CASS
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2025, n. 18450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18450 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/3/2024, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 13/10/2022 che aveva ritenuto GL ET responsabile del reato di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019 per aver omesso, nell'istanza inoltrata all'INPS per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, di dichiarare che aveva riportato una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., così conseguendo l'importo di C 68.176,34 non spettante, e l'aveva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica contestata, alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. t 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18450 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/02/2025 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GL, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di motivazione. In particolare si deduce che, per effetto dell'art. 1 comma 318 I. n. 197 del 2022, che aveva abrogato gli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019, "il fatto attribuito all'imputato che costituiva reato alla data di sua realizzazione non lo era ancora al momento della decisione del giudice di seconde cure". Si assume, quindi, che l'abrogazione della norma incriminatrice a decorrere dal 1/1/2024 avrebbe dovuto determinare, in forza dell'art. 2 comma 2 cod. pen., l'assoluzione dell'imputato non risultando la condotta contestata sussumibile nelle previsioni dell'art. 316-ter o dell'art. 640 bis cod. pen. o ricondotta alla fattispecie incriminatrici introdotte con il d.l. 48/2023 regolante il c.d. "assegno di inclusione". Tale conclusione comportava, ad avviso del ricorrente, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 13 comma 3 del d.l. n. 48/2023. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il deficit di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Richiamando l'atto di appello, si deduce che lo stampato sottoscritto dall'imputato non faceva alcuna menzione a sentenze di condanna ostative all'accesso al beneficio per cui è verosimile che GL potesse ignorare che i suoi precedenti giudiziari gli precludevano il beneficio richiesto e, comunque, una tale ipotesi ricostruttiva, non potendo essere esclusa, non consente di configurare il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. U., n. 49686 del 13/7/2023, Giudice). 4. Con'terzo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il deficit di motivazione in relazione al "superamento del principio processuale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio". Si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione che nello stampato sottoscritto dall'imputato non si faceva menzione alle condanne passate in giudicato e non limitarsi a liquidare la questione sostenendo che si era in presenza "di un errore su norma di legge non scusabile". 5. Con ultimo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il deficit di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Si lamenta che la natura del reato contestato non poteva costituire ostacolo, come aveva ritenuto la Corte territoriale, all'applicazione della causa di non punibilità e, ancora, che il diniego non era conseguito a quella valutazione globale imposta dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2 In ordine all'eccepita abrogazione della norma incriminatrice contestata, è opportuno richiamare sinteticamente gli interventi normativi succedutisi in materia. L'art. 1, comma 318, I. n. 197/2022, entrato in vigore in data 1/1/2023, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del D. L. n. 4/2019, contenente le disposizioni di carattere penale che sanzionavano chi avesse indebitamente conseguito il cd. reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data del 1/1/2024; il 4/5/2023 è stato emanato il decreto legge n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif., dalla I. 3/7/2023 n. 85, che, all'art. 13, comma 3, prevede che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». 2. In relazione all'incidenza di tale successione di norme sulle condotte riconducibili alla previsione del predetto art. 7 sono intervenute le Sezioni Unite, affermando che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d. I. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01, in motivazione). 3. Alla data di adozione della sentenza impugnata, quindi, l'art. 7 d. I. n. 4/2019 era ancora in vigore per cui il reato ascritto all'imputato non poteva dirsi abrogato. Va, anche, precisato che l'operatività del principio di retroattività della lex mitior sancito dall'art. 2, comma 2, cod. pen., a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con decorrenza dal 1/1/2024, è impedito dall'art. 13 comma 3 del d. I. n. 48 del 2023, conv., con modif., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. E' stato, infatti, in maniera del tutto condivisibile ritenuto che "pur in difetto di una formale qualificazione in tal senso, alla disposizione di cui all'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, può riconoscersi la natura sostanziale di disposizione transitoria, per assolvere essa propriamente a quelle esigenze di concreta opportunità insorgenti a causa della entrata in vigore di una nuova legge nella contestuale pendenza di rapporti, compresi nella materia da essa regolata, i quali siano stati costituiti sotto l'impero di una legge precedente, e debbano ancora svolgere, in tutto o in parte, il loro contenuto... legge temporanea che, come tale, è sottratta al generale regime della successione di legge di cui all'art. 2 cod.pen. per espressa previsione del comma 5 del citato articolo" (Sez. 3, n. 28877 del 5/7/2024, D'Aniello). 3 4. Questa Corte ha anche precisato che la deroga in esame al principio generale, "non risultando in contrasto con i principi ricavabili dall'art. 3 Cost. ed essendo altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011), non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una giustificazione del tutto ragionevole. E, invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1/1/2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 D.L. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche" ( Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, El Hadraoui Rv. 286413-01). 5. Quanto al secondo motivo, si osserva che questa Corte ha ripetutamente precisato che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme contenute nel d.l. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sezione 3, 7541/2024 cit.; Sezione 3, n. 44924 del 27/9/2023, Clement, n.m.)" (Sez. 2, n. 23265/2024 citata). 6. Anche l'utilizzo per la formulazione dell'istanza di concessione del beneficio di uno stampato privo di riferimenti a condanne per reati ostativi e l'incidenza del medesimo sulla sussistenza del dolo sono stati valutati in sede di legittimità restandone esclusa la rilevanza per il principio ignorantia legis essendo stato ritenuto che "la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza" (Sez. 3, n. 28877/24). 7. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio motivazionale in ordine all'argomentazione, fondata sulle considerazioni appena esposte, con cui la Corte d'appello di Catania ha disatteso il motivo di gravame prospettante l'insussistenza del dolo. 4 8. Venendo al terzo motivo del ricorso, il principio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Se ne desume che l'evocazione della regola di giudizio non travolge il percorso argomentativo della Corte territoriale che ha nella irrilevanza dell'errore ricadente sulla portata della norma incriminatrice e nella chiarezza del testo normativo, che esclude i condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal beneficio, le premesse che giustificano il giudizio di responsabilità. 9. Inammissibile, infine, risulta il motivo di censura relativa alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il motivo di gravame, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali di riferimento, ancora la richiesta avanzata alle "condizioni economiche della persona offesa (interamente soddisfatta economicamente con il risarcimento del danno)" e allo stato dell'imputato "assolutamente incensurato" e senza alcun altro "procedimento penale in corso". L'integrale risarcimento del danno è affermazione indimostrata che non trova nelle sentenze di merito riscontro alcuno mentre la recidiva ritenuta confligge con lo stato di incensuratezza prospettato. Si è, quindi, in presenza di un motivo chiaramente inammissibile per carenza di interesse in quanto fondato su premesse insussistenti che rende del tutto irrilevante la risposta a esso data dalla Corte territoriale, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01). In ogni caso, la risposta della Corte territoriale al motivo di gravame non presenterebbe comunque il vizio denunciato, risultando incentrata sull'ingente importo indebitamente sottratto, rievocato dalla locuzione "condotta in esame", e sulla natura pubblica del denaro. La decisione, pertanto, è sorretta da una motivazione effettiva che non presenta profili di manifesta illogicità. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità ravvisati, in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/2/2025 4
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/3/2024, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 13/10/2022 che aveva ritenuto GL ET responsabile del reato di cui all'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019 per aver omesso, nell'istanza inoltrata all'INPS per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, di dichiarare che aveva riportato una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., così conseguendo l'importo di C 68.176,34 non spettante, e l'aveva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica contestata, alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. t 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18450 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/02/2025 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GL, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale e sostanziale e il vizio di motivazione. In particolare si deduce che, per effetto dell'art. 1 comma 318 I. n. 197 del 2022, che aveva abrogato gli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019, "il fatto attribuito all'imputato che costituiva reato alla data di sua realizzazione non lo era ancora al momento della decisione del giudice di seconde cure". Si assume, quindi, che l'abrogazione della norma incriminatrice a decorrere dal 1/1/2024 avrebbe dovuto determinare, in forza dell'art. 2 comma 2 cod. pen., l'assoluzione dell'imputato non risultando la condotta contestata sussumibile nelle previsioni dell'art. 316-ter o dell'art. 640 bis cod. pen. o ricondotta alla fattispecie incriminatrici introdotte con il d.l. 48/2023 regolante il c.d. "assegno di inclusione". Tale conclusione comportava, ad avviso del ricorrente, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 13 comma 3 del d.l. n. 48/2023. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il deficit di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Richiamando l'atto di appello, si deduce che lo stampato sottoscritto dall'imputato non faceva alcuna menzione a sentenze di condanna ostative all'accesso al beneficio per cui è verosimile che GL potesse ignorare che i suoi precedenti giudiziari gli precludevano il beneficio richiesto e, comunque, una tale ipotesi ricostruttiva, non potendo essere esclusa, non consente di configurare il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. U., n. 49686 del 13/7/2023, Giudice). 4. Con'terzo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale e il deficit di motivazione in relazione al "superamento del principio processuale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio". Si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione che nello stampato sottoscritto dall'imputato non si faceva menzione alle condanne passate in giudicato e non limitarsi a liquidare la questione sostenendo che si era in presenza "di un errore su norma di legge non scusabile". 5. Con ultimo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il deficit di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Si lamenta che la natura del reato contestato non poteva costituire ostacolo, come aveva ritenuto la Corte territoriale, all'applicazione della causa di non punibilità e, ancora, che il diniego non era conseguito a quella valutazione globale imposta dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2 In ordine all'eccepita abrogazione della norma incriminatrice contestata, è opportuno richiamare sinteticamente gli interventi normativi succedutisi in materia. L'art. 1, comma 318, I. n. 197/2022, entrato in vigore in data 1/1/2023, ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del D. L. n. 4/2019, contenente le disposizioni di carattere penale che sanzionavano chi avesse indebitamente conseguito il cd. reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data del 1/1/2024; il 4/5/2023 è stato emanato il decreto legge n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modif., dalla I. 3/7/2023 n. 85, che, all'art. 13, comma 3, prevede che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». 2. In relazione all'incidenza di tale successione di norme sulle condotte riconducibili alla previsione del predetto art. 7 sono intervenute le Sezioni Unite, affermando che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d. I. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01, in motivazione). 3. Alla data di adozione della sentenza impugnata, quindi, l'art. 7 d. I. n. 4/2019 era ancora in vigore per cui il reato ascritto all'imputato non poteva dirsi abrogato. Va, anche, precisato che l'operatività del principio di retroattività della lex mitior sancito dall'art. 2, comma 2, cod. pen., a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con decorrenza dal 1/1/2024, è impedito dall'art. 13 comma 3 del d. I. n. 48 del 2023, conv., con modif., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. E' stato, infatti, in maniera del tutto condivisibile ritenuto che "pur in difetto di una formale qualificazione in tal senso, alla disposizione di cui all'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, può riconoscersi la natura sostanziale di disposizione transitoria, per assolvere essa propriamente a quelle esigenze di concreta opportunità insorgenti a causa della entrata in vigore di una nuova legge nella contestuale pendenza di rapporti, compresi nella materia da essa regolata, i quali siano stati costituiti sotto l'impero di una legge precedente, e debbano ancora svolgere, in tutto o in parte, il loro contenuto... legge temporanea che, come tale, è sottratta al generale regime della successione di legge di cui all'art. 2 cod.pen. per espressa previsione del comma 5 del citato articolo" (Sez. 3, n. 28877 del 5/7/2024, D'Aniello). 3 4. Questa Corte ha anche precisato che la deroga in esame al principio generale, "non risultando in contrasto con i principi ricavabili dall'art. 3 Cost. ed essendo altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011), non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una giustificazione del tutto ragionevole. E, invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1/1/2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 D.L. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche" ( Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, El Hadraoui Rv. 286413-01). 5. Quanto al secondo motivo, si osserva che questa Corte ha ripetutamente precisato che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poiché le norme contenute nel d.l. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino» (Sezione 3, 7541/2024 cit.; Sezione 3, n. 44924 del 27/9/2023, Clement, n.m.)" (Sez. 2, n. 23265/2024 citata). 6. Anche l'utilizzo per la formulazione dell'istanza di concessione del beneficio di uno stampato privo di riferimenti a condanne per reati ostativi e l'incidenza del medesimo sulla sussistenza del dolo sono stati valutati in sede di legittimità restandone esclusa la rilevanza per il principio ignorantia legis essendo stato ritenuto che "la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza" (Sez. 3, n. 28877/24). 7. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio motivazionale in ordine all'argomentazione, fondata sulle considerazioni appena esposte, con cui la Corte d'appello di Catania ha disatteso il motivo di gravame prospettante l'insussistenza del dolo. 4 8. Venendo al terzo motivo del ricorso, il principio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Se ne desume che l'evocazione della regola di giudizio non travolge il percorso argomentativo della Corte territoriale che ha nella irrilevanza dell'errore ricadente sulla portata della norma incriminatrice e nella chiarezza del testo normativo, che esclude i condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal beneficio, le premesse che giustificano il giudizio di responsabilità. 9. Inammissibile, infine, risulta il motivo di censura relativa alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il motivo di gravame, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali di riferimento, ancora la richiesta avanzata alle "condizioni economiche della persona offesa (interamente soddisfatta economicamente con il risarcimento del danno)" e allo stato dell'imputato "assolutamente incensurato" e senza alcun altro "procedimento penale in corso". L'integrale risarcimento del danno è affermazione indimostrata che non trova nelle sentenze di merito riscontro alcuno mentre la recidiva ritenuta confligge con lo stato di incensuratezza prospettato. Si è, quindi, in presenza di un motivo chiaramente inammissibile per carenza di interesse in quanto fondato su premesse insussistenti che rende del tutto irrilevante la risposta a esso data dalla Corte territoriale, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01). In ogni caso, la risposta della Corte territoriale al motivo di gravame non presenterebbe comunque il vizio denunciato, risultando incentrata sull'ingente importo indebitamente sottratto, rievocato dalla locuzione "condotta in esame", e sulla natura pubblica del denaro. La decisione, pertanto, è sorretta da una motivazione effettiva che non presenta profili di manifesta illogicità. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità ravvisati, in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/2/2025 4