TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12337/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2025 da
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente Parte_1 in NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah Barbara Slaifer, del Foro di Milano, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Lainate (MI), Viale Rimembranze C.F._2
n. 5 (PEC: Email_1
e
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_2
(MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. , rappresentato e difeso, come per delega C.F._3 allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah Barbara Slaifer, del Foro di Milano, C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Lainate (MI), Viale Rimembranze n. 5 (PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato a NA LA (MI) il 07/09/2017 iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di NA LA (MI) al N. 36 P.1 anno 2017.
In regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie:
- , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Persona_1
NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. C.F._4
- , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Parte_3
NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. . C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori ed saranno collocate prevalentemente presso la madre, con affidamento Per_1 Pt_3 condiviso tra i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
2. Le modalità di visita e di permanenza presso il padre saranno concordate dalle parti con la massima flessibilità e spirito collaborativo, in ragione dell'ottimo rapporto tra i genitori, dei reciproci impegni lavorativi (ivi compresi i turni del sig. ) e nell'esclusivo interesse delle minori, così da garantire Pt_2 la più ampia frequentazione possibile;
3. La casa familiare sita in NA LA (MI) via Signorelli n. 158 (foglio 39, n. 365, sub. 845, categoria A/3 e sub. 815 categoria C/6) è assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1 convivente con le figlie minori per la tutela dell'interesse delle minori a permanere nell'ambiente domestico e a conservare la stabilità dei legami affettivi e delle abitudini di vita. L'assegnazione comprende l'uso degli arredi e delle pertinenze funzionali all'habitat domestico, tra cui box e cantina.
Il sig. si impegna a lasciare la predetta casa familiare entro fine gennaio 2026 e a Parte_2 trasferire la propria residenza, a far data da inizio febbraio 2026, presso l'immobile di sua proprietà sito in NA LA (MI), via Garibaldi n. 203 (foglio 39, n. 24, sub. 10, categoria A/3), avendo lo stesso già dato, in data 26.06.2025, formale disdetta al contratto di locazione (sottoscritto in data 05.12.2019) all'attuale conduttore. Quando il sig. lascerà l'abitazione, porterà Parte_2 via con sé tutti i suoi effetti personali.
Si precisa che il sig. , a seguito della cessazione del contratto di locazione relativo Parte_2 all'immobile sito in NA LA (MI) via Garibaldi n. 203, perderà l'entrata rappresentata dal canone di locazione, pari ad € 6.480,00 annui oltre ad € 780,00 a titolo di spese condominiali, in quanto l'immobile verrà da lui stesso abitato e non più locato a terzi. Tale diminuzione della disponibilità reddituale sarà conseguenza diretta dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
e del trasferimento del sig. nella propria abitazione. Parte_1 Parte_2
Le parti concordano che, qualora l'attuale conduttore non rilascerà l'abitazione come da accordi e nei termini stabiliti, il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale con la famiglia Parte_2 fin tanto che l'immobile non sarà libero e pronto per ivi trasferirsi.
Le parti convengono che la sig.ra si impegna a utilizzare espressamente Parte_1
l'immobile assegnato esclusivamente come propria abitazione e a non concederlo, in tutto o in parte, in locazione, comodato, ospitalità, uso gratuito, né sotto altra forma a terzi. La sig.ra Parte_1
si impegna a non farvi abitare persone diverse da sé e dalle figlie minori. L'immobile dovrà
[...] dunque essere tenuto solo per sé e per la convivenza con le figlie, nell'interesse esclusivo delle stesse.
La presente assegnazione costituisce componente dell'assegno di mantenimento e il suo valore viene riconosciuto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di mutamenti delle condizioni di fatto e di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., ciascuna potrà ricorrere al Tribunale per la revisione delle condizioni di assegnazione ovvero per la revoca dell'assegnazione stessa.
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento in cui il sig. lascerà effettivamente la Parte_2 casa coniugale. Tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Le spese ordinarie sono comprese nell'assegno: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, utenze, mensa scolastica, pulizie, spese condominiali, spese ordinarie, attività quotidiane.
5. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno, dal momento in cui il sig. lascerà Parte_2 effettivamente la casa coniugale, delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa che necessita di accordo deve chiedere per iscritto il consenso all'altro. Il dissenso va motivato e manifestato entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio equivale a consenso. Il genitore che anticipa la spesa invia all'altro la documentazione entro 30 giorni. Il rimborso avviene entro i 15 giorni successivi.
6. I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso affinché le figlie possano espatriare temporaneamente e viaggiare all'estero, sia con la madre che con il padre, per vacanze, studio, visite a parenti o altre esigenze, con l'impegno che verranno sempre tempestivamente informati circa destinazione e periodo del viaggio, nell'interesse delle minori.
7. Le parti convengono la ripartizione spese abitative e tributi nel seguente modo:
Immobile sito in NA LA (MI) Via Fratelli Signorelli n. 158
• Spese condominiali ordinarie, utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), pulizie: a carico della sig.
[...]
. Parte_1
• Spese condominiali straordinarie: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico della sig.ra (occupante). Parte_1
Immobile sito in NA LA (MI) via Garibaldi n. 203
• Spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), pulizie: a carico del Sig. . Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico del Sig. (occupante). Parte_2
Box proprietà 1/1 sito in NA LA via Monviso n. 83
• Spese condominiali ordinarie e straordinarie a carico del Sig. . Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico del Sig. . Parte_2
Immobile sito in EL MA (RN) via Publio V. Marone n. 79
• Spese condominiali ordinarie, le utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), le pulizie e la aranno Per_2 suddivise tra i coniugi in misura proporzionale all'effettivo utilizzo dell'immobile, con rendiconto e conguaglio da effettuarsi con scadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
• Spese condominiali straordinarie: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
8. I coniugi convengono che la decisione circa l'eventuale locazione dell'immobile al mare sito in
EL MA (RN), sia per periodi brevi che lunghi, ovvero il suo mantenimento a disposizione per uso personale, sarà assunta congiuntamente. Quando l'immobile sarà utilizzato dai coniugi, le spese condominiali ordinarie, le utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), le pulizie e la aranno Per_2 suddivise tra i coniugi in misura proporzionale all'effettivo utilizzo dell'immobile, con rendiconto e conguaglio da effettuarsi con scadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. Le spese condominiali straordinarie e l'IMU resteranno a carico esclusivo del Sig. in Parte_2 quanto proprietario. Nel periodo in cui l'immobile sarà locato a terzi, il canone di locazione sarà interamente percepito dal Sig. , in qualità di proprietario, e tutte le spese ordinarie Parte_2
(comprese utenze, pulizie e TARI) si intenderanno ricomprese nell'affitto e non saranno ripartite tra i coniugi per tale periodo, mentre le spese condominiali straordinarie e l'IMU resteranno comunque a carico esclusivo del Sig. . Parte_2
9. Le parti danno reciprocamente atto che la Lancia Y targata EV666NH rimane di esclusiva proprietà di e la Kia Sportage targata GM775YA rimane di esclusiva proprietà di Parte_1
. Ciascuna parte riconosce la titolarità esclusiva dell'altro sulla rispettiva Parte_2 autovettura e nulla ha da pretendere a nessun titolo sull'altrui veicolo. Tutte le relative spese rimarranno in capo ai rispettivi proprietari.
10. Ciascun coniuge è titolare dei predetti rispettivi conti correnti presso la Controparte_1 dei quali manterranno l'esclusiva titolarità. Nessuno dei coniugi potrà avanzare pretese o
[...] rivendicazioni sui conti correnti dell'altro. I predetti libretti postali già intestati alle figlie minori resteranno intestati esclusivamente a queste ultime.
11. Fino alla data di efficacia legale della separazione, l'Assegno Unico Universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito dal sig. . Dal momento in cui la separazione Parte_2 acquisterà efficacia in forza del relativo provvedimento del Tribunale, la sig.ra Parte_1 provvederà a presentare una nuova dichiarazione ISEE e potrà richiedere che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale venga attribuito a suo favore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
12. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, non sussistendo tra loro debiti, crediti o ragioni di rimborso. Con il presente accordo, esse dichiarano di aver integralmente definito ogni rapporto patrimoniale tra loro.
13. Le condizioni potranno essere modificate consensualmente o su ricorso, in caso di mutamento delle condizioni di uno o di entrambi i coniugi.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a NA LA (MI) il 07/09/2017 iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di NA LA (MI) al N. 36 P.1 anno 2017;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) nulla spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA LA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA AR Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2025 da
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente Parte_1 in NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, come per delega allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah Barbara Slaifer, del Foro di Milano, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Lainate (MI), Viale Rimembranze C.F._2
n. 5 (PEC: Email_1
e
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_2
(MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. , rappresentato e difeso, come per delega C.F._3 allegata al presente atto, dall'Avv. Deborah Barbara Slaifer, del Foro di Milano, C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Lainate (MI), Viale Rimembranze n. 5 (PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato a NA LA (MI) il 07/09/2017 iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di NA LA (MI) al N. 36 P.1 anno 2017.
In regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie:
- , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Persona_1
NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. C.F._4
- , nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, residente in Parte_3
NA LA (MI), via Fratelli Signorelli n. 158, C.F. . C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le figlie minori ed saranno collocate prevalentemente presso la madre, con affidamento Per_1 Pt_3 condiviso tra i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
2. Le modalità di visita e di permanenza presso il padre saranno concordate dalle parti con la massima flessibilità e spirito collaborativo, in ragione dell'ottimo rapporto tra i genitori, dei reciproci impegni lavorativi (ivi compresi i turni del sig. ) e nell'esclusivo interesse delle minori, così da garantire Pt_2 la più ampia frequentazione possibile;
3. La casa familiare sita in NA LA (MI) via Signorelli n. 158 (foglio 39, n. 365, sub. 845, categoria A/3 e sub. 815 categoria C/6) è assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1 convivente con le figlie minori per la tutela dell'interesse delle minori a permanere nell'ambiente domestico e a conservare la stabilità dei legami affettivi e delle abitudini di vita. L'assegnazione comprende l'uso degli arredi e delle pertinenze funzionali all'habitat domestico, tra cui box e cantina.
Il sig. si impegna a lasciare la predetta casa familiare entro fine gennaio 2026 e a Parte_2 trasferire la propria residenza, a far data da inizio febbraio 2026, presso l'immobile di sua proprietà sito in NA LA (MI), via Garibaldi n. 203 (foglio 39, n. 24, sub. 10, categoria A/3), avendo lo stesso già dato, in data 26.06.2025, formale disdetta al contratto di locazione (sottoscritto in data 05.12.2019) all'attuale conduttore. Quando il sig. lascerà l'abitazione, porterà Parte_2 via con sé tutti i suoi effetti personali.
Si precisa che il sig. , a seguito della cessazione del contratto di locazione relativo Parte_2 all'immobile sito in NA LA (MI) via Garibaldi n. 203, perderà l'entrata rappresentata dal canone di locazione, pari ad € 6.480,00 annui oltre ad € 780,00 a titolo di spese condominiali, in quanto l'immobile verrà da lui stesso abitato e non più locato a terzi. Tale diminuzione della disponibilità reddituale sarà conseguenza diretta dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
e del trasferimento del sig. nella propria abitazione. Parte_1 Parte_2
Le parti concordano che, qualora l'attuale conduttore non rilascerà l'abitazione come da accordi e nei termini stabiliti, il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale con la famiglia Parte_2 fin tanto che l'immobile non sarà libero e pronto per ivi trasferirsi.
Le parti convengono che la sig.ra si impegna a utilizzare espressamente Parte_1
l'immobile assegnato esclusivamente come propria abitazione e a non concederlo, in tutto o in parte, in locazione, comodato, ospitalità, uso gratuito, né sotto altra forma a terzi. La sig.ra Parte_1
si impegna a non farvi abitare persone diverse da sé e dalle figlie minori. L'immobile dovrà
[...] dunque essere tenuto solo per sé e per la convivenza con le figlie, nell'interesse esclusivo delle stesse.
La presente assegnazione costituisce componente dell'assegno di mantenimento e il suo valore viene riconosciuto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di mutamenti delle condizioni di fatto e di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., ciascuna potrà ricorrere al Tribunale per la revisione delle condizioni di assegnazione ovvero per la revoca dell'assegnazione stessa.
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la Parte_2 somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento in cui il sig. lascerà effettivamente la Parte_2 casa coniugale. Tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Le spese ordinarie sono comprese nell'assegno: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, utenze, mensa scolastica, pulizie, spese condominiali, spese ordinarie, attività quotidiane.
5. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno, dal momento in cui il sig. lascerà Parte_2 effettivamente la casa coniugale, delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa che necessita di accordo deve chiedere per iscritto il consenso all'altro. Il dissenso va motivato e manifestato entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio equivale a consenso. Il genitore che anticipa la spesa invia all'altro la documentazione entro 30 giorni. Il rimborso avviene entro i 15 giorni successivi.
6. I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso affinché le figlie possano espatriare temporaneamente e viaggiare all'estero, sia con la madre che con il padre, per vacanze, studio, visite a parenti o altre esigenze, con l'impegno che verranno sempre tempestivamente informati circa destinazione e periodo del viaggio, nell'interesse delle minori.
7. Le parti convengono la ripartizione spese abitative e tributi nel seguente modo:
Immobile sito in NA LA (MI) Via Fratelli Signorelli n. 158
• Spese condominiali ordinarie, utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), pulizie: a carico della sig.
[...]
. Parte_1
• Spese condominiali straordinarie: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico della sig.ra (occupante). Parte_1
Immobile sito in NA LA (MI) via Garibaldi n. 203
• Spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), pulizie: a carico del Sig. . Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico del Sig. (occupante). Parte_2
Box proprietà 1/1 sito in NA LA via Monviso n. 83
• Spese condominiali ordinarie e straordinarie a carico del Sig. . Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• TARI: a carico del Sig. . Parte_2
Immobile sito in EL MA (RN) via Publio V. Marone n. 79
• Spese condominiali ordinarie, le utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), le pulizie e la aranno Per_2 suddivise tra i coniugi in misura proporzionale all'effettivo utilizzo dell'immobile, con rendiconto e conguaglio da effettuarsi con scadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
• Spese condominiali straordinarie: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
• IMU: a carico del Sig. in quanto proprietario. Parte_2
8. I coniugi convengono che la decisione circa l'eventuale locazione dell'immobile al mare sito in
EL MA (RN), sia per periodi brevi che lunghi, ovvero il suo mantenimento a disposizione per uso personale, sarà assunta congiuntamente. Quando l'immobile sarà utilizzato dai coniugi, le spese condominiali ordinarie, le utenze (luce, gas, acqua, internet, ecc.), le pulizie e la aranno Per_2 suddivise tra i coniugi in misura proporzionale all'effettivo utilizzo dell'immobile, con rendiconto e conguaglio da effettuarsi con scadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. Le spese condominiali straordinarie e l'IMU resteranno a carico esclusivo del Sig. in Parte_2 quanto proprietario. Nel periodo in cui l'immobile sarà locato a terzi, il canone di locazione sarà interamente percepito dal Sig. , in qualità di proprietario, e tutte le spese ordinarie Parte_2
(comprese utenze, pulizie e TARI) si intenderanno ricomprese nell'affitto e non saranno ripartite tra i coniugi per tale periodo, mentre le spese condominiali straordinarie e l'IMU resteranno comunque a carico esclusivo del Sig. . Parte_2
9. Le parti danno reciprocamente atto che la Lancia Y targata EV666NH rimane di esclusiva proprietà di e la Kia Sportage targata GM775YA rimane di esclusiva proprietà di Parte_1
. Ciascuna parte riconosce la titolarità esclusiva dell'altro sulla rispettiva Parte_2 autovettura e nulla ha da pretendere a nessun titolo sull'altrui veicolo. Tutte le relative spese rimarranno in capo ai rispettivi proprietari.
10. Ciascun coniuge è titolare dei predetti rispettivi conti correnti presso la Controparte_1 dei quali manterranno l'esclusiva titolarità. Nessuno dei coniugi potrà avanzare pretese o
[...] rivendicazioni sui conti correnti dell'altro. I predetti libretti postali già intestati alle figlie minori resteranno intestati esclusivamente a queste ultime.
11. Fino alla data di efficacia legale della separazione, l'Assegno Unico Universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito dal sig. . Dal momento in cui la separazione Parte_2 acquisterà efficacia in forza del relativo provvedimento del Tribunale, la sig.ra Parte_1 provvederà a presentare una nuova dichiarazione ISEE e potrà richiedere che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale venga attribuito a suo favore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
12. Le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, non sussistendo tra loro debiti, crediti o ragioni di rimborso. Con il presente accordo, esse dichiarano di aver integralmente definito ogni rapporto patrimoniale tra loro.
13. Le condizioni potranno essere modificate consensualmente o su ricorso, in caso di mutamento delle condizioni di uno o di entrambi i coniugi.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a NA LA (MI) il 07/09/2017 iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di NA LA (MI) al N. 36 P.1 anno 2017;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) nulla spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA LA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG