul bene demaniale;
alla luce di tale assunto, non vi sarebbe responsabilità da custodia per i danni cagionati da beni demaniali di notevole estensione e suscettibili di un'utilizzazione generalizzata. La giurisprudenza oggi senz'altro maggioritaria, sviluppando ulteriormente tale dibattito, sostiene che l'impossibilità di un controllo effettivo non possa farsi discendere esclusivamente dalla natura demaniale del bene, dovendo considerare, piuttosto, le caratteristiche della notevole estensione del bene e dell'uso generalizzato e diretto come meri indici di tale impossibilità. A conclusione di tale ricostruzione è possibile affermare che “il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.” (Cass. civ., sez. III 16-05-2008, n. 12449). Fatta questa necessaria premessa, è adesso possibile inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. Affinché si configuri la responsabilità di cui al presente articolo è sufficiente che la parte danneggiata dimostri un nesso eziologico tra la res in custodia e il pregiudizio subito, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa. Al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. Va, infine, richiamato quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia: “La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021¸cfr. anche Cass. civ., sez. 6 3, ord.. n. 31217/2019, secondo cui la presenza di un tombino sprovvisto di copertura non è elemento sufficiente per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1 qualora l'insidia avrebbe potuto essere prevista ed evitata usando l'ordinaria diligenza). Si osserva, ancora, che qualora il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della res in custodia, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiesta che al modo di essere della res si unisca l'agire umano ed, in particolare, quello della vittima, essendo la stessa di per sé statica ed inerte come può essere un marciapiede o una strada, il danneggiato, che agisca per il risarcimento del danno, deve dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la res avesse la potenzialità dannosa lamentata, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. in questo senso Tribunale Milano sez. 10, sent. 24 giugno 2013, n. 8894). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e allo scopo di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da , occorre prendere in esame il Parte_1 verbale di accertamenti “per danni riportati da veicolo o pedone a causa di anomalie stradali” n. 325/2016 redatto dalla Polizia Municipale di si osserva che gli CP_1 agenti verbalizzanti, non presenti al fatto, hanno così descritto la dinamica del sinistro per come riferita loro dal conducente “giunto all'altezza dell'intersezione con il curvone Gazzi, a suo dire finiva con la ruota anteriore tra i binari del tram, scivolando rovinosamente sull'asfalto, procurandosi lesioni personali e danneggiando il motociclo stesso” (v.) Per quanto concerne, poi, le caratteristiche della strada e le condizioni ambientali, gli agenti hanno rilevato che trattavasi di intersezione, asfaltata e rettilinea, che il meteo fosse sereno, con una buona visibilità, traffico normale e in presenza di segnaletica semaforica. La Polizia Municipale di ha poi riscontrato una lieve deformazione del manto CP_1 stradale dovuta a cause naturali. Ora, si rileva, anzitutto, come non vi sia perfetta corrispondenza tra quanto dedotto da parte attrice con atto di citazione e quanto dalla stessa riferito alla Polizia Municipale di come riportato nel verbale. CP_1
Ed in effetti, se nell'atto introduttivo del giudizio il deduce di essere caduto a Pt_1 causa del difetto di manutenzione in cui versava il manto stradale in prossimità dei binari del tram, caratterizzato da buche e da binari non allineati all'asfalto, circostanze che avrebbero provocato l'incuneamento della ruota anteriore del motociclo, nell'immediatezza del sinistro il danneggiato dichiarava di essere caduto per essersi ritrovato con la ruota anteriore tra i binari del tram, scivolando sull'asfalto, senza fare riferimento alcuno alla presenza di buche. La Polizia Municipale di peraltro, CP_1 nel verbale di accertamenti, descriveva il tratto stradale in questione rilevando solo una lieve deformazione del manto stradale e non anche la presenza di buche. Per le considerazioni che precedono, deve propendersi per l'infondatezza della ricostruzione attorea, per non essere stata raggiunta idonea prova in ordine alla dedotta pericolosità della res, e, per l'effetto, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Né diversamente risulta dalla documentazione fotografica, che non consente di apprezzare la riconducibilità della caduta all'intrinseca pericolosità della res, per la sua non visibilità ed imprevedibilità del binario del tram. Fermo restando ciò, in ogni caso, risulta dirimente ai fini del giudizio il fatto che, al momento del sinistro, si stesse recando sul luogo di lavoro sito Parte_1 presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Via Neocastro, come dallo stesso dichiarato con atto introduttivo. Tale circostanza induce a ritenere che il danneggiato conoscesse i luoghi, avendo percorso il tratto stradale in questione già in precedenza, e che, dunque, fosse ben consapevole delle condizioni della strada e, soprattutto, della presenza delle rotaie del tram così come da lui descritte, non perfettamente allineate e aderenti alla sede stradale. A ciò si aggiunga che il alla guida del motoveicolo, mezzo di per sé instabile, Pt_1 avrebbe dovuto adottare un'andatura consona allo stato dei luoghi ed ogni accorgimento tecnico finalizzato ad evitare l'incidente, soprattutto nell'approssimarsi ad una curva (nel caso di specie, denominato curvone “Gazzi”). L'obbligo di conformarsi alla generica regola di prudenza posta dall'art. 141 C.d.S., dunque, era nel caso di specie ancora più stringente in ragione delle condizioni del tratto stradale, di non agevole percorrenza – vista la presenza dei binari del tram, notoriamente lisci e, conseguentemente, scivolosi. Pertanto, non può ritenersi che una lieve deformazione del manto stradale o una non perfetta aderenza tra due componenti strutturali della superficie di una strada – binari e asfalto- abbia la normale attitudine a provocare la perdita di equilibrio del soggetto che vi passi sopra guidando un ciclomotore con prudenza ed ordinaria diligenza e che presti una minima attenzione al rivestimento delle superfici. Mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, dunque, l'attore avrebbe potuto notare l'asserito pericolo ed evitarlo. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 05.11.2013 n° 24793) che i danni da caduta (in questo caso con il motociclo) sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence). Un comportamento prudente è coerente con il principio di autoresponsabilità, derivante dal più ampio dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che impone all'utente della strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario della res onde salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi beni. Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda di parte attrice non merita di essere accolta, dovendosi ritenere che il comportamento colposo della vittima sia stato tale da escludere il risarcimento alla stessa dovuto, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c.. Allo stesso modo, va altresì esclusa una responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., non potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso L'Ente convenuto va pertanto esonerato da ogni responsabilità e la domanda attorea va rigettata. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, con atto di citazione del 31.12.2018; Controparte_1
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00,
[...] oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 15 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
TRA
, nato a [...] [...] (c.f. ), Parte_1 CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Restuccia Dario ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Cesare Battisti n. 191, giusta procura in atti;
CP_1
- ATTORE – CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede in Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca - rappresentato e difeso CP_1 dall' Avv. Maria Letizia Saccà dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – Avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10. 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Messina al fine di ottenere la condanna del ai sensi Controparte_1 del combinato disposto degli articoli 2051 c.c. e art. 14 del D. lgs. 30.04.1992 al risarcimento dei danni dallo stesso asseritamente subiti a causa del sinistro occorsogli in data 06.05.2016. Segnatamente, parte attrice riferiva che, in tale data, mentre in sella al motociclo Contro HONDA SH 150 – targato DN55939, assicurato , di proprietà della madre, percorreva via Bonino a in direzione nord, al fine di recarsi sul luogo di CP_1 lavoro, giunto in prossimità del curvone denominato “Gazzi”, era caduto rovinosamente sull'asfalto, a suo dire riconducibile ad “una evidente anomalia del tracciato stradale, deformato in corrispondenza delle rotaie del tram, non perfettamente allineato e non aderente al manto stradale” (v. atto di citazione).
riferiva che, sul luogo del sinistro, era intervenuta una pattuglia del Parte_1
Corpo di Polizia Municipale di che aveva redato apposito verbale di CP_1 accertamento;
che, successivamente, era stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale “Papardo” di dal 06.05.2016 al 13.05.2016 ove era stato CP_1 sottoposto in data 09.05.2016 ad apposito intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti – tibia sx” – “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna”; che, in data 03.10.2016, era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Contr L'attore esponeva, ancora, di aver inoltrato al e all' apposita Controparte_1 lettera di messa in mora, rimasta priva di riscontro, come pure lettera di invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita Per tali fatti, chiedeva di ritenere e dichiarare che il sinistro del Parte_1
06.05.2016 si fosse verificato per fatto e colpa da imputarsi al ai Controparte_1 sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, di ritenere e dichiarare che, a causa del sinistro de quo, lo stesso avesse subito i danni come meglio specificati con l'atto introduttivo e, per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento della complessiva somma pari a € 53.881,67 a titolo di risarcimento anni, o nell'altra somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Instauratosi il contradditorio, il si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1 delle domande formulate da parte attrice;
in subordine, domandava che fosse dichiarato un concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese e compensi in favore dell'odierno convenuto.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DEICISONE
La domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nello specifico, per una corretta qualificazione della fattispecie, è utile operare una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità della P.A. per i danni cagionati da un'omessa o insufficiente manutenzione dei beni demaniali. La giurisprudenza, infatti, non si è sempre mostrata uniforme. L'orientamento più risalente nel tempo riteneva che la responsabilità dell'ente pubblico rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c.; in forza di ciò, la P.A. avrebbe l'esclusivo compito di evitare che il bene demaniale arrechi danno a terzi, rappresentando una fonte di pericolo. L'amministrazione, segnatamente, nell'esercizio del suo potere discrezionale incontrerebbe dei limiti derivanti da leggi, regolamenti, norme di diligenza e di prudenza, nonché dal principio generale del neminem laedere. Alla luce di tale giurisprudenza, la responsabilità colposa della P.A. insorgerebbe a fronte di un'insidia o di un trabocchetto, dunque di un pericolo occulto, che presenti le caratteristiche dell'imprevedibilità soggettiva e della non visibilità oggettiva. Discostandosi da tali conclusioni, un più recente orientamento giurisprudenziale, slegando la responsabilità dell'Ente dal concetto di colpa, considera applicabile anche alla P.A. l'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia;
comprimendo la portata di tale norma, tuttavia, lo stesso esclude la configurabilità di tale responsabilità nelle situazioni in cui l'amministrazione non sia in grado di esercitare un controllo effettivo ed efficace sul bene demaniale;
alla luce di tale assunto, non vi sarebbe responsabilità da custodia per i danni cagionati da beni demaniali di notevole estensione e suscettibili di un'utilizzazione generalizzata. La giurisprudenza oggi senz'altro maggioritaria, sviluppando ulteriormente tale dibattito, sostiene che l'impossibilità di un controllo effettivo non possa farsi discendere esclusivamente dalla natura demaniale del bene, dovendo considerare, piuttosto, le caratteristiche della notevole estensione del bene e dell'uso generalizzato e diretto come meri indici di tale impossibilità. A conclusione di tale ricostruzione è possibile affermare che “il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.” (Cass. civ., sez. III 16-05-2008, n. 12449). Fatta questa necessaria premessa, è adesso possibile inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. Affinché si configuri la responsabilità di cui al presente articolo è sufficiente che la parte danneggiata dimostri un nesso eziologico tra la res in custodia e il pregiudizio subito, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa. Al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. Va, infine, richiamato quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia: “La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021¸cfr. anche Cass. civ., sez. 6 3, ord.. n. 31217/2019, secondo cui la presenza di un tombino sprovvisto di copertura non è elemento sufficiente per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1 qualora l'insidia avrebbe potuto essere prevista ed evitata usando l'ordinaria diligenza). Si osserva, ancora, che qualora il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della res in custodia, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiesta che al modo di essere della res si unisca l'agire umano ed, in particolare, quello della vittima, essendo la stessa di per sé statica ed inerte come può essere un marciapiede o una strada, il danneggiato, che agisca per il risarcimento del danno, deve dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la res avesse la potenzialità dannosa lamentata, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. in questo senso Tribunale Milano sez. 10, sent. 24 giugno 2013, n. 8894). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e allo scopo di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da , occorre prendere in esame il Parte_1 verbale di accertamenti “per danni riportati da veicolo o pedone a causa di anomalie stradali” n. 325/2016 redatto dalla Polizia Municipale di si osserva che gli CP_1 agenti verbalizzanti, non presenti al fatto, hanno così descritto la dinamica del sinistro per come riferita loro dal conducente “giunto all'altezza dell'intersezione con il curvone Gazzi, a suo dire finiva con la ruota anteriore tra i binari del tram, scivolando rovinosamente sull'asfalto, procurandosi lesioni personali e danneggiando il motociclo stesso” (v.) Per quanto concerne, poi, le caratteristiche della strada e le condizioni ambientali, gli agenti hanno rilevato che trattavasi di intersezione, asfaltata e rettilinea, che il meteo fosse sereno, con una buona visibilità, traffico normale e in presenza di segnaletica semaforica. La Polizia Municipale di ha poi riscontrato una lieve deformazione del manto CP_1 stradale dovuta a cause naturali. Ora, si rileva, anzitutto, come non vi sia perfetta corrispondenza tra quanto dedotto da parte attrice con atto di citazione e quanto dalla stessa riferito alla Polizia Municipale di come riportato nel verbale. CP_1
Ed in effetti, se nell'atto introduttivo del giudizio il deduce di essere caduto a Pt_1 causa del difetto di manutenzione in cui versava il manto stradale in prossimità dei binari del tram, caratterizzato da buche e da binari non allineati all'asfalto, circostanze che avrebbero provocato l'incuneamento della ruota anteriore del motociclo, nell'immediatezza del sinistro il danneggiato dichiarava di essere caduto per essersi ritrovato con la ruota anteriore tra i binari del tram, scivolando sull'asfalto, senza fare riferimento alcuno alla presenza di buche. La Polizia Municipale di peraltro, CP_1 nel verbale di accertamenti, descriveva il tratto stradale in questione rilevando solo una lieve deformazione del manto stradale e non anche la presenza di buche. Per le considerazioni che precedono, deve propendersi per l'infondatezza della ricostruzione attorea, per non essere stata raggiunta idonea prova in ordine alla dedotta pericolosità della res, e, per l'effetto, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Né diversamente risulta dalla documentazione fotografica, che non consente di apprezzare la riconducibilità della caduta all'intrinseca pericolosità della res, per la sua non visibilità ed imprevedibilità del binario del tram. Fermo restando ciò, in ogni caso, risulta dirimente ai fini del giudizio il fatto che, al momento del sinistro, si stesse recando sul luogo di lavoro sito Parte_1 presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Via Neocastro, come dallo stesso dichiarato con atto introduttivo. Tale circostanza induce a ritenere che il danneggiato conoscesse i luoghi, avendo percorso il tratto stradale in questione già in precedenza, e che, dunque, fosse ben consapevole delle condizioni della strada e, soprattutto, della presenza delle rotaie del tram così come da lui descritte, non perfettamente allineate e aderenti alla sede stradale. A ciò si aggiunga che il alla guida del motoveicolo, mezzo di per sé instabile, Pt_1 avrebbe dovuto adottare un'andatura consona allo stato dei luoghi ed ogni accorgimento tecnico finalizzato ad evitare l'incidente, soprattutto nell'approssimarsi ad una curva (nel caso di specie, denominato curvone “Gazzi”). L'obbligo di conformarsi alla generica regola di prudenza posta dall'art. 141 C.d.S., dunque, era nel caso di specie ancora più stringente in ragione delle condizioni del tratto stradale, di non agevole percorrenza – vista la presenza dei binari del tram, notoriamente lisci e, conseguentemente, scivolosi. Pertanto, non può ritenersi che una lieve deformazione del manto stradale o una non perfetta aderenza tra due componenti strutturali della superficie di una strada – binari e asfalto- abbia la normale attitudine a provocare la perdita di equilibrio del soggetto che vi passi sopra guidando un ciclomotore con prudenza ed ordinaria diligenza e che presti una minima attenzione al rivestimento delle superfici. Mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, dunque, l'attore avrebbe potuto notare l'asserito pericolo ed evitarlo. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 05.11.2013 n° 24793) che i danni da caduta (in questo caso con il motociclo) sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence). Un comportamento prudente è coerente con il principio di autoresponsabilità, derivante dal più ampio dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., che impone all'utente della strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario della res onde salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi beni. Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda di parte attrice non merita di essere accolta, dovendosi ritenere che il comportamento colposo della vittima sia stato tale da escludere il risarcimento alla stessa dovuto, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c.. Allo stesso modo, va altresì esclusa una responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., non potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi dell'insidia o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso L'Ente convenuto va pertanto esonerato da ogni responsabilità e la domanda attorea va rigettata. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, con atto di citazione del 31.12.2018; Controparte_1
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.052,00,
[...] oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 15 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna