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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1816/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LEONCINI ROBERTO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTa CONTUMACE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7.2.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa per conto della società convenuta dall'1.1.2022 al 31.05.2023. Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario;
ciò in quanto era sempre stata inquadrato quale addetto allo spazzamento con contratto part time, ma aveva svolto un orario di gran lunga superiore a quello previsto in contratto.
Lamentava poi di aver svolto le mansioni superiori rientranti nell'area conduzione livello 3 del ccnl Igiene Ambientale Unitalia.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla somma complessiva di €12.026,28 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta che veniva dichiarata contumace, stante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla istruttoria svolta emerge la prova circa la sussistenza del credito azionato in ricorso. Ed invero dalla documentazione in atti emerge prova certa della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della
[...] società benefit con le modalità descritte in ricorso. E difatti i testi CP_1 escussi hanno confermato che il ha svolto sempre orario di lavoro full Pt_1 time compreso lavoro straordinario e che le mansioni consistevano in quelle indicate in ricorso (guida di auto compattatore di portata superiore a pieno carico a 3,5 tonellate che necessitavano della patente C e di auto compattatore a 3 assi).
Va pertanto riconosciuto che l'inquadramento del ricorrente nel livello J prima e
1° livello poi dell'area spazzamento raccolta, tutela e decoro del territorio, non era corretto in quanto le mansioni svolte rientrano pacificamente nel rivendicato livello 3 area conduzione
In tale livello, difatti, rientra il lavoratore che: “assegnato ad attività di trasporto
o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della pa-tente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può ave-re il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parame-trali”.
Afferiscono al livello 3 – Area Conduzione i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con re-sponsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni detta-gliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordina-mento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accesso-rie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di autocompattatore, in conformità delle condizioni operative definite nel programma di sorveglianza sanitaria, provvede alla raccolta e/o movimentazione ma-nuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo dei con-tenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg;
le parti con intesa in sede aziendale possono stabilire il superamento dei limiti sopra indica-ti, in presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in ragione dell'assetto organizzativo dell'azienda, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle esigenze del servizio nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., e tenendo conto anche delle differenze di genere. Come ope-ratore unico, nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie, deve assicurare la pulizia intorno al mezzo”.
Ne deriva che l'istante ha svolto le mansioni della declaratoria di cui al livello 3 invocato, in quanto, come evidenziato dall'istruttoria svolta, sin dal 1.01.2022,
l'istante è stato addetto alla conduzione di compattatori, mezzi espressamente indicati tra quelli che concorrono a delineare il profilo esemplificati-vo del conducente di livello 3.
Il ricorrente, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla declaratoria relativa al livello invocato, possiede la patente di categoria “C” e il “CQC” (Carta di
Qualificazione del conducente, titolo abilitativo necessario per il trasporto di merci superiore alle 3,5 tonnellate). Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alle somme rivendicate, per il periodo indicato in ricorso. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Nella specie non solo il datore di lavoro non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri obblighi nella misura dovuta, ma anzi la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli senza valida giustificazione, avvalora, anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le emergenze processuali per come sopra evidenziate.
La Cassazione anche recentemente ha difatti statuito che: “Qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il ritenere, o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio. L'esercizio di tali poteri sfugge a ogni possibilità di sindacato da parte della Corte di cassazione. L'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo valutato ogni altro elemento di prova - implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale a una "ficta confessìo", può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che può trarre motivi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso non se confermati solo da prove dirette
(altrimenti l'interrogatorio sarebbe superfluo) ma anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario” (cfr. Cass. civ.n.13422/08).
I testi hanno poi confermato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente riferendo di orari di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti.
Ne deriva che spettano anche le somme rivendicate in ricorso. In merito alla quantificazione delle somme spettanti ritiene il giudicante di aderire ai conteggi elaborati dalla ricorrente ed allegati al ricorso introduttivo e, pertanto, alla ricorrente spetta la somma complessiva di €12.026,28 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AM , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €12.026,28 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2.800,00, per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione
Bari,24/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1816/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LEONCINI ROBERTO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTa CONTUMACE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7.2.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa per conto della società convenuta dall'1.1.2022 al 31.05.2023. Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario;
ciò in quanto era sempre stata inquadrato quale addetto allo spazzamento con contratto part time, ma aveva svolto un orario di gran lunga superiore a quello previsto in contratto.
Lamentava poi di aver svolto le mansioni superiori rientranti nell'area conduzione livello 3 del ccnl Igiene Ambientale Unitalia.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla somma complessiva di €12.026,28 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Nessuno si costituiva in giudizio per parte convenuta che veniva dichiarata contumace, stante la rituale notifica del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla istruttoria svolta emerge la prova circa la sussistenza del credito azionato in ricorso. Ed invero dalla documentazione in atti emerge prova certa della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della
[...] società benefit con le modalità descritte in ricorso. E difatti i testi CP_1 escussi hanno confermato che il ha svolto sempre orario di lavoro full Pt_1 time compreso lavoro straordinario e che le mansioni consistevano in quelle indicate in ricorso (guida di auto compattatore di portata superiore a pieno carico a 3,5 tonellate che necessitavano della patente C e di auto compattatore a 3 assi).
Va pertanto riconosciuto che l'inquadramento del ricorrente nel livello J prima e
1° livello poi dell'area spazzamento raccolta, tutela e decoro del territorio, non era corretto in quanto le mansioni svolte rientrano pacificamente nel rivendicato livello 3 area conduzione
In tale livello, difatti, rientra il lavoratore che: “assegnato ad attività di trasporto
o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della pa-tente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può ave-re il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parame-trali”.
Afferiscono al livello 3 – Area Conduzione i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con re-sponsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni detta-gliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordina-mento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accesso-rie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di autocompattatore, in conformità delle condizioni operative definite nel programma di sorveglianza sanitaria, provvede alla raccolta e/o movimentazione ma-nuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo dei con-tenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg;
le parti con intesa in sede aziendale possono stabilire il superamento dei limiti sopra indica-ti, in presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in ragione dell'assetto organizzativo dell'azienda, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle esigenze del servizio nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., e tenendo conto anche delle differenze di genere. Come ope-ratore unico, nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie, deve assicurare la pulizia intorno al mezzo”.
Ne deriva che l'istante ha svolto le mansioni della declaratoria di cui al livello 3 invocato, in quanto, come evidenziato dall'istruttoria svolta, sin dal 1.01.2022,
l'istante è stato addetto alla conduzione di compattatori, mezzi espressamente indicati tra quelli che concorrono a delineare il profilo esemplificati-vo del conducente di livello 3.
Il ricorrente, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla declaratoria relativa al livello invocato, possiede la patente di categoria “C” e il “CQC” (Carta di
Qualificazione del conducente, titolo abilitativo necessario per il trasporto di merci superiore alle 3,5 tonnellate). Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alle somme rivendicate, per il periodo indicato in ricorso. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Nella specie non solo il datore di lavoro non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri obblighi nella misura dovuta, ma anzi la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli senza valida giustificazione, avvalora, anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le emergenze processuali per come sopra evidenziate.
La Cassazione anche recentemente ha difatti statuito che: “Qualora la parte, senza giustificato motivo, non si presenti a rispondere all'interrogatorio formale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il ritenere, o no, come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nel mezzo istruttorio. L'esercizio di tali poteri sfugge a ogni possibilità di sindacato da parte della Corte di cassazione. L'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo valutato ogni altro elemento di prova - implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale a una "ficta confessìo", può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che può trarre motivi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Ciò significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso non se confermati solo da prove dirette
(altrimenti l'interrogatorio sarebbe superfluo) ma anche utilizzando, per l'appunto, elementi di prova di carattere meramente indiziario” (cfr. Cass. civ.n.13422/08).
I testi hanno poi confermato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente riferendo di orari di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti.
Ne deriva che spettano anche le somme rivendicate in ricorso. In merito alla quantificazione delle somme spettanti ritiene il giudicante di aderire ai conteggi elaborati dalla ricorrente ed allegati al ricorso introduttivo e, pertanto, alla ricorrente spetta la somma complessiva di €12.026,28 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AM , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €12.026,28 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2.800,00, per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione
Bari,24/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi