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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 16.01.2025 all'esito della trattazione cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 12126/2024 Lavoro e Previdenza
TRA
CF. , rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Pannone Parte_1 C.F._1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio, come da procura agli atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.pt., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De
Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
CP_ Il ricorrente presentava in data 22.07.2022, presso domanda per l'accertamento de requisito sanitario ed il consequenziale riconoscimento delle provvidenze economiche della indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 ed i benefici di cui alla legge 5/2/92 n. 104. Nella seduta del 21.02.2023, la Commissione medica preposta riconosceva la ricorrente “portatore di Handicap
(comma 1 art. 3)”. Il ricorrente presentava in data 27.07.2023, avverso il verbale della Commissione predetta, presso la Sez. Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Il GL conferiva incarico al CTU che, esperita la visita medico-legale in data 31.01.2024, escludeva in capo al ricorrente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/80, nonché il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/992.
Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.05.2024 proponeva ricorso conseguente a dichiarazione di dissenso, limitando la domanda alla sola connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, legge
104/92. I motivi di contestazione delle risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo, sono incentrati sul rilievo che il CTU, ritenuto inopportuno richiedere ulteriori accertamenti sanitari, non avrebbe correttamente valutato le patologie della IG
, ricorrendo in particolare una errata valutazione delle patologie sofferte … “In primo Parte_2
luogo si evidenzia che per quanto attiene la valutazione della predetta connotazione di gravità, la relazione peritale è priva di motivazione. Il CTU, infatti, solo per quanto attiene il requisito sanitario relativo alla indennità' di accompagnamento, motiva il diniego affermando che la ricorrente può deambulare autonomamente seppur con appoggio, non presenta significative limitazioni sul piano funzionale per il compimento degli atti elementari della vita quotidiana ed è sufficientemente lucida ed orientata, con qualche sporadico disturbo mnesico di tipo lacunare. Invece, per quanto riguarda la domanda relativa alla connotazione di gravità' di cui all'art.3 comma 3 legge 104/92, il CTU afferma testualmente: “In analogia con quanto sopra, per quanto riguarda la coeva istanza di riconoscimento della condizione di handicap, si esprime parere che la stessa sia portatrice di una condizione di Handicap senza "connotazione di gravità", in quanto non necessita di un intervento assistenziale di tipo continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3, comma 3 L. 104/92.” Il CTU quindi si limita ad affermare che la ricorrente non necessita di un intervento assistenziale di tipo continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3, comma 3 L. 104/92 SENZA TUTTAVIA SPIEGARNE I MOTIVI. Più esattamente il CTU utilizza la locuzione “in analogia con quanto sopra”, facendo intendere che i motivi per cui la ricorrente non necessita d'accompagnamento, sono analogamente idonei a far ritenere che non sussistA la connotazione di gravità di cui all' art. 3 comma 3 legge 104/92. Orbene tale affermazione
è erronea E CONTRA LEGEM, atteso che la indennità di accompagnamento e la connotazione di gravità sono due istituiti giuridici completamente diversi, disciplinati da due distinte leggi
(rispettivamente legge 18/80 e legge 104/92) e il cui riconoscimento si basa su criteri e condizioni completamente diverse. In particolare, per quanto riguarda la indennità di accompagnamento, la legge 18/80 ne riconosce la sussistenza quando il soggetto non è in grado di deambulare autonomamente o quando non è in grado di compiere anche solo alcuni degli atti essenziali della vita quotidiana che la elaborazione giurisprudenziale e la dottrina medico legale hanno individuato negli atti della cosiddetta scala ADL e cioè : fare il bagno (vasca, doccia spugnature), vestirsi, toilette
(andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi e rivestirsi), spostarsi
(spostarsi dal letto alla poltrona e viceversa senza assistenza), continenza delle feci ed urine, alimentazione. Per quanto riguarda invece la connotazione di gravità, l'art 3 comma 3 della legge
104/92 , ne riconosce la sussistenza “ Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Orbene la differenza fondamentale rispetto alla indennità di accompagnamento, è che la connotazione di gravità' sussiste non solo quando il soggetto non è in grado di deambulare o di compiere i perdetti atti essenziali della vita quotidiana, ma anche quando l'intervento assistenziale si rende necessario in maniera globale e cioè per qualsiasi attività' che il soggetto deve compiere dentro o fuori casa, sia nella sfera individuale che in quella di relazione. Pertanto se il soggetto deve essere assistito, nella vita di relazione, per andare dal medico, o più semplicemente per uscire di casa a fare la spese,
o per comprare le medicine, o anche , nella sfera individuale, per prepararsi i pasti o fare il bucato o prendersi cura della casa, sussiste la cosiddetta connotazione di gravità. I perdetti atti rientrano nella categoria dei cosiddetti atti strumentali della vita che la elaborazione giurisprudenziale e la dottrina medico legale hanno individuato negli atti della cosiddetta scala IADL. Nel caso che ci occupa, come risulta dal test IADL allegato al certificato geriatrico del 31/10/23 che si produce, risulta che la ricorrete non è in grado di compiere in autonomia ben 5 degli 8 atti strumentali della vita. Piu' specificamente ella necessita di assistenza per gli spostamenti fuori casa, per fare la spesa, per la cura della casa, e per l' assunzione dei farmaci e per la preparazione dei pasti (cfr test IADL).
La predetta connotazione di gravità scaturisce essenzialmente dalla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare. In particolare come risulta dalla documentazione medica in atti (certificato ortopedico del 15/12/23) e dal certificato geriatrico del 31/10/23, la ricorrente è affetta da poliartralgie diffuse, dorso lombalgia da spondiloartrosi e discopatie multiple con episodi di blocchi articolari in paziente con esiti di ictus ischemico con emiparesi a dx, con “deambulazione solo a piccoli passi con aiuto di bastone con facile stancabilita” e con difficoltà al mantenimento della stazione eretta (“riesce a mantenere la stazione eretta se non per pochi minuti”). A ciò si aggiunga la cardiopatia ipertensiva, l'insufficienza renale cronica al IV stadio (come da certificato nefrologico del 17/4/24 che si allega), e il deterioramento cognitivo di cui al certificato geriatrico del 31/10/23
e il certificato neurologico del 3/5/24 che si allegano. La predetta relazione presenta, pertanto, violazioni di legge atteso che il CTU ha applicato alla connotazione di gravità di cui all'art.3 comma
3 della legge 104/92, gli stessi principi previsti invece per la indennità di accompagnamento. Ha pertanto violato l'art.3 comma 3 del legge 104/92 e ha elaborato una relazione peritale sostanzialmente priva di motivazione (per quanto attiene, si ripete, la connotazione di gravita) che la rende inidonea all'uso cui è preordinata e, conseguentemente, inidonea a fondare il convincimento del Sig. Giudice.”
Preliminarmente il fascicolo ATP 14577/2023 va riunito al presente fascicolo.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione. Il tecnico nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto, come risulta dalla analisi della consulenza. Inoltre, per quanto riguarda la documentazione depositata solo in fase di opposizione: il certificato geriatrico del 31/10/23 non è acquisibile, risultando il deposito tardivo, in quanto ben avrebbe potuto essere acquisito durante la fase dell'ATP, evidenziando che - all'epoca della sua formazione- non era ancora stata effettuata la visita medica (tenutasi in data 31.01.2024). Per quanto riguarda il certificato nefrologico del 17/04/24 e certificato neurologico del 3/05/24, non è allegato alcun aggravamento della patologia, rispetto a quanto già accertato dal CTU.
Il CTU ha dato specificamente atto che “ La sig.ra , che giunge accompagnata da una Parte_1
nipote, è attualmente una 83enne in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Di maggiormente significativo nella sua storia clinica è l'ictus ischemico per cui è stata ricoverata il
6/1/23; tuttavia, prontamente ed efficacemente trattata con trombolisi, veniva dimessa il successivo
8/1 con il seguente Esame Obietivo Neurologico: “Paziente vigile e collaborante, eloquio normofluente e normoarticolato;
sporadiche anomie. deambulazione prudenziale ma possibile anche senza appoggio, Romberg pos. per minime oscillazioni pluridirezionali. Non deficit stenici né di sensibilità ai 4 arti. Prove cerebellari nella norma. Nervi cranici indenni. Campo Visivo integro.”.
Per le restanti infermità in diagnosi esse risultano ben stabilizzate e/o conformi all'età anagrafica della periziata. Considerate le finalità del presente accertamento si richiama altresì che essa è allo stato è autonomamente deambulante, seppure con appoggio, e non presenta significative limitazioni sul piano funzionale per il compimento degli atti elementari della vita quotidiana. Si riporta infine che è sufficientemente lucida ed orientata, con qualche sporadico disturbo mnesico a tipo lacunare,
Sul piano medico legale, pertanto, già riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne ex L.
509/88 con difficoltà grave (100%) ex L. 509/88, in esito alla propria istanza del 22/7/22, si valuta che tuttora non presenti i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80. In analogia con quanto sopra, per quanto riguarda la coeva istanza di riconoscimento della condizione di handicap, si esprime parere che la stessa sia portatrice di una condizione di
Handicap senza "connotazione di gravità", in quanto non necessita di un intervento assistenziale di tipo continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3, comma 3 L.
104/92” A fronte di tali considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono infatti sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, anche per quanto riguarda l'handicap grave, analizzando l'intera consulenza e il complesso delle patologie riscontrate. Né, d'altronde, risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass. 7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente non risultano le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della CTU e il ricorso in opposizione, incentrato sulla verifica del solo requisito sanitario dell'handicap grave, siccome infondato, va respinto. Il non accertamento in fase di ATP da parte del CTU del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e la mancanza di dissenso da parte del ricorrente, dà luogo alla relativa statuizione in dispositivo.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario dell'handicap grave ( ex art. 3 comma 3 della L.104/92)
- dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Napoli, addì 16.01.2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Marta Correggia