TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9783 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2314/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]– Parte_1 C.F._1
Ostia Piazza Enrico Millo n.9 ed ivi elettivamente dom.to al Viale Paolo Orlando n.111, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Giandotti (C.F. e Simona Fornasari (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._3 in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore/Opponente
E
(P.I. , con sede in Roma Via Vincenzo Tiberio Controparte_1 P.IVA_1
46, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dr. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore
IC (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di risposta;
Convenuta
E
(C.F. Controparte_3
), corrente in Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_2 CP_4
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Benedetti (C.F. ) CP_5 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Terza chiamata
E
(P.IVA ), corrente in Controparte_6 P.IVA_3
Bologna, Via Larga n.8, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, Dr.ssa CP_7
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Lucia
[...]
Marini, (C.F. ) presso il cui studio di Roma, via di Santa Costanza n.27 è C.F._6 elettivamente domiciliata
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
***
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
a) in via principale annullare e/o revocare il d.i. opposto (n. 22176/19 emesso il 09/11/19) perché illegittimo per i motivi già precisati nei precedenti scritti difensivi.
b) In via riconvenzionale
Voglia condannare, ai sensi degli artt. 1218, 1227 e 1228 c.c. e della l. 24/17, la
[...]
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno biologico nella misura di € CP_1
84.572,96 (ottantaquattromila), o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi legali;
(del danno patrimoniale nella misura che verrà quantificata nel prosieguo, tenuto conto della illegittimità della pretesa azionata con il d.i. opposto).
c) In via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale, voglia ridurre la somma richiesta dall'opposta per le motivazioni di cui sopra.
d) In via ancora subordinata al rigetto della domanda riconvenzionale per danno biologico nei confronti della voglia riconoscere la responsabilità del Controparte_1 [...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_3
2 al risarcimento del danno alla persona subito dal sig. come meglio precisata al Parte_1 punto b.
e) In via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento totale o parziale della domanda azionata con il decreto ingiuntivo e rigetto della opposizione piaccia all'Ecc. Tribunale adito condannare la a manlevare il Sig. di quanto tenuto a pagare per Controparte_6 Parte_1 la degenza e le cure conseguenti ai due interventi di cui in motivazione sino al massimale previsto nella polizza assicurativa.
***
Per Controparte_1
• in via preliminare ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., dell'art. 269 c.p.c, autorizzare l'evocazione in giudizio del dr. , del dr. e del dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...]
• sempre in via preliminare sospendere l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 75 c.p.p. 3° comma ovvero ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito definitivo del processo penale pendente nei confronti del dr. , del dr. e del dr. dinanzi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 al Tribunale Penale di Roma.
IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
• in via principale rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 del
Tribunale di Roma del 18.11.2019 proposta con l'atto di citazione notificato il 30.12.2019 e, per l'effetto, confermare integralmente detto medesimo decreto ingiuntivo, dichiarando tenuto il sig. al pagamento della complessiva somma di euro 128.029,17 oltre interessi Parte_1 legali a decorrere dalle singole fatture;
• in ogni caso condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
128.029,17 oltre interessi legali a decorrere dalle singole fatture.
IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL SIG. Parte_1
• in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla convenuta per gli eventi dedotti dal sig. e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_1 Parte_1 domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale nei confronti di detta struttura sanitaria, perchè infondata in fatto ed in diritto;
• in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga dichiarata fondata ed accolta la domanda riconvenzionale del sig. in ordine all'an debeatur: Parte_1
3 a) rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti della Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, condannando esclusivamente l'
[...]
al risarcimento invocato dal sig. compresa la Controparte_3 Parte_1 domanda relativa alla refusione dei costi di degenza e di quelli relativi all'esecuzione dei due interventi chirurgici di cui è causa, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra la e la;
Controparte_3 Controparte_1
b) accertare e determinare, per la deprecata ipotesi che la domanda riconvenzionale del sig. venga accolta anche nei confronti della la quota di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in concreto imputabile a quest'ultima convenuta, rigettando ogni domanda di condanna solidale ovvero sussidiaria di questa con l' Controparte_3
[...]
c) accertare e dichiarare in ogni caso che la ha diritto di essere manlevata Controparte_1
e garantita anche in via di regresso dal dall' Controparte_3 per ogni obbligazione posta a proprio carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale di detti medici e, per l'effetto, condannare la medesima l'
[...]
a rifondere alla tutte le somme Controparte_3 Controparte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere al sig. per le causali Parte_1 in giudizio compresi gli interessi legali e le spese di lite;
d) accertare e dichiarare che la ha diritto di regresso nei confronti Controparte_1 dell' per ogni pagamento che essa fosse Controparte_3 obbligata ad assolvere in via solidale in favore del sig. per le causali in giudizio Parte_1 compresi gli interessi legali e le spese di lite e per quote di responsabilità ulteriori rispetto a quelle effettivamente ad essa imputabili, come stabilite dal Tribunale;
e) rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale nella quantificazione prospettata dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e Parte_1 sulla scorta degli accertamenti istruttori che verranno esperiti, detratte in ogni caso tutte le somme eventualmente erogate dal dr. dal dr. , dal dr. Controparte_8 Controparte_9
e dall' , per effetto di eventuali CP_10 Controparte_3 transazioni raggiunte con l'attore ovvero di eventuali condanne nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
f) per l'eventualità che l'opposizione proposta dal sig. venga accolta ed il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma venga dichiarato nullo ovvero inefficace, condannare l' a corrispondere alla Controparte_3 [...]
[..
[...] la somma di euro 128.029,17 per i costi di degenza dovuti alla CP_11 CP_1
e per l'effettuazione dell'intervento chirurgico del 21.4.2017 e di quello riparatore del
[...]
23.4.2017.
Vinte in ogni caso le spese di lite.
***
Per Azienda Complesso Ospedaliero Addolorata. CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito,
a) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dei medici dell' Controparte_3 che eseguirono l'intervento chirurgico in data 21.04.2017 presso la
[...] CP_1
e per l'effetto respingere le domande risarcitorie conseguenti spiegate da parte
[...] opponente siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico in data 21.04.2017 presso la Controparte_1 dichiarare la diversa ripartizione delle quote di responsabilità tra la struttura privata e l'Azienda chiamata, con ogni conseguenza sotto il profilo risarcitorio e comunque Parte_2 liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria.
c) Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge. “
***
Per Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
A) Accertare e dichiarare, inoltre, la non operatività della garanzia assicurativa con riguardo alla fattispecie di “Grande Intervento Chirurgico” (Allegato A) nella quale non sono compresi né il primo intervento chirurgico del 21.04.2017 di “nefrectomia parziale (senza ureterectomia)” né il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 di “lavaggio peritoneale” e di “altra riparazione dell'omento”;
B) conseguentemente respingere la domanda del sig. di accertamento della garanzia Parte_1 assicurativa “fino alla concorrenza del massimale di € 110.000,00”.
C) Accertare e dichiarare che per il primo intervento chirurgico del 21.04.2017 è operativa la garanzia assicurativa con il limite del massimale di € 50.000,00 per la fattispecie (condizione
5 3.2.1) di “Ricovero in Istituto di Cura con Intervento Chirurgico (Diverso da Grande
Intervento Chirurgico)”;
D) per l'effetto accertare che dato il pagamento della somma di € 27.000,00 (da rivalutare), pagamento effettuato il 18.01.2019 sulla base del preventivo autorizzato per il predetto primo intervento chirurgico, non residua altra somma a carico di . CP_6
E) Nel merito, accertare che il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 e tutti i trattamenti successivi sono riconducibili a responsabilità della (ex artt. 1218 - 1228 Controparte_1
c.c.) con conseguente inesigibilità del pagamento delle prestazioni nei confronti del sig. Pt_1
e quindi anche di .
[...] CP_6
F) Revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 22176/2019.
G) In via del tutto subordinata, senza alcuna rinuncia alle eccezioni su estese, accertate che entrambi gli interventi chirurgici eseguiti sulla persona del sig. (del 21 e del Parte_1
22.04.2017) rientrano nell'ambito della categoria dei Non Grandi Interventi e per l'effetto limitare la garanzia assicurativa entro il massimale di € 50.000,00, di cui € 27.000,00 già versati il 18.01.2019 (da rivalutare) con applicazione di ogni ulteriore condizione (franchigia, scoperto o esclusione) di assicurazione.
H) In ogni caso, con vittoria di spese compenso professionale, rimborso delle spese forfettarie ex
D.M. n. 55/2014 oltre imposte di legge, anche del presente grado.
6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30 dicembre 2019, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22176/2019 emesso all'esito del procedimento monitorio N 66896/2019 RG, il 09/11/2019 dal Tribunale di Roma e notificato il 26/11/2019; chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 90.000,00 per asserita responsabilità sanitaria causa dell'erronea esecuzione di cure e interventi.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- Nel mese di marzo 2017 a , a seguito di T.A.C. compiuta presso il Parte_1 [...] il 28/03/2017, veniva riscontrata una formazione espansiva Controparte_12 rotondeggiante delle dimensioni di 25 x 20 x 25 localizzata in sede corticale, per la quale veniva consigliata una valutazione istologica – chirurgica in tempi brevi;
- Rivoltosi, per una diagnosi, al dott. , chirurgo urologo direttore della Unità Controparte_8
Operativa Complessa di Urologia 2 del complesso ospedaliero questi CP_3 confermava la diagnosi di carcinoma maligno al rene e la necessità di intervenire tempestivamente attraverso un intervento chirurgico di asportazione.
- Il Dott. , specialista nel campo della chirurgia mini invasiva robotica, consigliava, CP_8 per questa patologia, di effettuare un intervento di nefrectomia parziale robotica, da compiersi attraverso un robot guidato dal medico operante a mezzo del quale e senza un contatto diretto medico – paziente il carcinoma veniva asportato. Per il D'Elia, tale modalità operativa presentava il vantaggio di essere meno invasiva e più precisa anche della tecnica della laparoscopia.
- Infine, considerato che il tipo di intervento era di quelli coperti dalla polizza di cui era beneficiario il per cui tra l'altro era previsto un tempo massimo di degenza di 3 Pt_1 giorni, il , al fine di fargli evitare la lista di attesa dell'ospedale pubblico (di almeno CP_8 sei mesi) gli consigliava di rivolgersi alla clinica privata presso la quale operava CP_1 ed era accreditato e che, unica a Roma, fatto salvo l'ospedale dove operava CP_3 il , aveva in dotazione il tipo di Robot necessario per effettuare l'intervento di CP_8 nefrectomia.
- Peraltro era beneficiario della polizza assicurativa sanitaria presso la Parte_1 compagnia convenzionata con Cassa assistenza sanitaria integrativa di Roma e CP_6
Lazio (Sanimpresa) che copriva tale tipologia di intervento chirurgico;
nello specifico la
7 polizza copriva i piccoli interventi, come quello di nefrectomia robotica, con un massimale di 50.000 €, e i grandi interventi con un massimale di 110.000 €;
- Presi contatti con la clinica e ricevuto l'assenso per la copertura dalla compagnia CP_1 assicurativa , si ricoverava in data 21 aprile 2017 presso la sede di CP_6 Parte_1
Roma in via V. Tiberio 46 per effettuare detto intervento chirurgico di nefrectomia parziale robotica per carcinoma renale, il quale, per espressa menzione nel consenso informato sottoscritto dal , avrebbe determinato un periodo di degenza post Pt_3 operatoria non superiore ai tre giorni;
- L'intervento veniva eseguito in data 21 aprile 2017 alle ore 15,30 ad opera dei Dott.ri
, e , presso la sala operatoria della clinica Controparte_8 Controparte_9 CP_10 privata a mezzo dell'equipe medico/infermieristica di quest'ultima e il Robot in CP_1 dotazione e terminava verso le ore 18:00 dello stesso giorno;
- Il giorno successivo l'intervento, nella giornata del 22 aprile 2017, il sig. accusava Pt_1 forti dolori addominali, contrazione della diuresi e assenza di peristalsi, tanto che, successivamente alla sottoscrizione di un successivo consenso informato, veniva sottoposto ad nuovo intervento in laparoscopia nel corso del quale veniva accertata una grave perforazione intestinale a livello di un'ansa ileale, che rendeva necessario e urgente un intervento di resezione di cm 10 dell'intestino;
- A seguito di questo secondo necessario intervento, seguiva un trattamento post operatorio in terapia intensiva sino al giorno 8 maggio 2017, con la conseguenza che il paziente veniva dimesso il successivo 24 maggio 2017 (ben un mese dopo la degenza prevista per il primo intervento);
- Dimesso dalla clinica, il riscontrava fin da subito le seguenti problematiche fisiche: Pt_1 astenia per sforzi di lieve entità, dolori addominali diffusi con irregolarità dell'alvo con conseguente irregolarità nella funzione intestinale, disagio per gli esiti cicatriziali e per le multipli formazioni erniarie in sede epigastrica che lo costringevano ad indossare un supporto di contenimento in permanenza. Decideva pertanto di sottoporsi a visita medico legale ad opera del dott. dalla quale emergeva che la perforazione Persona_1 dell'intestino, verificatesi durante l'esecuzione del primo intervento di nefrectomia, era da imputarsi ad una imperizia nella esecuzione della operazione ed aveva provocato un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 20%, e una invalidità totale alla CP_1 attività lavorativa con decorrenza dal 14.07.2017 riconosciuta dall' . Prima di subire il danno, difatti, l'ing. svolgeva l'attività lavorativa di ingegnere chimico presso la Pt_1
8 società APS Design Energy s.p.a., società di progettazione e costruzione di impianti chimici e petrolchimici
- In conseguenza alle lesioni subite, reputando la perforazione dell'intestino la conseguenza della scorretta esecuzione del primo intervento di nefrectomia l'Ing. Parte_1 sporgeva, in data 18/07/17, una querela nei confronti dell'equipe medica che aveva eseguito l'intervento nelle persone del dott. e Controparte_8 Controparte_9 [...]
da cui era nato un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma con udienza CP_10 di discussione al giugno 2019. Proprio nel corso del suddetto processo penale, attraverso la consulenza tecnica richiesta dal sostituto procuratore Dott.ssa era emersa CP_14
l'imperizia dell'equipe medica esecutrice dell'intervento
- Dalla predetta perizia emergeva che la perforazione del tratto dell'intestinale si fosse verificato durante il primo intervento di nefrectomia e che la causa di detta perforazione era dipesa da imperizia dell'equipe medica che eseguiva l'operazione chirurgica. Ciò si leggeva nelle conclusioni della relazione medico-legale svolta su incarico del Sostituto
Procuratore Dott.ssa dai Proff. e “nonostante la CP_14 Testimone_1 Testimone_2 tecnica chirurgica di nefrectomia parziale robotica sia considerata il gold standard per il trattamento della neoplasia renale circoscritta, nel corso della sua esecuzione si è prodotta una perforazione intestinale che appare ricollegabile, anche in considerazione della sua gravità, alla fattispecie dell'imperizia non essendo peraltro rinvenibili dagli atti
a disposizione ulteriori specifiche circa la precisa sede e la tipologia della lesione…..omissis…probabilmente è da riferire al posizionamento del primo trocar.; veniva ancora evidenziato, nella relazione, che la perforazione intestinale “appare rapportabile ad incongrua realizzazione dell'atto chirurgico del 21/04/17 sotto il profilo della sua materiale esecuzione”; lo stesso parere si leggeva nella perizia di parte del Dott. avuto riguardo alla sede della lesione…si ritiene che lo stesso sia riconducibile Per_1 all'incongruo utilizzo degli strumenti laparoscopici (trocars) pienamente idonei a ledere le anse intestinali;
a sostegno di tale ipotesi non solo la lesione di continuo del tenue ma la contemporanea presenza di ulteriori speritoneizzazioni nei tratti attigui descritti in occasione del secondo intervento, lesioni occorse in assenza di condizioni o particolari difficoltà tecniche di cui non vi è menzione nella descrizione dell'intervento”;
- La perforazione intestinale conseguente alla scorretta esecuzione dell'intervento di nefrectomia robotica, riferibile all'imperizia del medici operanti, era stata dunque la causa del secondo e successivo intervento chirurgico di laparoscopia e resezione dell'intestino,
9 del prolungamento della degenza ospedaliera oltre la tempistica previsionata nel consenso informato e di un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 20%, come da valutazione da medico legale del Dott. Per_1
- Inoltre, a seguito e a causa del secondo intervento operatorio, al Sig. veniva altresì Pt_1 riconosciuta, con decorrenza 14/07/17, l'invalidità (civile) al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa;
tra i danni patiti dall'opponente a seguito dell'imperizia sopra descritta vi era dunque anche la cessazione forzata della propria attività lavorativa, con gravi conseguenze sia di natura economica che psicologica;
lo stesso Dott. Per_1 nella propria perizia specifica che “coesistono inoltre i presupposti per il riconoscimento di un danno alla capacità lavorativa specifica del soggetto”;
- Successivamente, del tutto inaspettatamente, in data 8.03.2018, la Controparte_1 inviava al un sollecito di pagamento per la somma complessiva di € 128.029,17 Pt_1 corrispondenti al residuo corrispettivo per spese mediche, interventi operatori, medicinali e degenza fruiti dal presso la propria struttura per il periodo dal 22 aprile 2017 al Pt_1
24 maggio 2017, detratta la somma di € 50.000 coperta dalla assicurazione;
CP_6
- La compagnia di assicurazione , difatti, si dichiarava disponibile a coprire le CP_6 spese di spedalità, nel limite del massimale pari ad € 50.000,00 previsto per i piccoli interventi, con riguardo al singolo intervento di nefrectomia, per cui veniva stimata una degenza non superiore ai 3 giorni, ma non anche le spese per la successiva operazione di laparoscopia e resezione dovuta alla perforazione intestinale;
- Tale sollecito veniva, pertanto, prontamente contestato dal con la raccomandata Pt_1 del 19 marzo 2018, a mezzo del proprio difensore avv. Mario Stagliano, con cui si informava la richiedente del procedimento penale r.g.n.r 3459/17 incardinato nei confronti dei medici del dott. , e e si imputava alla Controparte_8 Controparte_9 CP_10 stessa Casa di Cura, in qualità di responsabile civile, ogni causa, spesa e danno collegato al secondo intervento operatorio cui il paziente era stato sottoposto;
Pt_1
- In risposta, la casa di cura, con raccomandata del 22.03.2018, declinava ogni responsabilità a suo carico e reiterava la richiesta;
- Dunque dal quadro fattuale emergeva in modo certo che: a) all'ing. veniva Parte_1 diagnosticato a mezzo t.a.c. un carcinoma maligno sul rene sinistro circoscritto;
b) su consiglio del dott. decideva di sottoporsi ad intervento di nefrectomia Controparte_8 parziale robotica presso la casa di cura per evitare i tempi lunghi di attesa per CP_1
l'intervento in ospedale pubblico;
c) in data 21 aprile 2017 si ricoverava presso la casa di 10 cura dove l'intervento veniva eseguito dallo stesso dott. coadiuvato dai CP_1 CP_8 dottori e a mezzo di robot computerizzato della stessa CP_10 Controparte_9 casa di cura;
d) la degenza che doveva durare tre giorni si protraeva sino al 24 maggio
2017 in quanto durante l'intervento, per evidente imperizia, veniva perforato l'intestino con la necessità di un ulteriore intervento di resezione intestinale per un tratto di circa 10 cm;
e) la malattia conseguente alla detta perforazione dell'intestino non solo incideva gravemente sullo stato di salute del determinando un altro intervento d'urgenza, un Pt_1 periodo di terapia intensiva, e dunque un prolungamento della degenza, ma provocava all'opponente delle conseguenze dannose di natura permanente;
A seguito di tale secondo intervento al Sig. era stata altresì riconosciuta un'invalidità civile al 100% con Pt_1 un'inabilità al lavoro totale e permanente;
3. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava in fatto e in diritto le ragioni dell'opposizione chiedendo:
- in via preliminare di sospendere l'odierno giudizio, ai 31 sensi dell'art.75 c.p.p. 3° comma ovvero ai sensi dell'art.295 c.p.c., in attesa dell'esito definitivo del processo penale pendente nei confronti del dr. , del dr. e del dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10 dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
[...]
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c., dell'art.269 c.p.c., di evocare in giudizio il dr.
, il dr. , il dr. e l' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_3
al fine di esercitare nei confronti di essi azione di manleva, di
[...] garanzia e di regresso, nonché azione rivolta a conseguire l'eventuale pagamento della somma di euro 128.029,17 per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dal sig. ed in ogni caso affinché rispondessero Parte_1 autonomamente della richiesta risarcitoria formulata dal sig. in via Parte_1 riconvenzionale.
IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO:
- in via principale rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 del
Tribunale di Roma del 18.11.2019 proposta con l'atto di citazione notificato il 30.12.2019
e, per l'effetto, confermare integralmente detto medesimo decreto ingiuntivo, dichiarando tenuto il sig. al pagamento della complessiva somma di euro 128.029,17 oltre Parte_1
a interessi legali a decorrere dalle singole fatture;
- in ogni caso condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 128.029,17 oltre interessi legali a decorrere dalle singole fatture. 11 IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL SIG. Pt_1
[...]
- in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta per gli eventi dedotti dal sig. e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 rigettare ogni domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale nei confronti di detta struttura sanitaria, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venisse dichiarata fondata ed accolta la domanda riconvenzionale del sig. in ordine all'an debeatur: Parte_1
- rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti della Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, condannando esclusivamente il dr. , Controparte_8 il dr. , il dr. e l' Controparte_9 CP_10 Controparte_3
da chiamare in causa, al risarcimento invocato dal sig. compresa
[...] Parte_1 la domanda relativa alla refusione dei costi di degenza e di quelli relativi all'esecuzione dei due interventi chirurgici per cui era causa, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra questi medici, la e Controparte_3 la e la struttura sanitaria;
Controparte_1
- accertare e determinare, per la deprecata ipotesi che la domanda riconvenzionale del sig. venisse accolta anche nei confronti della , la quota di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in concreto imputabile a quest'ultima convenuta, rigettando ogni domanda di condanna solidale ovvero sussidiaria di questa con il dr. , con il dr. Controparte_8
, con il dr. e con l' Controparte_9 CP_10 Controparte_3
da chiamare in causa;
[...]
- accertare e dichiarare in ogni caso che la aveva diritto di essere Controparte_1 manlevata e garantita anche in via di regresso dal dr. , dal dr. Controparte_8 CP_9
, dal dr. e dall' per ogni
[...] CP_10 Controparte_3 obbligazione posta a proprio carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale di detti medici e, per l'effetto, condannare i medesimi dr.
, il dr. , il dr. e l' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_3
a rifondere alla tutte le somme che quest'ultima
[...] Controparte_1 dovesse essere condannata a corrispondere al sig. per le causali in giudizio Parte_1 compresi gli interessi legali e le spese di lite;
- accertare e dichiarare che la aveva diritto di regresso nei confronti Controparte_1 del dr. , del dr. , del dr. e dell' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
[...
[...] per ogni pagamento che essa fosse obbligata ad Controparte_15 assolvere in via solidale in favore del sig. per le causali in giudizio compresi Parte_1 gli interessi legali e le spese di lite e per quote di responsabilità ulteriori rispetto a quelle effettivamente ad essa imputabili, come stabilite dal Tribunale;
- rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale nella quantificazione prospettata dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo Parte_1 giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori da esperire, detratte in ogni caso tutte le somme eventualmente erogate dal dr. , dal dr. , dal dr. Controparte_8 Controparte_9
e dall' per effetto di CP_10 Controparte_3 eventuali transazioni raggiunte con l'attore ovvero di eventuali condanne nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
- per l'eventualità che l'opposizione proposta dal sig. venisse accolta ed il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma venisse dichiarato nullo ovvero inefficace, condannare il dr. , il dr. , il dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e l' a corrispondere alla Controparte_3 CP_1
la somma di euro 128.029,17 per i costi di degenza dovuti alla
[...] CP_1
e per l'effettuazione dell'intervento chirurgico del 21.4.2017 e di quello riparatore
[...] del 23.4.2017; vinte in ogni caso le spese di lite.
4. Osservava il convenuto in particolare:
a) L'inapplicabilità della legge 24/17 c.d. Legge I- che non sancirebbe in alcun modo l'obbligo della di rispondere dell'operato dei medici liberi Controparte_1 professionisti, né l'assoggettamento di detta struttura sanitaria alle norme di cui all'art. 7 della legge I-, né alla complicata procedura di cui all'art.13 di detta medesima disposizione normativa.
b) L'intervento chirurgico per cui era causa era stato effettuato sotto la diretta gestione dell' e da medici autorizzati all'esercizio della libera Parte_4 professione, essi avevano utilizzato la struttura sanitaria della in Controparte_1 forza di apposita Convenzione, non vi era pertanto dubbio che detta Azienda sanitaria pubblica ed i medici suoi dipendenti ove dovessero rispondere nei confronti del paziente della propria condotta professionale, dovendo considerarsi l'intervento chirurgico di nefrectomia parziale robotica del 21.4.2017 e tutta la successiva fase post-operatoria, come effettuati direttamente presso l' con ogni Parte_4 conseguenza sotto il profilo risarcitorio.
13 c) Per la sola ipotesi che il Tribunale intendesse configurare un qualsivoglia coinvolgimento solidale di detta struttura sanitaria per gli asseriti errori professionali posti in essere dal dr. , dal dr. e dal dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10 era di tutta evidenza che risultava perfettamente giustificata ogni domanda di garanzia e di manleva ed ogni azione di regresso della nei confronti di detti Controparte_1 medesimi medici e della , quale Controparte_16 loro struttura pubblica di appartenenza, per tutte le somme che essa dovesse essere chiamata a corrispondere in via solidale all'attore per le causali in giudizio, dovendosi evidenziare che, per quel che concerne il profilo interno dei rapporti fra la struttura sanitaria e detti professionisti, gli asseriti errori per cui era causa non erano in alcun modo ascrivibili a carenze organizzative ovvero strutturali della clinica, bensì esclusivamente all'opera professionale dei sunnominati medici, che agivano quali liberi professionisti in intramoenia;
era peraltro, da evidenziarsi come siffatta azione di regresso e di manleva venisse svolta dalla non solo con riferimento Controparte_1 alla azione risarcitoria svolta da ma anche con riferimento agli ulteriori Parte_1 costi di degenza, che attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 pretendeva di far dichiarare come non dovuti. Era di tutta evidenza che, ove le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma dovessero essere dichiarate non dovute, per effetto della malpractice sanitaria denunciata da Parte_1 le medesime somme dovessero essere corrisposte alla dal dr. Controparte_1
, dal dr. e dal dr. unitamente alla loro Controparte_8 Controparte_9 CP_10 azienda sanitaria di appartenenza, Controparte_3 essendo evidente che l'incremento di detti costi era essenzialmente dipeso dalla necessità di effettuare un secondo intervento chirurgico, al fine di porre rimedio alla perforazione intestinale verificatasi. in occasione del primo intervento;
- Corollario imprescindibile dei principi dianzi affermati era la necessità, per la deprecata ipotesi che la domanda dell'attore venisse accolta anche nei confronti della CP_1 convenuta, di individuare in concreto la quota di responsabilità interna eventualmente ascrivibile alla essendo plausibile che quest'ultima rispondesse Controparte_1 eventualmente solo per la propria quota di pertinenza, ove questa venisse effettivamente affermata dal Tribunale per fatti, omissioni o negligenze a questa facenti capo ex art.1218
c.c. ovvero ex art. 1228 c.c.; siffatta richiesta di procedere ad una concreta individuazione delle rispettive quote di responsabilità eventualmente ascrivibili alla struttura sanitaria, ai medici chiamati in causa ed alla era del Controparte_3
14 tutto legittima ed ispirata dall'esigenza di attribuire a ciascuno di essi una percentuale di responsabilità rapportata alle risultanze degli accertamenti istruttori ed alle valutazioni da compiere dal Tribunale in ordine alla eziologia degli inconvenienti lamentati da parte dell'attore. Siffatta impostazione era conforme alla norma dell'art.1299 c.c. e di quella di cui all'art.2055 c.c. ed era plausibile nella fattispecie in esame. In ossequio a siffatto principio, si imponeva conseguentemente la necessità di calibrare dette eventuali quote di responsabilità in relazione agli accertamenti medico-legali da compiere ed alla fattispecie concreta, valutando caso per caso quale delle prestazioni che si asseriva esser state negligentemente eseguite aveva determinato il danno subito da ovvero aveva Parte_5 contribuito in maggiore o minore misura alla sua insorgenza, occorrendo avere riguardo nello specifico al collegamento eziologico fra l'eventuale pregiudizio provocato e la sua effettiva origine, verificando se esso derivasse dall'inadempimento della struttura sanitaria ovvero dall'inadempimento dei medici dr. , dr. e dr. Controparte_8 Controparte_9
ripartendo eventualmente per quote percentuali la responsabilità dell'una CP_10
e quella degli altri ed il relativo eventuale risarcimento.
- IN MERITO AL PREGRESSO PROCEDIMENTO PENALE ED AI SUOI ESITI
- Come riferito dallo stesso risultava ancora pendente procedimento penale Parte_1 nei confronti dei sunnominati medici;
La non era parte nel processo Controparte_1 penale. Era pertanto, assolutamente opportuno che fossero rese note da parte del sig.
( ed eventualmente da parte dei medici di cui si era chiesta l'evocazione in giudizio) Pt_1 le seguenti fondamentali circostanze: 1) se l'odierno attore si era costituito parte civile in detto procedimento penale;
2) se era stata pronunciata sentenza;
3) se tra i medici imputati e l'odierno attore era eventualmente intervenuta nelle more alcuna transazione. T
Tutte le surriportate circostanze assumevano grande rilevanza ai fini di una compiuta valutazione della fattispecie, anche con riferimento ai profili di ammissibilità dell'attuale giudizio nei confronti della . Controparte_1
- IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO n. 22176/2019.
A fondamento dell'opposizione, il sig. aveva sostanzialmente dedotto tre Parte_1 motivi: 1) i costi per il primo intervento chirurgico ( quello del 21.4.2017 ) non erano dovuti, in quanto la prestazione sanitaria era stata svolta in modo errato, provocando al paziente una lacerazione intestinale con gravi postumi invalidanti, per cui i medesimi costi dovevano essere ricompresi nel risarcimento dovuto;
2) i costi per il secondo intervento chirurgico ( quello del 23.4.2017 ) non erano dovuti, in quanto determinati dalla necessità
15 di rimediare al grave errore commesso dai chirurghi in occasione del primo intervento;
3)
l'ammontare complessivo dei costi esposti nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo era esorbitante e comunque ingiustificato.
- In relazione ai primi due motivi di opposizione, si rilevava come essi erano sostanzialmente connessi alla condotta professionale tenuta nelle dedotte circostanze dalla equipe chirurgica composta dal dr. , dal dr. e dal dr. Controparte_8 Controparte_9
Ciò che valeva a confermare quanto evidenziato dalla CP_10 Controparte_1 circa il fatto che la responsabilità degli eventi di causa, compresi gli aspetti relativi ai costi di degenza e quindi alla opposizione a decreto ingiuntivo, dovrebbe essere eventualmente ascritta all'equipe chirurgica ed alla di loro Controparte_3 appartenenza. La condotta di detti chirurghi era ancora soggetta ad accertamento in sede giudiziale, per cui si formulava ogni doverosa riserva, in merito alle doglianze postulate dall'opponente. Tuttavia, per l'eventualità che i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo dedotti dal sig. trovassero accoglimento, i costi e le spese mediche che era stato Pt_1 necessario sostenere per porre rimedio all'asserito errore professionale dell'equipe operatoria dovrebbero essere posti a carico del dr. , del dr. Controparte_8 CP_9
, del dr. e dell'
[...] CP_10 Controparte_3 dovendo questi ultimi soggetti essere tenuti alla loro refusione, in forza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed, in particolare dell'art. 1218 c.c. Sotto altro profilo, pienamente giustificata era domanda di regresso e di manleva che la Controparte_17 aveva inteso esperire nei confronti di detti medici e dell' Controparte_3
essendo tenuti a rifondere tutti i costi ed i risarcimenti derivanti dal
[...] loro eventuale errore professionale. A tali specifici fini, la aveva Controparte_1 compiutamente assolto l'obbligazione di spedalità assunta con il paziente e con l'
[...]
In tal senso la refusione dei costi di degenza Controparte_3 costituisva il corrispettivo di una prestazione contrattuale che la Controparte_1 aveva regolarmente esperito in favore del paziente, per cui, quand'anche venisse accertato il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni denunciati, i medesimi costi di degenza non potrebbero in nessun caso rientrare fra le partite di danno risarcibili, avendo una connotazione ed una giustificazione giuridica del tutto differente dal risarcimento eventualmente dovuto ed in ogni caso come essi andrebbero posti a carico dell'equipe operatoria In ogni caso, si rilevava come non potessero essere inclusi in dette spese i costi per l'iniziale intervento di nefrectomia parziale robotica del 21.4.2017, dovendo essi in ogni caso essere corrisposti dal ovvero dal suo assicuratore. Pt_1
16 - Con riferimento al terzo motivo di opposizione, la difesa si riportava integralmente a tutte le difese ed argomentazioni svolte dal precedente procuratore con il ricorso per decreto ingiuntivo del 23.9.2019, nonché a tutta la documentazione allo stesso allegata. La
[...]
, pertanto, intendeva insistere nella domanda di pagamento della somma Controparte_1 di euro 128.029,17, contestando recisamente tutte le deduzioni e domande svolte dal sig. con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.22176/19 del Pt_1
Tribunale di Roma risultando del tutto ingiustificate e prive di fondamento. In particolare, con riferimento a quanto dedotto dall'opponente, si rilevava come i motivi di opposizione fossero assolutamente generici ed afferenti a criteri valutativi, che non potevano giustificare l'esonero dell'opponente dal proprio obbligo di pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute. Le fatture allegate al decreto ingiuntivo attestavano inequivocabilmente come tutte le prestazioni ivi descritte fossero effettivamente espletate, applicando tariffe che erano note al paziente. Anche il secondo intervento chirurgico ( quello del 23.4.2017), come dedotto nell'atto di citazione, era preceduto da adeguato consenso informato, per cui era da presumersi che il paziente fosse perfettamente edotto anche dei costi che andava ad affrontare.
- IN MERITO ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA IN VIA
RICONVENZIONALE DAL SIG. Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni, se ne contestava recisamente ogni fondamento e se ne chiede l'integrale rigetto. A riguardo era da rilevarsi come risultasse del tutto inverosimile la quantificazione dell'indennizzo da questi prospettata nell'atto di citazione, improntata esclusivamente alle conclusioni del proprio perito di parte e non suffragata da elementi di obiettivo riscontro scientifico. Era conseguentemente agevole osservare come il complessivo indennizzo di euro 84.572,96 richiesto dall'attore nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione risultava ictu oculi esorbitante rispetto alla connotazione stessa della fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale ed alla stessa patologia invalidante dedotta nella narrativa del medesimo atto. Si contestavano recisamente i criteri di quantificazione dell'indennizzo esposti nell'atto introduttivo del giudizio, rilevando come nella fattispecie non potessero configurarsi i profili di danno evidenziati dall'attore, attraverso una elencazione implicante una indebita duplicazione di partite di danno sovrapponibili. Si evidenziava come l'opponente nell'atto di citazione si era limitato a riportare la mera quantificazione dell'invalidità permanente espressa dal proprio CT di parte, dovendo ritenersi che le menomazioni da questi riportate, per la loro natura e
17 tipologia, andavano valutate in termini di percentuale di invalidità permanente molto più ridotta. Si segnalava, pertanto, l'opportunità di verificare, attraverso un esauriente accertamento medico-legale, quale fosse l'effettivo grado di invalidità permanente attribuibile al sig. unitamente alla effettiva sussistenza e tipologia di tali esiti Pt_1 invalidanti.
5. Si contestava in particolare la richiesta, formulata dal sig. nell'atto di citazione, di Pt_1 conseguire un ulteriore indennizzo per l'asserita perdita patrimoniale, rappresentata dalla necessità di porsi anticipatamente in pensione.
6. Con provvedimento del 18 marzo 2020, vista la richiesta dell'attore/opponente, veniva altresì autorizzata la chiamata in causa di la Controparte_6 quale, ritualmente costituita, tanto adduceva:
- La clausola “C3” delle condizioni di assicurazione della polizza “Sanimpresa” prevedeva espressamente che: “l'assicurazione è ripartita fra le società per quote ... ciascuna di esse
è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota ... esclusa ogni responsabilità solidale”. Le quote di riparto della garanzia assicurativa erano indicate nelle stesse condizioni di Assicurazione (doc.1) come segue: 50% CP_6
(delegataria); 50% (coassicuratrice). CP_18
- Non operatività della garanzia assicurativa non rientrando gli interventi dedotti in lite nella fattispecie di “Grande Intervento Chirurgico”;
- Limite del massimale di € 50.000,00 per la fattispecie (cfr. condizione 3.2.1) di “Ricovero in Istituto di Cura con Intervento Chirurgico (Diverso da Grande Intervento
Chirurgico)”;
- Nel grado subordinato, aderiva alle eccezioni come tutte formulate dal sig. Parte_1
7. Con provvedimento condivisibile del 9 giugno 2020, il GU, Dr.ssa Amirante, ritenuta inammissibile la chiamata in causa dei sanitari da parte della struttura sanitaria in quanto mancanti i presupposti per l'esperibilità della azione di rivalsa1, autorizzava la chiamata in causa dell' , la quale si costituiva con deposito Controparte_3 di comparsa del 3 dicembre 2020 con cui adduceva:
a) La responsabilità esclusiva della;
Controparte_1
confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento»; ritenuto che la L. 24/2017 con tale disposizione abbia inteso completare il disegno di canalizzazione della responsabilità in capo alla struttura sanitaria attraverso una rimodulazione dei rapporti interni tra i condebitori solidali a fini protettivi della posizione del singolo sanitario essendo evidente che una azione di rivalsa agevole sotto il profilo processuale e senza limiti soggettivi ovvero qualitativi finirebbe per far ricadere
l'obbligazione risarcitoria sull'operatore sanitario;
ritenuto che
al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art.102 c.p.c. è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo e che il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima comparizione motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr Cass. 4309/2010, Cass. N. 7406/14
e Cass. N. 9570/2015); considerato che nel caso di responsabilità sanitaria trattasi di responsabilità solidale impropria della struttura sanitaria e dei professionisti per il danno cagionato al paziente nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento;
rilevato che è pacifica in dottrina e giurisprudenza la non configurabilità di un litisconsorzio necessario in ipotesi di responsabilità solidale anche per titoli diversi in quanto, potendo il creditore rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobligati;
ritenuto che
tale impostazione risulta confermata anche dal contenuto dell'art. 9 L. 24/2017 citato, che nel prevedere l'ipotesi che l'esercente la professione sanitaria possa non essere stato parte del giudizio, conferma la tesi fin qui sostenuta che il medico responsabile non sia litisconsorte necessario;
ritenuto che
sia inammissibile la chiamata in causa del sanitario da parte della struttura sanitaria atteso che
l'art. 9 L. 24/2017 subordina l'esperibilità della azione di rivalsa a tre condizioni - ossia 1) l'esistenza di un titolo giudiziale o stragiudiziale che accerti la responsabilità e condanni la struttura al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato;
l'effettivo pagamento da parte della struttura;
il rispetto del termine decadenziale;
ritenuto pertanto che vada rigettata l'istanza di differimento per la chiamata in causa dei sanitari;
ritenuto, invece, ammissibile l'istanza di differimento per la chiamata in causa dell' Controparte_3
, in relazione alla quale non valgono le sopra esposte considerazioni;
…(omissis)”, così
[...] il decreto del 9.06.2020 del Giudice dott.ssa Vittoria Amirante.
19 b) L'assenza di responsabilità dei medici dell' che Parte_6 eseguirono l'intervento del 21.04.2017 presso la;
Controparte_1
c) L'insussistenza del nesso eziologico.
d) L'infondatezza della richiesta di risarcimento.
8. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 09.12.2020, il Giudice, dott.ssa Vittoria
Amirante, assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con la prima memoria ex art.183, co.6, c.p.c., gli attori estendevano le proprie domande nei confronti delle terze chiamate.
9. All'udienza telematica del 20/04/2021, ritenuta l'opportunità di disporre in via preliminare
CTU medico-legale sulla persona del sig. riservando all'esito ogni ulteriore Pt_1 valutazione istruttoria, il Giudice nominava CTU i dottori Persona_2
e e fissava per il giuramento l'udienza del
[...] Persona_3
25.5.2021;
10. Ritualmente depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.4.2022;
11. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice la causa subiva alcuni rinvii per i medesimi incombenti fino all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 fissata per precisazione delle conclusioni, quando, con successiva ordinanza ex art.127 ter c.p.c. dell'11.03.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ordinari ex art.190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an debeatur
Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti per fatti successivi all'entrata in vigore della legge I- (L. 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017), le strutture sanitarie, pubbliche o private, ove siano poste le diagnosi ed eseguiti i trattamenti sanitari, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale2; la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari (se del caso anche della struttura in cui operano), il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica (che viene meno solo in caso di operazioni semplici, c.d. di routine), mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio,
l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
– sia obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, sia pur limitatamente all'ambito sanitario coperto), è da ritenersi che la struttura sanitaria risponda, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi (la riforma legislativa apportata dalla L. 24/2017, c.d. Legge LI, ha del resto stabilito all'art.7, comma 1, che “la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art.1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa”), salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute;
in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come non solo grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art.1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3, e varrà la responsabilità solidale nei confronti del danneggiato dell'ospedale o clinica, pubblici o privati (cfr Cass. 11/11/2019, n.28987), mentre nei rapporti interni tra sanitari e struttura saranno applicabili le nuove norme dettate dalla legge LI (L. 24/2017), in particolare l'art.9 sulle azioni di regresso e/o rivalsa, in relazione ai limiti di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, su cui in giurisprudenza cfr. Cass. SSUU 12/10/2020, n.21992; tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore della Leggi LI, in caso di colpa grave o dolo del sanitario, che svolga attività libero-professionale nell'ambito di una struttura privata, per il combinato disposto dell'art.7, commi 1 e 6, e dell'art.10, comma 2, della legge LI, non operano limiti alla misura della responsabilità del professionista e la responsabilità varrà di norma pro quota paritaria nei rapporti interni tra clinica privata e sanitario (cfr Cass. 11/11/2019, n.28987, Cass. 11.12.2023, n.34516).
21 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577).
Quale che sia la natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, costituisce, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677, “«La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate,
è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
§§§
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria convenuta in ordine ai danni subiti dall'opponente, seppur nei limiti che seguono.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dottori Persona_2 Persona_3 le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, tenuto contro delle controdeduzioni formulate, inidonee a sconfessare le risultanze della CTU, sono condivise da questo Giudice, e richiamato quanto già dedotto nello Svolgimento del processo, vale osservare che:
1. Il trattamento prescelto risulta essere stato di difettosa esecuzione. Con ogni probabilità, vi fu un errore di tecnica, che comportò la lesione intestinale. Come rilevato dal CTU, il chirurgo operatore inavvertitamente ha causato la lesione intestinale che è un evento avverso raro (2 per mille dei casi) che si può determinare con l'inserzione di uno dei trocar, solitamente il primo, in quanto i successivi sono introdotti sotto visione.
2. La diagnosi della lesione jatrogena prodotta con il primo intervento è stata effettuata da parte dello staff medico della casa di cura che ha poi eseguito l'intervento chirurgico in CP_1 urgenza, nella stessa giornata (tra le 18,45 e le 22,20), da parte dell'equipe del Prof. Pt_7
[...]
3. Tale secondo intervento di laparoscopia e resezione della lacerazione intestinale, così come la successiva degenza, si rese necessario a causa dell'errore medico imputabile ai sanitari durante il primo intervento chirurgico.
A fronte dell'errore del chirurgo operatore, consegue la responsabilità contrattuale della
[...]
ove è stato eseguito l'intervento in questione poiché il danno subito dal paziente Controparte_1
22 costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la concorrente responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post-operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo.
Tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e conseguentemente a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 16720/2012 e nr. 7768/2016).
Questi principi sono stati fatti propri dalla legge LI (n.24/2017), che ora prevede espressamente la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per le condotte dei sanitari che operano nella struttura, siano essi legati da un contratto di dipendenza che di collaborazione a diverso titolo ( all'art.7, comma 1, è previsto che “la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art.1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa”).
Resta, peraltro, irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dal paziente ovvero che non sia dipendente della struttura sanitaria, in quanto lo stesso è comunque considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (Cass. Civ. sez. III, nr. 18610/2015, ed ora art.7, comma 1, citato, applicabile al caso in esame, atteso che il primo intervento chirurgico si svolse 21 giorni dopo l'entrata in vigore della legge LI).
In ogni caso, è documentalmente provato che l'intervento chirurgico in questione si svolse presso la clinica convenuta e che il paziente fu ricoverato nella stessa secondo la procedura della stessa. Né di contro è emersa la prova che il stipulò direttamente con i sanitari un contratto Pt_1
d'opera professionale, con il quale quest'ultimi si obbligavano personalmente, nei confronti del
23 paziente, ad eseguire l'intervento di chirurgia ovvero ad organizzare il personale che lo doveva assistere nel corso delle operazioni, la sala operatoria in cui svolgerle e la relativa strumentazione.
Una volta accertata la responsabilità sanitaria della Struttura sanitaria convenuta, occorre, quindi, esaminare quali siano i danni effettivamente subiti dall'opponente . Parte_1
L'esito della CTU consente di verificare l'esistenza di una lesione della parete intestinale causata dall'intervento chirurgico del 21 aprile 2017 – complicanza prevedibile ed evitabile – in un tratto indefinito del tenue a seguito di un comportamento imperito dell'operatore, che ha determinato la necessità di un re-intervento urgente (con breve resezione intestinale, non in grado di determinare una alterazione del processo digestivo) per il passaggio in peritoneo di aria e contenuto enterico (TC dimostrato). Ne è conseguito il prolungamento del decorso post-operatorio nonché la necessità di evacuazione trans-parietale di due ascessi (rispettivamente sottoepatico e sub-splenico).
I consulenti, infine, hanno rilevato un laparocele sovra ombelicale mediano di circa 8 cm. nell'ambito della cicatrice chirurgica sovra-ombelicale.
Tali postumi devono considerarsi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato che sono consistiti in una peritonite da perforazione ileale che ha provocato uno stato settico con necessità di ricovero in rianimazione, emotrasfusioni, segni di flogosi pancreatica con necessità di nutrizione enterale, nonché due raccolte ascessuali in sede sottoepatica e perisplenica che hanno necessitato di un duplice intervento di drenaggio in anestesia (rilievo di sacca di pus misto a sangue) nonché falda di PNX sinistro associata a versamento pleurico consensuale.
Tale condizione ha ritardato le dimissioni del paziente che, invece di due-tre giorni, è stato ricoverato oltre un mese (ovvero sino al 24.5.2017) ed ha condizionato un più lento recupero delle sue condizioni cliniche a causa dello stato settico conseguente a peritonite ed al graduale riassorbimento del versamento pleurico consensuale - con permanenza di aree di addensamento disatelettasico a livello dei segmenti postero-basali del lobi inferiori, bilateralmente (TC torace del
10.7.2018 e 21.12.2018).
Per quanto attiene, infine, il quantum debeatur, in base alle valutazioni del perito d'ufficio, il danno biologico è stato cosi valutato: la durata della ITA è stata di gg 30 relativi alla degenza presso la già detratti dei 3-4 gg che sarebbero stati sufficienti per un decorso post- Controparte_1 operatorio non inficiato da complicanze quale quelle che si sono verificate. La durata della ITP al
50% può essere indicata in gg 30 ed ulteriori gg 30 al 25% per la graduale ripresa delle condizioni fisiche della persona.
24 Circa il danno biologico permanente esso consiste in ispessimento pleurico basale e strie disatelettasia a livello dei segmenti postero basali, senza documentata obliterazione dei seni costo- frenici, quale esito di pleurite contestuale a peritonite diffusa di origine iatrogena;
all'esame obiettivo toracico ipomobilità basale sinistra senza segni di disventilatazione (SaO2 in a.a. 99%) sicché, con riferimento alla Guida SIMLA, si può inquadrare il danno alla funzione respiratoria in misura pari al
2-3% di DB permanente.
Per quanto attiene i postumi obiettivabili a carico dell'addome va detto che essi consistono in una minima resezione ileale (12 cm di intestino) che non compromettono la funzione di un organo che si sviluppa per 5-6 mt. Nella Guida SIMLA per le resezioni limitate (- 1 mt) del tatto intermedio del viscere (non comprendenti la valvola ileocecale) che determinano lievi alterazioni funzionali senza variazione del peso corporeo si valuta la fascia (5-10%). Nel caso di specie non si associano modificazioni dell'attività del sistema digerente, variazioni del peso corporeo (che è stabile) e/o necessità di regimi dietetici particolari o assunzione di farmaci, sicché si valuta la percentuale di danno biologico, anche in relazione alla breccia erniaria, in misura pari al 7-8%.
Il maggior danno biologico si stima, complessivamente, pari al 10% (dieci per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico- relazionali.
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n.33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in via equitativa, in base alle tabelle in uso all'ufficio, quelle di Roma del marzo 2025, da ritenersi preferibili ad altre (comprese quelle ambrosiane) per le osservazioni riportate a commento delle Tabelle stesse (paragrafi da 11 a 44), da intendersi quivi richiamate, e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, considerata l'età del paziente al momento del fatto (64 anni compiuti) in € 17.884,95, quanto al temporaneo (30 gg. di
ITA, 30 gg di ITP al 50 %. e gg. 30 di ITP al 25% con diaria da invalidità temporanea totale € 130,25) in € 6.838,13.
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione di rilevante entità quale quelle sopportata dall'opponente, determini una sofferenza
25 soggettiva o patema d'animo di particolare intensità, anche per la necessaria presenza del dispositivo;
la liquidazione del danno morale, sempre in base alle tabelle romane e in via equitativa, va determinata in una frazione del danno biologico permanente, e ritenuta congrua l'aliquota MEDIA tabellare del 12,5% sarà pari ad € 2.219,3.
Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno: I cc.tt.uu. ritengono che la causa del pre-pensionamento vada ricercata nella condizione cardiologica di infartuato (nel 2006 IMA trattato con angioplastica e stent) e nella condizione di cardiopatia ischemica cronica che è stata nuovamente trattata, nel 2018, con angioplastica e duplice stent coronarico. I cc.tt.uu. non ritengono che i postumi permanenti accertati per i fatti di cui è causa (danno biologico pari al 10%) abbiano impedito al ricorrente di continuare a svolgere il suo lavoro né che siano preclusi altri settori di attività.
I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 26.958,70 a valori attuali.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento, 21 aprile 2017) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre
21.4.2017 e in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento formulata dalla e che ha Controparte_1 dato origine al presente giudizio, vale osservare quanto segue.
Considerato che il secondo intervento, quello del 23.04.2017, asseritamente non pagato, è stata la conseguenza diretta dell'errore chirurgico nell'esecuzione del precedente intervento, esso è 26 stato effettuato per porre rimedio al danno causato colposamente nel primo intervento, per evitare ben più gravi conseguenze al paziente. Non si può, pertanto, considerare come un trattamento sanitario richiesto dal ed infatti la parte opposta, non è in grado di produrre documentazione attestante Pt_1
l'esistenza della richiesta del paziente di essere sottoposto all'intervento; al limite questi, nel rispetto del principio della libera determinazione del consenso, ben avrebbe potuto, ove debitamente informato, optare per il trasferimento e l'intervento sia pur in via di urgenza presso una struttura pubblica.
Anche sotto il diverso profilo del quantum debeatur – senza nessun riconoscimento in ordine all'an - la convenuta non ha affatto allegato una preventiva specificazione dei relativi costi, CP_20 ma si è limitata a produrre le proprie fatture commerciali che, se utili nella fase monitoria, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e di contestazione delle stesse non possono, in quanto documenti fiscali formati dalla stessa parte, costituire di per sé prova dei costi sostenuti. Nel caso di specie, parte opposta non ha provato la quantificazione dei costi, limitandosi a riportarsi alle fatture ritualmente contestate.
Pertanto deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso n. 22176/2019.e rigettata la domanda di pagamento nei confronti del sig. Pt_8
Quanto alla posizione della terza Compagnia Assicuratrice Unisalute Spa, chiamata dall'assicurato va intanto premesso che la stessa aveva già pagato la somma di € Parte_9
27.000,00 il 18.01.2019, sulla base del preventivo autorizzato, per il primo intervento chirurgico (del
21.04.2027), e che, come sopra visto, essendo il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 riconducibile a responsabilità della ed attesa comunque l'inesigibilità del Controparte_1 pagamento delle prestazioni nei confronti di la domanda di manleva è da ritenersi Parte_1 assorbita;
va però ritenuto che, ove non fosse stata accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, l'Assicurazione sarebbe stata obbligata a indennizzare quanto previsto a termini di polizza, con conseguente fondatezza della chiamata.
Parzialmente fondata, invece, deve ritenersi la domanda di manleva formulata dalla clinica convenuta nei confronti della terza chiamata per le Controparte_3 ragioni di seguito indicate.
È risultato incontestato, e comunque documentalmente provato, che gli operatori sanitari effettuarono l'intervento chirurgico del 21 aprile 2017 in esecuzione della convenzione che prevedeva l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell Controparte_3 presso la in regime di cd. intramoenia extramuraria, non avendo
[...] Controparte_1 quest'ultima sufficienti spazi per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale.
27 La struttura sanitaria, pertanto, deve considerarsi responsabile anche delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (c.d. intramoenia, cfr art.7, comma 2, L. 24/2017, per cui
“la disposizione di cui la comma 1 – vedi supra, pag.23 – si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”), non solo se il medico, pur nell'ambito di attività libero professionale, utilizza le strutture della struttura sanitaria cui appartiene (con prestazione intramuraria in senso proprio), ma anche di altra struttura con essa convenzionata (c.d. intramoenia extramuraria), con accordo giustificato dalla mancanza di spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia nella prima struttura .
Ciò giustifica l'accoglimento della domanda di manleva esperita dalla clinica convenuta
[...]
nei confronti della terza chiamata per quanto dalla Controparte_1 Controparte_21 prima dovuto al paziente – attuale opponente - per i danni diretti ad esso arrecati, nonché al medesimo opponente ed alla sua compagnia assicuratrice per le spese processuali, così come statuito nella presente pronuncia.
Non può invece essere accolta la domanda (diretta, non di manleva) proposta sempre, sia pur in via subordinata, nei confronti dell' , per i costi sopportati dalla Controparte_21 [...]
inerenti al secondo intervento chirurgico, resosi necessario per rimediare l'errore CP_22 medico del precedente intervento, e questo non tanto per l'an – essendo l'errore attribuibile ai sanitari Con del – quanto, come già sopra esposto (vedi pagg.26-27), per mancata prova Controparte_3 del quantum debeatur, ovvero dei costi sopportati in dettaglio, non potendo costituire prova il semplice richiamo a delle proprie fatture.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che:
- vada revocato il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 emesso il 09/11/2019 dal Tribunale di
Roma, all'esito del procedimento r.g.n. 66896/2019, per tutte le ragioni esposte;
- vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'opponente Pt_1
nei confronti di e che di conseguenza la
[...] Controparte_1 convenuta vada condannata a pagare all'opponente la somma capitale di € 26.811,83, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (21.4.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
28 - vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti della terza chiamata Controparte_1 [...]
, con condanna di quest'ultima a Controparte_3 manlevare e tenere indenne la convenuta chiamante per tutte le somme da questa dovute all'opponente e alla da questi chiamata Parte_1 Controparte_6
n esecuzione od ottemperanza della presente sentenza;
[...]
- rimanga assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, la a Controparte_1 condannata a rifonderle a , così come liquidate in dispositivo, secondo i Parte_1 parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione;
la , in base al principio di causalità, va condannata a Controparte_1 rifonderle alla così come liquidate Controparte_6 in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione;
la , in base Controparte_3 al principio della soccombenza, va condannata a rifonderle alla CP_1 Controparte_1
,, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati
[...] dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione.
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della
[...]
e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, e nei rapporti interni per intero a quest'ultima terza chiamata.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
29 - accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'opponente Pt_1
nei confronti di e per l'effetto, condanna la
[...] Controparte_1 predetta convenuta a pagare, a , la somma capitale di € 26.811,83 a valori Parte_1 attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (21.04.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti della terza chiamata CP_1 [...]
, e per l'effetto, condanna quest'ultima Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la convenuta chiamante per tutte le somme da questa dovute all'opponente e alla da questi chiamata Parte_1 Controparte_6
n esecuzione od ottemperanza della presente sentenza;
[...]
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_6
- condanna la a rifondere a le spese di CP_1 Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 5.330,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- condanna la , a rifondere alla Controparte_1 CP_6 le spese di lite, liquidate in € 5.330,00 per Controparte_6 compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- condanna la Controparte_3
a rifondere alla , le spese di lite, liquidate in € 5.330,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico della
[...]
e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, e nei rapporti interni per intero a carico
[...] quest'ultima terza chiamata.
Si dichiara che al presente dispositivo, configurando astrattamente un'ipotesi di reato (lesioni colpose), risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
30 Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele Bembo.
Così decisa in Roma lì 25.06.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…Vista l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo formulata da parte convenuta unitamente alla istanza di differimento dell'udienza nella comparsa di costituzione e risposta;
Ritenuto, quanto alla istanza di chiamata in causa dei sanitari che trattasi di giudizio di responsabilità sanitaria introdotto in data successiva all'entrata in vigore della L. 24/2017;
considerato che
l'art. 9 della L. 24/2017 stabilisce al co. 1 che «Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi
18 2Anche dopo l'entrata in vigore della leggi LI (L.24/2017), che ha al fatto proprio e disciplinato normativamente l'indirizzo giurisprudenziale sul c.d. contratto di spedalità (come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo - da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - insorge, a carico della struttura sanitaria, Controparte_19 un'obbligazione sanitaria complessa, con obblighi sia di tipo alberghiero - somministrazione di vitto e alloggio
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]– Parte_1 C.F._1
Ostia Piazza Enrico Millo n.9 ed ivi elettivamente dom.to al Viale Paolo Orlando n.111, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Giandotti (C.F. e Simona Fornasari (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._3 in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore/Opponente
E
(P.I. , con sede in Roma Via Vincenzo Tiberio Controparte_1 P.IVA_1
46, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dr. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore
IC (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di risposta;
Convenuta
E
(C.F. Controparte_3
), corrente in Roma, in persona del rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_2 CP_4
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Benedetti (C.F. ) CP_5 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Terza chiamata
E
(P.IVA ), corrente in Controparte_6 P.IVA_3
Bologna, Via Larga n.8, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, Dr.ssa CP_7
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Lucia
[...]
Marini, (C.F. ) presso il cui studio di Roma, via di Santa Costanza n.27 è C.F._6 elettivamente domiciliata
Terza chiamata
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni delle parti avente ad oggetto: Responsabilità professionale
***
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
a) in via principale annullare e/o revocare il d.i. opposto (n. 22176/19 emesso il 09/11/19) perché illegittimo per i motivi già precisati nei precedenti scritti difensivi.
b) In via riconvenzionale
Voglia condannare, ai sensi degli artt. 1218, 1227 e 1228 c.c. e della l. 24/17, la
[...]
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno biologico nella misura di € CP_1
84.572,96 (ottantaquattromila), o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi legali;
(del danno patrimoniale nella misura che verrà quantificata nel prosieguo, tenuto conto della illegittimità della pretesa azionata con il d.i. opposto).
c) In via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale, voglia ridurre la somma richiesta dall'opposta per le motivazioni di cui sopra.
d) In via ancora subordinata al rigetto della domanda riconvenzionale per danno biologico nei confronti della voglia riconoscere la responsabilità del Controparte_1 [...]
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_3
2 al risarcimento del danno alla persona subito dal sig. come meglio precisata al Parte_1 punto b.
e) In via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento totale o parziale della domanda azionata con il decreto ingiuntivo e rigetto della opposizione piaccia all'Ecc. Tribunale adito condannare la a manlevare il Sig. di quanto tenuto a pagare per Controparte_6 Parte_1 la degenza e le cure conseguenti ai due interventi di cui in motivazione sino al massimale previsto nella polizza assicurativa.
***
Per Controparte_1
• in via preliminare ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c., dell'art. 269 c.p.c, autorizzare l'evocazione in giudizio del dr. , del dr. e del dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...]
• sempre in via preliminare sospendere l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 75 c.p.p. 3° comma ovvero ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito definitivo del processo penale pendente nei confronti del dr. , del dr. e del dr. dinanzi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 al Tribunale Penale di Roma.
IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
• in via principale rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 del
Tribunale di Roma del 18.11.2019 proposta con l'atto di citazione notificato il 30.12.2019 e, per l'effetto, confermare integralmente detto medesimo decreto ingiuntivo, dichiarando tenuto il sig. al pagamento della complessiva somma di euro 128.029,17 oltre interessi Parte_1 legali a decorrere dalle singole fatture;
• in ogni caso condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
128.029,17 oltre interessi legali a decorrere dalle singole fatture.
IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL SIG. Parte_1
• in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla convenuta per gli eventi dedotti dal sig. e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_1 Parte_1 domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale nei confronti di detta struttura sanitaria, perchè infondata in fatto ed in diritto;
• in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga dichiarata fondata ed accolta la domanda riconvenzionale del sig. in ordine all'an debeatur: Parte_1
3 a) rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti della Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, condannando esclusivamente l'
[...]
al risarcimento invocato dal sig. compresa la Controparte_3 Parte_1 domanda relativa alla refusione dei costi di degenza e di quelli relativi all'esecuzione dei due interventi chirurgici di cui è causa, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra la e la;
Controparte_3 Controparte_1
b) accertare e determinare, per la deprecata ipotesi che la domanda riconvenzionale del sig. venga accolta anche nei confronti della la quota di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in concreto imputabile a quest'ultima convenuta, rigettando ogni domanda di condanna solidale ovvero sussidiaria di questa con l' Controparte_3
[...]
c) accertare e dichiarare in ogni caso che la ha diritto di essere manlevata Controparte_1
e garantita anche in via di regresso dal dall' Controparte_3 per ogni obbligazione posta a proprio carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale di detti medici e, per l'effetto, condannare la medesima l'
[...]
a rifondere alla tutte le somme Controparte_3 Controparte_1 che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere al sig. per le causali Parte_1 in giudizio compresi gli interessi legali e le spese di lite;
d) accertare e dichiarare che la ha diritto di regresso nei confronti Controparte_1 dell' per ogni pagamento che essa fosse Controparte_3 obbligata ad assolvere in via solidale in favore del sig. per le causali in giudizio Parte_1 compresi gli interessi legali e le spese di lite e per quote di responsabilità ulteriori rispetto a quelle effettivamente ad essa imputabili, come stabilite dal Tribunale;
e) rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale nella quantificazione prospettata dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo giustizia e Parte_1 sulla scorta degli accertamenti istruttori che verranno esperiti, detratte in ogni caso tutte le somme eventualmente erogate dal dr. dal dr. , dal dr. Controparte_8 Controparte_9
e dall' , per effetto di eventuali CP_10 Controparte_3 transazioni raggiunte con l'attore ovvero di eventuali condanne nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
f) per l'eventualità che l'opposizione proposta dal sig. venga accolta ed il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma venga dichiarato nullo ovvero inefficace, condannare l' a corrispondere alla Controparte_3 [...]
[..
[...] la somma di euro 128.029,17 per i costi di degenza dovuti alla CP_11 CP_1
e per l'effettuazione dell'intervento chirurgico del 21.4.2017 e di quello riparatore del
[...]
23.4.2017.
Vinte in ogni caso le spese di lite.
***
Per Azienda Complesso Ospedaliero Addolorata. CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito,
a) accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dei medici dell' Controparte_3 che eseguirono l'intervento chirurgico in data 21.04.2017 presso la
[...] CP_1
e per l'effetto respingere le domande risarcitorie conseguenti spiegate da parte
[...] opponente siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico in data 21.04.2017 presso la Controparte_1 dichiarare la diversa ripartizione delle quote di responsabilità tra la struttura privata e l'Azienda chiamata, con ogni conseguenza sotto il profilo risarcitorio e comunque Parte_2 liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria.
c) Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge. “
***
Per Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
A) Accertare e dichiarare, inoltre, la non operatività della garanzia assicurativa con riguardo alla fattispecie di “Grande Intervento Chirurgico” (Allegato A) nella quale non sono compresi né il primo intervento chirurgico del 21.04.2017 di “nefrectomia parziale (senza ureterectomia)” né il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 di “lavaggio peritoneale” e di “altra riparazione dell'omento”;
B) conseguentemente respingere la domanda del sig. di accertamento della garanzia Parte_1 assicurativa “fino alla concorrenza del massimale di € 110.000,00”.
C) Accertare e dichiarare che per il primo intervento chirurgico del 21.04.2017 è operativa la garanzia assicurativa con il limite del massimale di € 50.000,00 per la fattispecie (condizione
5 3.2.1) di “Ricovero in Istituto di Cura con Intervento Chirurgico (Diverso da Grande
Intervento Chirurgico)”;
D) per l'effetto accertare che dato il pagamento della somma di € 27.000,00 (da rivalutare), pagamento effettuato il 18.01.2019 sulla base del preventivo autorizzato per il predetto primo intervento chirurgico, non residua altra somma a carico di . CP_6
E) Nel merito, accertare che il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 e tutti i trattamenti successivi sono riconducibili a responsabilità della (ex artt. 1218 - 1228 Controparte_1
c.c.) con conseguente inesigibilità del pagamento delle prestazioni nei confronti del sig. Pt_1
e quindi anche di .
[...] CP_6
F) Revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 22176/2019.
G) In via del tutto subordinata, senza alcuna rinuncia alle eccezioni su estese, accertate che entrambi gli interventi chirurgici eseguiti sulla persona del sig. (del 21 e del Parte_1
22.04.2017) rientrano nell'ambito della categoria dei Non Grandi Interventi e per l'effetto limitare la garanzia assicurativa entro il massimale di € 50.000,00, di cui € 27.000,00 già versati il 18.01.2019 (da rivalutare) con applicazione di ogni ulteriore condizione (franchigia, scoperto o esclusione) di assicurazione.
H) In ogni caso, con vittoria di spese compenso professionale, rimborso delle spese forfettarie ex
D.M. n. 55/2014 oltre imposte di legge, anche del presente grado.
6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30 dicembre 2019, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 22176/2019 emesso all'esito del procedimento monitorio N 66896/2019 RG, il 09/11/2019 dal Tribunale di Roma e notificato il 26/11/2019; chiedendo il risarcimento dei danni per complessivi € 90.000,00 per asserita responsabilità sanitaria causa dell'erronea esecuzione di cure e interventi.
2. A fondamento della propria domanda, affermava parte attrice che:
- Nel mese di marzo 2017 a , a seguito di T.A.C. compiuta presso il Parte_1 [...] il 28/03/2017, veniva riscontrata una formazione espansiva Controparte_12 rotondeggiante delle dimensioni di 25 x 20 x 25 localizzata in sede corticale, per la quale veniva consigliata una valutazione istologica – chirurgica in tempi brevi;
- Rivoltosi, per una diagnosi, al dott. , chirurgo urologo direttore della Unità Controparte_8
Operativa Complessa di Urologia 2 del complesso ospedaliero questi CP_3 confermava la diagnosi di carcinoma maligno al rene e la necessità di intervenire tempestivamente attraverso un intervento chirurgico di asportazione.
- Il Dott. , specialista nel campo della chirurgia mini invasiva robotica, consigliava, CP_8 per questa patologia, di effettuare un intervento di nefrectomia parziale robotica, da compiersi attraverso un robot guidato dal medico operante a mezzo del quale e senza un contatto diretto medico – paziente il carcinoma veniva asportato. Per il D'Elia, tale modalità operativa presentava il vantaggio di essere meno invasiva e più precisa anche della tecnica della laparoscopia.
- Infine, considerato che il tipo di intervento era di quelli coperti dalla polizza di cui era beneficiario il per cui tra l'altro era previsto un tempo massimo di degenza di 3 Pt_1 giorni, il , al fine di fargli evitare la lista di attesa dell'ospedale pubblico (di almeno CP_8 sei mesi) gli consigliava di rivolgersi alla clinica privata presso la quale operava CP_1 ed era accreditato e che, unica a Roma, fatto salvo l'ospedale dove operava CP_3 il , aveva in dotazione il tipo di Robot necessario per effettuare l'intervento di CP_8 nefrectomia.
- Peraltro era beneficiario della polizza assicurativa sanitaria presso la Parte_1 compagnia convenzionata con Cassa assistenza sanitaria integrativa di Roma e CP_6
Lazio (Sanimpresa) che copriva tale tipologia di intervento chirurgico;
nello specifico la
7 polizza copriva i piccoli interventi, come quello di nefrectomia robotica, con un massimale di 50.000 €, e i grandi interventi con un massimale di 110.000 €;
- Presi contatti con la clinica e ricevuto l'assenso per la copertura dalla compagnia CP_1 assicurativa , si ricoverava in data 21 aprile 2017 presso la sede di CP_6 Parte_1
Roma in via V. Tiberio 46 per effettuare detto intervento chirurgico di nefrectomia parziale robotica per carcinoma renale, il quale, per espressa menzione nel consenso informato sottoscritto dal , avrebbe determinato un periodo di degenza post Pt_3 operatoria non superiore ai tre giorni;
- L'intervento veniva eseguito in data 21 aprile 2017 alle ore 15,30 ad opera dei Dott.ri
, e , presso la sala operatoria della clinica Controparte_8 Controparte_9 CP_10 privata a mezzo dell'equipe medico/infermieristica di quest'ultima e il Robot in CP_1 dotazione e terminava verso le ore 18:00 dello stesso giorno;
- Il giorno successivo l'intervento, nella giornata del 22 aprile 2017, il sig. accusava Pt_1 forti dolori addominali, contrazione della diuresi e assenza di peristalsi, tanto che, successivamente alla sottoscrizione di un successivo consenso informato, veniva sottoposto ad nuovo intervento in laparoscopia nel corso del quale veniva accertata una grave perforazione intestinale a livello di un'ansa ileale, che rendeva necessario e urgente un intervento di resezione di cm 10 dell'intestino;
- A seguito di questo secondo necessario intervento, seguiva un trattamento post operatorio in terapia intensiva sino al giorno 8 maggio 2017, con la conseguenza che il paziente veniva dimesso il successivo 24 maggio 2017 (ben un mese dopo la degenza prevista per il primo intervento);
- Dimesso dalla clinica, il riscontrava fin da subito le seguenti problematiche fisiche: Pt_1 astenia per sforzi di lieve entità, dolori addominali diffusi con irregolarità dell'alvo con conseguente irregolarità nella funzione intestinale, disagio per gli esiti cicatriziali e per le multipli formazioni erniarie in sede epigastrica che lo costringevano ad indossare un supporto di contenimento in permanenza. Decideva pertanto di sottoporsi a visita medico legale ad opera del dott. dalla quale emergeva che la perforazione Persona_1 dell'intestino, verificatesi durante l'esecuzione del primo intervento di nefrectomia, era da imputarsi ad una imperizia nella esecuzione della operazione ed aveva provocato un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 20%, e una invalidità totale alla CP_1 attività lavorativa con decorrenza dal 14.07.2017 riconosciuta dall' . Prima di subire il danno, difatti, l'ing. svolgeva l'attività lavorativa di ingegnere chimico presso la Pt_1
8 società APS Design Energy s.p.a., società di progettazione e costruzione di impianti chimici e petrolchimici
- In conseguenza alle lesioni subite, reputando la perforazione dell'intestino la conseguenza della scorretta esecuzione del primo intervento di nefrectomia l'Ing. Parte_1 sporgeva, in data 18/07/17, una querela nei confronti dell'equipe medica che aveva eseguito l'intervento nelle persone del dott. e Controparte_8 Controparte_9 [...]
da cui era nato un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Roma con udienza CP_10 di discussione al giugno 2019. Proprio nel corso del suddetto processo penale, attraverso la consulenza tecnica richiesta dal sostituto procuratore Dott.ssa era emersa CP_14
l'imperizia dell'equipe medica esecutrice dell'intervento
- Dalla predetta perizia emergeva che la perforazione del tratto dell'intestinale si fosse verificato durante il primo intervento di nefrectomia e che la causa di detta perforazione era dipesa da imperizia dell'equipe medica che eseguiva l'operazione chirurgica. Ciò si leggeva nelle conclusioni della relazione medico-legale svolta su incarico del Sostituto
Procuratore Dott.ssa dai Proff. e “nonostante la CP_14 Testimone_1 Testimone_2 tecnica chirurgica di nefrectomia parziale robotica sia considerata il gold standard per il trattamento della neoplasia renale circoscritta, nel corso della sua esecuzione si è prodotta una perforazione intestinale che appare ricollegabile, anche in considerazione della sua gravità, alla fattispecie dell'imperizia non essendo peraltro rinvenibili dagli atti
a disposizione ulteriori specifiche circa la precisa sede e la tipologia della lesione…..omissis…probabilmente è da riferire al posizionamento del primo trocar.; veniva ancora evidenziato, nella relazione, che la perforazione intestinale “appare rapportabile ad incongrua realizzazione dell'atto chirurgico del 21/04/17 sotto il profilo della sua materiale esecuzione”; lo stesso parere si leggeva nella perizia di parte del Dott. avuto riguardo alla sede della lesione…si ritiene che lo stesso sia riconducibile Per_1 all'incongruo utilizzo degli strumenti laparoscopici (trocars) pienamente idonei a ledere le anse intestinali;
a sostegno di tale ipotesi non solo la lesione di continuo del tenue ma la contemporanea presenza di ulteriori speritoneizzazioni nei tratti attigui descritti in occasione del secondo intervento, lesioni occorse in assenza di condizioni o particolari difficoltà tecniche di cui non vi è menzione nella descrizione dell'intervento”;
- La perforazione intestinale conseguente alla scorretta esecuzione dell'intervento di nefrectomia robotica, riferibile all'imperizia del medici operanti, era stata dunque la causa del secondo e successivo intervento chirurgico di laparoscopia e resezione dell'intestino,
9 del prolungamento della degenza ospedaliera oltre la tempistica previsionata nel consenso informato e di un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 20%, come da valutazione da medico legale del Dott. Per_1
- Inoltre, a seguito e a causa del secondo intervento operatorio, al Sig. veniva altresì Pt_1 riconosciuta, con decorrenza 14/07/17, l'invalidità (civile) al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa;
tra i danni patiti dall'opponente a seguito dell'imperizia sopra descritta vi era dunque anche la cessazione forzata della propria attività lavorativa, con gravi conseguenze sia di natura economica che psicologica;
lo stesso Dott. Per_1 nella propria perizia specifica che “coesistono inoltre i presupposti per il riconoscimento di un danno alla capacità lavorativa specifica del soggetto”;
- Successivamente, del tutto inaspettatamente, in data 8.03.2018, la Controparte_1 inviava al un sollecito di pagamento per la somma complessiva di € 128.029,17 Pt_1 corrispondenti al residuo corrispettivo per spese mediche, interventi operatori, medicinali e degenza fruiti dal presso la propria struttura per il periodo dal 22 aprile 2017 al Pt_1
24 maggio 2017, detratta la somma di € 50.000 coperta dalla assicurazione;
CP_6
- La compagnia di assicurazione , difatti, si dichiarava disponibile a coprire le CP_6 spese di spedalità, nel limite del massimale pari ad € 50.000,00 previsto per i piccoli interventi, con riguardo al singolo intervento di nefrectomia, per cui veniva stimata una degenza non superiore ai 3 giorni, ma non anche le spese per la successiva operazione di laparoscopia e resezione dovuta alla perforazione intestinale;
- Tale sollecito veniva, pertanto, prontamente contestato dal con la raccomandata Pt_1 del 19 marzo 2018, a mezzo del proprio difensore avv. Mario Stagliano, con cui si informava la richiedente del procedimento penale r.g.n.r 3459/17 incardinato nei confronti dei medici del dott. , e e si imputava alla Controparte_8 Controparte_9 CP_10 stessa Casa di Cura, in qualità di responsabile civile, ogni causa, spesa e danno collegato al secondo intervento operatorio cui il paziente era stato sottoposto;
Pt_1
- In risposta, la casa di cura, con raccomandata del 22.03.2018, declinava ogni responsabilità a suo carico e reiterava la richiesta;
- Dunque dal quadro fattuale emergeva in modo certo che: a) all'ing. veniva Parte_1 diagnosticato a mezzo t.a.c. un carcinoma maligno sul rene sinistro circoscritto;
b) su consiglio del dott. decideva di sottoporsi ad intervento di nefrectomia Controparte_8 parziale robotica presso la casa di cura per evitare i tempi lunghi di attesa per CP_1
l'intervento in ospedale pubblico;
c) in data 21 aprile 2017 si ricoverava presso la casa di 10 cura dove l'intervento veniva eseguito dallo stesso dott. coadiuvato dai CP_1 CP_8 dottori e a mezzo di robot computerizzato della stessa CP_10 Controparte_9 casa di cura;
d) la degenza che doveva durare tre giorni si protraeva sino al 24 maggio
2017 in quanto durante l'intervento, per evidente imperizia, veniva perforato l'intestino con la necessità di un ulteriore intervento di resezione intestinale per un tratto di circa 10 cm;
e) la malattia conseguente alla detta perforazione dell'intestino non solo incideva gravemente sullo stato di salute del determinando un altro intervento d'urgenza, un Pt_1 periodo di terapia intensiva, e dunque un prolungamento della degenza, ma provocava all'opponente delle conseguenze dannose di natura permanente;
A seguito di tale secondo intervento al Sig. era stata altresì riconosciuta un'invalidità civile al 100% con Pt_1 un'inabilità al lavoro totale e permanente;
3. Con comparsa depositata si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava in fatto e in diritto le ragioni dell'opposizione chiedendo:
- in via preliminare di sospendere l'odierno giudizio, ai 31 sensi dell'art.75 c.p.p. 3° comma ovvero ai sensi dell'art.295 c.p.c., in attesa dell'esito definitivo del processo penale pendente nei confronti del dr. , del dr. e del dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10 dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
[...]
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c., dell'art.269 c.p.c., di evocare in giudizio il dr.
, il dr. , il dr. e l' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_3
al fine di esercitare nei confronti di essi azione di manleva, di
[...] garanzia e di regresso, nonché azione rivolta a conseguire l'eventuale pagamento della somma di euro 128.029,17 per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dal sig. ed in ogni caso affinché rispondessero Parte_1 autonomamente della richiesta risarcitoria formulata dal sig. in via Parte_1 riconvenzionale.
IN ORDINE ALLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO:
- in via principale rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 del
Tribunale di Roma del 18.11.2019 proposta con l'atto di citazione notificato il 30.12.2019
e, per l'effetto, confermare integralmente detto medesimo decreto ingiuntivo, dichiarando tenuto il sig. al pagamento della complessiva somma di euro 128.029,17 oltre Parte_1
a interessi legali a decorrere dalle singole fatture;
- in ogni caso condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 128.029,17 oltre interessi legali a decorrere dalle singole fatture. 11 IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DAL SIG. Pt_1
[...]
- in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta per gli eventi dedotti dal sig. e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 rigettare ogni domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale nei confronti di detta struttura sanitaria, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venisse dichiarata fondata ed accolta la domanda riconvenzionale del sig. in ordine all'an debeatur: Parte_1
- rigettare ogni domanda di risarcimento svolta nei confronti della Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, condannando esclusivamente il dr. , Controparte_8 il dr. , il dr. e l' Controparte_9 CP_10 Controparte_3
da chiamare in causa, al risarcimento invocato dal sig. compresa
[...] Parte_1 la domanda relativa alla refusione dei costi di degenza e di quelli relativi all'esecuzione dei due interventi chirurgici per cui era causa, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di solidarietà passiva fra questi medici, la e Controparte_3 la e la struttura sanitaria;
Controparte_1
- accertare e determinare, per la deprecata ipotesi che la domanda riconvenzionale del sig. venisse accolta anche nei confronti della , la quota di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in concreto imputabile a quest'ultima convenuta, rigettando ogni domanda di condanna solidale ovvero sussidiaria di questa con il dr. , con il dr. Controparte_8
, con il dr. e con l' Controparte_9 CP_10 Controparte_3
da chiamare in causa;
[...]
- accertare e dichiarare in ogni caso che la aveva diritto di essere Controparte_1 manlevata e garantita anche in via di regresso dal dr. , dal dr. Controparte_8 CP_9
, dal dr. e dall' per ogni
[...] CP_10 Controparte_3 obbligazione posta a proprio carico in via solidale o sussidiaria in conseguenza dell'operato professionale di detti medici e, per l'effetto, condannare i medesimi dr.
, il dr. , il dr. e l' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_3
a rifondere alla tutte le somme che quest'ultima
[...] Controparte_1 dovesse essere condannata a corrispondere al sig. per le causali in giudizio Parte_1 compresi gli interessi legali e le spese di lite;
- accertare e dichiarare che la aveva diritto di regresso nei confronti Controparte_1 del dr. , del dr. , del dr. e dell' Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
[...
[...] per ogni pagamento che essa fosse obbligata ad Controparte_15 assolvere in via solidale in favore del sig. per le causali in giudizio compresi Parte_1 gli interessi legali e le spese di lite e per quote di responsabilità ulteriori rispetto a quelle effettivamente ad essa imputabili, come stabilite dal Tribunale;
- rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale nella quantificazione prospettata dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e liquidare il quantum secondo Parte_1 giustizia e sulla scorta degli accertamenti istruttori da esperire, detratte in ogni caso tutte le somme eventualmente erogate dal dr. , dal dr. , dal dr. Controparte_8 Controparte_9
e dall' per effetto di CP_10 Controparte_3 eventuali transazioni raggiunte con l'attore ovvero di eventuali condanne nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
- per l'eventualità che l'opposizione proposta dal sig. venisse accolta ed il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma venisse dichiarato nullo ovvero inefficace, condannare il dr. , il dr. , il dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e l' a corrispondere alla Controparte_3 CP_1
la somma di euro 128.029,17 per i costi di degenza dovuti alla
[...] CP_1
e per l'effettuazione dell'intervento chirurgico del 21.4.2017 e di quello riparatore
[...] del 23.4.2017; vinte in ogni caso le spese di lite.
4. Osservava il convenuto in particolare:
a) L'inapplicabilità della legge 24/17 c.d. Legge I- che non sancirebbe in alcun modo l'obbligo della di rispondere dell'operato dei medici liberi Controparte_1 professionisti, né l'assoggettamento di detta struttura sanitaria alle norme di cui all'art. 7 della legge I-, né alla complicata procedura di cui all'art.13 di detta medesima disposizione normativa.
b) L'intervento chirurgico per cui era causa era stato effettuato sotto la diretta gestione dell' e da medici autorizzati all'esercizio della libera Parte_4 professione, essi avevano utilizzato la struttura sanitaria della in Controparte_1 forza di apposita Convenzione, non vi era pertanto dubbio che detta Azienda sanitaria pubblica ed i medici suoi dipendenti ove dovessero rispondere nei confronti del paziente della propria condotta professionale, dovendo considerarsi l'intervento chirurgico di nefrectomia parziale robotica del 21.4.2017 e tutta la successiva fase post-operatoria, come effettuati direttamente presso l' con ogni Parte_4 conseguenza sotto il profilo risarcitorio.
13 c) Per la sola ipotesi che il Tribunale intendesse configurare un qualsivoglia coinvolgimento solidale di detta struttura sanitaria per gli asseriti errori professionali posti in essere dal dr. , dal dr. e dal dr. Controparte_8 Controparte_9 CP_10 era di tutta evidenza che risultava perfettamente giustificata ogni domanda di garanzia e di manleva ed ogni azione di regresso della nei confronti di detti Controparte_1 medesimi medici e della , quale Controparte_16 loro struttura pubblica di appartenenza, per tutte le somme che essa dovesse essere chiamata a corrispondere in via solidale all'attore per le causali in giudizio, dovendosi evidenziare che, per quel che concerne il profilo interno dei rapporti fra la struttura sanitaria e detti professionisti, gli asseriti errori per cui era causa non erano in alcun modo ascrivibili a carenze organizzative ovvero strutturali della clinica, bensì esclusivamente all'opera professionale dei sunnominati medici, che agivano quali liberi professionisti in intramoenia;
era peraltro, da evidenziarsi come siffatta azione di regresso e di manleva venisse svolta dalla non solo con riferimento Controparte_1 alla azione risarcitoria svolta da ma anche con riferimento agli ulteriori Parte_1 costi di degenza, che attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 pretendeva di far dichiarare come non dovuti. Era di tutta evidenza che, ove le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 22176/19 del Tribunale di Roma dovessero essere dichiarate non dovute, per effetto della malpractice sanitaria denunciata da Parte_1 le medesime somme dovessero essere corrisposte alla dal dr. Controparte_1
, dal dr. e dal dr. unitamente alla loro Controparte_8 Controparte_9 CP_10 azienda sanitaria di appartenenza, Controparte_3 essendo evidente che l'incremento di detti costi era essenzialmente dipeso dalla necessità di effettuare un secondo intervento chirurgico, al fine di porre rimedio alla perforazione intestinale verificatasi. in occasione del primo intervento;
- Corollario imprescindibile dei principi dianzi affermati era la necessità, per la deprecata ipotesi che la domanda dell'attore venisse accolta anche nei confronti della CP_1 convenuta, di individuare in concreto la quota di responsabilità interna eventualmente ascrivibile alla essendo plausibile che quest'ultima rispondesse Controparte_1 eventualmente solo per la propria quota di pertinenza, ove questa venisse effettivamente affermata dal Tribunale per fatti, omissioni o negligenze a questa facenti capo ex art.1218
c.c. ovvero ex art. 1228 c.c.; siffatta richiesta di procedere ad una concreta individuazione delle rispettive quote di responsabilità eventualmente ascrivibili alla struttura sanitaria, ai medici chiamati in causa ed alla era del Controparte_3
14 tutto legittima ed ispirata dall'esigenza di attribuire a ciascuno di essi una percentuale di responsabilità rapportata alle risultanze degli accertamenti istruttori ed alle valutazioni da compiere dal Tribunale in ordine alla eziologia degli inconvenienti lamentati da parte dell'attore. Siffatta impostazione era conforme alla norma dell'art.1299 c.c. e di quella di cui all'art.2055 c.c. ed era plausibile nella fattispecie in esame. In ossequio a siffatto principio, si imponeva conseguentemente la necessità di calibrare dette eventuali quote di responsabilità in relazione agli accertamenti medico-legali da compiere ed alla fattispecie concreta, valutando caso per caso quale delle prestazioni che si asseriva esser state negligentemente eseguite aveva determinato il danno subito da ovvero aveva Parte_5 contribuito in maggiore o minore misura alla sua insorgenza, occorrendo avere riguardo nello specifico al collegamento eziologico fra l'eventuale pregiudizio provocato e la sua effettiva origine, verificando se esso derivasse dall'inadempimento della struttura sanitaria ovvero dall'inadempimento dei medici dr. , dr. e dr. Controparte_8 Controparte_9
ripartendo eventualmente per quote percentuali la responsabilità dell'una CP_10
e quella degli altri ed il relativo eventuale risarcimento.
- IN MERITO AL PREGRESSO PROCEDIMENTO PENALE ED AI SUOI ESITI
- Come riferito dallo stesso risultava ancora pendente procedimento penale Parte_1 nei confronti dei sunnominati medici;
La non era parte nel processo Controparte_1 penale. Era pertanto, assolutamente opportuno che fossero rese note da parte del sig.
( ed eventualmente da parte dei medici di cui si era chiesta l'evocazione in giudizio) Pt_1 le seguenti fondamentali circostanze: 1) se l'odierno attore si era costituito parte civile in detto procedimento penale;
2) se era stata pronunciata sentenza;
3) se tra i medici imputati e l'odierno attore era eventualmente intervenuta nelle more alcuna transazione. T
Tutte le surriportate circostanze assumevano grande rilevanza ai fini di una compiuta valutazione della fattispecie, anche con riferimento ai profili di ammissibilità dell'attuale giudizio nei confronti della . Controparte_1
- IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO n. 22176/2019.
A fondamento dell'opposizione, il sig. aveva sostanzialmente dedotto tre Parte_1 motivi: 1) i costi per il primo intervento chirurgico ( quello del 21.4.2017 ) non erano dovuti, in quanto la prestazione sanitaria era stata svolta in modo errato, provocando al paziente una lacerazione intestinale con gravi postumi invalidanti, per cui i medesimi costi dovevano essere ricompresi nel risarcimento dovuto;
2) i costi per il secondo intervento chirurgico ( quello del 23.4.2017 ) non erano dovuti, in quanto determinati dalla necessità
15 di rimediare al grave errore commesso dai chirurghi in occasione del primo intervento;
3)
l'ammontare complessivo dei costi esposti nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo era esorbitante e comunque ingiustificato.
- In relazione ai primi due motivi di opposizione, si rilevava come essi erano sostanzialmente connessi alla condotta professionale tenuta nelle dedotte circostanze dalla equipe chirurgica composta dal dr. , dal dr. e dal dr. Controparte_8 Controparte_9
Ciò che valeva a confermare quanto evidenziato dalla CP_10 Controparte_1 circa il fatto che la responsabilità degli eventi di causa, compresi gli aspetti relativi ai costi di degenza e quindi alla opposizione a decreto ingiuntivo, dovrebbe essere eventualmente ascritta all'equipe chirurgica ed alla di loro Controparte_3 appartenenza. La condotta di detti chirurghi era ancora soggetta ad accertamento in sede giudiziale, per cui si formulava ogni doverosa riserva, in merito alle doglianze postulate dall'opponente. Tuttavia, per l'eventualità che i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo dedotti dal sig. trovassero accoglimento, i costi e le spese mediche che era stato Pt_1 necessario sostenere per porre rimedio all'asserito errore professionale dell'equipe operatoria dovrebbero essere posti a carico del dr. , del dr. Controparte_8 CP_9
, del dr. e dell'
[...] CP_10 Controparte_3 dovendo questi ultimi soggetti essere tenuti alla loro refusione, in forza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed, in particolare dell'art. 1218 c.c. Sotto altro profilo, pienamente giustificata era domanda di regresso e di manleva che la Controparte_17 aveva inteso esperire nei confronti di detti medici e dell' Controparte_3
essendo tenuti a rifondere tutti i costi ed i risarcimenti derivanti dal
[...] loro eventuale errore professionale. A tali specifici fini, la aveva Controparte_1 compiutamente assolto l'obbligazione di spedalità assunta con il paziente e con l'
[...]
In tal senso la refusione dei costi di degenza Controparte_3 costituisva il corrispettivo di una prestazione contrattuale che la Controparte_1 aveva regolarmente esperito in favore del paziente, per cui, quand'anche venisse accertato il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni denunciati, i medesimi costi di degenza non potrebbero in nessun caso rientrare fra le partite di danno risarcibili, avendo una connotazione ed una giustificazione giuridica del tutto differente dal risarcimento eventualmente dovuto ed in ogni caso come essi andrebbero posti a carico dell'equipe operatoria In ogni caso, si rilevava come non potessero essere inclusi in dette spese i costi per l'iniziale intervento di nefrectomia parziale robotica del 21.4.2017, dovendo essi in ogni caso essere corrisposti dal ovvero dal suo assicuratore. Pt_1
16 - Con riferimento al terzo motivo di opposizione, la difesa si riportava integralmente a tutte le difese ed argomentazioni svolte dal precedente procuratore con il ricorso per decreto ingiuntivo del 23.9.2019, nonché a tutta la documentazione allo stesso allegata. La
[...]
, pertanto, intendeva insistere nella domanda di pagamento della somma Controparte_1 di euro 128.029,17, contestando recisamente tutte le deduzioni e domande svolte dal sig. con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.22176/19 del Pt_1
Tribunale di Roma risultando del tutto ingiustificate e prive di fondamento. In particolare, con riferimento a quanto dedotto dall'opponente, si rilevava come i motivi di opposizione fossero assolutamente generici ed afferenti a criteri valutativi, che non potevano giustificare l'esonero dell'opponente dal proprio obbligo di pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute. Le fatture allegate al decreto ingiuntivo attestavano inequivocabilmente come tutte le prestazioni ivi descritte fossero effettivamente espletate, applicando tariffe che erano note al paziente. Anche il secondo intervento chirurgico ( quello del 23.4.2017), come dedotto nell'atto di citazione, era preceduto da adeguato consenso informato, per cui era da presumersi che il paziente fosse perfettamente edotto anche dei costi che andava ad affrontare.
- IN MERITO ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA IN VIA
RICONVENZIONALE DAL SIG. Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni, se ne contestava recisamente ogni fondamento e se ne chiede l'integrale rigetto. A riguardo era da rilevarsi come risultasse del tutto inverosimile la quantificazione dell'indennizzo da questi prospettata nell'atto di citazione, improntata esclusivamente alle conclusioni del proprio perito di parte e non suffragata da elementi di obiettivo riscontro scientifico. Era conseguentemente agevole osservare come il complessivo indennizzo di euro 84.572,96 richiesto dall'attore nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione risultava ictu oculi esorbitante rispetto alla connotazione stessa della fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale ed alla stessa patologia invalidante dedotta nella narrativa del medesimo atto. Si contestavano recisamente i criteri di quantificazione dell'indennizzo esposti nell'atto introduttivo del giudizio, rilevando come nella fattispecie non potessero configurarsi i profili di danno evidenziati dall'attore, attraverso una elencazione implicante una indebita duplicazione di partite di danno sovrapponibili. Si evidenziava come l'opponente nell'atto di citazione si era limitato a riportare la mera quantificazione dell'invalidità permanente espressa dal proprio CT di parte, dovendo ritenersi che le menomazioni da questi riportate, per la loro natura e
17 tipologia, andavano valutate in termini di percentuale di invalidità permanente molto più ridotta. Si segnalava, pertanto, l'opportunità di verificare, attraverso un esauriente accertamento medico-legale, quale fosse l'effettivo grado di invalidità permanente attribuibile al sig. unitamente alla effettiva sussistenza e tipologia di tali esiti Pt_1 invalidanti.
5. Si contestava in particolare la richiesta, formulata dal sig. nell'atto di citazione, di Pt_1 conseguire un ulteriore indennizzo per l'asserita perdita patrimoniale, rappresentata dalla necessità di porsi anticipatamente in pensione.
6. Con provvedimento del 18 marzo 2020, vista la richiesta dell'attore/opponente, veniva altresì autorizzata la chiamata in causa di la Controparte_6 quale, ritualmente costituita, tanto adduceva:
- La clausola “C3” delle condizioni di assicurazione della polizza “Sanimpresa” prevedeva espressamente che: “l'assicurazione è ripartita fra le società per quote ... ciascuna di esse
è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota ... esclusa ogni responsabilità solidale”. Le quote di riparto della garanzia assicurativa erano indicate nelle stesse condizioni di Assicurazione (doc.1) come segue: 50% CP_6
(delegataria); 50% (coassicuratrice). CP_18
- Non operatività della garanzia assicurativa non rientrando gli interventi dedotti in lite nella fattispecie di “Grande Intervento Chirurgico”;
- Limite del massimale di € 50.000,00 per la fattispecie (cfr. condizione 3.2.1) di “Ricovero in Istituto di Cura con Intervento Chirurgico (Diverso da Grande Intervento
Chirurgico)”;
- Nel grado subordinato, aderiva alle eccezioni come tutte formulate dal sig. Parte_1
7. Con provvedimento condivisibile del 9 giugno 2020, il GU, Dr.ssa Amirante, ritenuta inammissibile la chiamata in causa dei sanitari da parte della struttura sanitaria in quanto mancanti i presupposti per l'esperibilità della azione di rivalsa1, autorizzava la chiamata in causa dell' , la quale si costituiva con deposito Controparte_3 di comparsa del 3 dicembre 2020 con cui adduceva:
a) La responsabilità esclusiva della;
Controparte_1
confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento»; ritenuto che la L. 24/2017 con tale disposizione abbia inteso completare il disegno di canalizzazione della responsabilità in capo alla struttura sanitaria attraverso una rimodulazione dei rapporti interni tra i condebitori solidali a fini protettivi della posizione del singolo sanitario essendo evidente che una azione di rivalsa agevole sotto il profilo processuale e senza limiti soggettivi ovvero qualitativi finirebbe per far ricadere
l'obbligazione risarcitoria sull'operatore sanitario;
ritenuto che
al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art.102 c.p.c. è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo e che il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima comparizione motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr Cass. 4309/2010, Cass. N. 7406/14
e Cass. N. 9570/2015); considerato che nel caso di responsabilità sanitaria trattasi di responsabilità solidale impropria della struttura sanitaria e dei professionisti per il danno cagionato al paziente nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento;
rilevato che è pacifica in dottrina e giurisprudenza la non configurabilità di un litisconsorzio necessario in ipotesi di responsabilità solidale anche per titoli diversi in quanto, potendo il creditore rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobligati;
ritenuto che
tale impostazione risulta confermata anche dal contenuto dell'art. 9 L. 24/2017 citato, che nel prevedere l'ipotesi che l'esercente la professione sanitaria possa non essere stato parte del giudizio, conferma la tesi fin qui sostenuta che il medico responsabile non sia litisconsorte necessario;
ritenuto che
sia inammissibile la chiamata in causa del sanitario da parte della struttura sanitaria atteso che
l'art. 9 L. 24/2017 subordina l'esperibilità della azione di rivalsa a tre condizioni - ossia 1) l'esistenza di un titolo giudiziale o stragiudiziale che accerti la responsabilità e condanni la struttura al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato;
l'effettivo pagamento da parte della struttura;
il rispetto del termine decadenziale;
ritenuto pertanto che vada rigettata l'istanza di differimento per la chiamata in causa dei sanitari;
ritenuto, invece, ammissibile l'istanza di differimento per la chiamata in causa dell' Controparte_3
, in relazione alla quale non valgono le sopra esposte considerazioni;
…(omissis)”, così
[...] il decreto del 9.06.2020 del Giudice dott.ssa Vittoria Amirante.
19 b) L'assenza di responsabilità dei medici dell' che Parte_6 eseguirono l'intervento del 21.04.2017 presso la;
Controparte_1
c) L'insussistenza del nesso eziologico.
d) L'infondatezza della richiesta di risarcimento.
8. Con verbale d'udienza a trattazione scritta del 09.12.2020, il Giudice, dott.ssa Vittoria
Amirante, assegnava i termini di cui all'art.183, c.6, c.p.c.; con la prima memoria ex art.183, co.6, c.p.c., gli attori estendevano le proprie domande nei confronti delle terze chiamate.
9. All'udienza telematica del 20/04/2021, ritenuta l'opportunità di disporre in via preliminare
CTU medico-legale sulla persona del sig. riservando all'esito ogni ulteriore Pt_1 valutazione istruttoria, il Giudice nominava CTU i dottori Persona_2
e e fissava per il giuramento l'udienza del
[...] Persona_3
25.5.2021;
10. Ritualmente depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.4.2022;
11. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice la causa subiva alcuni rinvii per i medesimi incombenti fino all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 fissata per precisazione delle conclusioni, quando, con successiva ordinanza ex art.127 ter c.p.c. dell'11.03.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ordinari ex art.190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito di conclusionali e repliche.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'an debeatur
Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti per fatti successivi all'entrata in vigore della legge I- (L. 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017), le strutture sanitarie, pubbliche o private, ove siano poste le diagnosi ed eseguiti i trattamenti sanitari, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale2; la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari (se del caso anche della struttura in cui operano), il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica (che viene meno solo in caso di operazioni semplici, c.d. di routine), mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio,
l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
– sia obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, sia pur limitatamente all'ambito sanitario coperto), è da ritenersi che la struttura sanitaria risponda, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi (la riforma legislativa apportata dalla L. 24/2017, c.d. Legge LI, ha del resto stabilito all'art.7, comma 1, che “la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art.1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa”), salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute;
in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come non solo grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art.1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3, e varrà la responsabilità solidale nei confronti del danneggiato dell'ospedale o clinica, pubblici o privati (cfr Cass. 11/11/2019, n.28987), mentre nei rapporti interni tra sanitari e struttura saranno applicabili le nuove norme dettate dalla legge LI (L. 24/2017), in particolare l'art.9 sulle azioni di regresso e/o rivalsa, in relazione ai limiti di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, su cui in giurisprudenza cfr. Cass. SSUU 12/10/2020, n.21992; tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore della Leggi LI, in caso di colpa grave o dolo del sanitario, che svolga attività libero-professionale nell'ambito di una struttura privata, per il combinato disposto dell'art.7, commi 1 e 6, e dell'art.10, comma 2, della legge LI, non operano limiti alla misura della responsabilità del professionista e la responsabilità varrà di norma pro quota paritaria nei rapporti interni tra clinica privata e sanitario (cfr Cass. 11/11/2019, n.28987, Cass. 11.12.2023, n.34516).
21 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577).
Quale che sia la natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, costituisce, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677, “«La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate,
è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
§§§
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria della struttura sanitaria convenuta in ordine ai danni subiti dall'opponente, seppur nei limiti che seguono.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU dottori Persona_2 Persona_3 le cui considerazioni, esaustive e congruamente motivate, tenuto contro delle controdeduzioni formulate, inidonee a sconfessare le risultanze della CTU, sono condivise da questo Giudice, e richiamato quanto già dedotto nello Svolgimento del processo, vale osservare che:
1. Il trattamento prescelto risulta essere stato di difettosa esecuzione. Con ogni probabilità, vi fu un errore di tecnica, che comportò la lesione intestinale. Come rilevato dal CTU, il chirurgo operatore inavvertitamente ha causato la lesione intestinale che è un evento avverso raro (2 per mille dei casi) che si può determinare con l'inserzione di uno dei trocar, solitamente il primo, in quanto i successivi sono introdotti sotto visione.
2. La diagnosi della lesione jatrogena prodotta con il primo intervento è stata effettuata da parte dello staff medico della casa di cura che ha poi eseguito l'intervento chirurgico in CP_1 urgenza, nella stessa giornata (tra le 18,45 e le 22,20), da parte dell'equipe del Prof. Pt_7
[...]
3. Tale secondo intervento di laparoscopia e resezione della lacerazione intestinale, così come la successiva degenza, si rese necessario a causa dell'errore medico imputabile ai sanitari durante il primo intervento chirurgico.
A fronte dell'errore del chirurgo operatore, consegue la responsabilità contrattuale della
[...]
ove è stato eseguito l'intervento in questione poiché il danno subito dal paziente Controparte_1
22 costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla Struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la concorrente responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post-operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo.
Tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e conseguentemente a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 16720/2012 e nr. 7768/2016).
Questi principi sono stati fatti propri dalla legge LI (n.24/2017), che ora prevede espressamente la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per le condotte dei sanitari che operano nella struttura, siano essi legati da un contratto di dipendenza che di collaborazione a diverso titolo ( all'art.7, comma 1, è previsto che “la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art.1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa”).
Resta, peraltro, irrilevante il fatto che il medico sia stato scelto direttamente dal paziente ovvero che non sia dipendente della struttura sanitaria, in quanto lo stesso è comunque considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (Cass. Civ. sez. III, nr. 18610/2015, ed ora art.7, comma 1, citato, applicabile al caso in esame, atteso che il primo intervento chirurgico si svolse 21 giorni dopo l'entrata in vigore della legge LI).
In ogni caso, è documentalmente provato che l'intervento chirurgico in questione si svolse presso la clinica convenuta e che il paziente fu ricoverato nella stessa secondo la procedura della stessa. Né di contro è emersa la prova che il stipulò direttamente con i sanitari un contratto Pt_1
d'opera professionale, con il quale quest'ultimi si obbligavano personalmente, nei confronti del
23 paziente, ad eseguire l'intervento di chirurgia ovvero ad organizzare il personale che lo doveva assistere nel corso delle operazioni, la sala operatoria in cui svolgerle e la relativa strumentazione.
Una volta accertata la responsabilità sanitaria della Struttura sanitaria convenuta, occorre, quindi, esaminare quali siano i danni effettivamente subiti dall'opponente . Parte_1
L'esito della CTU consente di verificare l'esistenza di una lesione della parete intestinale causata dall'intervento chirurgico del 21 aprile 2017 – complicanza prevedibile ed evitabile – in un tratto indefinito del tenue a seguito di un comportamento imperito dell'operatore, che ha determinato la necessità di un re-intervento urgente (con breve resezione intestinale, non in grado di determinare una alterazione del processo digestivo) per il passaggio in peritoneo di aria e contenuto enterico (TC dimostrato). Ne è conseguito il prolungamento del decorso post-operatorio nonché la necessità di evacuazione trans-parietale di due ascessi (rispettivamente sottoepatico e sub-splenico).
I consulenti, infine, hanno rilevato un laparocele sovra ombelicale mediano di circa 8 cm. nell'ambito della cicatrice chirurgica sovra-ombelicale.
Tali postumi devono considerarsi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato che sono consistiti in una peritonite da perforazione ileale che ha provocato uno stato settico con necessità di ricovero in rianimazione, emotrasfusioni, segni di flogosi pancreatica con necessità di nutrizione enterale, nonché due raccolte ascessuali in sede sottoepatica e perisplenica che hanno necessitato di un duplice intervento di drenaggio in anestesia (rilievo di sacca di pus misto a sangue) nonché falda di PNX sinistro associata a versamento pleurico consensuale.
Tale condizione ha ritardato le dimissioni del paziente che, invece di due-tre giorni, è stato ricoverato oltre un mese (ovvero sino al 24.5.2017) ed ha condizionato un più lento recupero delle sue condizioni cliniche a causa dello stato settico conseguente a peritonite ed al graduale riassorbimento del versamento pleurico consensuale - con permanenza di aree di addensamento disatelettasico a livello dei segmenti postero-basali del lobi inferiori, bilateralmente (TC torace del
10.7.2018 e 21.12.2018).
Per quanto attiene, infine, il quantum debeatur, in base alle valutazioni del perito d'ufficio, il danno biologico è stato cosi valutato: la durata della ITA è stata di gg 30 relativi alla degenza presso la già detratti dei 3-4 gg che sarebbero stati sufficienti per un decorso post- Controparte_1 operatorio non inficiato da complicanze quale quelle che si sono verificate. La durata della ITP al
50% può essere indicata in gg 30 ed ulteriori gg 30 al 25% per la graduale ripresa delle condizioni fisiche della persona.
24 Circa il danno biologico permanente esso consiste in ispessimento pleurico basale e strie disatelettasia a livello dei segmenti postero basali, senza documentata obliterazione dei seni costo- frenici, quale esito di pleurite contestuale a peritonite diffusa di origine iatrogena;
all'esame obiettivo toracico ipomobilità basale sinistra senza segni di disventilatazione (SaO2 in a.a. 99%) sicché, con riferimento alla Guida SIMLA, si può inquadrare il danno alla funzione respiratoria in misura pari al
2-3% di DB permanente.
Per quanto attiene i postumi obiettivabili a carico dell'addome va detto che essi consistono in una minima resezione ileale (12 cm di intestino) che non compromettono la funzione di un organo che si sviluppa per 5-6 mt. Nella Guida SIMLA per le resezioni limitate (- 1 mt) del tatto intermedio del viscere (non comprendenti la valvola ileocecale) che determinano lievi alterazioni funzionali senza variazione del peso corporeo si valuta la fascia (5-10%). Nel caso di specie non si associano modificazioni dell'attività del sistema digerente, variazioni del peso corporeo (che è stabile) e/o necessità di regimi dietetici particolari o assunzione di farmaci, sicché si valuta la percentuale di danno biologico, anche in relazione alla breccia erniaria, in misura pari al 7-8%.
Il maggior danno biologico si stima, complessivamente, pari al 10% (dieci per cento) di riduzione dell'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico- relazionali.
Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta ex officio la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass.
n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale …. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice
(anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”, conforme
Cass. n.33770/2019).
La liquidazione del danno biologico viene effettuata in via equitativa, in base alle tabelle in uso all'ufficio, quelle di Roma del marzo 2025, da ritenersi preferibili ad altre (comprese quelle ambrosiane) per le osservazioni riportate a commento delle Tabelle stesse (paragrafi da 11 a 44), da intendersi quivi richiamate, e viene quindi determinato, quanto al danno permanente, considerata l'età del paziente al momento del fatto (64 anni compiuti) in € 17.884,95, quanto al temporaneo (30 gg. di
ITA, 30 gg di ITP al 50 %. e gg. 30 di ITP al 25% con diaria da invalidità temporanea totale € 130,25) in € 6.838,13.
Va poi riconosciuto il danno morale, giacché non si può certo negare che una condizione di menomazione di rilevante entità quale quelle sopportata dall'opponente, determini una sofferenza
25 soggettiva o patema d'animo di particolare intensità, anche per la necessaria presenza del dispositivo;
la liquidazione del danno morale, sempre in base alle tabelle romane e in via equitativa, va determinata in una frazione del danno biologico permanente, e ritenuta congrua l'aliquota MEDIA tabellare del 12,5% sarà pari ad € 2.219,3.
Non è invece riconoscibile un ulteriore incremento di dette voci di danno a titolo di personalizzazione, giacché nella valutazione del danno biologico permanente i periti d'ufficio hanno già tenuto conto non solo della natura ed entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica (incidenza organo funzionale) ma anche delle peculiarità della persona danneggiata (stato di salute preesistente, abitudini di vita, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari) e quindi dei suoi riflessi c.d. dinamico-relazionali.
Non sono riconoscibili, in base alle sopra viste considerazione dei consulenti d'ufficio, integralmente condivise e fatte proprie dal Giudice sottoscrivente, altre voci di danno: I cc.tt.uu. ritengono che la causa del pre-pensionamento vada ricercata nella condizione cardiologica di infartuato (nel 2006 IMA trattato con angioplastica e stent) e nella condizione di cardiopatia ischemica cronica che è stata nuovamente trattata, nel 2018, con angioplastica e duplice stent coronarico. I cc.tt.uu. non ritengono che i postumi permanenti accertati per i fatti di cui è causa (danno biologico pari al 10%) abbiano impedito al ricorrente di continuare a svolgere il suo lavoro né che siano preclusi altri settori di attività.
I danni non patrimoniali da risarcire ammontano quindi, nel complesso, ad € 26.958,70 a valori attuali.
Su detta somma capitale, liquidata a valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria;
saranno però dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento, 21 aprile 2017) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU
n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre
21.4.2017 e in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda – comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento formulata dalla e che ha Controparte_1 dato origine al presente giudizio, vale osservare quanto segue.
Considerato che il secondo intervento, quello del 23.04.2017, asseritamente non pagato, è stata la conseguenza diretta dell'errore chirurgico nell'esecuzione del precedente intervento, esso è 26 stato effettuato per porre rimedio al danno causato colposamente nel primo intervento, per evitare ben più gravi conseguenze al paziente. Non si può, pertanto, considerare come un trattamento sanitario richiesto dal ed infatti la parte opposta, non è in grado di produrre documentazione attestante Pt_1
l'esistenza della richiesta del paziente di essere sottoposto all'intervento; al limite questi, nel rispetto del principio della libera determinazione del consenso, ben avrebbe potuto, ove debitamente informato, optare per il trasferimento e l'intervento sia pur in via di urgenza presso una struttura pubblica.
Anche sotto il diverso profilo del quantum debeatur – senza nessun riconoscimento in ordine all'an - la convenuta non ha affatto allegato una preventiva specificazione dei relativi costi, CP_20 ma si è limitata a produrre le proprie fatture commerciali che, se utili nella fase monitoria, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e di contestazione delle stesse non possono, in quanto documenti fiscali formati dalla stessa parte, costituire di per sé prova dei costi sostenuti. Nel caso di specie, parte opposta non ha provato la quantificazione dei costi, limitandosi a riportarsi alle fatture ritualmente contestate.
Pertanto deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso n. 22176/2019.e rigettata la domanda di pagamento nei confronti del sig. Pt_8
Quanto alla posizione della terza Compagnia Assicuratrice Unisalute Spa, chiamata dall'assicurato va intanto premesso che la stessa aveva già pagato la somma di € Parte_9
27.000,00 il 18.01.2019, sulla base del preventivo autorizzato, per il primo intervento chirurgico (del
21.04.2027), e che, come sopra visto, essendo il secondo intervento chirurgico del 23.04.2017 riconducibile a responsabilità della ed attesa comunque l'inesigibilità del Controparte_1 pagamento delle prestazioni nei confronti di la domanda di manleva è da ritenersi Parte_1 assorbita;
va però ritenuto che, ove non fosse stata accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, l'Assicurazione sarebbe stata obbligata a indennizzare quanto previsto a termini di polizza, con conseguente fondatezza della chiamata.
Parzialmente fondata, invece, deve ritenersi la domanda di manleva formulata dalla clinica convenuta nei confronti della terza chiamata per le Controparte_3 ragioni di seguito indicate.
È risultato incontestato, e comunque documentalmente provato, che gli operatori sanitari effettuarono l'intervento chirurgico del 21 aprile 2017 in esecuzione della convenzione che prevedeva l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell Controparte_3 presso la in regime di cd. intramoenia extramuraria, non avendo
[...] Controparte_1 quest'ultima sufficienti spazi per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale.
27 La struttura sanitaria, pertanto, deve considerarsi responsabile anche delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (c.d. intramoenia, cfr art.7, comma 2, L. 24/2017, per cui
“la disposizione di cui la comma 1 – vedi supra, pag.23 – si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”), non solo se il medico, pur nell'ambito di attività libero professionale, utilizza le strutture della struttura sanitaria cui appartiene (con prestazione intramuraria in senso proprio), ma anche di altra struttura con essa convenzionata (c.d. intramoenia extramuraria), con accordo giustificato dalla mancanza di spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia nella prima struttura .
Ciò giustifica l'accoglimento della domanda di manleva esperita dalla clinica convenuta
[...]
nei confronti della terza chiamata per quanto dalla Controparte_1 Controparte_21 prima dovuto al paziente – attuale opponente - per i danni diretti ad esso arrecati, nonché al medesimo opponente ed alla sua compagnia assicuratrice per le spese processuali, così come statuito nella presente pronuncia.
Non può invece essere accolta la domanda (diretta, non di manleva) proposta sempre, sia pur in via subordinata, nei confronti dell' , per i costi sopportati dalla Controparte_21 [...]
inerenti al secondo intervento chirurgico, resosi necessario per rimediare l'errore CP_22 medico del precedente intervento, e questo non tanto per l'an – essendo l'errore attribuibile ai sanitari Con del – quanto, come già sopra esposto (vedi pagg.26-27), per mancata prova Controparte_3 del quantum debeatur, ovvero dei costi sopportati in dettaglio, non potendo costituire prova il semplice richiamo a delle proprie fatture.
§§§
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che:
- vada revocato il decreto ingiuntivo n. 22176/2019 emesso il 09/11/2019 dal Tribunale di
Roma, all'esito del procedimento r.g.n. 66896/2019, per tutte le ragioni esposte;
- vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'opponente Pt_1
nei confronti di e che di conseguenza la
[...] Controparte_1 convenuta vada condannata a pagare all'opponente la somma capitale di € 26.811,83, a valori attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (21.4.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
28 - vada accolta, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti della terza chiamata Controparte_1 [...]
, con condanna di quest'ultima a Controparte_3 manlevare e tenere indenne la convenuta chiamante per tutte le somme da questa dovute all'opponente e alla da questi chiamata Parte_1 Controparte_6
n esecuzione od ottemperanza della presente sentenza;
[...]
- rimanga assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, la a Controparte_1 condannata a rifonderle a , così come liquidate in dispositivo, secondo i Parte_1 parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione;
la , in base al principio di causalità, va condannata a Controparte_1 rifonderle alla così come liquidate Controparte_6 in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione;
la , in base Controparte_3 al principio della soccombenza, va condannata a rifonderle alla CP_1 Controparte_1
,, così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati
[...] dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, ma ridotte del 30 % per la prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione.
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della
[...]
e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, e nei rapporti interni per intero a quest'ultima terza chiamata.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
29 - accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta dall'opponente Pt_1
nei confronti di e per l'effetto, condanna la
[...] Controparte_1 predetta convenuta a pagare, a , la somma capitale di € 26.811,83 a valori Parte_1 attuali, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali die calamitatis (21.04.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
accoglie, per quanto di ragione, la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti della terza chiamata CP_1 [...]
, e per l'effetto, condanna quest'ultima Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la convenuta chiamante per tutte le somme da questa dovute all'opponente e alla da questi chiamata Parte_1 Controparte_6
n esecuzione od ottemperanza della presente sentenza;
[...]
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_6
- condanna la a rifondere a le spese di CP_1 Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 5.330,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- condanna la , a rifondere alla Controparte_1 CP_6 le spese di lite, liquidate in € 5.330,00 per Controparte_6 compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- condanna la Controparte_3
a rifondere alla , le spese di lite, liquidate in € 5.330,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15 %, Ive e Cpa secondo legge, rimborso del contributo unificato;
- pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico della
[...]
e della Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, e nei rapporti interni per intero a carico
[...] quest'ultima terza chiamata.
Si dichiara che al presente dispositivo, configurando astrattamente un'ipotesi di reato (lesioni colpose), risulta applicabile l'art.59 lett. d) del TUR (DPR 131/1986).
Sentenza esecutiva ex lege.
30 Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio, Avv. Mino Daniele Bembo.
Così decisa in Roma lì 25.06.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…Vista l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo formulata da parte convenuta unitamente alla istanza di differimento dell'udienza nella comparsa di costituzione e risposta;
Ritenuto, quanto alla istanza di chiamata in causa dei sanitari che trattasi di giudizio di responsabilità sanitaria introdotto in data successiva all'entrata in vigore della L. 24/2017;
considerato che
l'art. 9 della L. 24/2017 stabilisce al co. 1 che «Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi
18 2Anche dopo l'entrata in vigore della leggi LI (L.24/2017), che ha al fatto proprio e disciplinato normativamente l'indirizzo giurisprudenziale sul c.d. contratto di spedalità (come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo - da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - insorge, a carico della struttura sanitaria, Controparte_19 un'obbligazione sanitaria complessa, con obblighi sia di tipo alberghiero - somministrazione di vitto e alloggio
20