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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3122/2017 R.G.
TRA
( ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv.to Armando Attolini C.F._1
( C.F._2
Opponenti contro
e per essa quale mandataria P_ CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa da'Avv.to Pellè Giulia
Opposta
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, _3
( ) [società con socio unico che su di essa esercita P.IVA_2 CP_4 attività di direzione e coordinamento, appartenente al ], Controparte_5 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
Pag. 1 a 6 , giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (rep. Controparte_6 Persona_1
39722; racc. 14051) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ) C.F._3
Interventrice
>><<
Svolgimento del Processo.
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, P_ emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, nei confronti della società e di Parte_1
, quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore e regolarmente Parte_2 notificato ai debitori.
La società e , notificavano atto di citazione Parte_1 Parte_2 in opposizione nei confronti della creditrice chiedendo la revoca del D.I. opposto.
Si è costituita in giudizio (e per essa, quale mandataria, P_
– nuova denominazione assunta da CP_2 Controparte_7
successore di nei predetti rapporti contrattuali,
[...] P_ concludendo per il rigetto della proposta opposizione
Nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, cpc, è intervenuta
, in qualità di successore a titolo particolare di parte creditrice opposta, _3
, e per essa quale mandataria, avendo acquistato il P_ CP_2 credito azionato da in data 20/9/2018, con atto di cessione P_ prodotto in giudizio
Nell'atto di intervento, è stato dedotto, da parte di , che ricorreva _3
'ipotesi di cui all'art. 111 comma 3, cpc in quanto è oggi effettiva _3 titolare del diritto di credito oggetto del DI opposto.
In ragione di ciò, è intervenuta nel presente giudizio, in qualità _3 di successore a titolo particolare del credito azionato nei confronti della società
e del fideiussore, , prestando il proprio consenso Parte_1 Parte_2
e/o chiedendo l'estromissione di per essa quale Controparte_1 CP_2 mandataria. CP_
, si riportava , integralmente, a quanto esposto, dedotto e prodotto dalla difesa di parte opposta (e per essa, quale mandataria, P_
, richiamando tutti gli atti e documenti depositati dalla stessa CP_2
Pag. 2 a 6 nell'ambito della presente giudizio, da ritenersi qui tutti per intero ritrascritti e riproposti,
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 13.3.2018, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto
Successivamente si procedeva a c.tu. contabile.
All'esito della istruttoria, all'udienza del 25.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per le decisione.
Motivi della Decisione
In via preliminare, deve dichiararsi la estromissione dal presente giudizio della originaria opposta in quanto il credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, portato dal decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, è stato poi ceduto a Controparte_3
Ciò posto deve affermarsi che le eccezioni preliminari come sollevate nell'atto di opposizione sono infondate.
Gli opponenti hanno eccepito:
1) la nullità del d.i. opposto perché emesso in favore di un soggetto diverso dal richiedente;
2) la nullità/inesistenza della notifica e del DI per inesistenza di adeguata attestazione di conformità;
3) la inefficacia del d.i. opposto per nullità/inesistenza della notifica per carenza dei poteri del richiedente.
Sul punto, per economia processuale ci si riporta integralmente alle difese di e alle considerazioni svolte dal giudice, inizialmente, designato, nel P_ provvedimento del 13/3/18 di concessione della provvisoria esecutività del DI, nel quale si legge che le contestazioni in rito svolte dall'opponente sono
“superabili dalla lettura degli atti atteso che la agisce quale CP_2 mandataria della titolare del credito in virtù di procura P_ notarile, né può sostenersi che l'avv. Pellè non abbia il potere di attestazione della conformità delle copie”.
Nel merito.
Sono incontestate le seguenti circostanze, secondo cui le parti:
Pag. 3 a 6 a) hanno sottoscritto i contratti azionati con il d.i. opposto (c/c ordinario n. 500073590 – doc. 4 monitorio;
c/c anticipi n. 500073591 -doc. 5 monitorio;
mutuo chirografario n. 4088043 per l'importo di € 80.000,00 –doc. 9 monitorio;
concessione di linea di credito del 30/09/2009 di € 35.000,00 – doc.
7 monitorio;
concessione di linea di credito del 05/02/2010 di € 150.000,00 – doc. 6 monitorio;
concessione di linea di credito del 26/01/2012 di € 20.000,00
– doc. 8 monitorio);
b) hanno ricevuto copia dei suddetti contratti, debitamente sottoscritta;
c) hanno ricevuto l'accreditamento gli importi finanziati;
d) hanno ricevuto regolarmente gli e/c dei rapporti di c/c ordinario n.
