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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 801/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 801/2023 promosso con ricorso depositato in data 18/09/2023
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. QUAGLIANELLO ROBERTO
( ) VIA ANTONIO PIGAFETTA 3 FELTRE C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
QUAGLIANELLO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 ss. c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 30.1.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2.5.1995 in Comune di CA di GL (Barletta da CP_1
Parte_1
e
2 Parte_2
trascritto al n. 47, parte II, serie A, anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CA di GL (Barletta Andria
Trani) alle seguenti condizioni:
1) le parti rinunciano reciprocamente a ogni domanda di natura economica;
2) l'abitazione coniugale di proprietà dell' , identificata al CP_2
NCEU di Feltre, fg. 32, mapp. 891, sub. 67-39, resta assegnata al sig. già titolare del relativo contratto di Parte_2
locazione n. prot. 38/2013;
3) alla sig.ra viene assegnato il termine di sei Parte_1
mesi per reperire altra abitazione, decorrente dal provvedimento di separazione personale dei coniugi;
4) la stessa ricorrente potrà prelevare dall'abitazione coniugale i seguenti mobili ed elettrodomestici: cucina, camera matrimoniale e due camerette, scarpiere, tre televisioni, lavastoviglie, lavatrice,
asciugatrice;
5) la sig.ra si impegna ad acquistare al sig. una Pt_1 Pt_2
cucina a gas e un frigorifero;
6) spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 801/2023 promosso con ricorso depositato in data 18/09/2023
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. QUAGLIANELLO ROBERTO
( ) VIA ANTONIO PIGAFETTA 3 FELTRE C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
QUAGLIANELLO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso cessazione effetti civili del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.47 ss. c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 30.1.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2.5.1995 in Comune di CA di GL (Barletta da CP_1
Parte_1
e
2 Parte_2
trascritto al n. 47, parte II, serie A, anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CA di GL (Barletta Andria
Trani) alle seguenti condizioni:
1) le parti rinunciano reciprocamente a ogni domanda di natura economica;
2) l'abitazione coniugale di proprietà dell' , identificata al CP_2
NCEU di Feltre, fg. 32, mapp. 891, sub. 67-39, resta assegnata al sig. già titolare del relativo contratto di Parte_2
locazione n. prot. 38/2013;
3) alla sig.ra viene assegnato il termine di sei Parte_1
mesi per reperire altra abitazione, decorrente dal provvedimento di separazione personale dei coniugi;
4) la stessa ricorrente potrà prelevare dall'abitazione coniugale i seguenti mobili ed elettrodomestici: cucina, camera matrimoniale e due camerette, scarpiere, tre televisioni, lavastoviglie, lavatrice,
asciugatrice;
5) la sig.ra si impegna ad acquistare al sig. una Pt_1 Pt_2
cucina a gas e un frigorifero;
6) spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 17/04/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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