Ordinanza collegiale 12 dicembre 2022
Sentenza 7 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09721/2025REG.PROV.COLL.
N. 01054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Tinchelli e Giorgio Tinchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 9605/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. RO SS e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, presso il TAR Lazio, il decreto del Ministero dell’Interno del 16 maggio 2018, che aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 22 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91 del 1992.
Il diniego era motivato dalla presenza di pregiudizi penali rilevati nel corso dell’istruttoria. Tali pregiudizi consistevano specificamente in una denuncia all’autorità giudiziaria per reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.c.) e maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che era stata successivamente interessata da un provvedimento di archiviazione datato 22 febbraio 2010, e una denuncia del 23 gennaio 2012 per porto di armi o oggetti atti ad offendere (art. 4, legge n. 110 del 1975), reato per il quale era poi stato anche emesso un decreto penale di condanna, divenuto definitivo per mancata opposizione.
2. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9605 del 2023, ha ritenuto il ricorso infondato. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, in quanto implica un potere valutativo sul definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tale discrezionalità si esplica nel valutare la possibilità di inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze volte a dimostrare l’integrazione del soggetto sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e, in particolare, della irreprensibilità della condotta.
Nello specifico, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse valutato la situazione complessiva del ricorrente in modo non manifestamente illogico. Il TAR ha, infatti, valorizzato la sussistenza di un precedente penale per un reato di particolare allarme sociale, quale il possesso di un coltello serramanico con una lama lunga 6,5 centimetri in un contesto sensibile come un aeroporto. Inoltre, anche la condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare, pur essendo stata oggetto di successiva archiviazione del procedimento, veniva considerata rilevante sul piano amministrativo.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello.
Con il primo motivo di appello, si censura il rilievo attribuito, dall’Amministrazione prima e dal TAR poi, alle vicende penali dell’appellante. Quanto alla segnalazione di polizia per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p., il relativo procedimento penale è stato archiviato, sicché, dallo stesso, non dovrebbe derivare alcun pregiudizio, in assenza di specifica motivazione. Per quanto riguarda il decreto penale di condanna per violazione dell’art. 4, legge n. 110 del 1975, non sarebbe stata considerata la natura bagatellare della violazione. Infatti la pena comminata è stata pari ad un’ammenda di 100 euro e l’appellante (per trascuratezza dell’allora difensore assegnato d’ufficio) non sarebbe stato neppure a conoscenza dell’emissione del suddetto decreto, prima della partecipazione al procedimento per la concessione della cittadinanza.
Con il secondo motivo di appello si evidenzia come, in ogni caso, sia mancata una complessiva valutazione sul livello di integrazione raggiunto dall’appellante. Ciò anche in considerazione del fatto che non ricorre alcuna delle cause ostative alla concessione della cittadinanza previste dall’art. 6, legge n. 91 del 1992.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
5. All’udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il provvedimento di diniego fa riferimento alla notizia di reato del 29 luglio 2008, relativa agli artt. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) c.p., e a quella del 22 gennaio 2012, relativa all’art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere), legge n. 110 del 1975.
L’impianto motivazionale del diniego sembra basato soprattutto sulla prima. Nelle premesse del decreto ministeriale si legge, infatti, che il “ valore positivo ” di alcuni elementi emersi dall’istruttoria viene superato dal “ comportamento tenuto, palesemente contrario ai principi e ai valori che regolano la nostra società e il nostro ordinamento, che impediscono ogni forma di coercizione dentro e fuori la famiglia, che tutelano l’infanzia in tutte le manifestazioni e in ogni momento della vita associativa ”.
È emerso, peraltro, che il procedimento penale per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. è stato archiviato il 22 febbraio 2010.
Nonostante il TAR, con ordinanza istruttoria n. 16668/2022, avesse ritenuto “ necessario acquisire dalle parti costituite una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati nell’ambito delle menzionate vicende penali ed al contenuto delle ragioni ad essi sottese ”, il provvedimento di archiviazione non è stato prodotto in giudizio.
L’attuale appellante, il 10 febbraio 2023, ha, però, depositato una dichiarazione della moglie, sig.ra -OMISSIS-, che mirerebbe a dimostrare come la segnalazione della polizia municipale del Comune di Finale Emilia (che aveva portato all’apertura del procedimento penale) sia frutto di un equivoco.
Da tale dichiarazione emerge che l’odierno appellante, prima di un viaggio all’estero, ha accompagnato la moglie a casa di un amico, senza che lei fosse neppure in possesso delle chiavi di casa. La segnalazione, infatti, sarebbe stata fatta dalla polizia municipale, il cui intervento era stato richiesto dalla signora per poter rientrare in casa.
In un contesto del genere, appare più che lecito dubitare del fatto che il richiedente la cittadinanza avesse maturato una concezione dei rapporti familiari compatibile con i principi costituzionali. Anche la successiva archiviazione non pare, di per sé, dirimente, atteso, tra l’altro, che il delitto di cui all’art. 570 c.p. è procedibile a querela della persona offesa.
7. La vicenda che si è conclusa con l’emissione del decreto penale di condanna, per violazione della legge sul porto d’armi, assume, a questo punto, valore secondario.
Da un lato, vista l’entità della pena, può convenirsi con l’appellante circa il carattere bagatellare della fattispecie, che non sarebbe stata di per sé idonea a fondare un diniego.
Dall’altro, però, viste le considerazioni precedenti, anche tale condanna può legittimamente contribuire a fondare un giudizio di non idoneità all’acquisto della cittadinanza italiana.
Del resto, correttamente il TAR ha osservato come il provvedimento di concessione della cittadinanza sia un atto di alta amministrazione, connotato da ampi margini di discrezionalità, che non permettono di sostituire le valutazioni del giudice amministrativo a quelle dell’autorità preposta ( ex mlutis Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 1 agosto 2025, n. 6842).
8. Inconferente è poi il richiamo alle cause ostative previste dall’art. 6, legge n. 91 del 1992, poiché le stesse sono relative alla diversa fattispecie di acquisto della cittadinanza per causa di matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della medesima legge n. 91.
9. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
RO SS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO SS | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.