TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7225
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e violazione principi eurounitari

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha dichiarato la conformità del meccanismo del payback ai principi costituzionali e ai principi eurounitari.

  • Rigettato
    Vizi propri dei provvedimenti impugnati: retroattività, lesione dell'affidamento, violazione tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo infondate le doglianze sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le tempistiche normative sono state rispettate.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea in materia di evidenza pubblica

    Il Collegio rileva che il payback opera esternamente alle procedure di gara e non incide sui contratti stipulati, pertanto non ne altera l'esito. Inoltre, non è stato dimostrato che il payback abbia eccessivamente ridotto i margini di utile delle imprese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7225
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7225
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo