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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1097/2024 promossa da:
, nata a [...] - ECUADOR il 12/01/1971, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv.to LANCIA FABIO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Per parte ricorrente:
“Si riporta al ricorso e chiede la conferma dei provvedimenti provvisori adottati all'udienza del 04 novembre 2024, con la sola eccezione di porre il versamento diretto dell'assegno perequativo a carico dell' con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore che CP_3 si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.7.2024 premesso che in data Controparte_1
28 aprile 2001 ha contratto matrimonio con che dall'unione sono nate CP_2 le figlie nata a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Persona_2
Terni il 9 marzo 2009; che in seguito al venir meno della comunione spirituale e materiale di vita dei coniugi, in data 2 ottobre 2019, le parti addivenivano ad un accordo di separazione, raggiunto a seguito della negoziazione assistita dai rispettivi legali ex art. 6 D.L. 132/14, autorizzato successivamente dalla Procura della Repubblica il 13 novembre 2019 e trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Terni;
che le condizioni di separazione prevedevano:
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé le figlie un giorno a settimana ed alternativamente, il sabato o la domenica di ogni settimana, oltre a cinque giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante le vacanze di
Pasqua e 15 giorni durante le vacanze estive;
determinando in € 200 per ciascuna figlia, il contributo a carico per padre per il mantenimento delle minori con versamento diretto da parte del datore di lavoro, e ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie necessarie per le figlie, oltre a prevedere tra le condizioni delle separazione che il pagamento della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare fosse ripartito al 50% tra le parti. La ricorrente ha rappresentato la violazione da parte del delle condizioni di separazione lamentando CP_2 la mancata frequentazione delle figlie minori, stante la presenza di incontri sporadici, e il totale disinteresse quanto alle necessità scolastiche delle figlie, nonché il mancato pagamento della di lui quota delle spese straordinarie, evidenziando l'adempimento al pagamento del contributo al mantenimento della ragazze solo in conseguenza dell'ordine diretto al datore di lavoro previsto nella separazione. Inoltre, la ricorrente ha evidenziato il mancato pagamento da parte del resistente della di lui quota della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, con conseguente necessità per la di anticipare anche la quota parte del resistente, per CP_1 scongiurare il pignoramento e la perdita della casa familiare, e ciò malgrado i redditi del CP_2 dipendente di società con stipendio mensile pari a circa 1.700,00 euro netti, e a fronte dei minori redditi della ricorrente, dipendente di cooperativa con reddito di € 1.100,00,rapporto di lavoro cessato a causa del licenziamento per motivi economici intimatole il 13 giugno 2024
e percezione della NASPI per circa 900,00 euro netti al mese. Tanto premesso la ricorrente lamentando l'assenza del padre nell'accudimento e nella crescita delle figlie ha chiesto venisse disposto l'affidamento della minore in via esclusiva a sé, escludendo il padre CP_2 anche dall'adozione delle decisioni di maggior interesse per la figlia ovvero, in subordine, ammettendolo a prendervi parte ovvero ancora, in via ulteriormente gradata, disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori;
con collocamento delle figlie presso l'abitazione materna confermando l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare determinando i tempi di permanenza della figlia minore con il padre in conformità al piano genitoriale depositato o secondo la diversa turnazione ritenuta confacente all'interesse della minore stessa, salvo indisponibilità di ad incontrare la figlia o riluttanza di CP_2 questa;
con richiesta di porre a carico del un contributo perequativo per il mantenimento CP_2 delle figlie e nell'ammontare di euro trecentocinquanta per ciascuna Persona_1 Persona_2
o nel diverso ammontare - maggiore o minore - ritenuto di giustizia, comunque rivalutabile annualmente secondo l'indice FOI dell'ISTAT, da corrispondere entro il giorno 27 di ogni mese a mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro Controparte_1 dell'obbligato, con decorrenza – e conseguente versamento degli arretrati - dalla proposizione della presente domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2018 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Terni e dal Presidente del Tribunale di Terni;
oltre a prevedere l'obbligo di di versare a CP_2 la metà dell'importo di ciascuna rata del piano di ammortamento del Controparte_1 mutuo ipotecario relativo alla casa familiare ovvero prevedere la maggiorazione del contributo per il mantenimento delle figlie con l'importo adeguato a sopperire al bisogno abitativo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario.
All'udienza di comparizione è comparsa la sola ricorrente riportandosi al ricorso e dichiarando di risiedere con le figlie nella casa familiare in comproprietà tra le parti gravata da rata di mutuo di euro 238,00 circa, di essere disoccupata e di percepite a titolo di Naspi importo medio di € 1000 mensili, di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione e di non avere risparmi essendo gravata da rata di mutuo di euro 238 cointestato con il resistente ma pagato al 100% dalla ricorrente (scadenza al 2033), e da rata per finanziamento di € 280 circa al mese in scadenza al 2026.
All'esito dell'udienza è stato disposto l'ascolto della figlia minore delle parti, essendo la figlia primogenita divenuta maggiorenne.
Esperito l'ascolto della minore sono stati emessi i provvedimenti provvisori disponendo in parziale modifica delle condizioni della separazione, con affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre autorizzando la stessa Persona_2 Controparte_1 ad assumere tutte le decisioni relative alla minore in assenza di consenso paterno, anche quelle di maggiore interesse;
disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore solo all'esito di idoneo percorso presso il servizio sociale del Comune di Terni, al quale il resistente è stato onerato di rivolgersi qualora intendesse riprendere le frequentazioni con la minore, da tempo interrotte;
ponendo a carico di contributo perequativo per CP_2 il mantenimento delle figlie di ammontare complessivo di 350,00 euro per ciascuna figlia, pari a 700,00 euro complessivi mensili oltre Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda (luglio 2024); con conferma l'ordine diretto al datore di lavoro già disposto in sede di separazione;
confermando l'obbligo a carico del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie;
confermando l'assegnazione della casa familiare alla madre e disponendo che, in ragione dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, l'assegno unico corrisposto per la stessa fosse percepito integralmente dalla ricorrente.
E' stata quindi fissata udienza per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., con rimessione della decisione al collegio all'esito delle conclusioni del Pubblico ministero (che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori).
Domanda di scioglimento del matrimonio
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione pronunciata all'esito di negoziazione assistita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Domanda di affidamento e mantenimento della figlia minore
Preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita, deve essere disciplinato l'affidamento esclusivamente con riferimento alla figlia minore.
Venendo all'esame nel merito, deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, stabilito con i provvedimenti provvisori, in quanto ciò risponde all'interesse della figlia.
La ricorrente ha lamentato la totale assenza del padre nell'accudimento della figlia, e la sostanziale interruzione delle frequentazioni.
Tali allegazioni hanno avuto piena conferma in quanto dichiarato dalla minore nel corso dell'ascolto. La figlia delle parti ha infatti dichiarato: “Frequento il terzo anno dell'istituto
Angeloni; durante la settimana vado a scuola, invece il fine settimana a volte esco, con il mio ragazzo e le mie amiche. Di solito il sabato e la domenica dormo a casa del mio ragazzo. Con mamma vado molto d'accordo; con mia RE invece ogni tanto mi scontro, abbiamo un buon rapporto ma amici e interessi diversi. L'ultima volta che ho visto PÀ era l'8 settembre dell'anno scorso, perché mi ha obbligato mamma ad andarlo a trovare in ospedale. Prima di quella data lo avevo visto durante le vacanze natalizie del 2022. Non vivo più insieme a PÀ da quando avevo 9 anni circa;
inizialmente ci vedevamo più spesso, quando stava insieme alla prima compagna, poi con le successive compagne ci siamo visti sempre meno. Ho avuto un buon rapporto con PÀ fino a 6 anni poi sempre meno perché lui non era molto ragionevole. Per esempio, ricordo un episodio in cui mia RE urlava perché era entrata una vespa in casa e PÀ per farla stare zitta le ha pressato una sedia addosso, spingendola contro il termosifone. Un'altra volta mi ha dato uno schiaffo fortissimo sull'orecchio, tanto che non ci ho sentito per un po', perché avevo fatto cadere un telescopio. Un'altra volta ha perso le staffe durante una festa perché era geloso di mamma ed aveva bevuto. Quando avevo dieci anni passavo del tempo con lui perché stavo bene con la sua fidanzata ed i suoi figli, poi però si sono lasciati. Mia RE ci sta più in contatto ma non lo vede in maniera costante, lo vede circa una volta al mese. Non mi risulta che PÀ abbia pagato le spese extra, come i
3000 euro per i miei denti, i 2000 euro per gli occhiali di mia RE o gli 800 euro l'anno per i libri;
si è anche rifiutato di pagare la metà del vestito per i diciotto anni di mia RE.”
Da tali risultanze emerge la sostanziale assenza del padre sia per l'accudimento sia per il mantenimento della prole. Il convenuto, che ha personalmente ritirato la notifica del ricorso introduttivo in data 15.07.2024, non comparendo non ha fornito diversa ricostruzione dei fatti.
La figlia minore risulta allo stato accudita dalla sola madre, e pertanto appare conforme al di lei interesse il suo collocamento presso la madre, e l'affidamento c.d. super esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, con totale esclusione da tali scelte del padre. La madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, tutte le altre questioni di maggiore interesse per la figlia.
Preso atto della lunga assenza del padre, e delle condotte disfunzionali del resistente descritte dalla minore nel corso dell'ascolto deve essere previsto che il resistente possa vedere e tenere con sé la figlia minore solo all'esito di idoneo percorso presso il servizio sociale del Comune di Terni, al quale il resistente è onerato di rivolgersi qualora intenda riprendere le frequentazioni con la minore. Ciò al fine di accertare la reale volontà del resistente di riattivare le relazioni con la figlia, interrotte per di lui scelta unilaterale da anni, tutelando così la minore da possibili riprese delle relazioni meramente estemporanee e casuali, come tali fonte di possibile pregiudizio per la figlia poiché potenzialmente causa di frustrazione e difficoltà per la minore.
Occorre pertanto prevedere che anche in caso di ripresa delle frequentazioni dopo il percorso sopra indicato, comunque il padre possa vedere la figlia solo alla presenza della ricorrente o di persona di fiducia della stessa un pomeriggio a settimana da individuare in mancanza di diverso accordo scritto tra le parti nel venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, disponendo che qualora la madre non indichi la persona di fiducia che dovrà presenziale agli incontri il resistente potrà recarsi presso il Servizio Sociale del Comune di Terni che previa valutazione delle capacità genitoriali dello stesso organizzerà un incontro in spazio neutro settimanale secondo calendario redatto dai responsabili del servizio.
Contributo al mantenimento della prole
Il resistente non si è costituito pertanto non è nota con precisione la di lui attività lavorativa.
Prima della separazione e all'esito della stessa il resistente prestava attività lavorativa dipendente con reddito pari a circa € 1700/1800 mensili secondo quanto indicato dalla ricorrente. Dopo la separazione il contributo ordinario dovuto per il mantenimento delle figlie
è stato versato dal datore di lavoro del resistente.
Il difensore della ricorrente ha depositato comunicazione giunta dal datore di lavoro del resistente che ha attestato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il Sig.
[...] in data 31.10.2024 (cfr. e.mail in atti). CP_2
All'esito di tale sopravvenienza pur non essendo noto se il resistente svolga all'attualità attività lavorativa e quale sia il reddito percepito, deve presumersi in caso di mancato svolgimento di attività lavorativa la percezione della NASPI, e comunque la possibilità per il resistente di reperire altro reddito data la presenza di piena capacità lavorativa e di esperienza pregressa.
Sul punto il Collegio deve evidenziare come la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio costantemente affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015). Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. Sent. n. 7273/2013 e 5751/2010). Nella specie deve pertanto presumersi la piena capacità lavorativa della resistente che deve contribuire al mantenimento delle figlie nella misura indicata.
Considerato quanto sopra esposto, si stima equo prevedere, tenendo conto delle capacità reddituali delle parti come sopra indicate, delle presumibili esigenze economiche delle figlie, rapportate all'età, dei tempi di permanenza delle figlie in via pressoché esclusiva presso la madre, dei costi abitativi (comprensivi della rata di mutuo) gravanti sulla madre, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma pari ad euro € 700 mensili (€ 350 mensili per ogni figlia) da corrispondere alla madre convivente oltre ISTAT annuale, confermando in parte qua quanto statuito nei provvedimenti provvisori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per le figlie le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese.
L'assegno unico in ragione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre potrà essere riscosso per intero dalla ricorrente
La richiesta di disporre l'ordine diretto del pagamento del contributo al mantenimento delle figlie all'INPS deve essere dichiarata inammissibile in considerazione del dettato dell'art. 473bis.37 c.p.c., che premette al creditore di rivolgere richiesta diretta al terzo tenuto a corrispondere le somme all'obbligato, previo adempimento dei presupposti procedurali puntualmente indicati nella norma.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo in considerazione delle ragioni della decisione con piena soccombenza del resistente, devono essere poste a carico del , e distratte in CP_2 favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
n TERNI - TR il 28/04/2001; CP_2 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TERNI - TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 35, parte I);
affida la figlia minore , nata a [...] il [...] alla madre Persona_2 [...]
attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a Parte_1 quest'ultima per tutte le questioni riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, autorizzazione all'espatrio, elencazione meramente esemplificativa etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre della minore, disponendo il collocamento della figlia presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia solo all'esito di idoneo percorso presso il servizio sociale del Comune di Terni, al quale il resistente è onerato di rivolgersi qualora intenda riprendere le frequentazioni con la minore, prevedendo che comunque le frequentazioni avvengano alla presenza della ricorrente o di persona di fiducia della stessa un pomeriggio a settimana da individuare in mancanza di diverso accordo scritto tra le parti nel venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, disponendo che qualora la madre non indichi la persona di fiducia che dovrà presenziale agli incontri il resistente potrà recarsi presso il Servizio
Sociale del Comune di Terni che previa valutazione delle capacità genitoriali dello stesso organizzerà un incontro in spazio neutro settimanale secondo calendario redatto dai responsabili del servizio;
assegna la casa familiare alla ricorrente;
determina in 700,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 27 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato in motivazione;
dispone che l'intero assegno unico per la prole sia percepito al 100% dalla ricorrente;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che CP_2 si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti