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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1026/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003137730000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003137730000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto esattoriale di cui in premessa notificato il 16.6.2025 e costituente seguito della cartella n. 13920140006825974000 portante tassa automobilistica per l'anno 2009-2010.
Ha dedotto la non dovutezza della tassa perché caduta in prescrizione anche a voler considerare la data di notifica della cartella come riportata in seno all'intimazione in questa sede opposta (9.6.2015), notifica di cui , in ogni caso, ne ha eccepito l'omissione.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso (con vittoria delle spese di lite, da distrarsi).
Sia il concessionario (ADER) che l'ente impositore si sono costituiti in giudizio (tramite propri funzionari), resistendo al ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività) ovvero il rigetto nel merito perché infondato.
Con successiva memoria di replica la ricorrente ha contestato il dedotto avversario, insistendo nelle già tratte conclusioni circa la ritenuta prescrizione del credito fiscale e la nullità delle notifiche degli atti prodromici (per mancata allegazione di prova della ricezione della raccomandata informativa), ha anche dedotto essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 25 dpr 602/73.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Le resistenti hanno infatti allegato prova della rituale notifica degli atti prodromici alla intimazione qui opposta a cominciare dalla cartella (notifica con consegna a mani del destinatario), seguita, da quella di altri atti, tra cui si richiama l'intimazione n 13920229001366522000, anch'essa notificata a mani il
15.10.2022 e non opposta.
La Corte rileva, sul punto, che, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds.
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 150,00 in favore di ciascuna delle costituite resistenti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1026/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003137730000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003137730000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto esattoriale di cui in premessa notificato il 16.6.2025 e costituente seguito della cartella n. 13920140006825974000 portante tassa automobilistica per l'anno 2009-2010.
Ha dedotto la non dovutezza della tassa perché caduta in prescrizione anche a voler considerare la data di notifica della cartella come riportata in seno all'intimazione in questa sede opposta (9.6.2015), notifica di cui , in ogni caso, ne ha eccepito l'omissione.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso (con vittoria delle spese di lite, da distrarsi).
Sia il concessionario (ADER) che l'ente impositore si sono costituiti in giudizio (tramite propri funzionari), resistendo al ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività) ovvero il rigetto nel merito perché infondato.
Con successiva memoria di replica la ricorrente ha contestato il dedotto avversario, insistendo nelle già tratte conclusioni circa la ritenuta prescrizione del credito fiscale e la nullità delle notifiche degli atti prodromici (per mancata allegazione di prova della ricezione della raccomandata informativa), ha anche dedotto essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 25 dpr 602/73.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Le resistenti hanno infatti allegato prova della rituale notifica degli atti prodromici alla intimazione qui opposta a cominciare dalla cartella (notifica con consegna a mani del destinatario), seguita, da quella di altri atti, tra cui si richiama l'intimazione n 13920229001366522000, anch'essa notificata a mani il
15.10.2022 e non opposta.
La Corte rileva, sul punto, che, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds.
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 150,00 in favore di ciascuna delle costituite resistenti.