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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
D'AGOSTINO CA, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TFKCR0400088/2025 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicatra mpugnava l'atto di recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n.145/2013 ivi richiamato.
Con l'atto di recupero impugnato, emesso ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio aveva proceduto al disconoscimento e al recupero del credito d'imposta
(ricerca e sviluppo) in quanto ritenuto indebitamente utilizzato nell'anno 2017 e violativo delle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 145/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, L. 190/2014 ( recupero del credito d'imposta R&S per l'anno d'imposta 2017 e per l'importo totale di €44.397,87).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente impugnava l'atto di recupero ritenendolo affetto da numerosi vizi, ed in particolare : l'illegittimità dell'atto di recupero per difetto di motivazione;
illegittimità dell'avviso di recupero per infondatezza;
illegittimità dell'avviso di recupero per infondatezza – sussistenza dei presupposti per il riconoscimentodel credito d'imposta;illegittimità delle sanzioni irrogate;
deducendo in subordine non l'inesistenza ma la non spettanza del credito.
Concludeva per l'annullamento dell'impugnato avviso di recupero.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Avellino che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto in quanto riteneva che le argomentazioni esposte da controparte fossero prive di pregio e valore giuridico e, quindi, infondate in fatto e in diritto come dettagliatamente articolato nella memoria di costituzione.
Concludeva per il rigetto complessivo delle richieste azionate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il proposto ricorso sia assistito da giuridico fondamento e debba essere accolto per i motivi qui di seguito sinteticamente indicati.
Il ricorso risulta fondato alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente, in virtù del principio della ragione più liquida, rispetto all'esame delle ulteriori contestazioni pure poste a fondamento del ricorso. Alla lauce di tali elementi, l'atto impugnato risulta ilegittimo per caremza di motivazione.
Invero, l'ufficio resistente contesta alla società ricorrente la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dalla norma istitutiva. Nel campo di applicazione del credito rientrano le attività che si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione dell'ammissibilità al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014 e ss.mm.ii.. L'inesistenza è riferita ad una carenza che "consegue direttamente dalla fonte normativa", comprensiva delle fonti secondarie indicate dalla norma madre dell'agevolazione. Il credito va considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali - formali o sostanziali - previste dal legislatore ( v. Corte di Cassazione sentenza del 11/12/2023 n. 34419).
La ricorrente fa presente che nelle motivazioni poste a fondamento dell'atto di recupero emesso nei confronti della società ricorrente, l'ufficio non ha fatto null'altro che fare un riporto di alcuni punti presenti nella relazione tecnica di parte posta a base dell'attività di ricerca e sviluppo senza effettuare o quanto meno indicare i principi normativi e tecnici utilizzati per poter affermare che la società ricorrente non abbia posto in essere attività di Ricerca & Sviluppo.
L'Amministrazione finanziaria, al fine di disconoscere tale credito d'imposta, si è limitata a mere valutazioni discrezionali circa la meritevolezza e il carattere innovativo dell'attività svolta dall'impresa che intende avvalersi della misura fiscale senza avvalersi del preventivo parere tecnico del Mi.S.E. e, per questo, rivendicando a sé dirette conoscenze dinatura tecnico-scientifica tali da consentirgli di emettere un atto di recupero del credito sul convincimento di aver effettuato una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività svolte dall'impresa accertata rispetto ai parametri normativamente previsti per la fruizione della misura fiscale per concludere che il progetto della società ricorrente non abbia i caratteri della creatività e dell'innovazione posti alla base dell'agevolazione fiscale.
Ebbene, tale ricostruzione deve ritenersi infondata proprio in quanto resa solo sulla base delle conoscenze di natura tecnico-scientifica da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza il parere del MISE.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene che «...ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti» (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, sentenza del 12/12/2022, n. 454/1/2022).
Inoltre la giurisprudenza di merito ha confermato che l'attività dell'Ufficio, come nel caso in esame, è finalizzata a verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la R&S dei progetti. Quindi attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al MISE (CTP Vicenza, sez. 2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di Giustizia di 1° grado di Bologna Sentenza
n. 977/2022).
Oltre a ciò questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (CTP Vicenza n. 365/3/2021) secondo cui “sussiste nella fattispecie l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. L'Ufficio avrebbe potuto e dovuto colmare il vuoto tecnico acquisendo il parere preventivo del MISE, che in questa materia svolge un ruolo particolarmente incisivo, sia nella predisposizione delle
“disposizioni applicative necessarie” nonché delle “modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute” e delle “cause di decadenza e revoca del beneficio”.
Deve ritenersi che l'Amministrazione non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta dalla società ricorrente, per cui questa carenza andava colmata dal parere del MISE.
La preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
L'obiettiva complessità della materia in contestazione in uno con le oscillazioni giurisprudenziali che la caratterizzano, giustifichi l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
D'AGOSTINO CA, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TFKCR0400088/2025 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicatra mpugnava l'atto di recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n.145/2013 ivi richiamato.
Con l'atto di recupero impugnato, emesso ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio aveva proceduto al disconoscimento e al recupero del credito d'imposta
(ricerca e sviluppo) in quanto ritenuto indebitamente utilizzato nell'anno 2017 e violativo delle disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 145/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, L. 190/2014 ( recupero del credito d'imposta R&S per l'anno d'imposta 2017 e per l'importo totale di €44.397,87).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente impugnava l'atto di recupero ritenendolo affetto da numerosi vizi, ed in particolare : l'illegittimità dell'atto di recupero per difetto di motivazione;
illegittimità dell'avviso di recupero per infondatezza;
illegittimità dell'avviso di recupero per infondatezza – sussistenza dei presupposti per il riconoscimentodel credito d'imposta;illegittimità delle sanzioni irrogate;
deducendo in subordine non l'inesistenza ma la non spettanza del credito.
Concludeva per l'annullamento dell'impugnato avviso di recupero.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Avellino che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto in quanto riteneva che le argomentazioni esposte da controparte fossero prive di pregio e valore giuridico e, quindi, infondate in fatto e in diritto come dettagliatamente articolato nella memoria di costituzione.
Concludeva per il rigetto complessivo delle richieste azionate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il proposto ricorso sia assistito da giuridico fondamento e debba essere accolto per i motivi qui di seguito sinteticamente indicati.
Il ricorso risulta fondato alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente, in virtù del principio della ragione più liquida, rispetto all'esame delle ulteriori contestazioni pure poste a fondamento del ricorso. Alla lauce di tali elementi, l'atto impugnato risulta ilegittimo per caremza di motivazione.
Invero, l'ufficio resistente contesta alla società ricorrente la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dalla norma istitutiva. Nel campo di applicazione del credito rientrano le attività che si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione dell'ammissibilità al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014 e ss.mm.ii.. L'inesistenza è riferita ad una carenza che "consegue direttamente dalla fonte normativa", comprensiva delle fonti secondarie indicate dalla norma madre dell'agevolazione. Il credito va considerato inesistente non solo quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali - formali o sostanziali - previste dal legislatore ( v. Corte di Cassazione sentenza del 11/12/2023 n. 34419).
La ricorrente fa presente che nelle motivazioni poste a fondamento dell'atto di recupero emesso nei confronti della società ricorrente, l'ufficio non ha fatto null'altro che fare un riporto di alcuni punti presenti nella relazione tecnica di parte posta a base dell'attività di ricerca e sviluppo senza effettuare o quanto meno indicare i principi normativi e tecnici utilizzati per poter affermare che la società ricorrente non abbia posto in essere attività di Ricerca & Sviluppo.
L'Amministrazione finanziaria, al fine di disconoscere tale credito d'imposta, si è limitata a mere valutazioni discrezionali circa la meritevolezza e il carattere innovativo dell'attività svolta dall'impresa che intende avvalersi della misura fiscale senza avvalersi del preventivo parere tecnico del Mi.S.E. e, per questo, rivendicando a sé dirette conoscenze dinatura tecnico-scientifica tali da consentirgli di emettere un atto di recupero del credito sul convincimento di aver effettuato una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività svolte dall'impresa accertata rispetto ai parametri normativamente previsti per la fruizione della misura fiscale per concludere che il progetto della società ricorrente non abbia i caratteri della creatività e dell'innovazione posti alla base dell'agevolazione fiscale.
Ebbene, tale ricostruzione deve ritenersi infondata proprio in quanto resa solo sulla base delle conoscenze di natura tecnico-scientifica da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza il parere del MISE.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene che «...ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti» (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, sentenza del 12/12/2022, n. 454/1/2022).
Inoltre la giurisprudenza di merito ha confermato che l'attività dell'Ufficio, come nel caso in esame, è finalizzata a verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la R&S dei progetti. Quindi attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al MISE (CTP Vicenza, sez. 2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di Giustizia di 1° grado di Bologna Sentenza
n. 977/2022).
Oltre a ciò questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (CTP Vicenza n. 365/3/2021) secondo cui “sussiste nella fattispecie l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. L'Ufficio avrebbe potuto e dovuto colmare il vuoto tecnico acquisendo il parere preventivo del MISE, che in questa materia svolge un ruolo particolarmente incisivo, sia nella predisposizione delle
“disposizioni applicative necessarie” nonché delle “modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute” e delle “cause di decadenza e revoca del beneficio”.
Deve ritenersi che l'Amministrazione non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta dalla società ricorrente, per cui questa carenza andava colmata dal parere del MISE.
La preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l'istruttoria.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
L'obiettiva complessità della materia in contestazione in uno con le oscillazioni giurisprudenziali che la caratterizzano, giustifichi l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.