500073590 e c/c anticipi n. 500073591, come pattuito contrattualmente, senza averli mai contestati tempestivamente (cfr. art. 8 doc.
4-5 monitorio);
e) non hanno mai contestato in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate”).
E', inoltre, incontestato che il D'Astore, in data 06/03/2009, ha sottoscritto il contratto di fideiussione personale fino alla concorrenza di €
300.000,00 (doc. 10 monitorio).
Il termine ultimo per sollevare tali contestazioni sarebbe stato quello della prima difesa utile ( nella comparsa di costituzione) come espressamente previsto dall'art. 167 cpc e come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità – anche a Sezioni Unite – e di merito.
La conseguenza di tali mancate contestazioni specifiche e tempestive è che i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria.
Sui tassi pattuiti e applicati e sulle conclusioni della C.T.U.
Il c.t.u. ha chiarito, sulla base dei calcoli svolti, che non vi è motivo di disattendere, che il credito “accertato” da conto corrente e conto anticipi collegato ammonta ad € 67.552.78.
Ha, altresì, acclarato il c.t.u. quanto segue:
“In merito all'applicazione della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca, in questa sede si vuole sottolineare che l'amministratore ha sottoscritto la clausola di reciprocità, accettando la capitalizzazione trimestrale, a patto che, entrambe le tipologie di interesse vengano calcolate secondo le medesime modalità; modalità questa, consentita fino al 31.12.2013.
Pag. 4 a 6 Successivamente, come spiegato nelle risposte alle controdeduzioni redatte dalla banca, viene ricalcolato il saldo alla luce della nuova normativa riportata nella Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (pro- tempore vigente) che, di fatto, vietava ogni forma di capitalizzazione;
capitalizzazione, che, la banca ha continuato ad applicare. Si è debitamente tenuto conto in perizia (come ampiamente spiegato nelle risposte alle controdeduzioni) della normativa in vigore dal 2016 “Articolo 17 bis, D.L.
14 febbraio 2016, n. 18, introdotto dalla legge di conversione n. 49 dell'8 aprile 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87)”.
Alla somma di € 67.552,78 si deve aggiungere il saldo del mutuo insoluto pari a € 26.423,52 per complessivi € 93.976,30 (importo del credito accertato).
Non si è ravvisata usura contrattuale. In merito all'applicazione del c.d.
“saldo zero” devo sottolineare che, agli atti, ho rinvenuto tutti gli estratti conto di periodo (anche scalari) dall'apertura alla chiusura del rapporto, concedendomi di poter svolgere tutta l'analisi di conto. Per cui ritengo che in questa sede non sia applicabile la fattispecie invocata.
Di conseguenza, va rideterminata in € 93.976,30 la somma di cui gli opponenti sono debitori nei confronti di in ragione Controparte_3 dell'intervenuta cessione del credito.
Di converso, va dichiarato ed accertato che , in qualità di _3 successore a titolo particolare di in forza di atto di cessione del P_
20/09/2018, è attuale creditrice nei confronti della società del sig. Parte_1 della suddetta somma di € 93.976,30, oltre ai successivi Parte_2 interessi di mora al tasso convenzionale calcolato sul solo capitale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/96 dalla data della domanda al saldo, con condanna al pagamento.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, a carico degli opponenti ed in favore di Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Pag. 5 a 6 Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'atto di citazione in opposizione al d.i. n.
719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, nei confronti della società
e di , quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore, Parte_1 Parte_2 cosi provvede:
1) In via preliminare, dichiara la estromissione dal presente giudizio della originaria opposta e per essa quale P_ CP_2 mandataria, in quanto il credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, portato dal decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, è stato poi ceduto a Controparte_3
2) Accoglie, in parte, l'opposizione e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara e riconosce che in qualità di successore a titolo particolare di Controparte_3
in forza di atto di cessione del 20/09/2018, è attuale creditrice P_ nei confronti della società e di della suddetta Parte_1 Parte_2 somma di € 93.976,30, in tal senso dovendosi ritenere ridotta quella portata dal d.i. opposto, oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale calcolato sul solo capitale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/96 dalla data della domanda al saldo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore di nella suddetta qualità, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
9.500,00, oltre accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente, a carico degli opponenti le spese di c.t.u.
Così deciso in Brindisi, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3122/2017 R.G.
TRA
( ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv.to Armando Attolini C.F._1
( C.F._2
Opponenti contro
e per essa quale mandataria P_ CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa da'Avv.to Pellè Giulia
Opposta
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, _3
( ) [società con socio unico che su di essa esercita P.IVA_2 CP_4 attività di direzione e coordinamento, appartenente al ], Controparte_5 in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
Pag. 1 a 6 , giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (rep. Controparte_6 Persona_1
39722; racc. 14051) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ) C.F._3
Interventrice
>><<
Svolgimento del Processo.
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, P_ emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, nei confronti della società e di Parte_1
, quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore e regolarmente Parte_2 notificato ai debitori.
La società e , notificavano atto di citazione Parte_1 Parte_2 in opposizione nei confronti della creditrice chiedendo la revoca del D.I. opposto.
Si è costituita in giudizio (e per essa, quale mandataria, P_
– nuova denominazione assunta da CP_2 Controparte_7
successore di nei predetti rapporti contrattuali,
[...] P_ concludendo per il rigetto della proposta opposizione
Nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, cpc, è intervenuta
, in qualità di successore a titolo particolare di parte creditrice opposta, _3
, e per essa quale mandataria, avendo acquistato il P_ CP_2 credito azionato da in data 20/9/2018, con atto di cessione P_ prodotto in giudizio
Nell'atto di intervento, è stato dedotto, da parte di , che ricorreva _3
'ipotesi di cui all'art. 111 comma 3, cpc in quanto è oggi effettiva _3 titolare del diritto di credito oggetto del DI opposto.
In ragione di ciò, è intervenuta nel presente giudizio, in qualità _3 di successore a titolo particolare del credito azionato nei confronti della società
e del fideiussore, , prestando il proprio consenso Parte_1 Parte_2
e/o chiedendo l'estromissione di per essa quale Controparte_1 CP_2 mandataria. CP_
, si riportava , integralmente, a quanto esposto, dedotto e prodotto dalla difesa di parte opposta (e per essa, quale mandataria, P_
, richiamando tutti gli atti e documenti depositati dalla stessa CP_2
Pag. 2 a 6 nell'ambito della presente giudizio, da ritenersi qui tutti per intero ritrascritti e riproposti,
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 13.3.2018, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto
Successivamente si procedeva a c.tu. contabile.
All'esito della istruttoria, all'udienza del 25.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per le decisione.
Motivi della Decisione
In via preliminare, deve dichiararsi la estromissione dal presente giudizio della originaria opposta in quanto il credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, portato dal decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, è stato poi ceduto a Controparte_3
Ciò posto deve affermarsi che le eccezioni preliminari come sollevate nell'atto di opposizione sono infondate.
Gli opponenti hanno eccepito:
1) la nullità del d.i. opposto perché emesso in favore di un soggetto diverso dal richiedente;
2) la nullità/inesistenza della notifica e del DI per inesistenza di adeguata attestazione di conformità;
3) la inefficacia del d.i. opposto per nullità/inesistenza della notifica per carenza dei poteri del richiedente.
Sul punto, per economia processuale ci si riporta integralmente alle difese di e alle considerazioni svolte dal giudice, inizialmente, designato, nel P_ provvedimento del 13/3/18 di concessione della provvisoria esecutività del DI, nel quale si legge che le contestazioni in rito svolte dall'opponente sono
“superabili dalla lettura degli atti atteso che la agisce quale CP_2 mandataria della titolare del credito in virtù di procura P_ notarile, né può sostenersi che l'avv. Pellè non abbia il potere di attestazione della conformità delle copie”.
Nel merito.
Sono incontestate le seguenti circostanze, secondo cui le parti:
Pag. 3 a 6 a) hanno sottoscritto i contratti azionati con il d.i. opposto (c/c ordinario n. 500073590 – doc. 4 monitorio;
c/c anticipi n. 500073591 -doc. 5 monitorio;
mutuo chirografario n. 4088043 per l'importo di € 80.000,00 –doc. 9 monitorio;
concessione di linea di credito del 30/09/2009 di € 35.000,00 – doc.
7 monitorio;
concessione di linea di credito del 05/02/2010 di € 150.000,00 – doc. 6 monitorio;
concessione di linea di credito del 26/01/2012 di € 20.000,00
– doc. 8 monitorio);
b) hanno ricevuto copia dei suddetti contratti, debitamente sottoscritta;
c) hanno ricevuto l'accreditamento gli importi finanziati;
d) hanno ricevuto regolarmente gli e/c dei rapporti di c/c ordinario n.
500073590 e c/c anticipi n. 500073591, come pattuito contrattualmente, senza averli mai contestati tempestivamente (cfr. art. 8 doc.
4-5 monitorio);
e) non hanno mai contestato in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate”).
E', inoltre, incontestato che il D'Astore, in data 06/03/2009, ha sottoscritto il contratto di fideiussione personale fino alla concorrenza di €
300.000,00 (doc. 10 monitorio).
Il termine ultimo per sollevare tali contestazioni sarebbe stato quello della prima difesa utile ( nella comparsa di costituzione) come espressamente previsto dall'art. 167 cpc e come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità – anche a Sezioni Unite – e di merito.
La conseguenza di tali mancate contestazioni specifiche e tempestive è che i fatti predetti devono considerarsi definitivamente provati, senza possibilità di prova contraria.
Sui tassi pattuiti e applicati e sulle conclusioni della C.T.U.
Il c.t.u. ha chiarito, sulla base dei calcoli svolti, che non vi è motivo di disattendere, che il credito “accertato” da conto corrente e conto anticipi collegato ammonta ad € 67.552.78.
Ha, altresì, acclarato il c.t.u. quanto segue:
“In merito all'applicazione della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca, in questa sede si vuole sottolineare che l'amministratore ha sottoscritto la clausola di reciprocità, accettando la capitalizzazione trimestrale, a patto che, entrambe le tipologie di interesse vengano calcolate secondo le medesime modalità; modalità questa, consentita fino al 31.12.2013.
Pag. 4 a 6 Successivamente, come spiegato nelle risposte alle controdeduzioni redatte dalla banca, viene ricalcolato il saldo alla luce della nuova normativa riportata nella Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (pro- tempore vigente) che, di fatto, vietava ogni forma di capitalizzazione;
capitalizzazione, che, la banca ha continuato ad applicare. Si è debitamente tenuto conto in perizia (come ampiamente spiegato nelle risposte alle controdeduzioni) della normativa in vigore dal 2016 “Articolo 17 bis, D.L.
14 febbraio 2016, n. 18, introdotto dalla legge di conversione n. 49 dell'8 aprile 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87)”.
Alla somma di € 67.552,78 si deve aggiungere il saldo del mutuo insoluto pari a € 26.423,52 per complessivi € 93.976,30 (importo del credito accertato).
Non si è ravvisata usura contrattuale. In merito all'applicazione del c.d.
“saldo zero” devo sottolineare che, agli atti, ho rinvenuto tutti gli estratti conto di periodo (anche scalari) dall'apertura alla chiusura del rapporto, concedendomi di poter svolgere tutta l'analisi di conto. Per cui ritengo che in questa sede non sia applicabile la fattispecie invocata.
Di conseguenza, va rideterminata in € 93.976,30 la somma di cui gli opponenti sono debitori nei confronti di in ragione Controparte_3 dell'intervenuta cessione del credito.
Di converso, va dichiarato ed accertato che , in qualità di _3 successore a titolo particolare di in forza di atto di cessione del P_
20/09/2018, è attuale creditrice nei confronti della società del sig. Parte_1 della suddetta somma di € 93.976,30, oltre ai successivi Parte_2 interessi di mora al tasso convenzionale calcolato sul solo capitale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/96 dalla data della domanda al saldo, con condanna al pagamento.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, a carico degli opponenti ed in favore di Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Pag. 5 a 6 Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'atto di citazione in opposizione al d.i. n.
719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, nei confronti della società
e di , quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore, Parte_1 Parte_2 cosi provvede:
1) In via preliminare, dichiara la estromissione dal presente giudizio della originaria opposta e per essa quale P_ CP_2 mandataria, in quanto il credito dalla stessa vantato nei confronti degli opponenti, portato dal decreto ingiuntivo n. 719/2017 – RG. 2008/17, emesso in data 02/05/2017, dal Tribunale di Brindisi, per € 104.206,56 oltre interessi e spese processuali, è stato poi ceduto a Controparte_3
2) Accoglie, in parte, l'opposizione e, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara e riconosce che in qualità di successore a titolo particolare di Controparte_3
in forza di atto di cessione del 20/09/2018, è attuale creditrice P_ nei confronti della società e di della suddetta Parte_1 Parte_2 somma di € 93.976,30, in tal senso dovendosi ritenere ridotta quella portata dal d.i. opposto, oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale calcolato sul solo capitale e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/96 dalla data della domanda al saldo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore di nella suddetta qualità, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
9.500,00, oltre accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente, a carico degli opponenti le spese di c.t.u.
Così deciso in Brindisi, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 6 a 6