Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
896 /2024
f
TRIBUNALE DI TREVISO sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ad esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.,nella causa iscritta al n 896/24 R .G. tra rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Piazza e Diletta Andreatta Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega in atti
RICORRENTE
CONTRO CP_
e CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto:pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha esposto di avere lavorato quale barman alle dipendenze di CP_3 CP_2
(che svolge attività di ristorazione) dal 19 maggio 2023 fino alle dimissioni dell'11
[...] settembre 2023 motivate dal mancato pagamento delle retribuzioni di luglio ed agosto, retribuzioni che sono state pagate il 12/9/23 (quella di luglio) e il 10 ottobre 2023 (quella di agosto).
Con la busta paga di settembre 2023 era stato trattenuto l'importo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, avendo il datore di lavoro contestato la giusta causa per le dimissioni.
Il ricorrente ritiene, invece, sussistere la giusta causa delle dimissioni e agisce per ottenere la relativa indennità -che quantifica in €1930,65 comprensivi dei ratei delle mensilità aggiuntive) e per il pagamento di quanto dovuto in base alla busa paga di settembre, escludendo la trattenuta, pari ad €80,14 oltre al TFR di €541,39 (Tfr da busta paga oltre l'incidenza della indennità sostitutiva del preavviso). non si è costituita e, stante la regolarità della notifica, è stata Controparte_4 dichiarata contumace.
Il ricorso è da accogliersi.
Il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato, la comunicazione di dimissioni telematiche, la busta paga di settembre 23, la contestazione della sussistenza
Il ricorrente ha ancora prodotto il CCNL applicato, il cui articolo 180 prevede che la tolleranza massima per il pagamento della retribuzione da effettuarsi alla fine del mese di spettanza, è di sei giorni, oltre a disciplinare il preavviso e la indennità dello stesso sostitutiva in termini conformi alla quantificazione effettuata anche in relazione alle due mensilità aggiuntive.
Altresì documentato che alla data delle dimissioni (11 settembre) non era, in effetti, stata pagata non solo la retribuzione di agosto ma neanche quella di luglio, si è in presenza di un ritardo assai superiore alla tolleranza massima prevista dal CCNL e che, per riguardare due mensilità ed avere ad oggetto la prestazione fondamentale che grava sul datore di lavoro e che , per definizione, condiziona la possibilità di fare fronte alle ordinarie e basilare esigenze di vita del lavoratore, concretizza un inadempimento abbastanza grave da non rendere esigibile la prosecuzione del rapporto ad opera della controparte.
Va,pertanto, riconosciuta la giusta causa delle dimissioni con diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva così come quantificata, oltre al pagamento delle spettanze dallo stesso datore di lavoro riconosciute nella busta paga di settembre (e non corrisposte per la compensazione con la illegittima trattenuta dell'indennità di mancato preavviso) comprensive di TFR cui va aggiunta l'incidenza da indennità di preavviso.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo definitivamente CP_
-condanna e al pagamento a favore di di €2552,18 di CP_2 Parte_1 cui €541,39 per TFR, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
ed oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in €1050,00 oltre oneri di legge per competenze professionali .
Treviso,22/5/25 Il G.L.