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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UG RI, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 29820249013939358 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 10/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 29820249013939358000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2018
- SOLLECITO DI PA n. 29820249013939358000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.1.2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento pervenuto il 2.12.2024 per
€.411,57 e riguardante il mancato pagamento di due cartelle notificate il 1.12.2023 e 21.11.2023 eccependo la illegittimità del sollecito in quanto le cartelle sottese erano state impugnmate con rispettivi ricorsi ed i relativi giudizi non erano stati ancora definiti.
Stante quindi la illegittimità del sollecito e la violazione del diritto di difesa chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo, peraltro,che il ricorrente aveva presentato in precedenza ricorso per lo stesso motivo, dichiarato inammissibile con decreto presidenziale;
quindi contestava la carenza di legittimazione passiva stante che le contestazoni del ricorrente erano avverso il sollecito e quindi atto emesso dall'AD . Per il resto contestava le doglianze in quanto non avverso la fondatezza dell'atto prdromico.
Rigettata la richiesta di sospensione,. la vertenza alla udienza del 12.12.2025 veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che, preliminarmene, è stata disposta la riunione del procedimento n. 44/25
(presenatato in forma cartacea) a quello portante il n. 39/25 stante la evidente conessione.
Invero, a parte la eccezione circa la impugnabilità dell'avviso e/o sollecito di pagamento, ammissibile secondo una parte della giurisprudenza quando questo costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente venga a conoscenza del proprio debito, osserva questo Giudice che parte ricorrente non ha eccepito nel caso in esame la mancata notifica degli atti richiamati, precisando invece di aver fatto ricorso avverso le due cartelle sottese, con la conseguenza che il ricorso, a parere di questo Giudice, avverso il sollecito di pagamento va dichiarato inammissibile.
E' noto il principio ormai consolidato in giurisprudenza della non tassatività degli atti impugnabili espressamente indicati nell'articolo 19, secondo cui sarebbero impugnabili anche atti non autoritativi, purché «idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente» (vedi per tutte Cassazione sentenza 25498/17). In tal senso il sollecito di pagamento, in quanto mera ricognizione del debito, ha la sola funzione di invitare il contribuente al sollecito pagamento del tributo, non incidendo nella sua sfera patrimoniale. Alla luce di tale giurisprudenza può affermarsi che l'impugnazione del sollecito di pagamento non è obbligatoria, ma facoltativa, e comunque meritevole di tutela ove si contesti l'esistenza dell'atto impositivo, con cui è sorto l'obbligo tributario:
Ma nel caso de quo il ricorrente, costituendosi in proprio, non ha contestato la mancata notifica di atti prodromici, e quindi la manmcata conoscenza della pretea sottesa, ma la “illegittimità” dell'avviso (sulla base di motivazioni peraltro assolutamente non pertinenti) pur in presenza di giudizi pendenti, circostanza questa che non rende invece illegittimo il sollecito dell'AD.
Atteso quanto sopra va rigettato pertanto il ricorso in quanro inammissibile.
Stane la modesta entità dell'importo riportato nel sollecito le spese vanno compensate .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.
Siracusa, 12.12.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UG RI, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 29820249013939358 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 10/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 29820249013939358000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2018
- SOLLECITO DI PA n. 29820249013939358000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.1.2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento pervenuto il 2.12.2024 per
€.411,57 e riguardante il mancato pagamento di due cartelle notificate il 1.12.2023 e 21.11.2023 eccependo la illegittimità del sollecito in quanto le cartelle sottese erano state impugnmate con rispettivi ricorsi ed i relativi giudizi non erano stati ancora definiti.
Stante quindi la illegittimità del sollecito e la violazione del diritto di difesa chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo, peraltro,che il ricorrente aveva presentato in precedenza ricorso per lo stesso motivo, dichiarato inammissibile con decreto presidenziale;
quindi contestava la carenza di legittimazione passiva stante che le contestazoni del ricorrente erano avverso il sollecito e quindi atto emesso dall'AD . Per il resto contestava le doglianze in quanto non avverso la fondatezza dell'atto prdromico.
Rigettata la richiesta di sospensione,. la vertenza alla udienza del 12.12.2025 veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che, preliminarmene, è stata disposta la riunione del procedimento n. 44/25
(presenatato in forma cartacea) a quello portante il n. 39/25 stante la evidente conessione.
Invero, a parte la eccezione circa la impugnabilità dell'avviso e/o sollecito di pagamento, ammissibile secondo una parte della giurisprudenza quando questo costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente venga a conoscenza del proprio debito, osserva questo Giudice che parte ricorrente non ha eccepito nel caso in esame la mancata notifica degli atti richiamati, precisando invece di aver fatto ricorso avverso le due cartelle sottese, con la conseguenza che il ricorso, a parere di questo Giudice, avverso il sollecito di pagamento va dichiarato inammissibile.
E' noto il principio ormai consolidato in giurisprudenza della non tassatività degli atti impugnabili espressamente indicati nell'articolo 19, secondo cui sarebbero impugnabili anche atti non autoritativi, purché «idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente» (vedi per tutte Cassazione sentenza 25498/17). In tal senso il sollecito di pagamento, in quanto mera ricognizione del debito, ha la sola funzione di invitare il contribuente al sollecito pagamento del tributo, non incidendo nella sua sfera patrimoniale. Alla luce di tale giurisprudenza può affermarsi che l'impugnazione del sollecito di pagamento non è obbligatoria, ma facoltativa, e comunque meritevole di tutela ove si contesti l'esistenza dell'atto impositivo, con cui è sorto l'obbligo tributario:
Ma nel caso de quo il ricorrente, costituendosi in proprio, non ha contestato la mancata notifica di atti prodromici, e quindi la manmcata conoscenza della pretea sottesa, ma la “illegittimità” dell'avviso (sulla base di motivazioni peraltro assolutamente non pertinenti) pur in presenza di giudizi pendenti, circostanza questa che non rende invece illegittimo il sollecito dell'AD.
Atteso quanto sopra va rigettato pertanto il ricorso in quanro inammissibile.
Stane la modesta entità dell'importo riportato nel sollecito le spese vanno compensate .
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese.
Siracusa, 12.12.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi