Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 853 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], ARte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente ARte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio degli avv.ti Angela Sidoni e Lucia Cannavacciuolo, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto ARte_1 ARte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si dichiarano autonome economicamente e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
3) La minore figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna ai soli figli anagrafici.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
La minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
4) Le parti concordano che il IU possa vedere e tenere con sé la minore, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con l'organizzazione degli impegni scolastici e di svago della minore, per 2 sere a settimana in coincidenza
Pag. 2 di 4 con le giornate di martedì e di giovedì, fino alle h. 22.30, obbligandosi a ricondurla al domicilio materno, ed a fine settimana alternati dal sabato mattina e fino alle h. 22.00 della successiva domenica.
Nel periodo estivo il padre preleverà la minore dal domicilio materno alle h. 10 per ricondurla alle h. 23.
Le parti concordano che, in occasione delle vacanze estive, la minore possa trascorrere con ciascun genitore giorni 15 anche non consecutivi, in coincidenza con il mese di luglio o di agosto, impegnandosi a concordare il tempo di permanenza estivo entro il mese di giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, le parti concordano che la minore trascorra con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia e il giorno di Natale, la notte di san Silvestro e il giorno di Capodanno, il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo fra le parti.
La minore frequenta la scuola con profitto ed ha un rapporto di frequentazione costante ed affettuoso con i nuclei parentali materno e paterno.
5) L'abitazione di comune proprietà sita in Selargius loc. Su Planu nella via Ariosto
n. 3, comprese le relative pertinenze, verrà assegnata alla madre collocataria.
6) A definizione dei rapporti economici aventi origine nel matrimonio, le parti concordano:
- che la casa coniugale rimanga in comproprietà tra i coniugi;
- che il mutuo contratto con Banca Intesa San Paolo relativo all'immobile sito in Selargius loc. Su Planu nella via Ariosto n. 3, verrà rifuso da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
AR
- che il signor versi contestualmente al pagamento del proprio contributo mensile al mantenimento della figlia l'importo di € 300,00, pari al 50% Per_1 del rateo mensile del mutuo di cui al precedente punto;
- le spese condominiali relative all'immobile in comproprietà e assegnato alla signora saranno interamente a carico della medesima;
Pt_1
- che a titolo di contributo per il mantenimento della minore collocata presso AR la madre, il sig. si obblighi a corrispondere al domicilio della stessa entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 da rivalutare annualmente come per legge ed a condividere in ragione del 50% le spese straordinarie dovute per la minore e calendate in relazione alla delibera del
Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 che dichiarano di ben conoscere e approvare:
- che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con le modalità che seguono: la richiesta di spese straordinarie, dovrà essere comunicata da un genitore all'altro via email, con specifica indicazione dell'esatto ammontare e delle ragioni dell'esigenza di effettuarle e in caso di
Pag. 3 di 4 mancato riscontro entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra, la spesa si intenderà approvata;
- che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla sig.ra AR
rinunciando espressamente il signor alla quota di sua Pt_1 competenza;
AR
- la signora verserà al signor l'importo di € 2.000,00, pari alla Pt_1 quota residua di sua spettanza per la vendita dell'appartamento, acquistato con rogito Notaio del 9 luglio 2024, sito in Selargius loc. Su Planu Per_2 nella via Ariosto 3 e rivenduto nelle more del presente giudizio;
- l'autovettura Kia Rio tg. EW715KL sarà trasferita in piena proprietà alla signora concordando le parti che gli eventuali costi per il Pt_1 perfezionamento della proprietà in capo alla saranno condivisi. Pt_1
7) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4