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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Lavoro
Dispositivo di sentenza nella causa iscritta al R.G.L. 1418/2022 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
(avv. DANIELE)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
(avv. TOSI, CONTI)
PARTE CONVENUTA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
dichiara tenuta e condanna al pagamento, con riferimento al Controparte_1 periodo compreso dall'01/09/2012 sino al 31/12/2021, di
€ 4.189,64 in favore di Parte_1
€ 7.140,75 in favore di Parte_1
€ 2.611,16 in favore di Parte_3
€ 6.716,45 in favore di , Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna l pagamento delle spese processuali Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.607,28, oltre rimborso forfettario, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, CU, c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Torino, il 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Dispositivo di sentenza nella causa iscritta al R.G.L. 1418/2022 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
(avv. DANIELE)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
(avv. TOSI, CONTI)
PARTE CONVENUTA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che la retribuzione corrisposta ai ricorrenti durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
dichiara tenuta e condanna al pagamento, con riferimento al Controparte_1 periodo compreso dall'01/09/2012 sino al 31/12/2021, di
€ 4.189,64 in favore di Parte_1
€ 7.140,75 in favore di Parte_1
€ 2.611,16 in favore di Parte_3
€ 6.716,45 in favore di , Parte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna l pagamento delle spese processuali Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.607,28, oltre rimborso forfettario, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, CU, c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Torino, il 16 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo