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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice Onorario di
Tribunale, sezione lavoro, all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di previdenza iscritte ai nn. 176/20 e 1607/22 r.a.c.l., promosse da:
, nato a Cagliari il [...], in [...] e quale socio di minoranza della Parte_1 [...] orrente in Cagliari, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Controparte_1 avvocati Salvatore Moi e Cinzia Moi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura margine speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici della locale avvocatura, rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come all'odierna udienza.
Conclusioni per parte convenuta: come all'odierna udienza.
1) Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23 gennaio 2020 (contraddistinto al n. racl.
176/20) ha convenuto in giudizio l' e la proponendo opposizione avverso l'avviso Parte_1 CP_2 CP_3 di addebito n. 325 2019 00042702 07 000 formato il 9 novembre 2019 e notificato il 30 dicembre 2019 con il quale l'Ente previdenziale ha richiesto il pagamento di € 1.024,06 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani per il periodo gennaio 2018-dicembre 2019 (IV rata 2018 e I rata 2019) (doc.1).
In particolare, parte opponente ha dedotto l'insussistenza della pretesa contributiva posto che la società
con sede in Cagliari nella via Mercalli n. 37, è stata costituita in data 13.03.1997 Controparte_1 ed iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in data 14.04.1997. La stessa ha per oggetto l'attività tipografica, di stampa e editoriale in genere, ed è iscritta nella sezione speciale delle imprese artigiane (doc. 2). L'opponente ha allegato, come emerge dalla visura camerale in atti, di essere cessato dalla carica di amministratore in data 24.11.2016 (doc. 3) e di aver cessato di svolgere ogni attività nell'interesse della società di cui ha conservato la titolarità di una quota di minoranza pari al 15% del capitale sociale;
dal 1995, inoltre,
è in pensione ed il trattamento previdenziale costituisce l'unica fonte di reddito, come da documentazione fiscale prodotta (doc. 4).
Tanto premesso, parte opponente ha concluso chiedendo, di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullarlo, in ogni caso con vittoria delle spese, da distrarsi. CP_ L' ha resistito in giudizio con memoria del 21 aprile 2020 deducendo che l'opponente risulta socio della , costituita il 13 marzo 1997, inizialmente sotto forma di società in Controparte_1 nome collettivo, corrente in Cagliari, alla Via Mercalli, 37, ed avente quale oggetto sociale “l'attività tipografica, di stampa ed editoriale in genere …” e che è stato iscritto alla Gestione Artigiani nel febbraio
2000, allorquando la società era società di persone.
L' , preso atto della richiesta dei soci, ha provveduto ad effettuare l'iscrizione nell'albo delle imprese CP_2 artigiane della società in nome collettivo. Successivamente, allorquando la società è stata trasformata in società
a responsabilità limitata, gli stessi soci hanno chiesto di mantenere l'iscrizione nella gestione artigiana.
Il tutto, considerando che, al fine di poter configurare come artigiana una S.r.l. costituita da più soci e mantenere di conseguenza la predetta iscrizione, è necessario che la maggioranza dei soci partecipi all'attività
e detenga la maggioranza del capitale sociale.
Nel caso de quo, la come da visura camerale in atti, è costituita da tre Controparte_1 soci: l'odierno ricorrente, unitamente a , è iscritto all'Albo Artigiani, condizione necessaria CP_4 perché la stessa società di capitali possa qualificarsi come artigiana e mantenere la relativa iscrizione, con le conseguenze che da tale iscrizione discendono (doc. 4).
L' ha inoltre dedotto che, da un lato, la società, all'atto della trasformazione da società in nome CP_2 collettivo a società di capitali, ha valutato di confermare la iscrizione alla Gestione Artigiani, circostanza che conferma la volontà d'iscrizione alla anzidetta gestione. Sotto altro profilo, l'opponente, destinatario di una serie di avvisi di addebito notificati allo stesso titolo e relativi a rate diverse, non ha proposto impugnativa giudiziale, circostanza che dovrebbe essere valutata dal punto di vista processuale ai fini della non contestazione dell'accertamento dell'Ufficio. Infine, l'Istituto ha precisato che non risulta agli archivi dell'Ente alcuna richiesta di cancellazione dalla relativa Gestione;
l'opponente, nel corso del tempo (oltre 20 anni) non ha mai contestato la relativa iscrizione, né risultano impugnative giudiziali avverso gli Avvisi, regolarmente notificati, con i quali l'Istituto ha richiesto la contribuzione dovuta. CP_ Tanto premesso, l' ha concluso chiedendo di rigettare l'avverso ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.
2) Con il secondo ricorso ritualmente depositato in data 7 giugno 2022 (contraddistinto al n. racl. 1607/22)
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 0000 5861 11 000, formato Parte_1 il 9 giugno 2018 e notificato il 24 maggio 2022, con il quale l'Ente previdenziale ha richiesto il pagamento di € 1.024,06 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani per il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 chiedendo di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva e di disporre la nullità e/o l'annullamento, riproponendo le medesime deduzioni svolte nel primo ricorso. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle medesime motivazioni espresse con la prima memoria difensiva.
All'udienza del 25 novembre 2022 le cause sono state riunite, stante la connessione soggettiva ed oggettiva.
La causa istruita con produzioni documentali e prova testimoniale è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
***
I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, trovare accoglimento.
Deve innanzitutto precisarsi che gli avvisi di addebito oggetto dei giudizi riuniti attengono al recupero dei contributi per gestione artigiani sull'allegato presupposto della partecipazione dell'opponente all'attività dell'Impresa artigiana Litotipografia Trudu S.r.L. di cui è socio di minoranza.
Infatti, la società con sede in Cagliari nella via Mercalli n. 37, è stata costituita Controparte_1 in data 13.03.1997 ed iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in data
14.04.1997. La stessa ha per oggetto l'attività tipografica, di stampa e editoriale in genere, ed è iscritta nella sezione speciale delle imprese artigiane.
A norma dell'art. 2 comma 1 della legge 443/85 si stabilisce che è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo e, all'art.3 , comma 2, si prevede che “è artigiana
l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma , è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.
La considerazione di tali principi normativi conduce a ritenere che, nel caso di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società limitata, ai fini dell'obbligazione contributiva nell'ambito della c.d. Gestione artigiani, si considerino titolari dell'impresa i soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (cfr. anche art. 5 comma 3 della legge 443/1985).
Tale lettura risulta confermata dalla giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai consolidato, ribadito da ultimo nella sentenza Cass. Lav. n. 23790/2019, ha confermato che "per i soci di società commerciali la condizione per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale. Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa). In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_2
Orbene, nel caso di specie, dalla istruttoria è emerso che l'opponente è nato nel 1941 e che è andato in pensione nel 1995, inoltre ha cessato la carica di amministratore il 24 novembre 2016 (circostanza comprovata dalla visura camerale in atti) e di aver conseguentemente cessato di svolgere da allora qualunque attività nell'interesse della società e di aver conservato la titolarità della quota di minoranza 15%. Dal 1995, inoltre,
l'opponente è in pensione ed il trattamento previdenziale costituisce l'unica fonte di reddito, come da documentazione fiscale prodotta.
Le circostanze sopra richiamate sono state confermate dal teste , escusso all'udienza del Tes_1
20.06.2022, il quale sui capi ammessi ha così deposto: “ è mio padre, mio padre è il socio Parte_1 fondatore e amministratore dal 1997 fino al 2016 della società prestava attività Controparte_1 lavorativa per la società e la amministrava, dal 2016 ha dismesso la carica di amministratore e sono subentrato io. Nel 2016 era già in pensione, mi pare sia andato in pensione nel 1999 – 2000 e quando ha dismesso la carica di amministratore non si è più occupato della società. Preciso, infatti, che mio padre ha continuato a prestare attività lavorativa per la società fino al 2014”.
Nel caso de quo, dunque, alcuna attività commerciale, in maniera abituale e prevalente, è stata posta in essere dall'opponente nel periodo temporale preso in considerazione dagli avvisi di addebito impugnati, posto che , dal 24.11.2016, data di cessazione della carica di amministratore, ha terminato di svolgere Parte_1 ogni attività nell'interesse della società di cui ha conservato la titolarità di una quota di minoranza pari al 15% del capitale sociale. CP_ Quanto agli ulteriori assunti difensivi dell' in ordine sulla mancata impugnazione degli ulteriori avvisi di addebito notificati all'opponente, si rileva che dalla documentazione prodotta (doc. 8) non è dato comprendere a quale periodo i medesimi si riferiscano, non potendosi, pertanto, escludere che riguardino annualità precedenti a quella oggetto del presente giudizio.
Ne discende che, non avendo provato che l'opponente, nei periodi oggetto degli avvisi di addebito CP_2 impugnati in questa sede, abbia prestato personalmente attività lavorativa presso l'Impresa artigiana con carattere di abitualità e prevalenza, l'opposizione proposta dallo stesso è fondata e, pertanto, Parte_1 deve trovare accoglimento con il consequenziale annullamento degli avvisi di addebito impugnati. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della lite, con la precisazione che il valore complessivo del compenso indicato in dispositivo, trattandosi di cause riunite, è la risultante di un conteggio articolato: infatti, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione (fasi di studio ed introduttiva) viene separatamente effettuata per ciascuna causa, mentre per la fase successiva alla riunione (quella istruttoria e quella decisoria) viene riconosciuto un compenso unico.
Si dispone la distrazione in favore dei procuratori di parte opponente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dispone l'annullamento dell'avviso di addebito 325 2019 00042702 07 000 formato il 9 novembre
2019 e notificato il 30 dicembre 2019 e dell'avviso di addebito n. 325 2018 0000 5861 11 000, formato il 9 giugno 2018 e notificato il 24 maggio 2022, per i motivi di cui in premessa;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte opponente delle spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, che liquida in € 1.738,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge e C.U. se dovuto.
Così deciso in Cagliari, 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia