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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 599/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03P900378-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03P900378-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto già in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova, con Sentenza n. 406/01/2023, pronunciata l'11 aprile 2023 e depositata il 20 novembre 2023, accolse parzialmente il ricorso proposto dalla società Resistente_1 r.l., agenzia assicurativa, avverso l'avviso di accertamento n. T6S03P900378/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova per l'anno d'imposta 2016, relativo ad IRES, IRAP e IVA.
In data 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate di Padova ha impugnato la su specificata Sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità degli abbuoni concessi dalla società ai clienti, per l'importo di € 27.346, ritenendoli costi inerenti all'attività d'impresa e non liberalità.
A sostegno dell'appello, l'Amministrazione ha eccepito la violazione degli artt. 85 e 109 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 1744 c.c., sostenendo che:
gli abbuoni non rappresentano costi deducibili ma meri storni di ricavi, in quanto l'agente versa integralmente il premio alla compagnia assicuratrice;
l'agente, non potendo concedere sconti senza autorizzazione del preponente, avrebbe operato in violazione dell'art. 1744 c.c.; la deduzione comporterebbe un indebito abbattimento della base imponibile a carico della collettività.
In data 5 giugno 2025, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 599/2025.
In data 11 luglio 2025, l'appellata Resistente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, dalla Dott. ssa Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo il rigetto del gravame ed insistendo sulla piena legittimità della deduzione.
In particolare, sostiene parte appellata:
la corretta contabilizzazione e documentazione degli abbuoni mediante attestazioni sottoscritte dai clienti;
l'inerenza economica dell'onere quale strumento di fidelizzazione e mantenimento del portafoglio clienti;
la prassi riconosciuta nel settore assicurativo;
la mancanza di motivazione e allegazione nell'avviso di accertamento in violazione dell'art. 7 della Legge
27 luglio 2000, n. 212; la legittima deducibilità dei costi relativi agli omaggi natalizi (€ 385) e alla polizza “Key Man” (€ 1.072).
Con memoria depositata il 12 settembre 2025 la società ha richiamato numerose pronunce di merito che riconoscono la deducibilità degli abbuoni assicurativi documentati (C.G.T. di 2° grado del Veneto n. 310/2022
e n. 163/2023; C.G.T. di 2° grado della Basilicata n. 123/2024; C.G.T. di 2° grado della Sicilia n. 3509/2024).
L'Agenzia, con nota d'udienza prot. 220547/2025, ha ribadito che l'importo degli abbuoni documentati ammonta ad € 21.231,13 e non a € 27.346 come indicato dalla contribuente, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
In data 30 settembre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio di appello e perimetro devolutivo Con appello principale, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova censura la Sentenza di 1° grado nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità degli “abbuoni” praticati dall'agenzia assicurativa alla clientela (rilievo 2/a: € 27.346,36), sostenendo violazione degli artt. 85 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1744 c.c., oltre che l'asserita necessità di documentazione dell'accordo e di note di variazione.
La società Resistente_1 S.r.l. si costituisce con controdeduzioni e propone appello incidentale avverso i capi a sé sfavorevoli, chiedendo (per quanto qui rileva):
- l'annullamento del rilievo su maggiori ricavi (€ 3.227,51);
- il riconoscimento della deducibilità degli omaggi natalizi (€ 385,00);
- la disapplicazione delle sanzioni;
- restando controversa la sola quota del 50% della polizza (rilievo 2/c: € 1.072,00).
Il Collegio decide per il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio ed accoglie parzialmente l'incidentale
(annullando i maggiori ricavi e confermando deducibilità di abbuoni e omaggi). Conferma, inoltre, la parziale indeducibilità della polizza al 50% e disapplica le sanzioni.
2. Appello principale dell'Ufficio: deducibilità degli “abbuoni”
L'appello principale è infondato.
2.1. Qualificazione economico - fiscale degli abbuoni e inerenza
Gli “abbuoni” oggetto di ripresa non sono una liberalità fine a sé stessa;
infatti, rappresentano, nella concreta dinamica dell'attività di agenzia, un onere economicamente funzionale (fidelizzazione, mantenimento / implementazione del portafoglio clienti), con incidenza sull'equilibrio provvigionale dell'agente, e dunque inerente ex art. 109 Testo Unico Imposte sui redditi.
L'assunto dell'Ufficio – secondo cui l'abbuono sarebbe “mero storno di ricavi” privo di rilevanza come costo –
è impostato in modo rigidamente formalistico. Ciò che rileva è la sostanza economica dell'operazione e la sua riferibilità all'attività d'impresa, non un'etichetta contabile imposta a posteriori per rendere indeducibile un onere che, in concreto, incide sulla redditività dell'agente.
La stessa Sentenza di 1° grado (sul punto impugnata) ha colto correttamente tale profilo, valorizzando la strumentalità dell'abbuono rispetto al conseguimento del ricavo d'impresa.
2.2. Prova del costo e della sua riferibilità
Nel caso in esame la società ha allegato e richiamato una prova specifica: attestazioni / notes sottoscritte dai clienti e registrazioni contabili, oltre a prospetti riepilogativi;
l'Ufficio, persino in nota d'udienza, discute semmai l'ammontare “documentato” (€ 21.231,13), confermando però che esiste documentazione puntuale e che la contestazione è eminentemente quantitativa.
In tale contesto, l'invocazione giurisprudenziale sulla necessità di un accordo e di note di credito (sconti / abbuoni) non può essere piegata a una regola di indeducibilità automatica. Nella fattispecie, i c.d. abbuoni sono tracciati e riscontrati con documentazione individuale e con sottoscrizione del terzo, il che supera la critica di “prova generica” prospettata dall'Ufficio.
2.3. Art. 1744 c.c. e disciplina dell'agente assicurativo
È poi inconferente il richiamo all'art. 1744 c.c. come norma ostativa, poiché l'agente assicurativo opera entro uno statuto speciale. Infatti, l'art. 1753 c.c. prevede l'applicazione della disciplina dell'agenzia agli agenti di assicurazione solo in quanto non derogata dagli usi e compatibile con la natura dell'attività ed è stato evidenziato come l'abbuono, nella sostanza, incida sulla sfera economica dell'agente e non realizzi uno
“sconto” sul credito del preponente in senso proprio.
Ne segue che la censura erariale non scalfisce il nucleo decisivo: inerenza + prova + prassi settoriale, che rendono gli abbuoni deducibili.
Conclusione sul punto: l'appello principale va rigettato.
3. Appello incidentale della società
3.1. Maggiori ricavi per € 3.227,51
L'incidentale è fondato sul capo relativo ai maggiori ricavi.
Il rilievo nasce dalla pretesa divergenza tra importi comunicati da terzi (spesometro / altre comunicazioni)
e quanto dichiarato, ma la società ha fornito un riscontro preciso: alcune voci (in particolare riferite a
Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l.) concernono versamenti di premi di polizze effettuati “nelle mani dell'agente” in nome e per conto della compagnia, che non costituiscono ricavo dell'agente (il cui ricavo
è la provvigione). Le causali dei bonifici e la documentazione bancaria richiamata chiariscono la natura di tali flussi.
Ne consegue che la ricostruzione del maggior ricavo per € 3.227,51 risulta viziata in radice (errore di qualificazione della posta attiva) e va annullata.
3.2. Omaggi natalizi alle dipendenti per € 385,00
L'incidentale è fondato anche sul capo relativo agli omaggi natalizi.
Gli acquisti contestati (gioielli e montatura occhiali) sono stati ricondotti dalla contribuente a omaggi natalizi alle dipendenti, circostanza corroborata da dichiarazioni sostitutive delle lavoratrici e dalla complessiva modestia dell'esborso, il quale – per natura e finalità – si colloca nell'alveo delle spese sostenute nell'ambito del rapporto di lavoro (clima aziendale / incentivazione), dunque inerenti ex art. 109 T.U.I.R. e riconducibili alla fisiologia dell'organizzazione d'impresa.
La decisione di 1° grado, che aveva qualificato tali beni come “personali” negandone in radice l'inerenza, non è condivisibile. Il Collegio, infatti, deve verificare finalità e collegamento funzionale all'impresa e la prova dell'effettiva destinazione, che qui risulta fornita.
3.3. Polizza assicurativa € 1.072,00: conferma indeducibilità al 50%
L'incidentale sul punto è, invece, infondato sul capo relativo alla polizza, nei limiti in cui si chiede il riconoscimento integrale.
È corretto distinguere la componente collegata alla tutela dell'operatività aziendale (infortuni / invalidità) che può presentare profili di inerenza dalla componente riferita al caso “morte”, con beneficiarie le mogli dei soci, che è invece estranea all'interesse della società, assumendo natura di utilità personale / familiare.
La ripresa del 50% del premio, dunque, appare ragionevole e va confermata.
3.4. Disapplicazione delle sanzioni
L'incidentale è fondato sul punto sanzionatorio. La controversia verte su questioni oggettivamente controverse ed, in parte, dipendenti da dati di terzi e da qualificazioni non univoche (abbuoni assicurativi;
flussi di premi transitati dall'agente; natura degli omaggi), come dimostrato dall'esito stesso del giudizio di appello, che accoglie plurimi motivi della contribuente e conferma la complessità del quadro.
Ricorrono pertanto i presupposti per escludere la colpevolezza e disapplicare le sanzioni (art. 6 del D.Lgs.
n. 472/1997 e art. 10 della L. n. 212/2000, in presenza di condotta sorretta da elementi documentali e da obiettiva incertezza applicativa.
4. Spese di lite
La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla reciproca parziale soccombenza e dalla novità/ peculiarità delle questioni trattate (in particolare sul regime degli abbuoni), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto – Sezione I – così provvede:
1. rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale della società Resistente_1 S.r.l., annullando il rilievo sui maggiori ricavi per € 3.227,51 e confermando la deducibilità degli abbuoni e degli omaggi natalizi;
3. conferma la parziale indeducibilità della polizza assicurativa nella misura del 50%;
4. disapplica le sanzioni irrogate;
5. compensa integralmente le spese di lite in considerazione della reciproca parziale soccombenza e della novità della questione trattata.
Così deciso in Venezia il 30 settembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AN RI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 599/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03P900378-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03P900378-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto già in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova, con Sentenza n. 406/01/2023, pronunciata l'11 aprile 2023 e depositata il 20 novembre 2023, accolse parzialmente il ricorso proposto dalla società Resistente_1 r.l., agenzia assicurativa, avverso l'avviso di accertamento n. T6S03P900378/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova per l'anno d'imposta 2016, relativo ad IRES, IRAP e IVA.
In data 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate di Padova ha impugnato la su specificata Sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità degli abbuoni concessi dalla società ai clienti, per l'importo di € 27.346, ritenendoli costi inerenti all'attività d'impresa e non liberalità.
A sostegno dell'appello, l'Amministrazione ha eccepito la violazione degli artt. 85 e 109 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 1744 c.c., sostenendo che:
gli abbuoni non rappresentano costi deducibili ma meri storni di ricavi, in quanto l'agente versa integralmente il premio alla compagnia assicuratrice;
l'agente, non potendo concedere sconti senza autorizzazione del preponente, avrebbe operato in violazione dell'art. 1744 c.c.; la deduzione comporterebbe un indebito abbattimento della base imponibile a carico della collettività.
In data 5 giugno 2025, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 599/2025.
In data 11 luglio 2025, l'appellata Resistente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, dalla Dott. ssa Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo il rigetto del gravame ed insistendo sulla piena legittimità della deduzione.
In particolare, sostiene parte appellata:
la corretta contabilizzazione e documentazione degli abbuoni mediante attestazioni sottoscritte dai clienti;
l'inerenza economica dell'onere quale strumento di fidelizzazione e mantenimento del portafoglio clienti;
la prassi riconosciuta nel settore assicurativo;
la mancanza di motivazione e allegazione nell'avviso di accertamento in violazione dell'art. 7 della Legge
27 luglio 2000, n. 212; la legittima deducibilità dei costi relativi agli omaggi natalizi (€ 385) e alla polizza “Key Man” (€ 1.072).
Con memoria depositata il 12 settembre 2025 la società ha richiamato numerose pronunce di merito che riconoscono la deducibilità degli abbuoni assicurativi documentati (C.G.T. di 2° grado del Veneto n. 310/2022
e n. 163/2023; C.G.T. di 2° grado della Basilicata n. 123/2024; C.G.T. di 2° grado della Sicilia n. 3509/2024).
L'Agenzia, con nota d'udienza prot. 220547/2025, ha ribadito che l'importo degli abbuoni documentati ammonta ad € 21.231,13 e non a € 27.346 come indicato dalla contribuente, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
In data 30 settembre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio di appello e perimetro devolutivo Con appello principale, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova censura la Sentenza di 1° grado nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità degli “abbuoni” praticati dall'agenzia assicurativa alla clientela (rilievo 2/a: € 27.346,36), sostenendo violazione degli artt. 85 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1744 c.c., oltre che l'asserita necessità di documentazione dell'accordo e di note di variazione.
La società Resistente_1 S.r.l. si costituisce con controdeduzioni e propone appello incidentale avverso i capi a sé sfavorevoli, chiedendo (per quanto qui rileva):
- l'annullamento del rilievo su maggiori ricavi (€ 3.227,51);
- il riconoscimento della deducibilità degli omaggi natalizi (€ 385,00);
- la disapplicazione delle sanzioni;
- restando controversa la sola quota del 50% della polizza (rilievo 2/c: € 1.072,00).
Il Collegio decide per il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio ed accoglie parzialmente l'incidentale
(annullando i maggiori ricavi e confermando deducibilità di abbuoni e omaggi). Conferma, inoltre, la parziale indeducibilità della polizza al 50% e disapplica le sanzioni.
2. Appello principale dell'Ufficio: deducibilità degli “abbuoni”
L'appello principale è infondato.
2.1. Qualificazione economico - fiscale degli abbuoni e inerenza
Gli “abbuoni” oggetto di ripresa non sono una liberalità fine a sé stessa;
infatti, rappresentano, nella concreta dinamica dell'attività di agenzia, un onere economicamente funzionale (fidelizzazione, mantenimento / implementazione del portafoglio clienti), con incidenza sull'equilibrio provvigionale dell'agente, e dunque inerente ex art. 109 Testo Unico Imposte sui redditi.
L'assunto dell'Ufficio – secondo cui l'abbuono sarebbe “mero storno di ricavi” privo di rilevanza come costo –
è impostato in modo rigidamente formalistico. Ciò che rileva è la sostanza economica dell'operazione e la sua riferibilità all'attività d'impresa, non un'etichetta contabile imposta a posteriori per rendere indeducibile un onere che, in concreto, incide sulla redditività dell'agente.
La stessa Sentenza di 1° grado (sul punto impugnata) ha colto correttamente tale profilo, valorizzando la strumentalità dell'abbuono rispetto al conseguimento del ricavo d'impresa.
2.2. Prova del costo e della sua riferibilità
Nel caso in esame la società ha allegato e richiamato una prova specifica: attestazioni / notes sottoscritte dai clienti e registrazioni contabili, oltre a prospetti riepilogativi;
l'Ufficio, persino in nota d'udienza, discute semmai l'ammontare “documentato” (€ 21.231,13), confermando però che esiste documentazione puntuale e che la contestazione è eminentemente quantitativa.
In tale contesto, l'invocazione giurisprudenziale sulla necessità di un accordo e di note di credito (sconti / abbuoni) non può essere piegata a una regola di indeducibilità automatica. Nella fattispecie, i c.d. abbuoni sono tracciati e riscontrati con documentazione individuale e con sottoscrizione del terzo, il che supera la critica di “prova generica” prospettata dall'Ufficio.
2.3. Art. 1744 c.c. e disciplina dell'agente assicurativo
È poi inconferente il richiamo all'art. 1744 c.c. come norma ostativa, poiché l'agente assicurativo opera entro uno statuto speciale. Infatti, l'art. 1753 c.c. prevede l'applicazione della disciplina dell'agenzia agli agenti di assicurazione solo in quanto non derogata dagli usi e compatibile con la natura dell'attività ed è stato evidenziato come l'abbuono, nella sostanza, incida sulla sfera economica dell'agente e non realizzi uno
“sconto” sul credito del preponente in senso proprio.
Ne segue che la censura erariale non scalfisce il nucleo decisivo: inerenza + prova + prassi settoriale, che rendono gli abbuoni deducibili.
Conclusione sul punto: l'appello principale va rigettato.
3. Appello incidentale della società
3.1. Maggiori ricavi per € 3.227,51
L'incidentale è fondato sul capo relativo ai maggiori ricavi.
Il rilievo nasce dalla pretesa divergenza tra importi comunicati da terzi (spesometro / altre comunicazioni)
e quanto dichiarato, ma la società ha fornito un riscontro preciso: alcune voci (in particolare riferite a
Società_1 s.r.l. e Società_2 s.r.l.) concernono versamenti di premi di polizze effettuati “nelle mani dell'agente” in nome e per conto della compagnia, che non costituiscono ricavo dell'agente (il cui ricavo
è la provvigione). Le causali dei bonifici e la documentazione bancaria richiamata chiariscono la natura di tali flussi.
Ne consegue che la ricostruzione del maggior ricavo per € 3.227,51 risulta viziata in radice (errore di qualificazione della posta attiva) e va annullata.
3.2. Omaggi natalizi alle dipendenti per € 385,00
L'incidentale è fondato anche sul capo relativo agli omaggi natalizi.
Gli acquisti contestati (gioielli e montatura occhiali) sono stati ricondotti dalla contribuente a omaggi natalizi alle dipendenti, circostanza corroborata da dichiarazioni sostitutive delle lavoratrici e dalla complessiva modestia dell'esborso, il quale – per natura e finalità – si colloca nell'alveo delle spese sostenute nell'ambito del rapporto di lavoro (clima aziendale / incentivazione), dunque inerenti ex art. 109 T.U.I.R. e riconducibili alla fisiologia dell'organizzazione d'impresa.
La decisione di 1° grado, che aveva qualificato tali beni come “personali” negandone in radice l'inerenza, non è condivisibile. Il Collegio, infatti, deve verificare finalità e collegamento funzionale all'impresa e la prova dell'effettiva destinazione, che qui risulta fornita.
3.3. Polizza assicurativa € 1.072,00: conferma indeducibilità al 50%
L'incidentale sul punto è, invece, infondato sul capo relativo alla polizza, nei limiti in cui si chiede il riconoscimento integrale.
È corretto distinguere la componente collegata alla tutela dell'operatività aziendale (infortuni / invalidità) che può presentare profili di inerenza dalla componente riferita al caso “morte”, con beneficiarie le mogli dei soci, che è invece estranea all'interesse della società, assumendo natura di utilità personale / familiare.
La ripresa del 50% del premio, dunque, appare ragionevole e va confermata.
3.4. Disapplicazione delle sanzioni
L'incidentale è fondato sul punto sanzionatorio. La controversia verte su questioni oggettivamente controverse ed, in parte, dipendenti da dati di terzi e da qualificazioni non univoche (abbuoni assicurativi;
flussi di premi transitati dall'agente; natura degli omaggi), come dimostrato dall'esito stesso del giudizio di appello, che accoglie plurimi motivi della contribuente e conferma la complessità del quadro.
Ricorrono pertanto i presupposti per escludere la colpevolezza e disapplicare le sanzioni (art. 6 del D.Lgs.
n. 472/1997 e art. 10 della L. n. 212/2000, in presenza di condotta sorretta da elementi documentali e da obiettiva incertezza applicativa.
4. Spese di lite
La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla reciproca parziale soccombenza e dalla novità/ peculiarità delle questioni trattate (in particolare sul regime degli abbuoni), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto – Sezione I – così provvede:
1. rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale della società Resistente_1 S.r.l., annullando il rilievo sui maggiori ricavi per € 3.227,51 e confermando la deducibilità degli abbuoni e degli omaggi natalizi;
3. conferma la parziale indeducibilità della polizza assicurativa nella misura del 50%;
4. disapplica le sanzioni irrogate;
5. compensa integralmente le spese di lite in considerazione della reciproca parziale soccombenza e della novità della questione trattata.
Così deciso in Venezia il 30 settembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AN RI