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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/06/2025 al n. 2998/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIOCONDO VINCENZO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nata a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 29.05.2003 dalla cui unione nasceva un figlio, , nato il [...] a [...], maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 2646/2013 resa nel procedimento R.G.
n. 2313/2009 e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093;
Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre dodici mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della l. 898/1970.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente è interessata alla sola pronuncia di stato.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia dichiara non ripetibili le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], il giorno 29.05.2003 in CP_1
NAPOLI, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 21,
Parte II, Serie A, Sez. M, Anno 2003)
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
3 Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/06/2025 al n. 2998/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIOCONDO VINCENZO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro nata a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 29.05.2003 dalla cui unione nasceva un figlio, , nato il [...] a [...], maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 2646/2013 resa nel procedimento R.G.
n. 2313/2009 e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093;
Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre dodici mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della l. 898/1970.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente è interessata alla sola pronuncia di stato.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia dichiara non ripetibili le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], il giorno 29.05.2003 in CP_1
NAPOLI, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 21,
Parte II, Serie A, Sez. M, Anno 2003)
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
3 Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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