Sentenza 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/04/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02835/2025REG.PROV.COLL.
N. 09039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9039 del 2024, proposto da TO D’RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Parioli 180
contro
Università degli studi di Roma Tor Vergata, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
IN RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza) n. 20506/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e di IN RO;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Coraggio, Sanino e Vinti, sull’istanza di passaggio in decisione dell’ateneo resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti conclusivi della procedura indetta dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ( Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ), per la chiamata di un professore universitario di I fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’ateneo, nel settore concorsuale 06/E1 - chirurgia cardio-toraco-vascolare, e settore scientifico-disciplinare Med/21 - chirurgia toracica (decreto rettorale di indizione del 2 dicembre 2022, n. 3152). Ne contesta l’esito finale (approvato con decreto rettorale del 20 febbraio 2024, n. 572) a favore del controinteressato parimenti indicato in intestazione, che con il punteggio finale 74,05 si è collocato primo nella graduatoria di merito, ed è stato quindi giudicato il candidato più meritevole, davanti all’appellante, secondo in graduatoria con il punteggio di 71,50.
2. Le censure formulate da quest’ultimo, dirette a sovvertire il descritto esito a proprio favore, vertono in primo luogo sul giudizio espresso dalla commissione di concorso nei confronti delle pubblicazioni scientifiche da presentare a fini valutativi, in numero di 16. In relazione al profilo in questione viene prospettata un’illegittima sopravvalutazione dell’impatto dei lavori del controinteressato e una concorrente sottovalutazione di quelli dell’odierno appellante. Con un secondo ordine di censure si sostiene che anche la valutazione dell’attività scientifica e didattica sarebbe affetta da errori di giudizio.
3. Le censure così sintetizzabili, articolate in un ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, sono state respinte in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di sindacato di legittimità nei confronti dell’attività di giudizio di competenza delle commissioni dei concorsi universitari, la pronuncia di primo grado ha escluso che nel caso di specie l’organo preposto a tale funzione sia incorso in « errori di fatto o macroscopiche illogicità » nell’applicazione dei criteri da essa stessa predeterminati per la valutazione dei curricula dei concorrenti. Per quanto più di specifico interesse nel presente appello, la sentenza ha considerato che l’attribuzione dei punteggi per le pubblicazioni scientifiche non dovesse avvenire sulla base « delle indicazioni della banca dati JCR (Journal of Citation Reports) l’unica riconosciuta dalla Commissione per l’ASN nel settore di riferimento », come sostenuto in ragione del fatto che essa è utilizzata per l’abilitazione alle funzioni di docente universitario, in ragione della diversità rispetto a quest’ultima della procedura di chiamata oggetto di controversia. Non ha inoltre ravvisato al medesimo riguardo alcun profilo di illegittimità nel criterio seguito, « c.d. metodo Scimago », in assenza di vincoli derivanti dalla normativa concorsuale e in considerazione del suo « uso generalizzato nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari », sulla base della sua idoneità a misurare la collocazione di una rivista scientifica attraverso banche dati ufficiali (in particolare la banca dati Scopus). Del pari sul punto non era ritenuto sintomatico di illegittimità dell’operato della commissione di concorso l’avere questa valutato la rilevanza della pubblicazione con riguardo all’anno d’indizione della procedura selettiva anziché all’anno della sua pubblicazione. Infine erano parimenti esclusi errori o travisamenti delle risultanze curriculari con riguardo all’attività didattica e scientifica svolte dai candidati nel corso della loro carriera accademica, ed inoltre all’attività clinica e agli incarichi di direzione di unità operative da ciascuno ricoperti.
5. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, in resistenza del quale si sono costituiti l’ateneo resistente e il controinteressato.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure intese a sostenere che le pubblicazioni scientifiche presentate dal controinteressato avrebbero beneficiato di una valutazione maggiore di quella legittimamente conseguibile in base alla loro effettiva rilevanza, se si fossero utilizzate le « indicazioni provenienti dall’unica banca dati ufficiale (JCR) riconosciuta dalla Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale nel settore di riferimento » per il calcolo dell’indice di impatto RS . Diversamente da quanto statuito sul punto dalla sentenza di primo grado, che ha sottolineato il diverso contesto della procedura di chiamata, informata ad una valutazione di merito comparativo, rispetto alla valutazione di merito assoluto che si svolge in sede di abilitazione scientifica nazionale, viene al riguardo ribadito che l’utilizzo della sopra menzionata banca dati per la ricostruzione dell’indicatore di impatto delle pubblicazioni scientifiche in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla loro diffusione presso la comunità scientifica risponde ad una prassi consolidata e considerata la migliore (« best practice »).
Essa sarebbe da ritenersi dunque valida anche per una valutazione di merito comparativo, al precipuo scopo di evitare discrepanze tra diversi momenti della verifica della qualità della carriera accademica. Sarebbe inoltre coerente con la stessa normativa concorsuale, recante il richiamo ai « principali indicatori bibliometrici », oltre che ministeriale in generale.
Viene a quest’ultimo riguardo richiamato il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 7 giugno 2016 n. 120 [ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 )], che per la valutazione della produzione scientifica complessiva del candidato indica in modo vincolante gli indicatori numerici e le piattaforme da utilizzare (allegato C, richiamato dall’art. 5). Ad ulteriore sostegno dell’assunto si sottolinea che la procedura di chiamata alla docenza universitaria, ai sensi del sopra citato art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sarebbe « la fase finale di una procedura logicamente connessa » all’abilitazione scientifica nazionale, di cui condividerebbe il fine di « selezionare il miglior candidato », e che pertanto richiederebbe l’utilizzo dei medesimi indicatori per evitare « disparità valutative tra una fase e l’altra della suddetta procedura, che dovrebbe essere invece unitaria ».
2. Sulla base della descritta premessa interpretativa, vengono riproposte le singole contestazioni all’attività di valutazione e attribuzione dei punteggi con riferimento ad ogni singola pubblicazione scientifica del controinteressato e del ricorrente, in tesi inficiate rispettivamente da sopravvalutazione e sottovalutazione, a causa dell’errata individuazione « dal quartile di riferimento della singola pubblicazione », e dei relativi fattori di ponderazione in base al contributo del candidato e di articoli giudicati « non originali ». L’esito conclusivo sarebbe quello per cui l’originario ricorrente dovrebbe collocarsi al primo posto in graduatoria con un distacco di 9,9 punti, così da elidere il vantaggio registrato a favore del controinteressato di 2,55 punti nella graduatoria concorsuale.
3. Con un secondo ordine di censure svolto sempre con riguardo al giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, ma posto in via logicamente subordinata rispetto al precedente, si deduce che laddove volesse nondimeno considerarsi legittimo il diverso metodo seguito in questo ambito dalla commissione, e cioè il c.d. metodo SCImago - senza peraltro che ciò sia stato ex ante esplicitato - la sua applicazione sarebbe in concreto inficiata da errori. In primis a causa del fatto che la collocazione editoriale delle riviste è stata valutata non già sulla base dell’anno di pubblicazione degli articoli, che in tesi restituirebbe l’effettivo impatto presso la comunità scientifica al momento della pubblicazione del lavoro, ma in modo irragionevole all’anno di indizione della procedura di chiamata.
Sul punto la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ascritto ad un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica dell’organo concorsuale la contestata scelta di metodo, senza considerare che il diverso criterio invocato è validato dalla comunità scientifica, ed inoltre avrebbe la funzione di prevenire che la valutazione sia esposta al fattore di carattere erratico connesso al trascorrere del tempo fino all’indizione della procedura di chiamata. Il metodo seguito si porrebbe inoltre in contrasto con le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca elaborato dal gruppo di esperti della valutazione presso l’ANVUR, peraltro richiamate dalla stessa commissione nel giudizio su una pubblicazione dell’originario ricorrente. A conclusione della censura si sostiene che la corretta applicazione del metodo c.d. SCImago applicato dall’organo concorsuale darebbe al ricorrente la prevalenza nei confronti del controinteressato, per i 4,1 punti da sottrarre a quest’ultimo ed il maggior punteggio di 0,75 da attribuire al primo.
4. Con il terzo motivo d’appello sono riproposte le censure concernenti la valutazione dell’attività scientifica e didattica (macro-area a). A questo riguardo si deduce che:
- in relazione al sub-criterio concernente la didattica e l’attività accademica il giudizio finale « rilevante » espresso a favore del ricorrente si sarebbe contraddittoriamente tradotto sul piano numerico in un solo punto, a fronte del punteggio massimo di 6 previsto;
- con riguardo al sub-criterio relativo agli incarichi accademici presso università estere il punteggio di 5 al controinteressato sarebbe inficiato da un’illegittima duplicazione dell’insegnamento presso l’Università di Tirana dall’anno 2022, svolto in convenzione con l’Università Tor Vergata odierna resistente, presso il quale lo stesso teneva in contemporanea la stessa docenza;
- per quanto concerne l’attività in campo clinico, il rapporto concernente il numero di interventi chirurgici tra il ricorrente e il controinteressato, risultante « 5 volte maggiore » a favore del primo, non si sarebbe tradotto in una coerente forbice di punteggio tra i due candidati: 6, pari al massimo allo stesso ricorrente, e 3 al secondo; al riguardo nel respingere la censura la sentenza di primo grado non avrebbe considerato che « con circa n. 60 interventi/anno » quest’ultimo « non raggiunge e nemmeno avvicina il requisito minimo per ciascun chirurgo che operi in strutture di chirurgia toracica anche di non alta specializzazione »;
- per quanto concerne gli incarichi di direzione di unità operative, sarebbe illegittimo il solo punto attribuito al ricorrente per l’alta professionalità, equiparata dalla commissione, sulla base della griglia di punteggi appositamente predefinita, all’incarico di unità operativa semplice, quando invece l’equiparazione dovrebbe essere con un’unità operativa dipartimentale, meritevole di 2 punti in base alla medesima griglia; al medesimo riguardo non si sarebbe considerato a favore del ricorrente l’incarico di direttore facente funzioni di unità operativa complessa della direzione sanitaria dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma della durata di 14 mesi, come da certificazione appositamente rilasciata.
5. Le censure così sintetizzate sono infondate.
6. Quelle concernenti la banca dati utilizzata dalla commissione per la valutazione dell’impatto delle pubblicazioni scientifiche dei candidati non evidenziano alcun profilo di illegittimità rilevabile nella presente sede giurisdizionale. L’assenza di disposizioni normative vincolanti sul punto è ricavabile dalla stessa esposizione del motivo di impugnazione, in cui si fa riferimento a fonti concernenti l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e alla prassi per essa affermatasi, laddove nel caso di specie si verte in una procedura di chiamata ad un posto di professore.
A questo specifico riguardo va ribadito quanto affermato dalla sentenza di primo grado, e cioè che le due selezioni si distinguono per il fatto che la prima si impernia su una valutazione di merito assoluto, finalizzata ad accertare « la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori » (art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), mentre nella chiamata a posti di docente universitario la selezione ha carattere comparativo. A ciò va aggiunto che la verifica sulla qualificazione scientifica in sede di abilitazione scientifica risponde ad esigenze di uniforme valutazione sul piano nazionale, e trova pertanto una compiuta disciplina nel sopra richiamato regolamento ministeriale di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 7 giugno 2016, n. 120.
7. Quest’ultimo si connota per una compiuta disciplina della valutazione di maturità scientifica del candidato, in cui sono enucleabili diversi momenti logici, il primo dei quali prevede l’impiego di indicatori atti a misurare il raggiungimento di alcune soglie di valore di carattere statistico (mediane); seguito quindi da una valutazione dell’impatto qualitativo della produzione scientifica svolta con metodo analitico; ed infine un giudizio di carattere qualitativo conclusivo.
8. Nulla di tutto ciò è invece previsto per la procedura di chiamata ai sensi del più volte richiamato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui comma 1, lett. d), rimette all’autonomia regolamentare dei singoli atenei il compito di disciplinare la « valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi », destinata poi ad essere specificata per la singola procedura concorsuale, in funzione dell’esigenza di selezionare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche relative al posto da ricoprire, come avvenuto nel caso di specie.
9. I rilievi finora svolti valgono dunque a confutare l’assunto secondo abilitazione scientifica nazionale e procedura di chiamata sarebbero imperniate sull’utilizzo di criteri valutativi omogenei, in vista del comune obiettivo di selezione del candidato maggiormente meritevole. Come in precedenza posto in rilievo, quest’ultimo criterio è tipico della sola procedura di chiamata, laddove l’abilitazione scientifica nazionale ha caratteristiche di procedura non comparativa ma di valutazione di idoneità a ricoprire la funzioni della docenza accademica, nello specifico finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti minimi per concorrervi sulla base dei posti disponibili presso le singole università per il medesimo settore concorsuale. Ne deriva l’impossibilità di predicare un’osmosi regolatoria tra i due diversi momenti di valutazione del percorso professionale in ambito universitario.
10. Del pari non sono rilevabili sintomi di illegittimo esercizio della discrezionalità valutativa riservata alla commissione di concorso per il fatto di avere imperniato la valutazione della collocazione editoriale delle riviste su cui sono state edite le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati alla data di pubblicazione del bando di concorso anziché in base all’anno di pubblicazione dei lavori. Il criterio seguito risponde infatti ad un’obiettiva esigenza nel perseguimento della quale è stato coerentemente esercitato il potere di apprezzamento discrezionale dell’organo concorsuale, dato dalla valorizzazione della persistente rilevanza dei lavori scientifici del candidato ad un’epoca la più recente possibile, in un settore del sapere connotato da una continua evoluzione.
11. Vanno infine respinte le censure concernenti l’attribuzione dei punteggi per gli ulteriori criteri di valutazione dei candidati.
12. L’assunto secondo cui la rilevanza dell’attività didattica svolta dal ricorrente avrebbe meritato un punteggio maggiore ad 1 nell’ambito del sub-punteggio massimo di 6 per il pertinente sub-criterio di valutazione si risolve in una censura afferente al merito dell’attività di giudizio discrezionale riservata alla commissione di concorso nella valutazione dei curricula accademici dei candidati. Essa postula una corrispondenza tra giudizio sintetico e punteggio in realtà non prevista per il sub-criterio di valutazione in questione, da cui conseguente l’impossibilità di sindacare la valutazione dell’organo di gara sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà in atti prospettato.
13. Non è inoltre ravvisabile alcuna illegittima duplicazione in favore del controinteressato con riguardo al sub-criterio di valutazione relativo agli incarichi accademici presso università estere da cui è conseguito il punteggio di 5 in suo favore. L’incontestato svolgimento dell’incarico è ragione sufficiente per l’attribuzione del punteggio, a prescindere dal fatto che esso sia stato svolto in convenzione con l’ateneo di provenienza (Università di Roma Tor Vergata) e in contemporanea con l’insegnamento svolto dal medesimo controinteressato presso quest’ultimo.
14. Si pone poi in una non condivisibile dimensione meramente quantitativa la contestazione relativa ai punteggi ottenuti dalle parti in causa per il sub-criterio relativo all’attività in campo clinico, in relazione al quale il controinteressato oppone la propria funzione di docente di studenti specializzandi svolta in questo ambito.
15. Risulta infine eccedente i limiti del sindacato di legittimità su attività di carattere discrezionale anche la contestazione diretta a sostenere che per il sub-criterio concernente gli di direzione di unità operative, l’alta professionalità dell’incarico ricoperto dal ricorrente avrebbe meritato l’equiparazione ad un’unità operativa di livello dipartimentale e non già semplice.
16. L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese di causa possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura e della peculiarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO